Testo del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 (in G. U. – s. g. – n. 219 del 21 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165, recante: «Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010». (09A14098)
Art. 1
Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella
provincia di L’Aquila
1. Nella provincia di L’Aquila, le elezioni del presidente della
provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli
comunali, da tenersi nell’autunno del 2009 ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al
turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il
mandato dei relativi organi e’ prorogato fino allo svolgimento delle
elezioni di cui al periodo precedente.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
– Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 6 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
«3. Nella provincia di L’Aquila le elezioni del
presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei
sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera
2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del
Ministro dell’interno tra il 1o novembre ed il 15 dicembre
2009. Il mandato dei relativi organi e’ prorogato fino allo
svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.».
Art. 1-bis
Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo
svolgimento delle elezioni amministrative del 2010
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono,
limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed
il 15 giugno.
2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine
indicato dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni, e’ anticipato al 24 gennaio e, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente
della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il 21 gennaio
2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due
giorni dalla loro presentazione al consiglio.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.