L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre
2007;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita”;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita’ di trattamento interna
ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella telefonia fissa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 19 e 44;
Vista la delibera n. 34/06/CONS concernente il “Mercato
dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 della
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi regolamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;
Vista la delibera n. 82/06/CIR concernente “Offerta ADSL Wholesale
Flat ad accesso singolo con accessi con velocita’ in downstream fino
a 20Mbit/s in tecnologia ATM ed Ethernet/IP”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n.
44;
Vista la delibera n. 11/06/CIR recante “Disposizioni regolamentari
per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione del piano nazionale di numerazione”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile
2006 – supplemento ordinario n. 95″”;
Vista la delibera n. 249/07/CONS recante “Modalita’ di
realizzazione dell’offerta di servizi bitstream ai sensi della
delibera n. 34/06/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 giugno 2007, n. 132 – supplemento ordinario
n. 135;
Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria
offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l’anno 2007
in data 13 giugno 2007;
Considerata l’importanza strategica per gli sviluppi della larga
banda in Italia dell’offerta di riferimento bitstream e, pertanto, la
necessita’ di accelerare la sua entrata in vigore al fine di
consentire agli operatori di effettuare, con dovuto anticipo, le
modifiche tecniche e gestionali presso le rispettive reti oltre che
predisporre i propri piani commerciali;
Considerata la necessita’ di effettuare ulteriori approfondimenti
in merito alle condizioni economiche e che comunque sia fissata una
data certa di decorrenza delle stesse in modo da fornire preliminari
indicazioni contabili alle divisioni commerciali degli operatori;
Sentita, in data 12 settembre 2007, l’Associazione Italiana
Internet Providers (di seguito AIIP);
Sentita, in data 18 settembre 2007, la societa’ Wind
Telecomunicazioni;
Sentita, in data 25 settembre 2007, la societa’ Fastweb;
Sentita, in data 28 settembre 2007, la societa’ Telecom Italia;
Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla
consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
Condizioni generali dell’offerta di riferimento.
I commenti degli operatori.
1. Alcuni operatori hanno richiesto chiarimenti in merito alla
decorrenza economica della offerta di riferimento nei casi di
migrazione amministrativa di accessi ADSL wholesale e CVP alla nuova
offerta di riferimento bitstream.
Tali societa’ ritengono che le nuove condizioni economiche di
fornitura del servizio dovranno intendersi applicate dalla data di
approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia, e non a
partire dalla firma del contratto, la quale puo’ avvenire in data
successiva all’approvazione dell’offerta di riferimento.
2. Una delle societa’ ha richiamato l’art. 21, comma 3 della
delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia debba
garantire fino a tre mesi dopo l’approvazione dell’offerta di servizi
bitstream, la migrazione e l’attivazione dei servizi gia’ presenti
nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo
le nuove modalita’. Tale societa’ ritiene che il periodo indicato non
sia sufficiente a permettere l’allineamento dell’offerta commerciale,
l’analisi e la definizione degli interventi necessari a livello di
sistemi di gestione, la pianificazione e l’implementazione degli
sviluppi necessari. Richiede dunque all’Autorita’ che, per dare
maggiore certezza al mercato e riconoscere agli operatori alternativi
un congruo periodo di tempo per “recepire” le rilevanti modifiche
relative ai nuovi servizi bitstream, venga richiesto a Telecom Italia
di garantire un periodo di sovrapposizione dell’offerta ADSL
wholesale e CVP e dell’offerta bitstream per un periodo di tempo non
inferiore a sei mesi.
3. Una delle societa’ lamenta il fatto che l’attuale formulazione
dell’offerta di riferimento bitstream prevede che, nel caso in cui
l’operatore richiedente l’interconnessione non sia co-locato presso
il nodo di Telecom Italia, non possa accedere alle condizioni
economiche relative al kit di interconnessione. La stessa societa’
richiama che tale limitazione non e’ presente nell’offerta di
interconnessione riferimento 2006 (par. 7 Modalita’ di
interconnessione ai nodi di Telecom Italia, pag. 37) ove prevede che:
“Nel caso in cui l’operatore richiedente l’interconnessione non sia
co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture
trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche
applicate all’operatore richiedente l’interconnessione sono quelle
relative al kit di interconnessione, mentre l’operatore terzo
co-locato si fara’ carico dei costi relativi alla co-locazione ed
alle componenti trasmissive.” Viene pertanto richiesto che venga
rimosso il vincolo della colocazione al rilascio dei kit di consegna
permettendo anche agli operatori alternativi l’ingresso nel mercato
del trasporto del traffico dati (oltre che del traffico fonia).
4. Uno degli operatori richiama l’art. 11, comma 5, della delibera
n. 249/07/CONS in cui e’ previsto che: “Con riferimento al modello di
raccolta a “Banda dedicata” Telecom Italia fornisce la prestazione
che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso
bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti kit per migliorare
il requisito di affidabilita’ per l’utenza che necessita di servizi
in “fault tollerance”. Viene richiesto, al fine di migliorare
ulteriormente il requisito di affidabilita’ per l’utenza finale, la
possibilita’ di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream
su differenti DSLAM”.
5. Uno degli operatori lamenta che l’attuale offerta di riferimento
sia incompleta in quanto ancora priva del “tracciato record”, il
protocollo utilizzato per lo scambio delle informazioni di
Provisioning tra Telecom Italia e gli OLO. Considerato che il
tracciato record relativo alla nuova offerta e’ diverso da quello
precedente e che cio’ comporta notevoli criticita’ per lo sviluppo
dei sistemi dell’operatore interconnesso, viene richiesto che Telecom
Italia renda disponibile, sin da subito, un tracciato record completo
al fine di non determinare ritardi sull’effettiva data di
disponibilita’ dell’offerta.
6. Alcuni operatori richiamano l’importanza della istituzione di
una unita’ per il monitoraggio al fine di esaminare le seguenti
tematiche:
a) monitoraggio della migrazione a titolo non oneroso delle
attuali offerte ADSL Wholesale e CVP alla nuova offerta bitstream;
b) analisi della coerenza con il quadro regolamentare vigente
delle attivita’ in corso da parte di Telecom Italia a livello retail;
c) illustrazione delle modalita’ che l’AGCOM intende adottare per
verificare la replicabilita’ delle offerte retail di Telecom Italia
per mezzo della offerta bitstream ai sensi di quanto stabilito dalla
delibera n. 249/07/CONS ai commi da 4 a 7 dell’art 23;
Alcuni operatori nel richiamare l’art. 8 della delibera n.
34/06/CONS secondo il quale la fornitura di servizi bitstream con
interconnessione al DSLAM e’ preclusa nei siti aperti all’ULL con
almeno 50 clienti attivi, chiede che Telecom Italia fornisca
tempestivamente la lista di tali siti, i quali non sono desumibili
dagli operatori a partire dalle informazioni relative agli spazi di
co-locazione per ULL, in ragione del vincolo legato al numero dei
clienti attivi.
7. Alcuni operatori osservano che Telecom Italia riporta (nella
sezione 5.1 dell’offerta di riferimento) tra le cause tecniche che
possono impedire sia la fornitura dei servizi di accesso disaggregato
che i servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, non solo
problemi legati alla continuita’ elettrica sulle coppie in rame ma
anche la disponibilita’ delle risorse fisiche sulla rete di
distribuzione (indisponibilita’ di coppie libere) in difformita’,
secondo il loro parere, da quanto sancito dall’art. 4, comma 3, della
delibera n. 249/07/CONS.
8. Uno degli operatori ha richiamato quanto riportato da Telecom
Italia nella sez. 5 (pag. 13) dell’offerta di riferimento. Ovvero il
servizio bitstream con interconnessione al DSLAM e’ offerto solo
negli stadi di linea (SL) non aperti all’accesso disaggregato. La
definizione fornita di stadio di linea aperto all’accesso
disaggregato fa riferimento alla firma del verbale di consegna di uno
spazio di colocazione e ad almeno 50 linee attive, in accesso
disaggregato. Inoltre, se lo stadio di linea diviene disponibile per
l’accesso disaggregato, l’offerta bitstream viene garantita sino alla
saturazione della capacita’ degli apparati per interconnessione al
DSLAM a loro dedicati sullo stesso SL. Comunque, la fornitura di
nuove interconnessioni in bitstream e’ interrotta dopo 12 mesi dalla
comunicazione della avvenuta apertura dello SL all’accesso
disaggregato. L’operatore chiede all’Autorita’ di chiarire se l’art.
4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS implichi per l’operatore
che usufruisce del servizio di bitstream a livello DSLAM, superati i
dodici mesi dall’apertura dello stato di linea all’ULL, di avere
diritto a:
a) saturare le schede gia’ installate attraverso l’attivazione
sulle stesse di nuovi clienti;
b) saturare i subtelai gia’ installati, attraverso
l’equipaggiamento completo con nuove schede.
9. In merito alle condizioni di migrazione dell’offerta LITE FLAT,
uno degli operatori richiama il fatto che attualmente (nell’offerta
ADSL wholesale) gli accessi flat afferenti l’offerta LITE sono stati
attivati all’interno degli stessi VP (strutture logiche di raccolta
del traffico) destinati all’offerta a consumo. Cio’ era possibile in
quanto tali accessi venivano dimensionati in modo equivalente.
Con la nuova offerta bitstream di Telecom Italia l’offerta ADSL
wholesale confluisce logicamente nella struttura generale relativa
alla formula FLAT e come tale segue le regole generali di acquisto
separato dell’accesso e della banda associata.
Telecom Italia non ha pero’ previsto le condizioni di migrazione di
tali accessi LITE Flat nella nuova struttura, limitandosi a riportare
a pag. 64 che: ” I VP degli accessi ADSL Lite sono utilizzabili solo
per la formula di prezzo a consumo, mentre per i nuovi accessi con
prezzo flat dovranno essere utilizzati i VP standard. Le eventuali
consistenze di accessi ADSL Lite flat attivati nell’ambito della
vecchia offerta ADSL Wholesale utilizzando i VP Lite verranno
pertanto congelate, e potranno eventualmente essere migrate
gratuitamente verso VP standard””.
L’operatore suddetto ritiene che la formulazione adottata da
Telecom Italia non sia univocamente interpretabile e chiede
all’Autorita’ di chiarire se la dizione “congelate” sia da
interpretarsi nel modo seguente:
a) non sono piu’ attivabili nuovi accessi Flat all’interno dei VP
Lite (che contengono anche accessi a consumo) secondo l’attuale
offerta, fatto salvo il periodo di sovrapposizione previsto in
delibera tra le attuali e le prossime modalita’ di richiesta del
servizio;
b) gli accessi attuali non subiscono mutamenti e pertanto restano
sulle strutture fisiche e logiche (VP) attualmente utilizzate con gli
stessi oneri economici e le stesse caratteristiche tecniche.
Le considerazioni dell’Autorita’.
10. In merito alla decorrenza economica della offerta di
riferimento nei casi di migrazione amministrativa di accessi ADSL
wholesale alla nuova offerta di riferimento bitstream, si osserva in
via preliminare che la migrazione amministrativa degli attuali
accessi ADSL basati sull’offerta ADSL wholesale dovrebbe essere
basata sulla stipula di un contratto tra l’operatore e Telecom
Italia. L’Autorita’ ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia
stessa provveda a rendere disponibile lo schema del contratto agli
operatori con la massima tempestivita’ e comunque entro e non oltre
la data di ripubblicazione dell’offerta di riferimento. Tuttavia
essendo non quantificabili i tempi per l’effettiva sottoscrizione del
contratto ed al fine di non ritardare l’avvio delle attivita’ di
migrazione, l’Autorita’ ritiene opportuno prevedere che la migrazione
possa essere iniziata gia’ su esplicita richiesta da parte
dell’operatore interconnesso, richiesta che dovra’ necessariamente
essere contestuale alla richiesta di avvio della negoziazione del
contratto, la quale dovrebbe concludersi entro un tempo ragionevole
definito (ad esempio due mesi). Le condizioni economiche bitstream
dell’attuale offerta di riferimento, ferme restando le eventuali
correzioni che l’Autorita’ intendera’ apportare, saranno applicabili
a partire dalla data di ripubblicazione dell’offerta di riferimento
ed a seguito della predetta richiesta di migrazione. La procedura
cosi’ delineata consentirebbe di contingentare i tempi di transizione
al bitstream. L’Autorita’ ritiene, a tal fine, che Telecom Italia
debba mantenere attivo il servizio ADSL wholesale per un tempo non
superiore a sei mesi dalla data di ripubblicazione dell’offerta
(estendendo in tal modo i tre mesi previsti dalla delibera n.
249/07/CONS). Gli operatori che non avessero effettuato la migrazione
amministrativa entro tale lasso di tempo perderebbero il diritto ad
usufruire delle condizioni economiche dell’ADSL wholesale (sebbene
tale eventualita’ appare remota in virtu’ dell’evidente vantaggio
economico del bitstream). In conclusione, il percorso che l’Autorita’
individua per la migrazione amministrativa e’ basato sulla seguente
sequenza di eventi:
1) approvazione dell’offerta di riferimento;
2) ripubblicazione della stessa dopo quindici giorni dalla
notifica a Telecom Italia;
3) da questo momento tutti gli accessi ADSL wholesale attivi
transitano alle condizioni economiche dell’attuale proposta di OR
(pubblicata il 13 giugno 2007) previa richiesta dell’operatore a
Telecom Italia di migrazione e di avvio della negoziazione del nuovo
contratto (che Telecom Italia dovra’ rendere disponibile
successivamente all’approvazione dell’OR insieme ai tracciati
record);
4) a partire da sei mesi successivi alla ripubblicazione dell’OR
bitstream gli operatori che non hanno effettuato la richiesta di
migrazione perdono il diritto di usufruire delle condizioni
economiche dell’ADSL Wholesale;
5) le condizioni economiche che verranno approvate dall’Autorita’
con distinto provvedimento si applicano retroattivamente a partire
dalla data di pubblicazione dell’OR bitstream di cui al secondo
punto.
11. L’Autorita’ ritiene che l’opzione di rilascio dei kit di
consegna alle condizioni economiche previste nell’offerta di
riferimento presso i punti di consegna agli operatori non co-locati,
gia’ presente in altri mercati, favorisca la concorrenza nel mercato
del trasporto. Pertanto, analogamente a quanto gia’ previsto per il
traffico voce, il rilascio dei kit di consegna non deve necessitare
che l’Operatore richiedente sia co-locato presso il punto di
consegna.
12. L’Autorita’ osserva che la richiesta di inserire in OR la
possibilita’ di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream
su differenti DSLAM implica la disponibilita’ di un altro accesso tra
la terminazione di utente e lo stadio di linea cui fa capo l’utente
finale, oltre alla disponibilita’, nella stessa centrale, di un altro
DSLAM. L’Autorita’ ritiene che tale possibilita’, qualora
tecnicamente fattibile, non debba essere esclusa nell’ambito
dell’offerta di riferimento dei servizi bitstream.
13. L’Autorita’ ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca
tempestivamente (comunque non oltre la data di ripubblicazione
dell’offerta di riferimento) a tutti gli operatori interessati il
tracciato record completo che consenta di ottimizzare le procedure di
provisioning ed assurance. Telecom Italia dovra’ comunque provvedere
ad integrare il tracciato record presentato agli operatori con tutti
i messaggi necessari a gestire i servizi previsti nell’offerta di
riferimento.
14. L’Autorita’, in ottemperanza all’art. 25, comma 5, della
delibera n. 249/07/CONS, conferma la propria intenzione di istituire
l’unita’ per il monitoraggio del processo di implementazione dei
servizi bitstream.
15. L’Autorita’ ritiene ragionevole che Telecom Italia renda
disponibile l’elenco dei siti aperti all’accesso disaggregato,
attraverso cui risalire ai siti non aperti e quindi disponibili al
servizio bitstream con interconnessione al DSLAM, prima ancora della
sottoscrizione del contratto con gli operatori e comunque non oltre
la data di ripubblicazione dell’offerta di riferimento. Tale
informazione e’ infatti importante, sia per consentire all’operatore
di valutare se usufruire o meno del servizio sottoscrivendo il
relativo contratto con Telecom Italia, sia per fare in modo che
l’operatore possa predisporre con anticipo la propria rete e le
proprie strutture interne alla commercializzazione del servizio.
L’Autorita’ ritiene in ogni caso altrettanto ragionevole che tale
informazione sia fornita da Telecom Italia agli operatori
effettivamente interessati, indipendentemente dalla sottoscrizione
del contratto, in conseguenza di una manifestazione di interesse da
cui derivi quantomeno l’avvio di una negoziazione finalizzata
all’eventuale sottoscrizione, da parte dell’operatore con Telecom
Italia, di un contratto relativo alla fornitura del servizio
bitstream. La suddetta informazione, in sede di prima applicazione,
fa riferimento alla lista aggiornata alla data di pubblicazione della
delibera n. 34/06/CONS, sulla base della definizione di cui all’art.
4, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, e successivamente alla
lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, come
previsto all’art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS.
16. L’Autorita’, nel richiamare l’art. 4, comma 2 e 3, della
delibera n. 249/07/CONS, conferma che le linee installate sul
territorio nazionale – sia quelle attestate su stadi di linea aperti
ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale sulle quali, per
cause tecniche, non e’ possibile fornire i servizi di accesso
disaggregato, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai
servizi di accesso disaggregato alla rete locale – sono disponibili
per la fornitura dei servizi bitstream con interconnessione al DSLAM
e dei relativi servizi accessori. Come tra l’altro chiarito all’art.
2, comma 9, della delibera n. 274/07/CONS, il rifiuto da parte
dell’operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato
per cause tecniche e’ giustificato esclusivamente nei casi in cui non
vi sia disponibilita’ di risorse di rete sufficienti alla fornitura
del servizio o sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla
fornitura del servizio (quali ad esempio problemi legati alla
continuita’ elettrica sulla coppia in rame).
17. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS,
nel momento in cui un nuovo stadio di linea e’ aperto per la
fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale,
secondo la definizione riportata al comma 1 dell’art. 4, Telecom
Italia: 1) garantisce la prosecuzione della fornitura e la fornitura
di nuovi servizi bitstream con interconnessione al DSLAM agli
operatori che abbiano attivato tali servizi sulle linee di accesso
afferenti a tale stadio di linea fino a saturazione delle capacita’
degli switch ATM dedicati all’interconnessione degli operatori; 2)
interrompe l’attivazione di nuovi servizi bitstream con
interconnessione al DSLAM a partire da dodici mesi successivi alla
data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori che
hanno attivato servizi bitstream con interconnessione al DSLAM,
dell’avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso
disaggregato alla rete locale secondo la definizione di cui al
comma 1, dell’art. 4. In merito all’interpretazione, evidenziata da
uno degli operatori sul punto 2, dell’art. 4, comma 4, della delibera
n. 249/07/CONS, l’Autorita’ ai fini di tutelare gli investimenti
sostenuti dagli Operatori aveva ritenuto che l’operatore che
usufruisce del servizio bitstream a livello DSLAM, superati i dodici
mesi dall’apertura dello stato di linea all’ULL, debba poter saturare
le schede gia’ installate attraverso l’attivazione sulle stesse di
nuovi clienti e di saturare i subtelai gia’ installati attraverso
l’equipaggiamento completo con nuove schede. Inoltre la stessa
offerta di riferimento bitstream e’ stata formulata correttamente in
tale senso ove prevede che “Nel momento in cui un nuovo SL e’ aperto
per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale,
secondo la definizione sopra riportata, Telecom Italia: 1) garantisce
la prosecuzione della fornitura del servizio per tutte le linee gia’
attive, garantendo inoltre, agli Operatori che usufruiscono di tali
servizi, la possibilita’ di attivare nuove linee fino alla
saturazione della capacita’ degli apparati per interconnessione al
DSLAM a loro dedicati sullo stesso SL; 2) interrompe la fornitura di
nuove interconnessioni al DSLAM e di nuovi ampliamenti degli apparati
dedicati al servizio di interconnessione al DSLAM a partire da dodici
mesi successivi alla data di comunicazione dell’avvenuta apertura
dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete
locale”.
18. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che l’OR
bitstream prevede che gli accessi Flat Lite restano comunque attivi
ma non sono piu’ attivati nuovi accessi Lite Flat nell’ambito dei VP
a consumo. L’Autorita’ ritiene ragionevole la decisione di Telecom
Italia di non convogliare negli stessi VP accessi ADSL FLAT e accessi
ADSL a consumo. Tuttavia l’Autorita’ ritiene che Telecom Italia debba
migrare gratuitamente gli attuali accessi ADSL Lite flat verso VP
standard applicando gli stessi oneri economici e le stesse
caratteristiche tecniche gia’ in corso.
Obblighi di fornitura di specifiche funzionalita’ di rete.
I commenti degli operatori.
19. In relazione all’interconnessione al DSLAM con collegamento
allo switch Ethernet adiacente al DSLAM, uno degli operatori
evidenzia che l’OR prevede la configurazione di una VLAN dedicata,
per ciascuna classe di servizio, che raccoglie il traffico dei
clienti dell’operatore attestati al DSLAM. Gli operatori in questione
ritengono che tale previsione contrasti con quanto previsto all’art.
15, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS; gli stessi evidenziano
che consentire l’utilizzo di una sola VLAN per DSLAM pone una
limitazione pesante ai servizi che un OLO puo’ erogare, impedendo la
fornitura di servizi basata su una VLAN per cliente e creando di
fatto una discriminazione di offerta tra i clienti di Telecom Italia
ed i clienti dell’OLO.
20. Relativamente alla possibilita’ di interconnessione a livello
di DSLAM Ethernet con collegamento a switch Ethernet adiacente al
DSLAM Ethernet (sez. 13.1-b), uno degli operatori ritiene che quanto
Telecom Italia riporta, “In questo caso l’Operatore puo’ avvalersi
delle configurazioni descritte di seguito per il modello di
interconnessione al nodo parent, con l’esclusione della funzionalita’
multicast”, sia in contrasto con quanto previsto dalla delibera n.
249/07/CONS. Pertanto l’operatore ritiene necessario che Telecom
Italia individui soluzioni tecniche che consentano il rispetto della
normativa vigente.
21. Con riferimento alla tabella 3 (profili fisici di linea per
porte ADSL 1) a pag. 30 dell’offerta di riferimento, alcuni operatori
evidenziano la mancanza dei profili con velocita’ di upload pari a
900 Kbps. Pertanto si richiede l’inserimento di profili con la
massima velocita’ di upload supportata dai DSLAM di Telecom Italia,
che essa stessa aveva dichiarato essere pari a 832 Kbps, al punto 4,
comma 1, della sua lettera inviata all’Autorita’, prot. n. 314684 del
13 giugno 2007, e non 640 Kbps come indicato in offerta.
22. Sempre in merito alla velocita’ dei servizi di accesso
asimmetrico su tecnologia ADSL (sez. 8.1.3.1) uno degli operatori
evidenzia che tra le velocita’ di picco trasmissive di linea fisica
(downstream/upstream) riportate in tabella 3 (profili fisici di linea
per porte ADSL 1) mancano tutti i profili ADSL2+.
23. Alcuni operatori hanno evidenziato che la sez. 8.2 dell’offerta
di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso
simmetrico riporta, in alcuni casi, le velocita’ nette e, in altri,
quelle lorde come di seguito evidenziato riportando alla lettera il
testo dell’OR: “Le nuove linee possono essere configurate utilizzando
le seguenti velocita’ di picco (PCR – downstream/upstream):
a) 2 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL;
b) 4 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL su DSLAM con bonding
fisico;
c) 4, 6, 8 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL con protocollo
ATM IMA;
d) 34 Mbit/s o 155 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SDH”.
Pertanto si richiede che Telecom Italia indichi o solo i valori
netti, e quindi rispettivamente 2, 4, 6, 8, 29 e 129 Mbps, oppure
quelli lordi, rispettivamente 2.3, 4.6, 6.9, 9.2, 34 e 155 Mbps.
24. Uno degli operatori ha richiamato il fatto che Telecom Italia
non riporta nella tabella relativa ai profili per gli accessi
asimmetrici il taglio in ADSL2+ di velocita’ 10Mbps/384Kbps e
10Mbps/1Mbps. Inoltre, secondo lo stesso operatore, Telecom Italia in
tabella 8 della sez. 8.3.1.1 (tagli di VP tecnici disponibili) non ha
rispettato quanto previsto nella corrispondente tabella 4 di cui
all’art. 25 della delibera n. 249/07/CONS.
25. Con riferimento alle classi di servizio (CoS) e alle relative
modalita’ di gestione (sez. 14.2.1 dell’allegato 1 all’OR) nel caso
di accessi basati su tecnologia Ethernet, alcuni operatori ritengono
che la limitazione a tre livelli di CoS prevista nell’OR sia in
contrasto con quanto disposto all’art. 15, comma 2, della delibera n.
249/07/CONS e con lo standard di riferimento per la gestione delle
CoS IEEE 802.1p, menzionato dalla stessa Telecom Italia all’interno
dell’offerta, che prevede 8 diversi livelli di priorita’ del
traffico.
Inoltre, secondo gli stessi operatori, gia’ gli attuali sistemi
impiegati in rete sarebbero dotati di funzionalita’ di packet
filtering in grado di fornire la prestazione di gestione delle classi
di servizio all’interno di una singola VLAN. Viene pertanto richiesto
che tali prestazioni, qualora utilizzabile dalla rete di Telecom
Italia, vengano rese disponibili agli operatori interconnessi.
26. Alcuni operatori ritengono che quanto riportato nell’OR in
merito all’assenza della disponibilita’ della funzionalita’ di VLAN
translation (pag. 100 OR) sia in contrasto con quanto stabilito dalla
delibera n. 249/07/CONS. Infatti l’OR riporta quanto segue: “poiche’
la rete non dispone di funzionalita’ di VLAN translation,
l’identificativo usato internamente dalla rete coincide con quello
usato all’interfaccia di consegna verso l’operatore””. Gli operatori
ritengono che le motivazioni fornite da Telecom Italia a questo
proposito siano ingiustificate in quanto l’apparato di consegna dalla
stessa proposto (Cisco 3750 metro) e’ in grado di effettuare la
funzione di VLAN translation sulla porta GE di interconnessione con
l’OLO. Tale soluzione inoltre consentirebbe agli operatori di
attestare i kit di interconnessione direttamente ai propri switch
ethernet, condivisi con altri servizi, senza creare conflitti con i
VLAN-ID gia’ in uso.
27. In merito alle modalita’ di gestione del traffico su rete
Ethernet con COS=0 e con COS=1 (sez. 14.2.1.1 e 14.2.1.2
dell’allegato 1 all’OR) alcuni operatori evidenziano che,
contrariamente a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della
delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia ha previsto un’unica VLAN per
macro area di raccolta solo per COS=0. Si richiede pertanto che
questo modello sia esteso, in conformita’ alla disposizione
dell’Autorita’, anche a tutte le altre classi di servizio visto che
l’apertura di una VLAN per ogni DSLAM sarebbe non fruibile per via
dei costi e per i continui aggiornamenti che sarebbero necessari al
variare del numero di DSLAM, cosi’ come indicato al punto 211
dell’allegato A alla delibera n. 249/07/CONS.
28. In relazione alla pila protocollare (Par. 14.1.3 dell’allegato
1 dell’OR), alcuni operatori segnalano l’assenza del supporto di
accessi cliente basati su protocollo PPPoA. Il supporto di questo
protocollo (possibile grazie a schede DSLAM in grado di effettuare la
conversione da PPPoA a PPPoE) e’ ritenuto indispensabile per
consentire l’eventuale migrazione di utenza dalla catena ATM a quella
Ethernet senza effettuare interventi sul terminale d’utente (CPE) o
la sua sostituzione.
Le considerazioni dell’Autorita’.
29. L’Autorita’ concorda che la disponibilita’ di una sola VLAN per
DSLAM per la raccolta del traffico degli utenti, ad esso attestati,
da parte dell’operatore costituisca una limitazione in quanto non
consente, ad esempio, la fornitura di una singola VLAN per cliente
nel caso di particolari esigenze di qualita’ del servizio. A tale
proposito Telecom Italia ha spiegato tale limitazione con il ridotto
numero di VLAN che gli attuali apparati possono gestire (circa 4000)
su una singola rete (nel caso in oggetto corrispondente ad una macro
area di raccolta su 30 presenti a livello nazionale). Allo stesso
tempo Telecom Italia ha chiarito che tale limitazione sussiste anche
al proprio interno, in linea con il principio di parita’ di
trattamento, e che la propria rete non e’ al momento in grado di
gestire VLAN per singolo cliente. Piu’ in generale non sono al
momento disponibili soluzioni tecniche che consentano di realizzare
su Ethernet un modello a banda dedicata alla singola linea, come
avviene nel caso ATM (modello CVP). Telecom Italia fa comunque
presente che sta valutando soluzioni tecniche per inserire, anche
sulla rete Ethernet, un modello di servizio a banda dedicata e che
appena queste soluzioni saranno disponibili saranno inserite anche
nell’offerta bitstream. L’Autorita’, concordando con la circostanza
che la limitazione in merito alla possibilita’ di fornire servizi a
banda dedicata su rete Ethernet possa risultare dannosa per il
mercato, ritiene che Telecom Italia debba rimuovere tale limitazione
non appena consentito dalla propria rete.
30. L’Autorita’, nel richiamare l’art. 15, comma 1, della delibera
n. 249/07/CONS, conferma che Telecom Italia e’ tenuta a prevedere
nell’offerta bitstream le modalita’ per l’accesso alla funzionalita’
di multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei nodi parent. A
tale proposito Telecom Italia nell’ambito del procedimento ha
chiarito che l’assenza nell’OR della funzionalita’ multicast a
livello di nodo parent e’ dovuta alle caratteristiche dell’apparato
di consegna CISCO 3750. Telecom Italia ha inoltre chiarito che l’OR
comunque non esclude la possibilita’ di utilizzare un apparato con
prestazioni tali da supportare la funzionalita’ multicast qualora
richiesto dall’OLO. L’Autorita’ ritiene che tale possibilita’ debba
essere chiarita nella OR bitstream e che comunque Telecom Italia, ai
sensi dell’art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS secondo
cui “Telecom Italia consente la possibilita’, anche qualora il PoP
dell’Operatore sia colocato presso il PdI, di effettuare
l’interconnessione direttamente sul nodo feeder di Telecom Italia, o
su di un altro apparato di tipo carrier class predisposto presso la
centrale di Telecom Italia”, debba indicare in OR una idonea
soluzione tecnica, tramite interconnessione al proprio feeder node o
inclusione di un apparato carrier class, in modo da consentire
all’operatore di accedere alla funzionalita’ multicast. A tale
riguardo, al fine di assicurare la replicabilita’ tecnica delle
offerte retail di Telecom Italia che utilizzano il multicast,
l’Autorita’ ritiene necessario che la commercializzazione di nuove
offerte o la modifica di quelle gia’ presenti nel mercato che
utilizzano il multicast venga sospesa sino a quando l’operatore
mettera’ a disposizione il multicast anche a livello di nodo parent,
ove tecnicamente disponibile anche tenuto conto delle aree in cui
tali servizi retail sono commercializzati.
31. L’Autorita’ ha rilevato la mancanza, nell’offerta di
riferimento bitstream, dei profili fisici di accesso asimmetrico su
tecnologia ADSL 1 con velocita’ di upload pari a 900 kbps ed inoltre
rileva la mancanza di dettagli per i profili ADSL2+. Nel corso del
procedimento Telecom Italia ha chiarito che il profilo con velocita’
upstream pari a 832kbit/s presenta delle difficolta’ tecniche di
aggancio del modem e che pertanto, sebbene disposta ad includerlo,
non ne garantisce le prestazioni nominali. Per quanto riguarda i
profili ADSL2+ Telecom Italia spiega che, sebbene non inseriti per
mero errore materiale nella tabella 3 citata, sono stati inseriti a
pagina 125 dell’allegato 3 dell’OR bitstream e che provvedera’ a
correggere l’errore con la ripubblicazione dell’offerta di
riferimento. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della delibera n.
249/07/CONS, l’Autorita’ ritiene comunque che Telecom Italia debba
includere il profilo upstream ad 832kbps.
32. L’Autorita’ nel richiamare l’art. 10, comma 2, della delibera
n. 249/07/CONS conferma che Telecom Italia debba includere
nell’offerta bitstream, per tutte le classi di servizio, i profili di
accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove
praticabile con funzionalita’ di “bonding fisico””. L’Autorita’
ritiene quindi opportuno, per una maggiore chiarezza, che Telecom
Italia riformuli la sez. 8.2 dell’offerta di riferimento indicando i
valori lordi delle velocita’ trasmissive per i profili di accesso
SHDSL.
33. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che i
tagli ADSL2+ 10Mbps/1Mbps e 10Mbps/384Kbps sono presenti a pag. 125
dell’OR. Inoltre, in merito ai tagli di VP disponibili di cui alla
tabella 8 dell’OR bitstream, l’Autorita’ non ravvisa limitazioni
rispetto a quanto previsto dalla tabella 4 della delibera n.
249/07/CONS.
34. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che
attualmente non e’ tecnicamente in grado di fornire ulteriori livelli
di CoS rispetto a quelli descritti in offerta, che sono CoS = 0, CoS
= 1 e CoS = 3 (quest’ultima riservata al multicast). A quanto risulta
da documentazione tecnica di fonte Telecom Italia in merito
all’architettura della rete OPM (Optical packet metro), ove la
tecnica delle VLAN (IEEE 802.1Q) e’ impiegata per separare il
traffico fonia+dati, IPTV e di gestione dei DSLAM IP, sono
configurati i seguenti valori di CoS: CoS = 5 per servizi Voce con;
CoS = 3 per servizi Video; CoS = 0 per Dati. L’Autorita’, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS, conferma
pertanto che Telecom Italia debba includere nell’offerta di
riferimento bitstream la possibilita’ di utilizzare differenti
livelli di classe di servizio (COS), definiti dall’operatore in base
alle proprie esigenze e comunque tutte quelle disponibili sui propri
apparati. L’Autorita’, nel ritenere che, in prima applicazione,
Telecom Italia debba prevedere nell’offerta di riferimento 2007
almeno le seguenti Classi di Servizio: COS=0, 1, 3, 5, si riserva di
approfondire la questione al fine di valutare eventuali ulteriori
adeguamenti nell’offerta di riferimento 2008.
35. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha confermato che gli
apparati 3750 non effettuano funzionalita’ di VLAN translation.
Telecom Italia si e’ comunque dichiarata disponibile a consentire
agli operatori di utilizzare altri apparati di terminazione in grado
di effettuare la traduzione degli identificativi VLAN. L’Autorita’,
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 5, della delibera
n. 249/07/CONS, secondo il quale Telecom Italia concorda con
l’operatore l’assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo
eventualmente a funzionalita’ di VLAN translation o alla definizione
di alcuni range di valori relativi di ogni operatore, ritiene che
Telecom Italia debba riformulare la sez. 14.2.1 relativa al punto in
oggetto in modo da prevedere la funzionalita’ di VLAN translation
qualora l’apparato di terminazione utilizzato la consenta. Le
caratteristiche di quest’ultimo potranno essere concordate con
l’operatore interconnesso.
36. In merito al problema della raccolta del traffico relativo ad
una VLAN con COS=1 a livello di area di raccolta, nel corso del
procedimento Telecom Italia ha ribadito quanto espresso nel corso
delle attivita’ del tavolo tecnico; nello specifico secondo Telecom
Italia il modello con banda aggregata a livello di nodo di consegna
rappresenta una singolarita’ solo italiana, mentre in tutti gli altri
Paesi la banda e’ gestita con VP dedicati per DSLAM. Cio’ premesso,
Telecom Italia conferma che la rete non e’ in grado di garantire una
effettiva differenziazione di prestazioni tra le diverse CoS, qualora
anche quelle piu’ pregiate venissero gestite in modo aggregato,
anziche’ “proteggendo” queste tipologie di banda lungo tutta la
tratta da DSLAM a kit di consegna (si richiama la lettera di Telecom
Italia prot. n. 314684 del 13 giugno 2007). Telecom Italia fa inoltre
presente che la struttura dell’offerta Ethernet e’ del tutto coerente
con quella dell’offerta ATM, dove la classe di servizio meno pregiata
(ABR) puo’ essere gestita mediante VP per area di raccolta, mentre le
classi pregiate (VBRrt e CBR) sono necessariamente gestite mediante
bande dedicate al singolo cliente, senza che questo abbia generato
particolari rimostranze da parte degli Operatori. Su tale punto,
richiama Telecom Italia, il modello Ethernet ricalca modello ATM,
prevedendo una banda aggregata per area nel caso di CoS = 0, ed un
modello con banda per DSLAM per le CoS di livello piu’ alto.
L’Autorita’, fermo restando l’obbligo previsto dall’art. 15, comma 3,
della delibera n. 249/07/CONS in merito l’aggregazione delle diverse
VLAN di un’area di raccolta a livello di nodo feeder, ritiene che la
questione necessiti di un ulteriore approfondimento (anche
nell’ambito di un procedimento) al fine di appurare le problematiche
sull’integrita’ della rete sollevate da Telecom Italia ed individuare
idonee soluzioni.
37. Nel corso del procedimento TI ha evidenziato che sebbene lo
standard DSL Forum TR101 preveda un protocollo che consente di
rendere compatibile sulle reti Ethernet anche il protocollo PPPoA,
quest’ultimo non e’ al momento utilizzabile sulla rete di Telecom
Italia, essendo il suddetto standard molto recente (aprile 2006).
L’Autorita’ ritiene comunque, a vantaggio del consumatore finale, che
Telecom Italia debba prevedere in OR tale funzionalita’ non appena
utilizzabile sulla propria rete.
La manutenzione degli apparati.
I commenti degli operatori.
38. Con riferimento al listino di manutenzione (sez. 7.3.3 e 13.2.2
dell’allegato 1 dell’OR) una delle societa’ ritiene necessario che ne
sia precisata l’opzionalita’, intendendosi che le corrispondenti voci
(canone annuo, contributo ad intervento, gestione delle scorte) siano
previste, e pertanto i relativi oneri corrisposti, solo se
espressamente richieste dall’operatore. Tali prestazioni dovrebbero
inoltre essere integrate da un servizio di accompagnamento qualora
l’operatore ritenga di effettuare la manutenzione in maniera
autonoma. Viene pertanto richiesto che sia modificata l’offerta di
riferimento prevedendo l’opzionalita’ del servizio di manutenzione e
l’introduzione di un servizio di accompagnamento.
Le considerazioni dell’Autorita’.
39. Telecom Italia a pag. 26 della propria offerta di riferimento,
in merito al listino di manutenzione, riporta: “”Per quanto riguarda
il servizio di manutenzione e’ dovuto, per ciascuna sede di DSLAM
ATM, un canone annuo (comprensivo dei primi tre interventi) pari a
554,67 euro. Per ogni ulteriore intervento e’ dovuto un contributo ad
intervento pari a 184,89 euro. Per il servizio opzionale di gestione
delle scorte e’ dovuto un canone annuo di 547,00 euro, per ciascuna
sede di DSLAM ATM”.”
L’Autorita’ ritiene che Telecom Italia debba riformulare l’offerta
di riferimento in modo che gli oneri di manutenzione, cosi come sopra
riportati, vengano corrisposti solo se tale servizio sia stato
espressamente richiesto dall’operatore e non da applicarsi senza che
l’OLO ne abbia fatta richiesta. Inoltre, in analogia a quanto
previsto nel mercato 11 e per consentire all’operatore di effettuare
la manutenzione in maniera autonoma, l’Autorita’ ritiene opportuno
che Telecom Italia includa nell’offerta di riferimento un servizio di
accompagnamento.
La introduzione di nuovi nodi di concentrazione degli accessi e
interconnessione.
I commenti degli operatori.
40. Relativamente alle iniziative volte alla riduzione del digital
divide previste nell’offerta, tra cui l’introduzione dei cosiddetti
MINIDSLAM nella rete d’accesso, uno degli operatori segnala (sez.
8.1.4) quanto previsto da Telecom Italia nel merito e di seguito
richiamato: “Al fine di rendere il servizio ADSL presente in modo
capillare sul territorio nazionale, raggiungendo anche comuni di
piccole dimensioni, Telecom Italia ha individuato soluzioni
impiantistiche in grado di fornire il servizio ADSL anche in aree
servite da centrali non raggiunte da fibra ottica. In particolare le
soluzioni adottate si basano sull’impiego di apparati mini DSLAM che
presentano le seguenti principali caratteristiche:
accessi disponibili limitati a circa 50/100 clienti;
velocita’ di picco downstream massima possibile pari a 640
Kbit/s.
Per gli accessi su mini-DSLAM sono utilizzabili solo VC con MCR
pari a 5, 10 e 20 Kbit/s”.”
A tale proposito viene rilevata la mancanza di sistemi informativi
volti a permettere all’operatore di conoscere la disponibilita’
residua degli accessi disponibili, e forme di prenotazione di tali
risorse.
41. Con riferimento al paragrafo 14.1.2 dell’allegato 1 dell’OR
relativo alle aree servite da DSLAM “zainetto” viene segnalato un
problema di trasparenza dovuto all’assenza di informazione circa il
numero residuo di accessi disponibili per DSLAM oltre all’assenza di
un meccanismo di preassegnazione degli accessi, rendendo di fatto
molto difficile la vendibilita’ di tali accesi per gli OLO, come gia
segnalato anche per gli accessi forniti con modalita’ MINIDISLAM.
Viene inoltre segnalato che nel caso di DSLAM “Zainetto” non e’
disponibile il servizio di interconnessione al DSLAM, mentre una tale
possibilita’ potrebbe consentire di utilizzare eventuali
infrastrutture di rilegamento (fibra ottica, soluzioni wireless) in
disponibilita’ degli operatori, costituendo un significativo
precursore delle offerte wholesale associate all’introduzione delle
tecniche NGAN da parte di Telecom Italia.
42. Con riferimento ai servizi bitstream su rete Ethernet (sez. 12
dell’allegato 1 dell’OR) alcuni operatori fanno presente che Telecom
Italia da tempo offre servizi retail di accesso a larga banda su
fibra ottica con interfaccia GbE e velocita’ di 2times N, 10 e 100
Mbit/s alla categoria “accesso in fibra ottica con interfaccia GbE””.
Tali accessi sono disponibili e venduti da Telecom Italia in oltre 25
citta’ italiane e ad oggi esistono gia’ migliaia di accessi attivi.
Tuttavia gli accessi simmetrici Ethernet/IP sono attualmente
completamente omessi dall’offerta. Pertanto viene richiesto che
l’offerta venga integrata per includere gli accessi simmetrici in
tecnologia Ethernet a 2times N, 10 e 100 Mbit/s.
Le considerazioni dell’Autorita’.
43. L’Autorita’, al fine di garantire parita’ di trattamento
interno-esterno attraverso una maggiore trasparenza in merito alle
risorse di rete disponibili, ritiene che Telecom Italia debba
consentire agli OLO di conoscere in anticipo presso quali MINIDSLAM
sono ancora disponibili accessi e prevedere sistemi informativi di
gestione delle richieste.
44. L’Autorita’, al fine di garantire agli OLO una maggiore
trasparenza e per consentire agli stessi una piu’ agevole
commercializzazione degli accessi attraverso DSLAM “zainetto”,
ritiene ragionevole che Telecom Italia fornisca l’informazione in
merito alla disponibilita’ o meno di accessi ancora acquisibili (e
quindi quali sono quelli saturi) presso i suddetti DSLAM e preveda
opportuni sistemi informativi di gestione delle richieste. In merito
alla possibilita’ di interconnessione a tali DSLAM, l’Autorita’
ritiene che sia al momento prematuro fornire valutazioni e si riserva
di analizzare la questione nell’ambito dell’unita’ per il
monitoraggio dei servizi bitstream.
45. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che i
DSLAM Ethernet non sono al momento equipaggiati per accessi di tipo
diverso dall’ADSL2+. Con riferimento al servizio Ethernity citato,
tra l’altro oggetto di discussione anche in sede di Tavolo tecnico,
Telecom Italia conferma che consiste in una connettivita’ Ethernet di
tipo metropolitano, realizzata su strutture di rete specifiche e non
raggiungibili dalla rete che collega i DSLAM Ethernet. In particolare
si tratta di reti isolate di piccole dimensioni, presenti solo in un
sottoinsieme delle centrali gia’ aperte ai servizi di ULL/SA.
Inoltre, poiche’ tali reti non sono strutturate secondo il modello
concentratore-nodo parent previsto dalla delibera n. 34/06/CONS,
l’interconnessione sarebbe possibile solo a livello di Stadio di
Linea (SL), che, in base alla delibera n. 34/06/CONS, e’ previsto
solo per le aree non aperte all’ULL/SA. Come noto la rete OPM
(Optical Packet Metro) costituisce l’infrastruttura
d’accesso/raccolta che TI utilizza per l’offerta di servizi MAN
(Metropolitan Area Network) e recentemente anche per l’offerta IPTV
(Home TV). Tale rete, completamente basata sulla tecnologia GbE
(Gigabit Ethernet) e/o PON (Passive Optical Networks), e’
interconnessa al Backbone ottico – OPB – ovvero la rete di trasporto
IP su cui poggia la rete nazionale di trasporto delle diverse
piattaforme di servizio di TI (VoIP, IPTV, BBN, ecc.). Inoltre, tale
rete e’ costituita, nel caso GbE, da una serie di Switch di raccolta
detti “Feeder” ed altri di transito e di interconnessione con OPB
denominati “Metro””. Tale rete e’ utilizzata per la raccolta del
traffico proveniente dai DSLAM Ethernet e da switch Ethernet in sede
cliente. L’art. 2, comma 4, della delibera n. 34/06/CONS definisce il
mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso come la domanda e
l’offerta di connettivita’ su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su
tecnologia satellitare. Tale mercato ha dimensione nazionale e su di
esso Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Ai
sensi dell’art. 4, comma 6, Telecom Italia fornisce servizi bitstream
mediante l’impiego delle tecnologie di accesso a banda larga che
offre alle proprie divisioni commerciali, a societa’ collegate o
controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
Infine, l’art. 3 della delibera n. 249/07/CONS prevede che “Telecom
Italia fornisca servizi di interconnessione bitstream presso i siti
ove sono o saranno installati gli apparati di multiplazione DSLAM o
ADM (ad es. gli stadi di linea) attualmente non aperti ai servizi di
accesso disaggregato ed ai nodi di commutazione della rete di
trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP level) e
fornisce i relativi servizi accessori, indipendentemente dalla
tecnologia impiegata. L’Autorita’ si riserva pertanto di approfondire
la questione al fine di verificare, tra l’altro, se l’accesso alla
capacita’ trasmissiva utilizzata da Telecom Italia per la fornitura
di servizi retail simmetrici a 2times N Mb/s, 10Mb/s, 100Mb/s su
fibra (quali quello Ethernity sopra citato) sia possibile a livello
di feeder node (o nodo di equivalente funzionalita). A seguito di
tali approfondimenti (anche attraverso uno specifico procedimento),
l’Autorita’ potra’ quindi valutare le eventuali relative modifiche
dell’offerta di riferimento bitstream.
Aspetti relativi al provisioning.
I commenti degli operatori.
46. Uno degli operatori ritiene che sia necessario migliorare il
meccanismo di upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE) (sez.8.3.3.1)
in quanto la propria esperienza evidenzia che i nuovi clienti sono
costretti ad attendere tempi di provisioning estremamente piu’ lunghi
rispetto agli equivalenti servizi flat. In particolare per un
operatore con elevato numero di attivazioni per AdR (che andra’ ad
incrementarsi a causa della riduzione delle stesse) l’intervallo di
tempo tra il raggiungimento della soglia dell’80% e quello di
saturazione completa per garantire l’MCR dichiarato e’ sensibilmente
inferiore (mediamente tre giorni) allo SLA previsto da Telecom Italia
per l’upgrade.
Lo stesso operatore propone le seguenti possibili modiche all’OR da
intraprendere congiuntamente:
a) introdurre un VP (entry-level) con taglio di banda minimo in
termini di MCR pari a 10Mbps per AdR o altresi’ in funzione del
numero di ordini che un operatore invia a Telecom Italia;
b) introdurre una soglia variabile in relazione alla dimensione
del VP. Il valore di soglia che fa scattare l’upgrade automatico
dovrebbe oscillare da un valore minimo del 50% ad un massimo
dell’80%;
c) ridurre il numero di giorni necessari al completamento
dell’upgrade. Si propone dieci giorni solari nel 90% dei casi se
vengono recepite le richieste ai precedenti punti, cinque giorni
solari nel 90% dei casi, in caso contrario.
Le considerazioni dell’Autorita’.
47. L’Autorita’, considerando ragionevole la richiesta di rendere
piu’ flessibile il meccanismo di upgrade minimizzando in tal modo i
disagi per l’utente finale, ritiene che la soglia di upgrade non
debba superare il 65% tra clienti attivi e in lavorazione. In merito
agli SLA, l’Autorita’ osserva che quelli attuali gia’ prevedono,
conformemente all’art. 16, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, un
upgrade del VP entro otto giorni lavorativi per il 95% dei casi.
Aspetti relativi alle prestazioni di rete.
I commenti degli operatori.
48. In merito ai parametri prestazionali dei servizi bitstream su
rete ATM (sez. 8.4), alcuni operatori ritengono che Telecom Italia
non abbia ottemperato a quanto previsto all’art. 11, comma 11. Nello
specifico viene evidenziato che nella sezione 8.4.1 Telecom Italia
pone per la modalita’ interleaved e fast la latenza end to end
rispettivamente minore o uguale di 36 ms e 25 ms.
Le considerazioni dell’Autorita’.
49. L’Autorita’ richiama che ai sensi dell’art. 11, comma 11,
lettera c), la latenza, differenziata per linee in modalita’ fast e
interleaved, deve comunque essere inferiore a 25 ms. Nel corso del
procedimento TI ha chiarito che nella precedente proposta di OR
bitstream la latenza massima era indifferenziata e pari a 36 ms.
L’attuale proposta di OR bitstream recepisce quanto definito nel
Tavolo tecnico in cui e’ stato convenuto di differenziare la latenza
tra le modalita’ interleaved e fast, portando quest’ultima al limite
massimo di 26 ms. Telecom Italia ha inoltre illustrato la difficolta’
tecnica di portare il limite massimo della latenza in modalita’
interleaved al di sotto dei 36 ms. L’Autorita’ si riserva di valutare
suddetta limitazione tecnica nell’ambito dei lavori dell’unita’ per
il monitoraggio sul bitstream.
Il Kit di consegna.
I commenti degli operatori.
50. Con riferimento al kit di consegna per accessi ATM costituito
dalla porta ATM ed dal collegamento trasmissivo sino al nodo
dell’operatore (sez. 11.1 dell’allegato 1 dell’OR), alcuni operatori
evidenziano come Telecom Italia nella propria offerta di riferimento
asserisce che “poiche’ le porte a 622 Mbps non sono di norma
impiegate da Telecom Italia, la loro fornitura e’ subordinata ad
analisi di fattibilita’ che dovra’ inoltre fornire anche i relativi
costi””. A tal proposito si ritiene che l’omissione del prezzo di
tale porta sia in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n.
249/07/CONS all’art. 13, comma 1, il quale prevede che Telecom Italia
includa nell’offerta di servizi bitstream porte a 622 Mbit/s.
51. Uno degli operatori evidenzia che l’offerta di Telecom Italia a
pag. 80 (Punti di interconnessione ATM) prevede che “la consegna del
traffico ATM e’ possibile sui nodi riportati in allegato 1. Per
ventiquattro mesi Telecom Italia manterra’ commercialmente attiva la
struttura delle aree di raccolta e dei punti di consegna facenti
parte delle offerte commerciali ADSL wholesale e CVP””. Viceversa la
delibera n. 249/07/CONS prevede che Telecom Italia mantenga attivi
gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi e comunque almeno fino alla conclusione della
prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a barda larga
all’ingrosso. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia riformuli
l’OR in ottemperanza alla delibera.
Viene segnalato inoltre che in nessuno dei documenti allegati
all’offerta di riferimento e’ contenuta l’anagrafica completa dei
punti di consegna (PdC) del traffico ATM. L’unica indicazione
reperibile e’ contenuta sul portale Wholesale di Telecom Italia, nel
quale e’ pubblicato un elenco delle centrali Telecom Italia sulle
quali e’ possibile la consegna del traffico ATM; tuttavia tale elenco
e’ incompleto in quanto non include alcuni PdC attualmente in uso da
parte di uno degli operatori. Si richiede che all’offerta di
riferimento sia allegata la lista dei PdC ATM, inclusiva di quelli
attualmente mancanti.
52. Con riferimento al kit di consegna Ethernet (sez. 17,
dell’allegato 1 dell’OR), alcuni operatori lamentano l’assenza della
possibilita’ di condivisione del kit tra piu’ operatori come
richiesto al punto D11.5 dell’allegato A della delibera n.
249/07/CONS e concesso dall’Autorita’ al successivo punto D11.7.
Inoltre, con riferimento alla figura 4 a pag. 99 dell’offerta di
riferimento (riportante il KIT di consegna Ethernet costituito da un
insieme di tre elementi), si richiede l’inserimento di un Kit come
singola voce, includente nel contributo una tantum di attivazione e
canone mensile gli oneri di colocazione in centrale degli apparati
necessari.
Inoltre, in merito al collegamento trasmissivo tra l’apparato di
terminazione e la sede dell’operatore (sez. 17.2 dell’allegato 1
dell’OR) si richiede l’aggiunta della possibilita’ di attestazione
diretta di una fibra ottica su GBIC della porta Ethernet fornita da
Telecom Italia. Viene inoltre richiesta la disponibilita’ di tutti i
modelli di GBIC forniti da Cisco per l’apparato 3750 (o tutti i
modelli GBIC disponibili per tutti gli altri possibili apparati che
costituiscono l’interfaccia dei nodi Parent con i livelli superiori
di rete).
53. Alcuni operatori richiedono che, in ottemperanza di quanto
previsto dall’art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS,
l’offerta di riferimento preveda un apparato di terminazione di tipo
carrier class condivisibile dagli OLO per la realizzazione delle
interconnessioni. Tale soluzione comporterebbe i seguenti vantaggi:
– riduzione degli spazi occupati presso la centrale Telecom per
l’alloggiamento di numerosi Cisco 3750 (uno per operatore colocato) e
dei costi per gli operatori, che potrebbero condividere le risorse
dello stesso apparato;
– maggiore affidabilita’ dell’interconnessione grazie all’impiego
di un apparato di terminazione carrier class;
– superamento della limitazione nel numero di mac-address pari a
12000 nel 3750. Si cita a titolo di esempio il CISCO C6500 (CISCO
ME6500) che ne supporta 96000.
Le considerazioni dell’Autorita’.
54. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito di essere
disponibile a fornire porte a 622 Mb/s; tuttavia, poiche’ non
utilizza tali porte per la fornitura di capacita’ trasmissiva alle
proprie divisioni commerciali, non e’ in grado di definirne un prezzo
il quale dipende generalmente dal numero di schede acquistate e/o
dalle condizioni scaturite a seguito di una specifica gara. Ne segue
che il prezzo indicato nell’OR verrebbe ad essere quello di listino
del costruttore. L’Autorita’ ritiene comunque opportuno che Telecom
Italia includa nell’offerta di riferimento di servizi bitstream il
prezzo (sebbene di listino del costruttore) delle porte a 622 Mbit/s.
55. L’Autorita’, nel richiamare l’art. 14, comma 1, della delibera
n. 249/07/CONS conferma, conferma che Telecom Italia e’ tenuta a
mantenere attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non
inferiore a ventiquattro mesi e comunque fino alla conclusione della
prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga
all’ingrosso.
Si ritiene inoltre che Telecom Italia debba pubblicare la lista
completa dei PdC ATM in allegato all’offerta di riferimento
bitstream.
56. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha ribadito che e’
indispensabile avere un apparato (il 3750 o un altro) in grado di
realizzare le funzioni di edge della rete, e che il costo di questo
apparato dovra’ necessariamente essere ribaltato sugli operatori. In
merito alla richiesta degli operatori, Telecom Italia ha chiarito di
essere disponibile a prevedere un prezzo del kit di interconnessione
che sia comprensivo della porta sul nodo, dell’apparato e
dell’eventuale colocazione di quest’ultimo. Tuttavia considerato che
il costo di colocazione non e’ sempre applicabile (es. nel caso di
OLO non colocati) e che, come richiesto dalla delibera e dagli OLO,
su richiesta del singolo operatore l’apparato in questione potrebbe
anche essere diverso dal 3750, una soluzione con un prezzo aggregato
risulta meno flessibile rispetto alla possibilita’ di avere tre
prezzi distinti (porta su nodo, apparato e colocazione), che possono
invece essere combinati di volta in volta in funzione delle esigenze
dell’OLO. L’Autorita’ ritiene pertanto che Telecom Italia debba,
ferma restando l’attuale possibilita’ prevista in OR di richiedere
separatamente porta su nodo, apparato di terminazione e colocazione,
includere un prezzo di colocazione virtuale relativo all’ospitalita’
del 3750, in modo che l’operatore non sia costretto a richiedere un
intero modulo di colocazione per ospitare un singolo apparato.
L’Autorita’ ritiene inoltre che Telecom Italia debba aggiungere a
listino le condizioni tecniche ed economiche per l’attestazione
diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche
monomodali (GBIC) dell’apparato di terminazione fornito da Telecom
Italia, con riferimento ai modelli disponibili per l’apparato 3750.
Qualora l’operatore richieda un apparato di terminazione diverso dal
3750 la stessa previsione varra’ per quest’ultimo.
57. L’Autorita’, richiamando quanto previsto dall’art. 15, comma 4,
della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia
consenta la possibilita’ di effettuare l’interconnessione su di un
altro apparato di terminazione di tipo carrier class predisposto
presso la centrale di Telecom Italia, ritiene che Telecom Italia
debba includere in offerta di riferimento le condizioni economiche e
tecniche di suddetta possibilita’. Inoltre, in analogia a quanto
previsto per il Kit di consegna ATM, l’Autorita’ ritiene che Telecom
Italia debba prevedere, per l’interconnessione su rete Ethernet, la
possibilita’ di richiedere un Kit di consegna condiviso.
Aspetti relativi ai Service Level Agreement per servizi bitstream e
relativi servizi accessori.
I commenti degli operatori.
58. In merito agli SLA plus di provisioning per accessi simmetrici
e asimmetrici (sez. 2.1.2 dell’allegato relativo agli SLA) alcuni
operatori rilevano che Telecom Italia non ha inserito nella tabella 2
“Tempi di provisioning SLA Plus”, una colonna relativa ai “Tempi
massimi di fornitura per il 100% dei casi” e in piu’ impone dei
vincoli all’erogazione della prestazione, enunciando che: “Il
servizio di SLA Plus provisioning e’ subordinato a verifica di
fattibilita’ sulla capacita’ di evasione in termini di numero massimo
di ordinativi richiesti per singola regione (fino ad un massimo del
5% degli ordinativi mensili per operatore se uniformemente
distribuiti sul territorio nazionale)”.
Pertanto viene richiesto che:
a) siano inseriti SLA Plus sulla totalita’ dei casi;
b) sia eliminato il vincolo di verifica di fattibilita’ oppure
sia sostituito da una ben definita procedura riportante tempi e
modalita’ di evasione.
59. Una delle societa’ rileva che Telecom Italia prevede nel
processo di Provisioning la facolta’ di sospensione della lavorazione
per causa cliente finale (nei casi di irreperibilita’ o non
disponibilita’ del cliente finale). Tuttavia Telecom Italia prevede
che, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning,
il tempo di sospensione inizi dal giorno lavorativo precedente a
quello della comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom
Italia all’OLO. La societa’ in questione ritiene tale previsione
iniqua e troppo favorevole per Telecom Italia, chiedendo pertanto che
il tempo di sospensione, ai fini della verifica del rispetto dello
SLA di Provisioning, decorra dalla data di comunicazione inviata da
Telecom Italia all’OLO.
Telecom Italia inoltre, con l’offerta bitstream, ha introdotto la
possibilita’ per l’OLO di “interrompere” l’eventuale sospensione
causa cliente, comunicando a Telecom Italia un recapito alternativo
del cliente finale. Tuttavia Telecom Italia rende tale opportunita’
di fatto non utilizzabile dall’OLO, in quanto prevede che la facolta’
di interruzione della sospensione possa essere esercitata dall’OLO
solo entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di
comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Ne
consegue che e’ praticamente impossibile per l’OLO, in un giorno
lavorativo, riuscire a contattare il cliente finale per farsi dare un
contatto alternativo. Viene pertanto richiesto che la facolta’ di
“interruzione” della sospensione possa essere esercitata dall’OLO in
qualsiasi momento durante il periodo di sospensione.
Infine Telecom Italia prevede che, qualora la sospensione causa
cliente dovesse essere reiterata per due volte, il processo di
lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all’OLO
di una penale per intervento a vuoto. La societa’ evidenzia che nelle
precedenti procedure di Provisioning x-DSL Telecom Italia permetteva
di fissare l’appuntamento con il cliente per almeno 5 o 6 volte e
ritiene che, limitando a 2 il numero di tentativi possibili per
l’appuntamento del cliente, si possa verificare un ingiustificato
aumento dei rifiuti causa cliente con conseguente degrado delle
performance di Provisioning degli OLO e associato onere economico
dovuto all’addebito degli interventi a vuoto da parte di Telecom
Italia.
60. Con riferimento agli SLA per l’assurance (sez. 3.1.1
dell’allegato SLA dell’OR) alcuni operatori osservano che,
contrariamente a quanto prevede l’art. 17 della delibera n.
249/07/CONS, Telecom Italia riporta quanto segue in OR: “Per il
servizio bitstream con accesso asimmetrico, Telecom Italia
garantisce:
entro quattro mesi a partire dalla data di disponibilita’
operativa del servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 32 ore
solari per il 100% dei guasti;
entro i successivi quattro mesi, un tempo di riparazione guasti
pari a 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e
le ore 16 (lunedi-venerdi’ esclusi festivi infrasettimanali) e di 32
ore solari per tutti i rimanenti casi”.
61. In merito agli SLA base per la disponibilita’ degli accessi e
dei VC, una delle societa’ ha segnalato che a pagina pag. 26
dell’allegato relativo agli SLA dell’OR viene proposto quanto segue:
“Telecom Italia garantisce un valore di disponibilita’ annua pari al
98% per gli accessi di un operatore e pari al 98,8% su base annua per
i VC di un operatore””. L’operatore ritiene che la disponibilita’ dei
VC (che e’ un’infrastruttura logica configurata su di un accesso) non
possa essere superiore alla disponibilita’ dell’accesso fisico che la
sostiene. Viene richiesto pertanto l’adeguamento della disponibilita’
degli accessi dal 98% almeno al 98,8%.
62. Con riferimento agli SLA per l’assurance della banda di
trasporto fino al nodo parent (backhaul) – sez. 3.1.4 dell’allegato
relativo agli SLA – alcuni operatori richiamano il punto 256
dell’allegato A della delibera n. 249/07/CONS che prevede che Telecom
Italia garantisca un tempo di riparazione dei guasti sui VP/VLAN
entro 4 ore dalla segnalazione. Pertanto si richiede che Telecom
Italia non discrimini la risoluzione del guasto sulla base dell’ora
di arrivo della segnalazione da parte dell’OLO come indicato in
offerta (4 ore solari se la segnalazione e’ ricevuta tra le ore 8 e
le 12 dei giorni feriali e 12 ore solari nei restanti casi).
63. Uno degli operatori ha lamentato come ad oggi non siano ancora
note le specifiche funzionali dell’interfaccia web, su pagina
dedicata del portale wholesale di Telecom Italia, di gestione
dell’assurance. Tale interfaccia e’ necessaria in tempi rapidi al
fine di renderla fruibile automaticamente dai sistemi di gestione
dell’assurance interni agli operatori.
64. In merito alle penali per l’assurance (sez. 3.2 dell’allegato
SLA) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia limita
l’applicazione delle penali ai soli collegamenti attivi in un intero
anno solare, in questo modo evitando di pagare penali sui
collegamenti cessati prima di un anno.
Viene osservato che:
la durata massima contrattuale dei servizi DSL e’ trimestrale e
non annuale;
il limite imposto da Telecom Italia viola il principio di
proporzionalita’ del risarcimento, poiche’ a danno subito non
corrisponderebbe alcuna penale per i servizi cessati prima di un anno
solare.
Si richiede pertanto che tutte le frasi relative ai limiti sul
pagamento delle penali siano rimosse dall’offerta di riferimento e
dai suoi allegati.
65. In merito alle penali per gli SLA Premium dell’assurance (sez.
3.2.3) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia propone un
importo della penale degli SLA Premium inferiore della penale
corrisposta per gli SLA base. Infatti, se al punto 3.2.1 relativo
agli SLA base si legge: “per ogni ora (solare o lavorativa in
funzione dello SLA applicabile) di ritardo nel ripristino, la penale
e’ pari al canone giornaliero del servizio di accesso.”, al punto
3.2.3, relativo agli SLA Premium, si legge: “per ogni ora (solare o
lavorativa) di ritardato ripristino su singola linea assistita, un
importo pari al 20% del canone giornaliero relativo alla linea
assistita.”. In questo caso ad uno SLA premium che comporta un costo
maggiore per una prestazione migliore, corrisponde una penale minore,
invece che una penale maggiore o uguale. Pertanto, si richiede
all’Autorita’ che la penale relativa agli SLA Premium sia maggiore o
uguale a quella applicata agli SLA base e che non vi siano limiti al
risarcimento delle penali.
66. In merito alle attivita’ di prequalificazione della linea,
viene richiesto che Telecom Italia specifichi gli SLA dell’attivita’
di prequalificazione in termini di giorni lavorativi entro cui tale
attivita’ viene eseguita e relative penali.
Le considerazioni dell’Autorita’.
67. L’art. 16, comma 1 e 9, della delibera n. 249/07/CONS prevedono
l’obbligo per Telecom Italia di predisporre SLA di provisioning degli
accessi base (con i requisiti riportati nella tabella 5) e SLA plus
di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici comprensivi di
penali (in tal caso l’Autorita’ non definiva una tabella di
prestazioni). L’offerta di riferimento, nell’allegato relativo agli
SLA, prevede quanto segue rispettivamente per gli SLA di provisioning
base e plus:
—-> Vedere immagine a pag. 85 <---- Si osserva, dalle tabelle sopra riportate, che mentre lo SLA base
indica i tempi massimi di fornitura per il 100% e 95% dei casi, lo
SLA plus prevede tempi massimi di fornitura per il 98% dei casi e 95%
dei casi. L’Autorita’ ritiene quindi che, dovendo comunque lo SLA
Plus essere migliorativo rispetto a quello base, lo SLA Plus deve
comunque garantire almeno gli stessi tempi di fornitura dello SLA
base per il 100% dei casi. Lo SLA Plus dovra’, oltre a prevedere
prestazioni per il 98% dei casi, garantire miglioramenti per il 95%
dei casi rispetto allo SLA base. L’Autorita’ ritiene inoltre che
Telecom Italia debba chiarire quanto previsto nell’offerta di
riferimento in merito alla “… verifica di fattibilita’ sulla
capacita’ di evasione in termini di numero massimo di ordinativi
richiesti per singola regione …””.
68. L’Autorita’ ritiene, ai fini della verifica del rispetto dello
SLA di Provisioning, che il tempo di sospensione (ai fini del calcolo
degli SLA) debba iniziare dal giorno lavorativo precedente a quello
della comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom Italia
all’OLO, non dovendo essere considerato a fini dello SLA il tempo che
intercorre tra la fissazione dell’appuntamento e il momento in cui si
verifica la non disponibilita’ del cliente. L’Autorita’ ritiene
ragionevole che la facolta’ di “interruzione” della sospensione possa
essere esercitata dall’OLO sempre, successivamente alla data di
comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia.
Infine l’Autorita’ ritiene che qualora la sospensione causa cliente
dovesse essere reiterata per cinque volte il processo di lavorazione
debba essere definitivamente annullato con imputazione all’OLO di una
penale per intervento a vuoto.
69. L’Autorita’, nel richiamare l’art. 17, comma 1, della delibera
n. 249/07/CONS, conferma l’obbligo per Telecom Italia di garantire,
nell’ambito dello SLA base per l’assurance degli accessi asimmetrici,
un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti
segnalati fra le ore 8 e le ore 16 e di 32 ore solari per il restante
5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8.
Pertanto l’Autorita’ ritiene che Telecom Italia debba riformulare la
suddetta sezione 3.1.1 della propria offerta di riferimento in modo
da ottemperare, entro due mesi dalla ripubblicazione dell’OR, a
quanto disposto dall’art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS.
70. L’Autorita’ richiama l’art. 18, comma 1, della delibera n.
249/07/CONS in cui e’ previsto che Telecom Italia preveda nei propri
SLA base percentuali di disponibilita’ annue pari al 98% per gli
accessi ed al 98,8% per i VC. Pertanto si ritiene quanto proposto da
Telecom Italia ottemperante alla delibera sopraindicata, sebbene la
tematica sembra richiedere un approfondimento in ambito dell’unita’
per il monitoraggio per i servizi bitstream.
71. L’Autorita’ richiama l’art. 17, comma 2, della delibera n.
249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia permette la
segnalazione dei guasti ai VP fino alle ore 20. Inoltre nel punto 256
dell’allegato A della suddetta delibera l’Autorita’ parla di
ripristino, genericamente, entro 4 ore. L’Autorita’ ritiene che un
aiuto alla corretta interpretazione del punto in questione possa
essere ottenuto richiamando quanto previsto per i tempi di ripristino
dei circuiti di interconnessione, pari a 4,5 ore solari (dal lunedi’
al venerdi’, dalle 8 alle 12) e 12 ore solari in altro orario.
Considerato che tale previsione non ha, nella fonia, generato
criticita’ si ritiene che, in prima applicazione, quanto proposto da
Telecom Italia possa essere considerato ragionevole, oltre che essere
migliorativo rispetto alle 4,5 ore solari.
72. Nel corso del procedimento TI ha chiarito che per la
segnalazione dei guasti continueranno ad essere disponibili gli
strumenti di segnalazione via web gia’ utilizzati per l’ADSL
wholesale. Tale indicazione e’ presente nell’allegato SLA dell’OR
bitstream, al capitolo 3.
73. Secondo quanto viene riportato nell’allegato relativo agli SLA
“Il computo delle penali viene effettuato su base anno solare”.
L’Autorita’, considerato che l’art. 20 della delibera n. 249/07/CONS
prevede che Telecom Italia non applichi alcun termine di decadenza
alla possibilita’ di esercizio da parte degli operatori del diritto
di richiesta della corresponsione delle penali, ritiene che Telecom
Italia debba riformulare la propria offerta di riferimento prevedendo
che il computo delle penali possa essere computato su base semestrale
nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare.
74. L’Autorita’ ritiene ragionevole, considerato che gli importi
per gli SLA Premium sono da considerarsi aggiuntivi agli importi
previsti dalla “Offerta di riferimento bitstream”, che Telecom Italia
riformuli le penali di assurance per gli SLA premium in modo che
queste siano proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.
75. Come descritto nell’offerta bitstream, esiste la possibilita’
per gli operatori di richiedere la prequalificazione della linea di
accesso per una determinata velocita’, svincolata dall’eventuale
ordine di attivazione. L’attivita’ di prequalificazione della linea
di accesso e’ a titolo oneroso (costo complessivo sia per la verifica
del mix che per la verifica della specifica velocita) ed e’ utile
all’Operatore che desidera conoscere in anticipo se una determinata
linea fisica e’ in grado di supportare una specifica velocita’
(scelta in un range proposto da Telecom Italia). L’Autorita’ ritiene
ragionevole che, essendo l’attivita’ in oggetto a titolo oneroso, che
Telecom Italia specifichi il numero di giorni lavorativi entro cui
essa viene fornita e le relative penali.
Aspetti relativi alle procedure.
I commenti degli operatori.
76. Uno degli operatori segnala come l’offerta di Telecom Italia,
nel Manuale delle procedure (pag. 13), riporti in merito all’errato
provisioning quanto segue: “Il provisioning di un accesso viene
considerato “errato/incompleto” qualora non abbia mai funzionato (es.
mai andato a buon fine un ping, mai navigato, ecc) per cause
addebitabili a Telecom Italia, fino alla segnalazione del mancato
funzionamento da parte dell’Operatore. La segnalazione dell’Operatore
deve avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico,
rispettivamente entro il giorno lavorativo successivo alla sua
consegna (DNI), con apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)””.
Viene sottolineato come il giorno lavorativo successivo sia un
termine eccessivamente sfidante che potrebbe rivelarsi anche
controproducente per il Cliente finale, qualora, ad es. questo sia
impossibilitato a far accedere il personale dell’Operatore nella
propria sede, nell’unico giorno reso disponibile da Telecom Italia.
L’Operatore evidenzia che i propri processi interni prevedono, per
esempio, che il collaudo di una linea business su cui viene attivato
il servizio CVP (bitstream simmetrico) debba essere fatto nell’arco
di 4-5 giorni dall’attivazione della linea da parte di Telecom Italia
rendendo di fatto impossibile rilevare un Errato Provisioning nei
tempi richiesti da Telecom Italia.
Viene pertanto richiesto che Telecom Italia debba riformulare
l’Offerta di Riferimento elevando il termine di un giorno lavorativo
per la segnalazione di errato provisioning a 4-5 giorni lavorativi,
prevedendo anche per l’operatore la possibilita’ di sospendere tale
procedura in caso di indisponibilita’ del cliente finale.
Le considerazioni dell’Autorita’.
77. In merito all’errato provisioning l’Autorita’ ritiene che,
anche al fine di tener conto delle normali esigenze degli utenti
finali che siano impossibilitati a far accedere il personale
dell’Operatore nella propria sede, che in caso di provisioning di un
accesso considerato “errato/incompleto” (qualora non abbia mai
funzionato per cause addebitabili a Telecom Italia) la segnalazione
dell’Operatore possa avvenire, per il servizio bitstream
simmetrico/asimmetrico, entro quattro giorni lavorativi successivi
alla sua consegna (DNI).
Udita la relazione dei commissari Nicola D’Angelo e Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Approvazione dell’Offerta di Riferimento bitstream 2007 di Telecom
Italia relativa al mercato 12
1. Sono approvate le condizioni tecniche e amministrative
dell’Offerta di Riferimento presentata in data 13 giugno 2007 da
Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2007, relativamente ai servizi
bitstream, fatto salvo quanto previsto all’art. 2.
Art. 2.
Adeguamento dell’Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il
servizio bitstream
1. Telecom Italia garantisce fino a sei mesi dopo l’approvazione
dell’Offerta di Riferimento dei servizi bitstream, di cui al comma 1,
dell’art. 1, l’attivazione e la migrazione dei servizi gia’ presenti
nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo
le nuove modalita’.
2. Nel caso in cui l’operatore richiedente l’interconnessione non
sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di
strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni
economiche applicate all’operatore richiedente l’interconnessione
sono quelle relative al kit di consegna, mentre l’operatore terzo
co-locato si fara’ carico dei costi relativi alla co-locazione ed
alle componenti trasmissive.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 5, della
delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia fornisce, ove tecnicamente
fattibile, la prestazione che consente di attestare circuiti VC di
uno stesso accesso bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti
DSLAM per migliorare il requisito di affidabilita’ per l’utenza che
necessita di servizi in “fault tollerance”.
4. Telecom Italia rende disponibile, a tutti gli operatori che
abbiano manifestato l’interesse ed avviato con essa una negoziazione
per l’eventuale sottoscrizione di un contratto relativo alla
fornitura del servizio bitstream, sulla base della definizione di cui
all’art. 4, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, la lista degli
stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla data di
pubblicazione della delibera n. 34/06/CONS, e successivamente la
lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, come
previsto all’art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS.
5. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia prevede nell’offerta bitstream l’accesso alla
funzionalita’ di multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei
nodi parent consentendo l’utilizzo, qualora richiesto dall’operatore
interconnesso, di apparati di terminazione diversi da quelli previsti
nell’attuale Offerta di Riferimento e tali da supportare questa
funzionalita’. A tal fine Telecom Italia riformula l’Offerta di
Riferimento riportando la soluzione tecnica per consentire
l’interoperabilita’ della funzione multicast implementata e
utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche.
6. Telecom Italia include nell’Offerta di Riferimento bitstream
servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet non
appena consentito dalla propria rete e comunque qualora tale servizio
venisse utilizzato per la fornitura di accessi retail da parte delle
proprie divisioni commerciali.
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia include tra gli accessi asimmetrici il profilo
upstream con velocita’ pari a 832 kbps.
8. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia riformula la sez. 8.2 dell’allegato 1 dell’Offerta di
Riferimento indicando i valori lordi delle velocita’ trasmissive per
i profili di accesso SHDSL.
9. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo le
condizioni economiche e tecniche per l’utilizzo da parte
dell’operatore interconnesso di un apparato di terminazione di tipo
carrier class. Telecom Italia prevede inoltre, per l’interconnessione
su rete Ethernet, la possibilita’ di richiedere un Kit di consegna
condiviso.
10. Ai sensi dell’art. 15, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia riformula la sez. 14.2.1 dell’allegato 1 dell’Offerta
di Riferimento prevedendo la funzionalita’ di VLAN translation
qualora consentita dall’apparato di terminazione richiesto
dall’operatore interconnesso.
11. Telecom Italia, ferma restando la possibilita’ prevista
nell’attuale Offerta di Riferimento di richiedere separatamente porta
su nodo, apparato di terminazione e colocazione, prevede in aggiunta
un prezzo di co-locazione virtuale relativo all’ospitalita’
dell’apparato di terminazione. Telecom Italia prevede inoltre a
listino le condizioni tecniche ed economiche per l’attestazione
diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche
monomodali (GBIC) dell’apparato di terminazione fornito da Telecom
Italia, con riferimento ai modelli disponibili sia per l’apparato
oggi incluso nell’Offerta di Riferimento sia per un eventuale altro
apparato, qualora l’operatore ne richieda uno con caratteristiche
diverse.
12. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo un
servizio di accompagnamento e che gli oneri di manutenzione debbano
essere corrisposti solo se quest’ultimo servizio e’ espressamente
richiesto dall’operatore interconnesso.
13. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia fornisce
agli Operatori le informazioni in merito alla disponibilita’ di
accessi relative ai MINIDSLAM e DSLAM “zainetto” e prevede sistemi
informativi per la gestione, equa e trasparente, delle richieste di
accessi da parte degli Operatori.
14. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo
per il meccanismo di upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE), di cui
alla sezione 8.3.3.1 dell’allegato 1, che la soglia di upgrade non
sia superiore al 65% della somma dei clienti attivi e in lavorazione.
15. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo che
siano mantenuti attivi gli attuali punti di consegna per un periodo
non inferiore a 24 mesi e comunque fino alla conclusione della
prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga
all’ingrosso. La lista completa dei punti di consegna ATM e’ allegata
all’Offerta di Riferimento.
16. Ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 9, della delibera n.
249/07/CONS Telecom Italia riformula gli SLA plus di provisioning per
accessi simmetrici e asimmetrici prevedendo prestazioni migliorative
rispetto a quello degli SLA base. Nello specifico lo SLA Plus
garantisce comunque almeno gli stessi tempi di fornitura dello SLA
base per il 100% dei casi e, oltre a prevedere prestazioni per il 98%
dei casi, garantisce migliori prestazioni rispetto allo SLA base per
il 95% dei casi. Telecom Italia riformula quanto previsto in merito
alla “… verifica di fattibilita’ sulla capacita’ di evasione in
termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola
regione…”, precisandone termini e modalita’.
17. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo,
relativamente al processo di provisioning, che la facolta’ di
“interruzione” della sospensione possa essere esercitata
dall’operatore interconnesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di
comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Qualora
la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per cinque
volte il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con
imputazione all’operatore di una penale per intervento a vuoto.
18. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS
Telecom Italia riformula la sezione 3.1.1 dell’allegato relativo agli
SLA della propria Offerta di Riferimento in modo da garantire, entro
due mesi a partire dalla data di disponibilita’ operativa del
servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 24 ore solari per il
95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e le ore 16 (lunedi-venerdi’
esclusi festivi infrasettimanali) e di 32 ore solari per il restante
5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8.
19. Ai sensi dell’art. 20 della delibera n. 249/07/CONS Telecom
Italia riformula la propria Offerta di Riferimento prevedendo che il
computo delle penali possa essere effettuato su base semestrale nel
caso di servizio attivo per meno di un anno solare.
20. Telecom Italia riformula le penali di assurance per gli SLA
premium in modo che queste siano proporzionalmente superiori a quelle
degli SLA base.
21. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento specificando
il numero di giorni lavorativi entro cui viene fornita l’attivita’ di
prequalificazione della linea di accesso e le relative penali.
22. Telecom Italia riformula le condizioni relative all’errato
provisioning prevedendo che la segnalazione dell’Operatore
interconnesso del mancato funzionamento del servizio bitstream
simmetrico/asimmetrico possa avvenire entro quattro giorni lavorativi
successivi alla sua consegna (DNI).
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all’art. 2 e
ripubblica l’Offerta di Riferimento per il servizio bitstream entro
quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Entro e non oltre la data di cui al precedente comma, Telecom
Italia fornisce a tutti gli operatori interessati il tracciato record
completo, che consenta di gestire i servizi previsti nell’Offerta di
Riferimento, e lo schema di contratto.
3. L’Offerta di Riferimento entra in vigore alla data di
ripubblicazione di cui al comma 1. A tale data Telecom Italia rende
disponibili tutti gli attuali profili previsti nel servizio ADSL
wholesale e CVP (ATM ed IP) e la nuova struttura delle 30 aree di
raccolta.
4. Entro trenta giorni dalla data di ripubblicazione di cui al
comma 1 Telecom Italia rende disponibili tutti i nuovi profili e le
nuove funzionalita’ ATM non previsti nel servizio ADSL wholesale e
CVP, nonche’ la funzionalita’ multicast anche a livello di nodo
parent. Telecom Italia informa l’Autorita’ e gli operatori della
messa a disposizione dei nuovi profili e funzionalita’ di cui al
presente comma. Dalla data di notifica del presente provvedimento e
fino a tale comunicazione la commercializzazione da parte di Telecom
Italia di nuove offerte retail o la modifica di offerte retail
presenti nel mercato che utilizzano il multicast sono sospese.
Successivamente a tale comunicazione, Telecom Italia, per ogni nuova
offerta retail che utilizza i profili e funzionalita’ di cui al
presente comma, fornisce, non meno di trenta giorni prima dell’avvio
della commercializzazione dell’offerta, i dati necessari alla
verifica delle condizioni di replicabilita’ ai sensi dell’art. 23,
comma 5, della delibera n. 249/07/CONS.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ripubblicazione di cui al
comma 1, Telecom Italia rende disponibili tutti i nuovi profili
Ethernet non previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP. Telecom
Italia informa l’Autorita’ e gli operatori della messa a disposizione
dei nuovi profili e funzionalita’ di cui al presente comma.
Successivamente a tale comunicazione Telecom Italia, per ogni offerta
retail che utilizza i profili di cui al presente comma, fornisce, non
meno di trenta giorni prima dell’avvio della commercializzazione
dell’offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di
replicabilita’ ai sensi dell’art. 23, comma 5 della delibera n.
249/07/CONS.
6. Le condizioni economiche, da approvare con specifico
provvedimento, decorrono dalla data di ripubblicazione dell’Offerta
di Riferimento di cui al comma 1.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, fino alla
data di notifica del provvedimento di cui al comma 6, Telecom Italia
applica in via provvisoria le condizioni economiche dell’Offerta di
Riferimento pubblicata il 13 giugno 2007.
8. L’operatore interconnesso che intenda effettuare la migrazione
di accessi dal servizio ADSL wholesale al servizio bitstream invia,
successivamente alla data di ripubblicazione di cui al precedente
comma 1, esplicita richiesta di migrazione e di avvio della
negoziazione del contratto di fornitura del servizio bitstream. Fermo
restando quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7, le condizioni
economiche dell’Offerta di Riferimento bitstream, si applicano dalla
data di ricezione della predetta richiesta.
9. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle
disposizioni contenute nella presente delibera comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
10. Il presente provvedimento e’ notificato alla Societa’ Telecom
Italia S.p.A. e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorita’.
Roma, 9 ottobre 2007
Il presidente
Calabro’
I commissari relatori
D’Angelo – Mannoni