L’AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre
2007;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 270 del 18 novembre 1995;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio
1997;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante “Disposizioni sulle
modalita’ relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e
sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la delibera n. 33/06/CONS recante “Mercati al dettaglio
dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e
n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi regolamentari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;
Vista la delibera n. 694/06/CONS, recante “Modalita’ di
realizzazione dell’offerta WLR ai sensi della delibera 33/06/CONS”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297
del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee
guida per la realizzazione del servizio WLR;
Vista la delibera n. 274/07/CONS recante “Modifiche ed integrazioni
alla delibera 4/06/CONS: Modalita’ di attivazione, migrazione e
cessazione nei servizi di accesso” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la relativa legge
di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante “Misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 aprile
2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
191 del 18 agosto 2006 con cui il servizio 112, Numero unico europeo
di emergenza, viene individuato, ai sensi dell’art. 127, comma 4,
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati individuali) quale servizio abilitato in base
alla legge a ricevere chiamate d’emergenza provenienti dalle
numerazioni 112, 113, 115, 118;
Considerata l’attivita’ svolta dal il “Gruppo di lavoro per
l’istituzione del Numero unico europeo di emergenza” previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2003 e
dalla “Unita’ tecnico-operativa per l’istituzione del Numero unico
europeo di emergenza” prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2005, istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie;
Considerato che successivamente alla scadenza del mandato delle
suddette Commissioni risulta operante un gruppo di lavoro informale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, al quale partecipano il Ministero
delle comunicazioni e gli altri Ministeri competenti, finalizzato tra
l’altro alla definizione e realizzazione del progetto del sistema di
gestione unificata delle chiamate di emergenza – numero unico europeo
di emergenza (“NUE”);
Considerato che la delibera 694/06/CONS dispone, per il WLR, che la
gestione delle chiamate ai servizi di emergenza sia a cura di Telecom
Italia;
Considerato l’analogia di trattamento delle chiamate originate da
clienti attestati a linee in WLR e linee in VULL (Virtual Unbundling
Local Loop);
Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria
Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)
per l’anno 2007 in data 15 gennaio 2007, ai sensi dell’art. 30 della
delibera n. 694/06/CONS;
Vista la comunicazione, pubblicata sul sito dell’Autorita’ il
16 aprile 2007, con cui e’ stato dato avvio al procedimento di
“Valutazione dell’Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia
S.p.A. per il servizio Wholesale Line Rental”;
Viste le memorie scritte sull’argomento pervenute all’Autorita’,
nell’ambito del procedimento di valutazione di cui sopra, da parte
dei soggetti interessati;
Vista la lettera di Telecom Italia S.p.A. del 28 maggio 2007, con
cui la suddetta societa’ ha precisato all’Autorita’ alcuni aspetti
inerenti l’Offerta di Riferimento WLR per l’anno 2007;
Visti gli atti del procedimento di valutazione dell’Offerta di
Riferimento 2007 di Telecom Italia S.p.A. per il servizio Wholesale
Line Rental;
Sentite, in data 3 luglio 2007, le societa’ Tele2 Italia S.p.A e
Welcome Italia S.p.A.;
Sentite, in data 4 luglio 2007, le societa’ Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.;
Sentita, in data 5 luglio 2007, la societa’ BT Italia S.p.A.;
Sentita, in data 24 luglio 2007, la societa’ Telecom Italia S.p.A.;
Considerato quanto segue:
Ambito di applicazione del servizio WLR.
Osservazioni degli operatori.
1. Gli operatori hanno evidenziato che nel paragrafo 3 dell’Offerta
WLR di Telecom Italia (ambito di applicazione e destinatari
dell’offerta) non e’ previsto che il servizio WLR ed i relativi
servizi accessori sia reso disponibile da Telecom Italia anche nel
caso specifico di linee attestate su stadi di linea aperti ai servizi
di accesso disaggregato alla rete locale, sulle quali per cause
tecniche non sia possibile fornire servizi di accesso disaggregato,
in contrasto con quanto previsto invece dalla delibera n. 694/06/CONS
(art. 3 comma 2). Gli operatori chiedono pertanto che l’Offerta WLR
di Telecom Italia includa la possibilita’ di ottenere il servizio WLR
nel suddetto caso specifico.
La societa’ Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio
si e’ peraltro dichiarata disponibile a modificare la propria Offerta
di Riferimento specificando che il servizio WLR sara’ offerto anche
sulle linee degli SL aperti all’ULL per le quali non e’ stato
possibile dare corso ad una richiesta di ULL degli OLO per cause
tecniche. Tale disponibilita’ da considerarsi residuale, secondo
quanto dalla stessa Telecom Italia osservato, potra’ essere fornita a
valle di una richiesta di attivazione di un servizio di accesso
disaggregato non andata a buon fine per cause tecniche.
Considerazioni dell’Autorita’.
2. La delibera n. 694/06/CONS, all’art. 3, comma 2, stabilisce che:
“Le linee installate sul territorio nazionale – sia quelle attestate
su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete
locale, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai servizi
di accesso disaggregato alla rete locale – sulle quali, per cause
tecniche, non e’ possibile fornire i servizi di accesso disaggregato,
sono disponibili per la fornitura del servizio WLR e dei relativi
servizi accessori”. L’art. 17, comma 6 della delibera n. 4/06/CONS
prevede che “Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio
sostitutivo di canale numerico, il rifiuto da parte dell’operatore
notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete
locale e’ giustificato esclusivamente nei casi in cui:
a) non vi sia disponibilita’ di risorse di rete sufficienti alla
fornitura del servizio;
b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del
servizio”.
Nel paragrafo 3 dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia, e’
indicato che “Telecom Italia fornisce il servizio WLR agli operatori
aventi titolo, esclusivamente con riferimento alle linee telefoniche
attestate agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso
disaggregato alla rete locale di Telecom Italia”. Telecom Italia
pertanto, non prevede la possibilita’ di fornire il servizio WLR su
linee attestate su stadi di linea aperti all’ULL ma con
impossibilita’ tecnica di accesso disaggregato, cosi’ come invece
previsto dalla delibera n. 694/06/CONS.
3. L’obiettivo perseguito dall’Autorita’, nell’includere
nell’Offerta WLR le linee installate sul territorio nazionale sulle
quali, per cause tecniche, non sia possibile fornire i servizi di
accesso disaggregato, risulta, in base a quanto riportato
nell’Allegato A della delibera n. 694/06/CONS (punti 173-178), nella
piena complementarita’ tra servizi ULL e WLR (ed in particolare la
possibilita’ che ciascuna linea di accesso installata sul territorio
nazionale sia potenzialmente acquisibile dagli operatori alternativi
in modalita’ WLR o in modalita’ ULL). Alcune delle possibili cause
tecniche che potrebbero impedire la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato emerse nel corso dei lavori del tavolo tecnico e della
consultazione pubblica antecedente alla delibera n. 694/06/CONS sono
la presenza di multiplatori installati lungo la linea, la saturazione
di spazi di colocazione e/o posizioni al permutatore.
Alla luce di quanto sopra richiamato, l’Autorita’ ritiene che
Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di riferimento al
fine di prevedere la fornitura del servizio WLR anche sulle linee
attestate agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso
disaggregato, per le quali non sia possibile fornire tali servizi, ai
sensi dell’art. 17 comma 6 della delibera n. 4/06/CONS ed in accordo
con quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della delibera n.
694/06/CONS.
Lista dei siti aperti all’accesso disaggregato.
Osservazioni degli operatori.
4. Gli operatori hanno evidenziato che Telecom Italia non rende
disponibile nell’Offerta WLR l’informazione attraverso cui risalire
all’elenco dei siti dove il servizio WLR e’ disponibile, rendendo di
fatto impossibile per l’operatore alternativo qualsiasi valutazione e
pianificazione commerciale preliminare sull’eventuale opportunita’ di
utilizzare tale servizio, se non dopo aver sottoscritto il contratto
con Telecom Italia.
Gli operatori ritengono invece che l’informazione sulla
disponibilita’ geografica del servizio WLR debba essere a
disposizione di tutti i soggetti potenzialmente destinatari
dell’offerta WLR, ovvero di tutti gli operatori, indipendentemente
dalla sottoscrizione o meno del contratto.
Essi chiedono pertanto che Telecom Italia renda pubblica,
all’interno dell’Offerta di Riferimento, la lista degli stadi di
linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla data di
pubblicazione della delibera 33/06/CONS, sulla base della definizione
di cui all’art. 3 della delibera n. 694/06/CONS.
In alternativa alcuni operatori chiedono che l’informazione sia
accessibile agli operatori interessati, attraverso il Portale Web
Wholesale di Telecom Italia.
5. La societa’ Telecom Italia nel corso del procedimento
istruttorio si e’ dichiarata disponibile a fornire in anticipo la
suddetta informazione previo accordo di confidenzialita’ con
l’operatore, ovvero una manifestazione di interesse da cui derivi
quantomeno l’avvio di una negoziazione finalizzata all’eventuale
sottoscrizione, da parte dell’operatore con Telecom Italia, di un
contratto relativo alla fornitura del servizio WLR.
Considerazioni dell’Autorita’.
6. La delibera n. 694/06/CONS riporta all’art. 3, comma 3 che
“….La comunicazione relativa agli stadi di linea aperti ai servizi
di accesso disaggregato e’ inviata da Telecom Italia, con cadenza
trimestrale, agli operatori che hanno sottoscritto il contratto per
la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori…..”.
Tale previsione dell’Autorita’ e’ ripresa da Telecom Italia che
nella propria Offerta di Riferimento in merito alla lista dei siti
riporta che “… Tale lista e’ aggiornata e comunicata con cadenza
trimestrale da Telecom Italia agli operatori che hanno sottoscritto
il servizio WLR attraverso il Portale Web della funzione Wholesale di
Telecom Italia …”.
Pur ritenendo corretto il principio secondo il quale la lista dei
siti aperti ai servizi di accesso disaggregato (nella definizione
data dalla delibera n. 694/06/CONS) debba essere inviata agli
operatori che hanno sottoscritto il contratto WLR con Telecom Italia,
nonche’ aggiornata e comunicata ad essi con cadenza trimestrale,
l’Autorita’ ritiene ragionevole che Telecom Italia possa rendere
disponibile l’elenco dei siti aperti all’accesso disaggregato,
attraverso cui risalire ai siti non aperti e quindi disponibili al
servizio WLR, prima ancora della sottoscrizione del contratto.
Tale informazione e’ infatti importante, sia per consentire
all’operatore di valutare se usufruire o meno del servizio WLR,
sottoscrivendo il relativo contratto con Telecom Italia, sia per fare
in modo che l’operatore possa predisporre con anticipo la propria
rete e le proprie strutture interne alla commercializ-zazione del
servizio WLR.
L’Autorita’ ritiene in ogni caso altrettanto ragionevole che tale
informazione sia fornita da Telecom Italia agli operatori
effettivamente interessati, indipendentemente dalla sottoscrizione
del contratto, in conseguenza di una manifestazione di interesse da
cui derivi quantomeno l’avvio di una negoziazione finalizzata
all’eventuale sottoscrizione, da parte dell’operatore con Telecom
Italia, di un contratto relativo alla fornitura del servizio WLR.
La suddetta informazione, in sede di prima applicazione, fa
riferimento alla lista aggiornata alla data di pubblicazione della
delibera 33/06/CONS, sulla base della definizione di cui all’art. 3
della delibera n. 694/06/CONS, e successivamente alla lista
aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, di cui all’art.
3 comma 3.
Descrizione del servizio WLR e relativi servizi accessori.
Osservazioni degli operatori.
7. Alcuni operatori richiedono che Telecom Italia recepisca
esplicitamente nel corpo principale dell’Offerta di Riferimento le
disposizioni di cui all’art. 5 comma 1, lettera d ed e della
delibera, ossia: “Telecom Italia fornisce agli operatori WLR le
seguenti prestazioni di accesso e di interconnessione:
a) la fornitura dei mezzi necessari all’operatore WLR per
applicare le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del
traffico dovute a eventuali morosita’ o reclami dell’abbonato WLR,
nonche’ dei mezzi necessari per ripristinare la linea e il suo
normale funzionamento;
b) l’accesso alle informazioni preliminari necessarie
all’operatore WLR per l’acquisto in modalita’ WLR di un gruppo di
linee destinate a un cliente finale che si e’ gia’ impegnato
formalmente, a seguito ad esempio dell’aggiudicazione di una gara di
appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e
di cessare i servizi con l’operatore pre-esistente e che ha conferito
all’operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente
circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza.
Considerazioni dell’Autorita’.
8. L’art. 5, comma 1, lettera d), della delibera n. 694/06/CONS
impone a Telecom Italia di mettere a disposizione dell’Operatore WLR
i “mezzi necessari all’operatore WLR per applicare le
restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico
dovute a eventuali morosita’ o reclami dell’abbonato WLR, nonche’ dei
mezzi necessari per ripristinare la linea e il suo normale
funzionamento”. Tuttavia l’Offerta di Riferimento di Telecom Italia
non fa menzione di tale prestazione, e pertanto l’Autorita’ ritiene
che quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera d, della delibera
n. 694/06/CONS debba essere recepito nell’Offerta di Riferimento.
9. L’art. 5, comma 1, lettera e, della delibera n. 694/06/CONS
impone a Telecom Italia di permettere all’Operatore WLR di accedere
“alle informazioni preliminari necessarie all’operatore WLR per
l’acquisto in modalita’ WLR di un gruppo di linee destinate a un
cliente finale che si e’ gia’ impegnato formalmente, a seguito ad
esempio dell’aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal
medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con
l’operatore pre-esistente e che ha conferito all’operatore WLR, con
un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero
un incarico di rappresentanza”. Tuttavia l’Offerta di Riferimento di
Telecom Italia non fa menzione di tale prestazione e l’Autorita’
pertanto ritiene che quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera e)
della delibera n. 694/06/CONS debba essere recepito nell’Offerta di
Riferimento.
Attivazione del servizio WLR su una linea in cui e’ attivo il
servizio Bitstream naked.
Osservazioni degli operatori.
10. E’ stato evidenziato da alcuni operatori che alcune modalita’
di attivazione del servizio WLR non risultano chiare. Tra gli altri,
essi si riferiscono, al caso in cui viene richiesta l’attivazione del
servizio WLR su una linea dove e’ gia’ attivo il servizio ADSL
Wholesale (in futuro Bitstream) in modalita’ naked.
11. Alcuni operatori richiedono all’Autorita’ di richiedere a
Telecom Italia di inserire, nella propria Offerta di Riferimento,
che, a fronte di un’eventuale attivazione del servizio WLR su una
linea su cui e’ attivo il servizio Bitstream naked, Telecom Italia
debba comunicare all’operatore Bitstream naked l’attivazione del
servizio WLR (fatto salvo il caso in cui l’operatore WLR coincida con
l’operatore Bitstream naked). Cio’ al fine di permettere allo stesso
operatore Bitstream naked la cessazione della remunerazione del
corrispondente canone naked nei confronti di Telecom Italia.
12. Alcuni operatori hanno proposto, alla luce della difficolta’ di
definire e risolvere a priori tutte le casistiche inerenti le
modalita’ di attivazione del servizio WLR, di istituire un’apposita
unita’ di monitoraggio, inerente l’implementazione del servizio WLR.
Considerazioni dell’Autorita’.
13. L’Autorita’, alla luce di quanto sopra riportato ritiene
ragionevole che a fronte di un’eventuale attivazione del servizio WLR
su una linea su cui e’ attivo il servizio Bitstream naked, Telecom
Italia comunichi all’operatore Bitstream naked l’attivazione del
servizio WLR (fatto salvo il caso in cui l’operatore WLR coincida con
l’operatore Bitstream naked). Cio’ al fine di permettere allo stesso
operatore Bitstream naked, la variazione del servizio intermedio
bitstream.
Prestazioni per l’Autorita’ giudiziaria.
Osservazioni degli operatori.
14. E’ stato osservato da alcuni operatori che l’Offerta di
Riferimento di Telecom Italia prevede al paragrafo 6 che l’operatore
WLR sia responsabile nei confronti dell’Autorita’ giudiziaria di
tutte le richieste di prestazioni obbligatorie relative ai propri
clienti WLR, incluse quelle prestazioni che l’operatore WLR non
sarebbe in grado di espletare in quanto direttamente effettuabili
esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.
Essi hanno sottolineato come solo alcune delle prestazioni
obbligatorie possano essere erogate dall’operatore WLR mentre Telecom
Italia sarebbe l’unica tecnicamente in grado di fornire direttamente
all’Autorita’ giudiziaria tutte le prestazioni obbligatorie richieste
a meno dell’anagrafica del cliente, della localizzazione dell’utenza
e dei tabulati del traffico contabilizzato.
15. Secondo alcuni operatori, l’Offerta di Telecom Italia sarebbe
in contrasto con la normativa in vigore e con le indicazioni fornite
dall’Autorita’ nella delibera n. 694/06/CONS (allegato A punto 176)
la quale manterrebbe inalterate le responsabilita’ dei singoli
operatori nei confronti dell’Autorita’ giudiziaria: “In base alla
normativa in vigore, l’Autorita’ giudiziaria domanda l’erogazione
delle suddette prestazioni a tutti gli operatori, specificando la
linea su cui e’ richiesto l’accertamento. Ciascun operatore e’ tenuto
a fornire tutte le informazioni a propria disposizione ed a erogare
le prestazioni che e’ tecnicamente in grado di espletare attraverso
la propria rete. In tal senso, l’introduzione del servizio WLR non
dovrebbe implicare per tali operatori modifiche alle procedure
attualmente utilizzate dall’Autorita’ giudiziaria per acquisire le
prestazioni richieste”.
Inoltre e’ stato evidenziato dagli operatori come solo l’Autorita’
Giudiziaria sia titolata a chiedere la fornitura di prestazioni
obbligatorie all’operatore tecnicamente in grado di erogarle e che
una previsione secondo cui possa essere l’operatore WLR a chiedere
tali prestazioni all’operatore d’accesso, potrebbe comportare
sicuramente la circolazione tra i due operatori di informazioni di
carattere estremamente riservato con conseguente rischio in termini
di segretezza delle stesse. Inoltre tale procedura presenta, secondo
gli operatori, un dubbio profilo di legittimita’ giuridica ritenendo
gli stessi che solo l’Autorita’ giudiziaria possa richiedere tali
prestazioni ad un operatore.
Gli operatori hanno richiesto, pertanto, la modifica dell’Offerta
di Riferimento nella parte dove Telecom Italia identifica l’operatore
WLR quale unico responsabile davanti all’Autorita’ giudiziaria di
tutte le prestazioni obbligatorie (incluse quelle producibili
esclusivamente da Telecom Italia) e la rimozione di qualsiasi
riferimento al ristoro dei costi, da parte degli altri operatori,
sostenuti per gli interventi che Telecom Italia fosse tenuta ad
effettuare nelle sezioni della rete cui sola essa puo’ accedere, per
conto dell’operatore WLR titolare del cliente intercettato.
16. Nel corso del procedimento, sebbene Telecom Italia abbia
manifestato la propria disponibilita’ a rivedere la procedura nel
senso indicato dall’Autorita’ nel punto 176 (oltre che dagli stessi
operatori), essa ha espresso preoccupazioni di natura giuridica sulla
legittimita’ di una sua prestazione di intercettazione (quale ad
esempio quella di “ascolto” su doppino telefonico) su di un cliente
WLR che ha stipulato un contratto di fornitura di un servizio con un
altro operatore e che non ha piu’ alcun legame con l’operatore
incumbent.
Considerazioni dell’Autorita’.
17. L’Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede al
paragrafo 6 che “L’operatore WLR trattera’ diret-tamente con
l’Autorita’ giudiziaria le richieste relative ai propri clienti WLR
ed aventi ad oggetto la fornitura delle prestazioni obbligatorie”.
Inoltre nella stessa Offerta e’ previsto che “L’operatore WLR che si
avvalga, secondo le attuali modalita’, del supporto tecnico di
Telecom Italia per l’evasione di tali esigenze dell’Autorita’
giudiziaria, sostiene a suo esclusivo carico tutti i costi relativi
agli eventuali interventi che Telecom Italia pone in atto in
relazione all’attivita’ ad essa richiesta”.
Questa formulazione dell’Offerta di Riferimento sembra implicare
che l’Autorita’ giudiziaria debba chiedere al solo operatore WLR la
fornitura di tutte le prestazioni obbligatorie dovendo poi essere
cura dell’operatore WLR avvalersi delle prestazioni di Telecom Italia
per ottemperare alle richieste dell’Autorita’ giudiziaria. Con questo
ipotetico modello Telecom Italia non avrebbe rapporti diretti con
l’Autorita’ giudiziaria, e sarebbe implicitamente previsto che
Telecom Italia fatturi le prestazioni erogate per l’Autorita’
giudiziaria direttamente all’operatore WLR che gliele richiede e che
questo debba poi rivalersi sull’Autorita’ giudiziaria medesima.
Tale argomento e’ stato a lungo dibattuto nell’ambito del tavolo
tecnico per la fornitura del servizio WLR presieduto dall’Autorita’,
da cui e’ scaturita la delibera n. 694/06/CONS. L’orientamento
dell’Autorita’, in merito a questo tema, e’ stata che ognuno dei due
operatori (Telecom Italia e l’operatore WLR) debba fornire
all’Autorita’ giudiziaria le prestazioni tecnicamente in grado di
espletare con la propria rete (punto 176 dell’Allegato A alla
delibera n. 694/06/CONS richiamato in precedenza).
Peraltro la lettura del comma 1 dell’art. 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in base al quale “Le prestazioni a
fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni
e di informazioni da parte delle competenti autorita’ giudiziarie
sono obbligatorie per gli operatori …” lascia intendere che tutti
gli operatori siano tenuti ad assolvere agli obblighi di fornire tali
prestazioni, ognuno per la parte di propria competenza,
indipendentemente dall’operatore con cui il cliente ha stipulato il
contratto di fornitura del servizio.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’Autorita’ ritiene
pertanto opportuno che l’Offerta di Riferimento di Telecom Italia sia
modificata, ove essa identifica l’operatore WLR quale unico
responsabile davanti all’Autorita’ giudiziaria di tutte le
prestazioni obbligatorie, secondo l’orientamento della delibera n.
694/06/CONS (rif. punto 176 dell’Allegato A). In altri termini
ciascun operatore fornisce all’Autorita’ giudiziaria le prestazioni
che e’ tecnicamente in grado di espletare con la propria rete senza
alcun ristoro, da parte degli stessi operatori WLR, a Telecom Italia
dei costi sostenuti per interventi nelle sezioni di rete di
competenza di quest’ultima.
Bonus di traffico.
Osservazioni degli operatori.
18. Le condizioni di abbonamento praticate da Telecom Italia ai
propri clienti finali prevedono che “I titolari di contratti di
abbonamento di categoria “A”, “B”, “B agevolato”, “C” e “ISDN”
usufruiscono di un “bonus di traffico” che prevede fino ad un’ora di
telefonate locali gratis incluse in ogni Conto Telecom. I clienti
residenziali inoltre hanno fino a 30 minuti di traffico interurbano
gratuito. Alla luce di alcune posizioni emerse nell’ambito del tavolo
tecnico, nei punti D5.16, D5.17, D5.18, D5.19 dell’Allegato A alla
delibera n. 694/06/CONS, l’Autorita’ ha motivato ampiamente la
necessita’ di includere nel servizio WLR un bonus di traffico.
L’allegato B alla delibera n. 694/06/CONS, inerente la tabella
delle prestazioni incluse nel WLR, infatti, prevede il “bonus di
traffico” e stabilisce nella descrizione un ammontare, su base
bimestrale, pari a: “Per i clienti residenziali fino a 90 minuti di
traffico; per i clienti non residenziali fino a 60 minuti di
traffico”.
Alcuni operatori hanno evidenziato che nell’Offerta di Riferimento
di Telecom Italia (paragrafo 5 tabella 1) e’ previsto un bonus di
traffico. Tali operatori ritengono tuttavia che la descrizione di
tale prestazione nell’Offerta di Riferimento non sia corretta alla
luce della regolamentazione e delle disposizioni fornite
dall’Autorita’ nella delibera n. 694/06/CONS, in quanto riferita solo
ai clienti della stessa Telecom Italia. Essi chiedono che Telecom
Italia elimini ogni riferimento a “propri clienti” nella fornitura
del servizio di bonus di traffico ed, in ogni caso, garantisca che
tale prestazione possa essere fornita anche ai clienti dell’operatore
WLR. Peraltro essi chiedono che il valore della componente di
terminazione di ogni minuto di traffico incluso nel bonus sia pari al
valore della media pesata delle terminazioni degli altri operatori in
termini di numero di utenti o traffico per operatore. Cio’ al fine di
evitare possibili discriminazioni rispetto al bonus retail per il
quale l’utente di Telecom Italia puo’ chiamare utenti attestati a
qualunque rete (parita’ di trattamento interna-esterna).
19. La societa’ Telecom Italia nel corso del procedimento
istruttorio ha dichiarato di considerare non esaustiva la delibera n.
694/06/CONS sull’argomento. Essa ha inoltre evidenziato che
mediamente il bonus di traffico effettivamente utilizzato dalla
propria clientela retail che ne ha diritto e’ inferiore al valore
nominale, oltre al fatto che non tutti i clienti retail usufruiscono
di tale promozione. Da cio’ se ne deduce che l’entita’ del bonus di
traffico, eventualmente da riconoscere all’ingrosso, deve poter
essere assimilabile al valore medio effettivamente riconosciuto alla
clientela retail di Telecom Italia (e non quindi pari al valore
nominale). Pertanto, qualora debba essere quantificato un bonus di
traffico a livello wholesale ad es. in termini di bonus sulla
componente di traffico all’ingrosso, questo dovra’ essere calcolato
sulla base della durata media di utilizzo del bonus relativo alla
clientela consumer e business di Telecom Italia.
Considerazioni dell’Autorita’.
20. Nell’allegato A alla delibera 694/06/CONS l’Autorita’ ha
osservato che ove il bonus di traffico non venisse incluso nel canone
di abbonamento WLR, verrebbe alterato il prezzo relativo dei servizi
di accesso erogati da Telecom Italia e dagli operatori WLR, rendendo
economicamente non replicabile l’offerta dei servizi di accesso
praticata da Telecom Italia ai propri clienti finali. L’Autorita’ ha
ritenuto pertanto che tra le prestazioni incluse nel WLR rientrino,
tradotte in opportuni sconti sul traffico di interconnessione, un’ora
di telefonate locali e, per i clienti residenziali, anche 30 minuti
di traffico interurbano. Peraltro ai fini di ridurre i costi di
implementazione del servizio WLR, l’Autorita’ ha ritenuto opportuno
prevedere che i minuti di traffico inclusi nel WLR siano indipendenti
dalla destinazione delle chiamate. L’Autorita’ non ritiene inoltre,
allo stato, di accogliere la richiesta da parte di Telecom Italia di
valutare l’entita’ del bonus sulla base di una media di quanto
usufruito dai propri clienti in quanto non corrispondente
all’orientamento regolamentare espresso dalla delibera n.
694/06/CONS. Si richiama tra l’altro che una scelta in tal senso
vincolerebbe gli operatori alle scelte commerciali dell’incumbent
oltre a non fornire certezza regolamentare a causa del fatto che
l’entita’ di tale sconto sul traffico wholesale potrebbe cambiare di
anno in anno a seconda delle scelte commerciali di Telecom Italia.
Nella Offerta di Riferimento WLR Telecom Italia, i cui valori sono
intesi su base mensile e non su base bimestrale, e’ previsto che
“Telecom Italia riconosca ai propri clienti residenziali: fino a 30
minuti di traffico gratuito al mese in ambito Locale e fino a 15
minuti di traffico gratuito al mese in ambito Interdistrettuale;
Telecom Italia riconosce ai propri clienti non residenziali: fino a
30 minuti di traffico gratuito al mese in ambito Locale”. Manca
pertanto qualunque riferimento al corrispondente sconto sul traffico
di interconnessione in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera
n. 694/06/CONS. L’Autorita’ intende quindi ribadire, quanto indicato
nella delibera n. 694/06/CONS, ovvero che il riconoscimento del bonus
di traffico da parte di Telecom Italia ai propri clienti necessiti di
un corrispettivo anche a livello wholesale. L’Autorita’ ritiene
quindi che Telecom Italia debba adeguare l’Offerta di Riferimento a
quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS, al fine di garantire
la replicabilita’ della promozione cosiddetta “bonus di traffico”
anche agli operatori WLR nei confronti dei propri utenti finali. Per
quanto riguarda la valorizzazione economica del bonus di traffico,
l’Autorita’, come gia’ indicato nella delibera suddetta, ritiene che
il bonus retail debba essere tradotto in un’entita’ economica che sia
tecnicamente facile da gestire in termini di sconto sulla componente
di traffico wholesale ovvero tradotta in termini di minuti di
interconnessione. Nello specifico la valorizzazione deve prevedere la
esenzione, su base bimestrale, dei costi di raccolta relativi a 90
min (60 min nel caso di utente business) di traffico e l’esenzione
dei costi di terminazione relativi a 90 min. (60 min nel caso di
utente business) di traffico. L’Autorita’ peraltro, confermando
quanto riportato al punto D5.18 dell’Allegato A della delibera n.
694/06/CONS, “ritiene che la modalita’ piu’ congrua di valorizzazione
del traffico sia quella data dalla somma dei costi di originazione (a
livello SGU) e dei costi di terminazione (a livello SGU) previsti
nella vigente offerta di riferimento di Telecom Italia”.
Ratei a scadere.
Osservazioni degli operatori.
21. E’ stato evidenziato da alcuni operatori che l’Offerta di
Riferimento di Telecom Italia prevede per alcune prestazioni
associate al WLR la corresponsione di ratei del canone di abbonamento
per i mesi restanti qualora la cessazione avvenga entro il primo anno
di contratto, in contrasto con l’art. 13, comma 5 della delibera n.
694/06/CONS che, secondo i suddetti operatori, esclude la
possibilita’ di prevedere durate minime contrattuali per il servizio
del canone all’ingrosso. Essi chiedono pertanto che l’Offerta di
Riferimento di Telecom Italia, con riferimento alla tematica in
questione, sia modificata e resa conforme alla normativa vigente,
incluse le disposizioni introdotte dalla legge 40/2007 (cosiddetta
legge Bersani).
Considerazioni dell’Autorita’.
22. Ai sensi dell’art. 23 della delibera n. 694/06/CONS, i servizi
offerti nell’ambito del WLR (quelli inclusi nel canone di abbonamento
e quelli remunerati tramite canoni specifici) sono offerti
all’operatore WLR ad un prezzo basato sulla metodologia retail minus.
L’Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede, nella tabella 5
del paragrafo 7, relativamente alle prestazioni associate al WLR di
“disattivazione linea aggiuntiva” e “attivazione/disattivazione
canali fonia”, che nel caso di cessazione richiesta entro il primo
anno, l’operatore WLR debba corrispondere i ratei del canone di
abbonamento fino al dodicesimo mese.
L’art. 13, comma 5 della delibera n. 694/06/CONS prevede che
“Telecom Italia fattura all’operatore WLR il servizio WLR a partire
dalla data di effettiva attivazione del servizio WLR fino alla data
di effettiva disattivazione”.
23. La legge 2 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di
nuove imprese” ed in particolare quanto previsto dall’art. 1,
comma 3, prevede che “I contratti per adesione stipulati con
operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono
prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di
trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o
ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi
dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni.”.
L’Autorita’ al fine di assicurare la parita’ di trattamento
interna-esterna ritiene che, l’adeguamento delle condizioni retail
effettuata da tutti gli operatori conseguente alla applicazione della
legge 2 aprile 2007, n. 40 debba trovare un corrispettivo a livello
wholesale. In altri termini l’operatore interconnesso, dovendo
ottemperare alla suddetta legge non deve vedersi costretto a
corrispondere a Telecom Italia ratei a scadere qualora il proprio
cliente decida di recedere dal contratto, parimenti a quanto avviene
nel rapporto tra le divisioni commerciali di Telecom Italia e quelle
wholesale. L’Autorita’ ritiene quindi che Telecom Italia debba
riformulare l’offerta di riferimento in tal senso eliminando la
corresponsione di ratei a scadere, per quanto riguarda la fornitura
delle prestazioni associate al WLR di “disattivazione linea
aggiuntiva” e “attivazione/disattivazione canali fonia”, comunque in
tutti i casi in cui tali ratei a scadere non sono applicati a livello
retail.
Variazioni amministrative del cliente.
Osservazioni degli operatori.
24. Per quanto riguarda le modifiche della categoria di
appartenenza del cliente (da residenziale a business e viceversa), e’
stato evidenziato da alcuni operatori il fatto che Telecom Italia
consideri queste attivita’ come una nuova attivazione (paragrafo 7
dell’Offerta) con associati i relativi costi; gli stessi ritengono
nel caso specifico ingiustificato l’addebito, essendo tali modifiche
consistenti in semplici variazioni amministrative, pertanto prive di
impatto economico.
Considerazioni dell’Autorita’.
25. Il punto 109 dell’Allegato A alla delibera n. 694/06/CONS
riporta che: “Alcune prestazioni sono erogate al cliente finale di
Telecom Italia esclusivamente dietro la corresponsione del pagamento
del canone di abbonamento mensile. Ad esempio, il cliente finale ha
la facolta’ di richiedere l’attivazione/disattivazione di alcuni
servizi (inter alia, il “blocco identificativo del chiamante in
modalita’ permanente” oppure il “call forwarding”) e di trasformare
il proprio abbonamento dalla categoria residenziale a quella affari e
viceversa. Pertanto, Telecom Italia interagira’ a titolo gratuito con
l’operatore WLR al fine di consentire l’attivazione di tali servizi
ai clienti finali serviti con un accesso acquisito in modalita’ WLR”.
L’Offerta di Telecom Italia riporta nel paragrafo 7 che: “Eventuali
modifiche della categoria di appartenenza del cliente (da
residenziale a non residenziale e viceversa), successive alla prima
attivazione, saranno considerate a tutti gli effetti come una nuova
attivazione”.
26. Alla luce di quanto sopra riportato l’Autorita’ ritiene che
nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia debba essere eliminata
la corresponsione, da parte dell’operatore WLR, di costi associati al
cambio di categoria di appartenenza del cliente (da residenziale a
business e viceversa).
Contributo di attivazione e di disattivazione per linea.
Osservazioni degli operatori.
27. Relativamente alle condizioni economiche del servizio WLR
presenti nell’Offerta di Riferimento, e’ stato segnalato da alcuni
operatori come Telecom Italia abbia previsto (paragrafo 7 tabella 6)
un contributo di attivazione per linea del servizio WLR pari a 5,98
Euro, sebbene l’analogo contributo per l’attivazione della
prestazione CPS sia stato fissato da Telecom Italia pari a 5,20 Euro.
Essi chiedono all’Autorita’ di ridurre il suddetto costo di
attivazione WLR, fissandolo al massimo allo stesso valore previsto
per la CPS.
A tal proposito e’ stato evidenziato da Telecom Italia, nel corso
del presente procedimento istruttorio, che il contributo di
attivazione del servizio WLR per singolo ordinativo di lavoro e’
stato calcolato come valore ponderato di una componente associata ad
una lavorazione in automatico determinata in analogia con il servizio
CPS e di una componente aggiuntiva di lavorazione in manuale. Questa
e’ peraltro legata anche alla cessazione amministrativa del cliente
con Telecom Italia ed al mantenimento dell’abilitazione del cliente
alle chiamate di emergenza e quindi al mantenimento in rete e
sull’anagrafica del cliente di determinate funzionalita’. Cio’,
secondo quanto dichiarato da Telecom Italia, giustifica un contributo
di attivazione pari a 5,98 Euro calcolato come valore medio ponderato
tra lavorazione automatica (valore 5,20 Euro con fattore di
ponderazione 95%) e lavorazione manuale (valore 20,80 Euro con
fattore di ponderazione 5%).
Per quanto riguarda il contributo di disattivazione e’ stato
evidenziato da Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio
che questo e’ stato calcolato come somma di un contributo per
attivita’ del Front-end OLO pari a 5,98 Euro e di un contributo per
attivita’ del Front-end Retail pari a 5,8 Euro, calcolato sulla base
di un tempo medio di lavorazione di un ordinativo di lavoro,
ponderato sulla base del numero di collegamenti Residenziali ed
Affari, per un totale di 11,78 Euro.
Considerazioni dell’Autorita’.
28. Come ampiamente discusso nell’ambito del tavolo tecnico
relativo al WLR, i servizi di CPS e WLR sono tecnicamente molto
simili. Cio’ nonostante e’ stato evidenziato, sia nell’ambito dei
lavori del suddetto tavolo tecnico che durante il presente
procedimento istruttorio, che la fornitura del servizio WLR comporta
da parte di Telecom Italia ulteriori attivita’ ed interventi.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, e tenuto
conto dei dati forniti da Telecom Italia sia per il contributo di
attivazione che di disattivazione, ferma restando la possibilita’ di
effettuare ulteriori analisi, l’Autorita’ ritiene in questa fase di
approvare valori fissati da Telecom Italia nell’Offerta di
riferimento. Si fa infine presente che il contributo di
disattivazione e’ dovuto solo nel caso di disattivazione del servizio
WLR e contestuale cessazione della linea, come peraltro riportato
nell’Offerta di Riferimento. Tale contributo non sara’ pertanto
dovuto nel caso di disattivazione del servizio per migrazione ad
altro OLO o rientro in Telecom Italia.
Contributo addizionale di set-up.
Osservazioni degli operatori.
29. La totalita’ degli operatori, pur non avendo a disposizione
dati che consentano la valutazione puntuale dell’importo previsto
nell’Offerta di Riferimento in merito al contributo addizionale di
set-up per linea WLR (paragrafo 7 tabella 7), ritiene che il costo
aggiuntivo chiesto da Telecom Italia pari a 11,13 Euro per linea sia
eccessivo. Essi richiedono pertanto che l’Autorita’ analizzi con
attenzione il criterio utilizzato da Telecom Italia per il calcolo di
questo valore al fine di valutarne la congruita’.
Secondo delle ipotesi e stime riportate nelle memorie inviate da
alcuni operatori, qualora dovuto, il contributo addizionale di set-up
non dovrebbe superare il valore di circa 2 o 3 Euro per linea.
30. A parere di alcuni operatori e’ opportuno che il contributo
addizionale all’attivazione sia valorizzato in modo da permettere di
distribuire, nel tempo (sulla base dei normali tempi di ammortamento
degli investimenti) e su un congruo numero di clienti WLR,
l’ammontare complessivo sostenuto da Telecom Italia per il set-up del
servizio e che sia successivamente identificato un meccanismo che
consenta all’Autorita’ di monitorare il recupero dei costi sostenuti
inizialmente da Telecom Italia (cioe’ quelle componenti di costo
considerate CAPEX all’interno di “set-up del servizio”,
“trasferimento linea” e “gestione linea”). Tale meccanismo dovrebbe
essere analogo a quello a suo tempo previsto per il recupero dei
costi di predisposizione della funzionalita’ CPS; determinato
l’importo totale dei costi sostenuti, dovrebbe essere stabilito un
importo unitario per linea attivata e un orizzonte temporale
definito, sulla base di una stima delle linee WLR che si prevede
verranno attivate, in modo che sia possibile monitorare
periodicamente il recupero di questi costi in relazione
all’avanzamento dell’attivazione delle linee WLR.
Alcuni operatori ritengono opportuno che l’Autorita’ pubblichi
trimestralmente sul proprio sito i consuntivi di attivazioni WLR
comunicati da Telecom Italia sulla base dell’art. 28 della delibera
n. 694/06/CONS, eventualmente aggregati tra tutti gli operatori, ai
fini di una trasparenza sullo stato di avanzamento del servizio e del
relativo rientro degli investimenti sostenuti da Telecom Italia.
Alcuni operatori ritengono inoltre opportuno che Telecom Italia
espliciti nell’Offerta di riferimento il fatto che il contributo
addizionale rappresenta una misura temporanea e sara’ dovuto solo
fino all’effettiva remunerazione dell’investimento di set-up iniziale
sostenuto da Telecom Italia stessa.
31. Nel corso del procedimento istruttorio la societa’ Telecom
Italia ha evidenziato come il contributo addizionale a titolo di
recupero dei costi di set-up della prestazione WLR, di cui all’art.
29 della delibera n. 694/06/CONS, calcolato in 11,13 Euro per singola
attivazione, sia stato ottenuto rapportando l’investimento
complessivo per l’implementazione del servizio WLR (pari a 11,91
Milioni di Euro includente componenti di Rete, Sistemi Wholesale,
Business Support System piu’ il costo del capitale valutato con un
WACC pari al 10,2%) ad un numero di adesioni pari a 1.300.000 linee
WLR attivate. La stessa societa’ Telecom Italia si e’ peraltro
dichiarata disponibile a rivedere le modalita’ di recupero
dell’investimento da essa ipotizzate, al fine di diminuire il valore
economico del contributo di set-up/linea addizionale, purche’ sia
garantito il recupero totale dell’investimento entro determinati
tempi stabiliti.
Considerazioni dell’Autorita’.
32. Telecom Italia ha previsto, nella tabella 7 del paragrafo 7
della propria Offerta di Riferimento, un contributo addizionale di
set-up del servizio WLR del valore di 11,13 Euro per linea, calcolato
sulla base delle ipotesi sopra indicate.
Nella delibera n. 694/06/CONS, e’ previsto esplicitamente all’art.
29 che “Telecom Italia recupera i costi di set-up della prestazione
WLR fissando un contributo addizionale alla prestazione di
attivazione del WLR”.
In merito alla valorizzazione di tale contributo, l’Autorita’ ha
ritenuto che la proposta di Telecom Italia, basata su una ipotesi di
attivazione di 1,3 milioni di linee WLR, sia eccessivamente
cautelativa e comporti un eccessivo onere economico sugli operatori
che per primi si troveranno ad accedere ai servizi WLR.
L’Autorita’ ritiene che un numero congruo di linee attivate in WLR
per il primo anno di commercializ-zazione del servizio, da utilizzare
come base di riferimento per il calcolo del contributo di set-up,
possa essere assunto pari a 2.500.000. Tale valore corrisponde
all’ipotesi per cui gli operatori interconnessi provvedano ad una
migrazione al servizio WLR del 25% della propria base clienti in CPS
(circa 5.000.000), cui si aggiunge una medesima percentuale di nuovi
clienti attivati direttamente in WLR.
Sulla base di suddette ipotesi, tenendo conto dei dati sul capitale
investito forniti da Telecom Italia e applicando, per la
valorizzazione del costo del capitale, un WACC pari al 10,2%, il
contributo di set up risulta pari a 5,25 euro per linea.
Qualora il numero di attivazioni nel primo anno fosse inferiore a
2.500.000, si potra’ procedere a rivalutare il contributo di set-up
per il secondo anno sulla base del numero di attivazioni rimanenti e
del capitale residuo da recuperare. Tale procedimento potrebbe essere
reiterato per i successivi anni fine al completo recupero degli
investimenti.
Ai fini di una maggiore trasparenza l’Autorita’ ritiene che Telecom
Italia debba fornire periodicamente (ad esempio trimestralmente) i
dati sullo stato di avanzamento del numero di attivazioni.
L’Autorita’ ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia specifichi
nella propria offerta di riferimento che il contributo addizionale di
set up e’ da intendersi temporaneo e sara’ dovuto sino al recupero,
da parte di Telecom Italia, di tutti i costi sostenuti per il set-up
del servizio WLR.
Ordinativi di richiesta attivazioni e liste di attesa.
Osservazioni degli operatori.
33. E’ stato osservato, per quanto riguarda il piano di
implementazione del servizio WLR che l’operatore WLR deve comunicare
a Telecom Italia, che l’Offerta di Riferimento (paragrafo 3
dell’Allegato Provisioning e relativo allegato 1) prevede che: “Le
quantita’ indicate in tale Piano, da presentarsi almeno con quindici
giorni di anticipo rispetto al mese di riferimento, rappresentano il
numero massimo di richieste mensili per area territoriale che
l’operatore WLR potra’ inviare a Telecom Italia” e che: “Nel caso in
cui, per un’area territoriale, il numero di ordini presentati
dall’operatore WLR fosse superiore alla quantita’ assegnata
giornalmente all’operatore WLR, Telecom Italia respingera’ gli ordini
in eccedenza”.
Alcuni operatori ritengono che tale previsione sia in contrasto con
quanto previsto all’art. 10 della delibera n. 694/06/CONS e
richiedono pertanto che Telecom Italia modifichi la propria Offerta
di Riferimento prevedendo la gestione delle liste d’attesa (Waiting
List), attualmente non presente nell’Offerta di Riferimento
pubblicata. La societa’ Telecom Italia nel corso del procedimento
istruttorio si e’ peraltro dichiarata disponibile all’introduzione di
tale meccanismo, in analogia con quanto previsto e gia’ in uso per la
CPS.
Considerazioni dell’Autorita’.
34. L’art. 10, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS prevede che
“La capacita’ richiesta dall’operatore WLR per ogni Area Territoriale
non deve superare il valore di capacita’ di evasione mensile definita
da Telecom Italia nella stessa Area Territoriale. Il 40% della
capacita’ di evasione mensile e’ assegnata uniformemente sulla base
del numero complessivo di operatori WLR. Il 60% della capacita’ di
evasione mensile e’ assegnata proporzionalmente alla capacita’
richiesta dai singoli operatori WLR.”.
L’art. 10, comma 7, della delibera n. 694/06/CONS prevede che: “La
capacita’ giornaliera assegnata a ciascun operatore WLR, non
utilizzata per l’evasione degli ordinativi, e’ resa disponibile da
Telecom Italia agli altri operatori WLR attraverso la lista d’attesa.
Ciascun operatore puo’ trasmettere ordinativi in lista d’attesa entro
un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacita’
massima teorica di Telecom Italia, al netto degli ordinativi
assegnati all’operatore medesimo. Ogni operatore WLR potra’ inviare
ordinativi fino al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi
in lista d’attesa vengono evasi giornalmente da Telecom Italia con un
meccanismo iterativo e sequenziale volto a soddisfare in uguale
misura tutti gli operatori con lista di attesa”.
L’art. 10 summenzionato quindi prevede che il numero di richieste
che l’operatore WLR puo’ inviare a Telecom Italia possa essere
superiore alla quantita’ ad esso assegnata, in quanto e’ possibile la
trasmissione di ulteriori ordinativi in lista d’attesa.
L’Autorita’ ritiene pertanto che Telecom Italia, anche alla luce di
quanto gia’ effettuata nel caso dei servizi CPS, debba modificare la
propria Offerta di Riferimento introducendo un meccanismo di gestione
delle liste d’attesa (Waiting List), come previsto dalla delibera n.
694/06/CONS.
Osservazioni degli operatori.
35. Alcuni operatori hanno evidenziato che, benche’ in alcune parti
l’Offerta di Riferimento di Telecom Italia ha recepito quanto
previsto dalla delibera n. 694/06/CONS (articolo 13 comma 2), ovvero
che la mancata fornitura dell’identificativo fiscale del cliente non
costituisce una causa di rigetto dell’ordine, vi sono all’interno
dell’Offerta alcuni elementi di incertezza e di non completa adesione
alla delibera. In particolare nell’Annesso 2 dell’Allegato
Provisioning, all’interno del tracciato record relativo al “Messaggio
per richiesta di attivazione WLR su linea attiva”, Telecom Italia
indica il campo n. 25 (CF/PARTITA IVA) come obbligatorio.
Inoltre non e’ menzionato nell’Offerta di Riferimento alcun
processo di comunicazione tra Telecom Italia ed operatore in caso di
mancata fornitura dell’identificativo fiscale.
Pertanto viene richiesto che Telecom Italia, nel rispetto della
delibera n. 694/06/CONS ed in particolare di quanto previsto
nell’art. 13 comma 2, di:
a) sostituisca nel tracciato record di cui al campo n. 25 del
“Messaggio per richiesta di attivazione WLR su linea attiva” relativo
al C.F./PARTITA I.V.A. la dicitura “OBB” (Obbligatorio) con la
dicitura “OPZ” (Opzionale);
b) preveda la modalita’ con cui effettuare “adeguata e tempestiva
comunicazione” all’operatore WLR, in caso di un ordine senza
l’identificativo fiscale, con conseguente attivazione del cliente
secondo la caratterizzazione presente nei Data Base di Telecom
Italia.
Considerazioni dell’Autorita’.
36. La delibera n. 694/06/CONS, all’art. 13, comma 2, sancisce che:
“Ai soli fini della valoriz-zazione del servizio WLR, l’operatore WLR
comunica a Telecom Italia l’identificativo fiscale del cliente. La
mancata comunicazione dell’identificativo fiscale non e’ adducibile
come causa di rigetto dell’ordine. In assenza di tale comunicazione,
Telecom Italia utilizza la caratterizzazione del cliente presente nei
propri database, dando adeguata e tempestiva informazione
all’operatore WLR”.
Telecom Italia, a tal proposito, nella propria Offerta di
Riferimento recepisce che: “Qualora l’operatore WLR non fornisca il
campo relativo al codice fiscale/partita IVA del cliente finale,
Telecom Italia accettera’ comunque l’ordine applicando le condizioni
economiche (residenziale, non residenziale) relative al codice
fiscale/partita IVA che sui propri data base risultano associati
alla/e numerazione/i indicata/e dall’operatore WLR”.
Alla luce di quanto sopra l’Autorita’ ritiene opportuno che Telecom
Italia adegui la propria Offerta di Riferimento alla delibera n.
694/06/CONS eliminando ogni elemento di ambiguita’ in merito alla non
obbligatorieta’ della comunicazione del Codice Fiscale nel caso di
linea attiva (con particolare riferimento al campo n. 25 del
corrispondente tracciato record) ed inoltre che sia prevista una
modalita’ con cui effettuare “adeguata e tempestiva comunicazione”
all’operatore WLR, in caso di un ordine senza l’identificativo
fiscale, con conseguente attivazione del cliente secondo la
caratteriz-zazione presente nei Data Base di Telecom Italia.
Rigetto degli ordinativi.
Osservazioni degli operatori.
37. Alcuni operatori richiedono che Telecom Italia di inserisca
nella propria Offerta di Riferimento quanto stabilito dall’art. 22,
comma 2, della delibera n. 694/06/CONS in merito alla corresponsione
delle penali per ritardo nella gestione dell’ordinativo a causa di
rigetti ingiustificati dello stesso da parte di Telecom Italia.
Considerazioni dell’Autorita’.
38. L’art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS prevede che
“In caso di rigetto dell’ordinativo, se le motivazioni fornite da
Telecom Italia non risultino giustificate, quest’ultima e’ tenuta a
corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione
dell’ordinativo, a far data dall’ordine rigettato senza giustificato
motivo, per ciascuna linea cui l’ordine si riferisce, anche in caso
di reiterazione dell’ordine da parte dell’operatore richiedente”.
L’Autorita’ ritiene che Telecom Italia debba adeguare la propria
Offerta all’art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS,
prevedendo che, in caso di rigetto dell’ordinativo, se le motivazioni
fornite da Telecom Italia non risultino giustificate, quest’ultima
sia tenuta a corrispondere una penale per il ritardo nella
trattazione dell’ordinativo, a far data dall’ordine rigettato senza
giustificato motivo e per ciascuna linea cui l’ordine si riferisce,
pari al costo dell’attivazione.
Osservazioni degli operatori.
39. E’ stato inoltre segnalato da alcuni operatori come le causali
di rifiuto presenti nell’Allegato Provisioning per il servizio WLR di
Telecom Italia siano in taluni casi generiche e possano dar luogo a
dubbi interpretativi, da parte dell’operatore WLR, nel risalire
all’effettiva motivazione che ha portato allo scarto dell’ordinativo.
Alla luce nell’art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS, gli
operatori richiedono che, nella propria Offerta di Riferimento,
Telecom Italia:
a) elimini la “morosita’ cliente” dall’elenco delle motivazioni
che determinano il rigetto dell’ordine WLR;
b) indichi il trasloco, il subentro e la cessazione come le
uniche tipologie di richieste da parte del cliente che, se ancora in
fase di espletamento, determinano un rigetto dell’ordine WLR da parte
di Telecom Italia;
c) fornisca un elenco esaustivo di causali di rifiuto che
consenta all’operatore WLR di risalire con certezza da ogni codice
rifiuto all’effettiva motivazione che ha portato allo scarto
dell’ordinativo.
La societa’ Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio
ha chiarito che le richieste di trasloco, subentro, cessazione sono
le uniche che, se ancora in fase di espletamento, determinano il
rigetto degli ordinativi WLR in linea con l’art. 22, comma 4, della
delibera 694/06/CONS.
Considerazioni dell’Autorita’.
40. L’art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS prevede che
“Telecom Italia e’ autorizzata a respingere una richiesta di WLR nel
caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto
della prestazione esista una precedente richiesta da parte del
cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la
cessazione della linea, il subentro o il trasloco.”.
A tal proposito, l’Offerta di Riferimento (allegato provisioning
paragrafo 3.1.3) riporta che: “Telecom Italia esegue opportune
verifiche gestionali al fine di accertare la congruenza della
richiesta di WLR con eventuali richieste del cliente ancora in corso
di espletamento (ad es. richieste di trasloco, subentro, cessazione,
morosita’ del cliente, ecc.). Qualora venisse riscontrata la presenza
di queste ultime, ne viene data comuni-cazione all’operatore WLR con
conseguente interruzione del processo di fornitura del WLR.”.
L’Autorita’ ritiene opportuno che Telecom Italia elimini
dall’elenco delle possibili cause di impedimento all’attivazione del
WLR la “morosita’ del cliente”.
L’Autorita’ ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia non
indichi le restanti tre tipologie di richieste (richieste di
trasloco, subentro, cessazione) come alcuni esempi tra le possibili
richieste cliente che, se ancora in fase di espletamento, determinano
il rigetto degli ordinativi WLR, ma come le uniche in grado di
determinare il rigetto di un ordine WLR da parte di Telecom Italia.
Infatti, l’art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS e’ molto
preciso in merito e individua tre tipologie di richieste da parte del
cliente che, se ancora in fase di espletamento, determinano un
rigetto dell’ordine WLR da parte di Telecom Italia: “cessazione della
linea, il subentro o il trasloco”.
Per quanto riguarda le causali di rifiuto presenti nell’Allegato
Provisioning dell’Offerta WLR di Telecom Italia, considerate da
alcuni operatori in taluni casi generiche o ambigue per risalire
all’effettiva motivazione che ha portato allo scarto dell’ordinativo,
l’Autorita’ ritiene ragionevole ed opportuno che Telecom Italia, ai
sensi dell’art. 22 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, riporti in
maniera esaustiva le causali di scarto con la massima chiarezza ed
assenza di ambiguita’.
Tempi di fornitura del servizio e penali.
Osservazioni degli operatori.
41. Alcuni operatori richiedono l’introduzione nell’Offerta di
Riferimento della previsione secondo cui Telecom Italia fornira’
l’attivazione sincronizzata di piu’ sedi cliente del servizio WLR, al
massimo, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione
dell’ordine, cosi’ come previsto dall’art. 14, comma 3, della
delibera n. 694/06/CONS.
Considerazioni dell’Autorita’.
42. L’art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS prevede che
“In caso di “ordinativo complesso”, Telecom Italia comunica
all’operatore WLR, entro sei giorni dalla ricezione dell’ordine di
lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che e’ al massimo di 45
giorni lavorativi ove e’ richiesta anche la trasformazione tecnica
delle linee oggetto dell’ordine e di quindici giorni lavorativi ove
e’ richiesta la sola attivita’ di sincronizzazione degli ordini.”.
Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento afferma che “Le
richieste di attivazione sincronizzata di differenti sedi cliente
sono fornite, di norma, entro 15 giorni lavorativi.”.
Da tale affermazione si evince che il tempo per la sola attivita’
di sincronizzazione degli ordini possa essere anche superiore a
quindici giorni lavorativi, differentemente da come previsto dal
sopra citato art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS.
Pertanto, l’Autorita’ ritiene che Telecom Italia debba modificare
la propria Offerta di Riferimento prevedendo che, ove e’ richiesta la
sola attivita’ di sincronizzazione degli ordini, il tempo di evasione
sia pari a un valore massimo di quindici giorni lavorativi, in linea
con l’art. 14, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS.
Osservazioni degli operatori.
43. Alla luce dell’art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS,
alcuni operatori richiedono che Telecom Italia modifichi l’Offerta di
Riferimento e fissi la penale, per un ritardo di consegna maggiore di
16 giorni, al 200% del costo complessivo del canone mensile del
servizio richiesto piu’ il 60% del canone mensile, e non quello
giornaliero, del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo.
Considerazioni dell’Autorita’.
44. Telecom Italia, nella propria Offerta di Riferimento (paragrafo
4.1.1 dell’Allegato provisioning), prevede una penale per un ritardo
di consegna maggiore di 16 giorni pari al 200% del costo complessivo
del canone mensile del servizio richiesto piu’ il 60% del canone
giornaliero del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo.
L’art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS stabilisce,
invece, che la penale, per un ritardo di consegna maggiore di 16
giorni, espressa come % del costo complessivo del canone mensile del
servizio richiesto, e’ pari al 200% + il 60% per ogni giorno di
ritardo. L’Autorita’ ritiene pertanto che Telecom Italia debba
adeguare la propria Offerta di Riferimento secondo quanto previsto
dal suddetto art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS.
Attivazione, migrazione e cessazione.
Osservazioni degli operatori.
45. Per quanto riguarda le procedure di migrazione previste
all’interno dell’Offerta di Riferimento del servizio WLR e la
disattivazione del servizio, e’ stato evidenziato da alcuni operatori
che essa dovra’ essere coerente con il provvedimento adottato a valle
della consultazione pubblica avviata con delibera n. 483/06/CONS
avente ad oggetto le regole per le procedure di migrazione dei
servizi di accesso (WLR compreso).
A tal proposito la Societa’ Telecom Italia ha gia’ comunicato
all’Autorita’, nel corso del procedimento istruttorio, che essa
integrera’ e sviluppera’ la descrizione e la modalita’ dei processi
previsti nell’Offerta di Riferimento per il servizio WLR, in
conformita’ con quanto previsto dall’Autorita’ con la delibera
274/07/CONS, adottata a valle della consultazione pubblica indetta
con la delibera 483/06/CONS.
Considerazioni dell’Autorita’.
46. A valle della consultazione pubblica indetta con la delibera n.
483/06/CONS e’ stata adottata dall’Autorita’ la delibera 274/07/CONS
recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalita’
di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”.
Alla luce di quanto sopra riportato, l’Autorita’ ritiene che la
Societa’ Telecom Italia, in tema di attivazione, migrazione e
cessazione, anche ai sensi dell’art. 30 comma 4 della delibera n.
694/06/CONS, debba integrare e sviluppare la descrizione e la
modalita’ dei processi di migrazione del servizio WLR previsti
nell’Offerta di Riferimento per il servizio WLR, in conformita’ con
quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS.
Promozioni.
Osservazioni degli operatori.
47. E’ stato evidenziato da alcuni operatori che l’Offerta di
riferimento pubblicata non specifica che la metodologia retail minus
si applica alle condizioni economiche proposte ai clienti finali di
Telecom Italia anche in caso di promozioni e/o opzioni. Cio’ allo
scopo di consentire la replicabilita’ da parte dell’OLO WLR delle
offerte praticate da Telecom Italia ai propri clienti finali. Le
Societa’ a questo proposito ritengono che Telecom Italia debba
informare con un preavviso di almeno sessanta giorni l’Autorita’ e
l’OLO WLR di qualunque promozione/opzione o variazione economica
dell’offerta al cliente finale relativa a canoni o contributi una
tantum la cui variazione implicherebbe una modifica delle condizioni
economiche dell’Offerta WLR.
Considerazioni dell’Autorita’.
48. L’Autorita’, in analogia con altri provvedimenti gia’ emanati
in merito ai mercati 11 e 12, ritiene opportuno che Telecom Italia,
nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, debba
riproporre sui servizi intermedi le promozioni applicate ai propri
utenti finali sui servizi di accesso, oggetto del presente
provvedimento, fornendo agli operatori ed all’Autorita’ un preavviso
di almeno 30 giorni rispetto alla data di introduzione di suddette
promozioni.
Gestione delle chiamate ai servizi di emergenza.
Osservazioni degli operatori.
49. Per quanto riguarda le chiamate al 112 e la localizzazione del
chiamante, Telecom Italia, nel corso del procedimento istruttorio, ha
sottolineato che in base all’art. 5 ed all’art. 6 della delibera
694/06/CONS essa e’ responsabile della gestione delle chiamate di
emergenza. Inoltre, Telecom Italia ha evidenziato che, sulla base dei
requisiti consolidati tra gli operatori presso un tavolo tecnico
istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la chiamata al 112
NUE verra’ consegnata alle centrali operative dei Carabinieri e della
Polizia di Stato completa di CLI (calling line identifier) e OPID
(operator identity). L’instaurazione della chiamata con le centrali
operative suddette genera l’avvio, in automatico, di una
interrogazione al CED interforze (Centro Elaborazione Dati). Tramite
l’OPID il CED interforze interroga per via informatica l’operatore
corrispondente ed ottiene in risposta, in modo automatico,
l’indirizzo relativo alla ubicazione fisica della linea dalla quale
e’ stata effettuata la chiamata di emergenza al 112NUE. Telecom
Italia fa rilevare che, nel caso di chiamate al 112NUE effettuate da
linee WLR, come conseguenza delle modalita’ tecniche di
implementazione del WLR, l’OPID generato e trasmesso in rete (e
consegnato alle Centrali Operative di Carabinieri e Polizia di Stato)
e’ quello di Telecom Italia. Conseguentemente la richiesta di
localizzazione da parte del CED Interforze verrebbe inoltrata a
Telecom Italia; tuttavia per i clienti in WLR con OLO, Telecom Italia
non dispone delle informazioni relative alla localizzazione della
linea.
Per la soluzione del problema, suddetto, della localizzazione nel
caso WLR (e, per l’analogia architetturale, del VLLU) Telecom Italia
ha rappresentato nel corso del presente procedimento istruttorio due
possibili soluzioni:
a) a seguito della query da parte del CED, Telecom Italia
fornisce al CED Interforze l’informazione relativa all’OPID
dell’operatore che ha acquisito il cliente in WLR, tramite cui il CED
Interforze effettua una seconda interrogazione all’Operatore WLR
competente per ricevere i dati di localizzazione. Tale soluzione
presuppone che il data base utilizzato da Telecom Italia per fornire
la localizzazione al 112NUE contenga, per le linee in WLR, l’OPID
degli operatori;
b) a seguito della query da parte del CED, Telecom Italia
fornisce al CED Interforze l’informazione relativa alla
localizzazione della linea WLR da cui e’ stata effettuata la chiamata
al 112NUE. Cio’ presuppone che l’OLO che ha sottoscritto il contratto
WLR con il cliente comunichi a Telecom Italia, in fase di attivazione
del servizio e ad ogni successiva modifica, l’anagrafica del cliente
e l’ubicazione fisica dell’impianto in WLR. Tale soluzione presuppone
che il data base utilizzato da Telecom Italia per fornire la
localizzazione al 112NUE contenga, per le linee in WLR, l’OPID degli
Operatori e le anagrafiche dei rispettivi clienti.
Su questo aspetto Telecom Italia ha richiesto che l’Autorita’
definisca nella delibera di approvazione dell’Offerta di Riferimento
del WLR la soluzione da adottare. Telecom Italia propone inoltre che
la soluzione adottata per il WLR, salvo verifiche, sia estesa anche
alle linee attestate alla rete Telecom Italia in Virtual Unbundling
del Local Loop (VULL).
Considerazioni dell’Autorita’.
50. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2003 e’ stato istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie il
“Gruppo di lavoro per l’istituzione del Numero unico europeo di
emergenza” di cui ha fatto parte l’Autorita’, con il compito di
realizzare preliminarmente uno studio di fattibilita’ per l’analisi
delle problematiche attinenti all’istituzione sul territorio
nazionale del numero unico europeo per le emergenze, proponendo le
modalita’ e le azioni necessarie per la realizzazione della
conseguente sperimentazione in ambiti territoriali idonei e la
definizione del piano di attivita’ per l’estensione del servizio
all’intero territorio nazionale, curando, altresi’, il necessario
coordinamento tra i soggetti coinvolti.
Successivamente, presso lo stesso Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie, e’ stata istituita un’unita’ tecnico-operativa
interministeriale (al cui ha parte-cipato il Ministero delle
comunicazioni e gli altri Ministeri competenti). Alla scadenza del
mandato delle suddette Commissioni i lavori sono proseguiti
nell’ambito di un gruppo di lavoro informale presso lo stesso
Dipartimento e sono tuttora in corso, con il compito, tra l’altro,
della definizione e realizzazione del progetto del sistema di
gestione unificata delle chiamate di emergenza – numero unico europeo
di emergenza. Presso il Ministero delle comunicazioni sono inoltre in
corso parallelamente le attivita’ di un tavolo tecnico di confronto
sull’argomento tra il Ministero stesso e gli operatori.
L’art. 76 comma 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
prevede che “Il Ministero provvede affinche’, per ogni chiamata al
numero di emergenza unico europeo ‘112’, gli operatori esercenti reti
telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita’
incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all’ubicazione del chiamante.”.
Alla luce di quanto sopra riportato l’Autorita’, fermo restando
l’obbligo di cui all’art. 5 ed all’art. 6 della delibera 694/06/CONS,
ritiene inopportuna e prematura la scelta, nella presente delibera,
di una specifica modalita’ tecnica per la fornitura alle centrali
operative dei Carabinieri e della Polizia di Stato della
localiz-zazione del chiamante. L’Autorita’, nel rispetto delle
competenze degli enti competenti, si riserva pertanto, al termine dei
lavori sopra richiamati, di fornire, ove richiesto, la propria
collaborazione ed indicazioni regolamentari in merito alla
problematica in questione.
Istituzione di una unita’ per il monitoraggio per l’avvio dei servizi
WLR.
Osservazioni degli operatori.
51. Alcuni operatori hanno infine chiesto di considerare ed
ottenere chiarimenti su alcune disposizioni specifiche e modalita’ di
fornitura del servizio WLR relative soprattutto agli allegati
dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Anche a tal fine e’
stata inoltre auspicata l’istituzione di un’unita’ di monitoraggio
inerente l’implementazione del servizio WLR e dei relativi servizi
accessori.
Considerazioni dell’Autorita’.
52. Data la specificita’ e particolarita’ di alcuni commenti
formulati dagli operatori, l’Autorita’ ritiene ragionevole che la
risoluzione di eventuali problematiche specifiche derivanti
dall’introduzione del servizio WLR e dei relativi servizi accessori
sia effettuata nell’ambito di un’apposita unita’ di monitoraggio
inerente l’implementazione del servizio, come tra l’altro prospettato
da alcuni operatori.
Udita la relazione dei commissari Enzo Savarese e Roberto Napoli,
relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Approvazione dell’Offerta di Riferimento 2007
di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental
1. Sono approvate le condizioni economiche dell’Offerta di
Riferimento presentata in data 15 gennaio 2007 da Telecom Italia
S.p.A. per l’anno 2007, fatto salvo quanto previsto nell’art. 2 ed al
comma successivo.
2. Le condizioni economiche dei servizi e delle prestazioni non
soggetti a retail minus sono approvate fatto salvo quanto previsto
all’art. da 2 e sino alla verifica dei costi sottostanti tali
condizioni economiche.
Art. 2.
Adeguamento dell’Offerta di Riferimento 2007
di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della delibera
n. 694/06/CONS, Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento
WLR, al fine di prevedere la fornitura del servizio WLR e dei
relativi servizi accessori anche sulle linee per cui, ai sensi
dell’art. 17 comma 6 della delibera n. 4/06/CONS, non sia possibile
fornire i servizi di accesso disaggregato.
2. Telecom Italia rende disponibile, a tutti gli operatori che
abbiano manifestato l’interesse ed avviato con essa una negoziazione
per l’eventuale sottoscrizione di un contratto relativo alla
fornitura del servizio WLR, in sede di prima applicazione e sulla
base della definizione di cui all’art. 3 della delibera n.
694/06/CONS, la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di
accesso disaggregato alla data di pubblicazione della delibera
33/06/CONS, e successivamente la lista aggiornata trimestralmente di
cui all’art. 3 comma 3 della stessa delibera.
3. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento relativamente
alle prestazioni di accesso e di interconnessione, recependo quanto
previsto dall’art. 5, comma 1, lettera d ed e, della delibera n.
694/06/CONS.
4. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo le
procedure per la comunicazione dell’attivazione di un servizio WLR
all’operatore che usufruisce, sulla stessa linea, di un servizio
Bitstream naked, fatto salvo il caso in cui l’operatore WLR coincida
con l’operatore Bitstream naked.
5. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento
prevedendo che, ai sensi dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, ciascun operatore fornisce, su richiesta dell’Autorita’
giudiziaria di intercettazione su una linea WLR, le prestazioni di
propria competenza.
6. Telecom Italia ai sensi di quanto previsto dalla delibera n.
694/06/CONS ed al fine di garantire la replicabilita’ della
promozione cosiddetta “bonus di traffico” anche agli operatori WLR
nei confronti dei propri utenti finali adegua l’Offerta di
Riferimento includendo tra le prestazioni WLR uno sconto sul traffico
di interconnessione corrispondente alla esenzione, su base
bimestrale, dei costi di raccolta e di terminazione, a livello SGU,
di 90 min di traffico telefonico, per utenza residenziale, 60 min per
utenza business.
7. Telecom Italia riformula l’Offerta di riferimento, nella sezione
relativa alle prestazioni associate al WLR eliminando la richiesta
all’Operatore WLR della corresponsione di ratei a scadere, in
particolare per quanto riguarda la fornitura delle prestazioni
associate al WLR di “disattivazione linea aggiuntiva” e
“attivazione/disattivazione canali fonia”.
8. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento eliminando la
corresponsione da parte dell’operatore WLR di costi associati al
cambio di categoria di appartenenza del cliente da residenziale a
business e viceversa.
9. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento fissando il
contributo addizionale di set-up a 5,25 Euro per linea WLR e
specificando che tale contributo addizionale e’ da intendersi
temporaneo e sara’ dovuto, dall’operatore WLR, sino a quando non
saranno stati remunerati, da parte di Telecom Italia, tutti i costi
sostenuti per il set-up del servizio WLR. L’Autorita’ si riserva di
rivedere il suddetto contributo di set-up, che in sede di prima
applicazione si intende fissato anche per l’anno 2008, e le relative
condizioni per il recupero degli investimenti da parte di Telecom
Italia sulla base del numero effettivo di linee attivate, che saranno
comunicate trimestralmente all’Autorita’ ai sensi di quanto previsto
all’art. 28 della delibera n. 694/06/CONS.
10. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo un
meccanismo di gestione delle liste d’attesa delle richieste di
attivazione (Waiting List) da parte degli operatori WLR ai sensi
dell’art. 10 della delibera n. 694/06/CONS.
11. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento ai sensi
dell’art. 13 comma 2 della delibera n. 694/06/CONS ed in particolare
adegua il tracciato record rimovendo ogni elemento di ambiguita’ in
merito alla non obbligatorieta’ della comunicazione
dell’identificativo fiscale in caso di linea attiva e prevedendo la
modalita’ con cui effettuare comunicazione all’operatore WLR in caso
di un ordine senza l’identificativo fiscale, con conseguente
attivazione del cliente secondo la caratterizzazione presente nei
data base di Telecom Italia.
12. Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento ai
sensi dell’art. 22, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS,
prevedendo che, in caso di rigetto dell’ordinativo senza giustificate
motivazioni, quest’ultima e’ tenuta a corrispondere una penale, per
ciascuna linea cui l’ordine si riferisce, pari al costo
dell’attivazione per ciascun giorno di ritardo nella trattazione
dell’ordinativo, a far data dall’ordine rigettato senza giustificato
motivo.
13. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento ai sensi
dell’art. 22, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS eliminando
dall’elenco delle possibili cause di impedimento all’attivazione del
WLR la “morosita’ del cliente” e indicando le richieste di trasloco,
subentro e cessazione come le uniche in grado di determinare il
rigetto di un ordine WLR da parte di Telecom Italia.
14. Telecom Italia, riformula l’Offerta di Riferimento ai sensi
dell’art. 22 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, riportando,
nell’Allegato Provisioning, un elenco esaustivo delle causali di
scarto.
15. Telecom Italia ai sensi dell’art. 14, comma 3, della delibera
n. 694/06/CONS riformula la propria Offerta di Riferimento prevedendo
che, ove e’ richiesta la sola attivita’ di sincronizzazione degli
ordini, il tempo di evasione sia pari a un valore massimo di quindici
giorni lavorativi.
16. Telecom Italia ai sensi dell’art. 14, comma 6, della delibera
n. 694/06/CONS riformula l’Offerta di Riferimento fissando la penale
per un ritardo di consegna maggiore di 16 giorni pari al 200% del
costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto piu’ il
60% del canone mensile, e non quello giornaliero come indicato nella
presente proposta, del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo.
17. Ai sensi dell’art. 30 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS
Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento in tema di
attivazioni, migrazioni e cessazioni in conformita’ con quanto
previsto dalla delibera n. 274/07/CONS.
18. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia ripropone
sui servizi WLR le promozioni applicate ai propri utenti finali sui
servizi di accesso, oggetto del presente provvedimento, fornendo agli
operatori ed all’Autorita’ un preavviso di almeno 30 giorni rispetto
alla data di introduzione di suddette promozioni.
Art. 3.
Istituzione di un’unita’ per il monitoraggio del processo
di implementazione del servizio WLR
1. E’ istituita presso l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni un’unita’ per il monitoraggio del processo di
implementazione del servizio WLR. L’unita’ ha l’obiettivo di
agevolare il processo di implementazione del servizio, definire le
eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli
operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico.
2. Nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze, l’unita’ di
monitoraggio ha il compito di:
a) promuovere e monitorare la fase di avvio del servizio WLR;
b) monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di
negoziazione tra operatori autorizzati e Telecom Italia;
c) acquisire dagli operatori autorizzati e da Telecom Italia
segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione
della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti
ostativi del processo di implementazione del servizio WLR;
d) organizzare incontri ed istituire gruppi di lavoro tra
operatori per facilitare la discussione e l’approfondimento di
specifiche tematiche e l’interazione e cooperazione tra operatori.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all’art. 2 e
ripubblica l’Offerta di Riferimento per il servizio WLR entro 15
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Ai sensi
dell’art. 30 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS le modifiche
all’Offerta di Riferimento entrano in vigore alla data di
ripubblicazione della stessa.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 1, della
delibera n. 694/06/CONS, Telecom Italia rende disponibile la
commercializzazione del servizio WLR e dei relativi servizi
accessori, cosi’ come approvati dal presente provvedimento, entro il
15 dicembre 2007.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle
disposizioni contenute nella presente delibera comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 9 ottobre 2007
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Savarese – Napoli