Gazzetta Ufficiale N. 256 del 2 Novembre 2010 – DPR 7 settembre 2010, n. 178

Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166;
Visto l’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni
parlamentari nella parte in cui prevedono l’applicazione di un regime
transitorio in quanto fino all’attuazione del nuovo regime non puo’
che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall’ordinamento
italiano, l’unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
 
E m a n a
il seguente regolamento:
 
Art. 1
Definizioni
 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi,
o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui
numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo
129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica,
che, in qualita’ di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di
cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui
all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del
Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le
comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo
economico o il soggetto terzo al quale potra’ essere affidata la
realizzazione e la gestione del servizio.
 
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra
l’altro al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
– Si riporta il testo dell’articolo 130, comma 3-bis,
del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1,
mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via
telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della
quale e’ intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.».
– Si riporta il testo dell’articolo 20-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee):
«Art. 20-bis. Adeguamento alla normativa comunitaria in
materia di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva
2002/58/CE. – 1. Al fine di superare a regime la disciplina
introdotta dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonche’ ai sensi di quanto
previsto dal comma 3-bis del presente articolo"»;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo
129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma
1, mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), 1e’ consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di,
opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via
telematica, mediante l’iscrizione della numerazione: della
quale e’ intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400,e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione
del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato
all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante, contratto di servizio, nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita’ tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e’
intestatario secondo modalita’ semplificate ed, anche in
via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita’ tecniche di
funzionamento , e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso;
prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita’
dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita’ o di categoria merceologica, del relativo
aggiornamento, nonche’ del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita’ dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano
trattamenti di dati per le finalita’ di cui all’articolo 7,
comma 4, lettera b), di garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e di fornire
all’utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita’ e sulle, modalita’ di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e controllo
sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante";
c) all’articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal
relativo regolamento e’ sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo».
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, e’ istituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
adottati dal Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive
modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo
codice.
3. All’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al
termine di sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135».
4. All’ articolo 58 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e’
sostituito dal seguente:
«1. L’impiego da parte di un professionista del
telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax
richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta
salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma
3-bis, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di
abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
– Si riporta testo dell’articolo 55 del Codice in
materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni:
«Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b)
anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete
urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica
o in entrambe le forme, approvata dall’Autorita’ e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli
elenchi.
2. Il Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell esistenza sul mercato di
diverse offerte in termini di disponibilita’, qualita’ e
prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del
Codice, e fintantoche’ il Ministero non riscontri il venir
meno di tali condizioni, al servizio, di consultazione
degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si
applicano gli obblighi di fornitura del servizio
universale. Il Ministero verifica il permanere delle
predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con
cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico.
5. L’Autorita’ assicura che le imprese che forniscono
servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non
discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro Comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma .1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, previa consultazione ai
sensi dell’articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le
modalita’ di comunicazione al Ministero, da parte delle
imprese, delle attivazioni in materia di portabilita’ del
numero di cui all’articolo 80.
7. Ogni impresa e’ tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati prima
dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinche’ venga garantita l’acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita’, nonche’
del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto
trattamento dei dati acquisiti. L’autorita’ giudiziaria ha
facolta’ di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell’interno http://bd01.leggiditalia.it/cgi-
bin/FuiShow?NAVIPOS.=1 & DS_POS=0 & KEY=01LX0000157574ART56
& FT_CID=276349 & 0PERA=01 – 8.».
– Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice
in materia di protezione dei dati personali:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ciascun
ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».
Note all’art. 1:
– Il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 3 giugno 2003, n. 196, e’
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 129 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129. Elenchi di abbonati. 1. Il Garante individua
con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo
154, comma 3, e in conformita’ alla normativa comunitaria,
le modalita’ di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche
in riferimento ai dati gia’ raccolti prima della data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee
modalita’ per la manifestazione del consenso all’inclusione
negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per
le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in
base al principio della massima semplificazione delle
modalita’ di inclusione negli elenchi a fini di mera
ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e
del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonche’ in tema di verifica, rettifica
o cancellazione dei dati senza oneri.».
– Si riporta il testo dell’articolo 130, comma 3-bis,
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1,
mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via
telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della
quale e’ intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.».
 
Art. 2
Ambito di applicazione
 
1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni
di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni
riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i
fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati
aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del
pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati
o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del
Codice.
 
 
Note all’art. 2:
– Per gli artt. 129 e 130, comma 3-bis del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note
all’articolo 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 4, lettere
a) e b), e degli articoli 13, 23 e 24 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».
«Art.13. Informativa. 1. L’interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato piu’ responsabili e’ indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalita’ attraverso le quali e’ conoscibile in modo
agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’
stato designato un responsabile per il riscontro
‘all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’
ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita’ di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo’ individuare con proprio
provvedimento modalita’ semplificate per l’informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e’ data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando
e’ prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego
di: mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.».
«Art. 23. Consenso. 1. Il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici solo con
il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso puo’ riguardare l’intero trattamento
ovvero una o piu’ operazioni dello stesso.
3. Il consenso e’ validamente prestato solo se e’
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se e’ documentato per
iscritto, e se sono state rese all’interessato le
informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso e’ manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili.».
«Art. 24. Casi nei quali puo’ essere effettuato il
trattamento senza consenso. 1. Il consenso non e’
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) e’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e’ necessario per eseguire obblighi derivanti da
un contratto del quale e’ parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita’ che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita’ e pubblicita’ dei dati;
d) riguarda dati, relativi allo svolgimento di
attivita’ economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e’ necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima
finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’
prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per
incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di
volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita
legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e’ necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e’ necessario,
nei casi individuati dal. Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le liberta’ fondamentali, la dignita’, o un legittimo
interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e
della diffusione, e’ effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita’ di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all’atto dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13;
i) e’ necessario, in conformita’ ai rispettivi codici
di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso’ archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.».
 
Art. 3
Istituzione del registro
 
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi
dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle
disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle
opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli
soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice,
gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di
abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di
cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime
numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 
 
Note all’art. 3:
– Per l’articolo 130, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note
all’articolo 1.
– Per l’articolo 7, comma 4, lettera b), del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle
note all’articolo 2.
 
Art. 4
Realizzazione e gestione del registro
 
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
realizzazione e gestione del registro anche affidandone la
realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di
servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento,
prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per
quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di
vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento
del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei
provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del
registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le
garanzie da prestare e la responsabilita’ dell’affidatario, le penali
per il caso di inadempimento;
d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuita’ del
servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase di
subentro di un nuovo affidatario;
e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attivita’ di vigilanza
e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di
affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello
sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro
devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a
terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il
soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo
svolgimento e conclusione della consultazione dei principali
operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede,
anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera
a), alla predisposizione e attivazione delle modalita’ tecniche ed
operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli
operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla
predisposizione ed attivazione delle modalita’ tecniche ed operative
di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, il registro e’ istituito con il completamento
di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.
 
 
Note all’art. 4:
– Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
100, S.O.
– Per l’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 5
Soggetti obbligati all’accesso e modalita’ di adesione al servizio
 
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore
del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l’identita’ dell’operatore, per le
persone fisiche, documento di identita’ in corso di validita’ del
soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non
riconosciuti, documento di identita’ del legale rappresentante pro
tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione
della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel
caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle
chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di
ogni soggetto che curera’ materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione
del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che
l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo
ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i
profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi
identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di
contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al
registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi
dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica
al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati
comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al
registro. La validita’ dell’iscrizione al registro cessa decorsi
dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.
 
Art. 6
Costi di accesso al registro
 
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al
gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per
altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle
esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il
gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo
economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di
funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte
delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30
novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con
decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono
esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono
essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il
piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione
e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna
informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo
predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero
dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle
tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico
provvede alla gestione del registro con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
 
Note all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’articolo 130, comma 3-ter,
lettere a) e b), del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
«3-ter. il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronuncianoentro trenta giorni dalla richiesta, nonche’,
per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestiorie
del registro ad un ente. o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato
all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono: interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;».
 
Art. 7
Modalita’ e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
 
1. Ciascun abbonato puo’ chiedere al gestore che la numerazione
della quale e’ intestatario, riportata negli elenchi di cui
all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e
almeno secondo le seguenti modalita’:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito
web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e
tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione
da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla
lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione
corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel
registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal
gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante
risponditore automatico, con possibilita’ per l’abbonato di ottenere
comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di
difficolta’ o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei
dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del
gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in
tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data
di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di piu’ numerazioni
e’ possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a
condizione di utilizzare le modalita’ di cui alle lettere a), c) o
d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro e’ sempre
data conferma all’abbonato.
3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei
loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del
telefono, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria
merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al
trattamento dei suoi dati per le predette finalita’ da parte di
singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti
diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purche’ cio’
sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4,
lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato puo’ aggiornare o modificare i propri dati o
revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita’
previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo’ iscriversi o
revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza
alcuna limitazione.
5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico e’ a tempo
indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte
dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione
dell’abbonato nel registro pubblico e’ riferita unicamente alla
numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo’
estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta
cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale
fine e’ assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno
ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base
di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di
cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui
all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o
acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente,
provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L’iscrizione al registro pubblico puo’ avvenire in ogni momento,
senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno
con riferimento alle modalita’ automatizzate. Sono conservate dal
gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro
generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di
iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione
o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico
da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i
relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita’,
inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette
dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo
da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte
del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’
giudiziaria.
 
 
Note all’art. 7:
– Per gli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note all’articolo 2.
– La delibera n. 36/02/CONS dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2002, n.
194.
– Per l’articolo 55 del decreto legislativo agosto
2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Modalita’ tecniche di funzionamento e di accesso
al registro da parte degli operatori
 
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche,
destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard
tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa
consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione
del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere
unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi
derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del
Codice.
2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal
gestore nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile e, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della
richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di
ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalita’, di consultazione del registro non devono
consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro
stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore
del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore,
confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo,
mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita
sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica
all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i
dati presenti nel registro. Il gestore del registro da’ corso
all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e’
possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro
confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche
tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di
accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati
contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore,
per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le
registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e
di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza,
integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni
sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in
modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da
parte del Garante per la protezione dei dati personali o
dell’autorita’ giudiziaria.
 
 
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater
dell’articolo 139 del citato decreto legislativo 30 giugno,
2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1,
mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via
telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della
quale e’ intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro, il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del
registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato
all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi mediante contratto di servizio, nel rispetto
del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le- comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita’ tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e’
intestatario secondo modalita’ semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita’ tecniche di funzionamento
e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive
che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel
registro stesso, prevedendo il tracciamento delle
operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita’
dell’iscrizione a registro, distinzione settore di
attivita’ o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche’ del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita’ dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti
di dati per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera b), di garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e di fornire
all’utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita’ e sulle modalita’ di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.».
 
Art. 9
Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante
 
1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del
presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei
confronti degli abbonati, a garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e a non modificarla.
 
Art. 10
Obbligo di informativa
 
1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli
operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al
momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che
i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati,
fornendo, altresi’, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione
dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa puo’
essere resa con modalita’ semplificate.
 
Art. 11
Campagna informativa per il consumatore
 
1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di
cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna
informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo
semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva
realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro
diritti e delle modalita’ di opposizione al trattamento di dati per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalita’, tutti gli
operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici
accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati
analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di
opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei
documenti di fatturazione.
 
 
Note all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante Codice del
consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229:
«Art. 4. Educazione del consumatore. 1. L’educazione
dei consumatori e degli utenti e’ orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonche’ la rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attivita’ destinate all’educazione dei
consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non
hanno finalita’ promozionale, sono dirette ad esplicitare
le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente
vulnerabili.».
– Si riporta testo dell’articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato. 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell’esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato: per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente, all’anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
 
Art. 12
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e
sanzioni
 
1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante
per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli
sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche’
per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo
quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme
previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui
all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.
 
 
Note all’art. 12:
– Si riporta il testo dell’articolo 162, comma
2-quater, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal
relativo regolamento e’ sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo.».
 
Art. 13
Tutela dell’abbonato
 
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente
regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla
Parte III del Codice.
 
Art. 14
Disposizioni transitorie
 
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto
dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli
interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di
abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite
l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto
telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante
l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le
finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in
apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui e’
intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n.
180/02/CONS.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli
articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di
sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da
parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle
opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e
della registrazione degli eventi di accesso, ed e’ assicurato
l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base
dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie
secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle
opposizioni manifestate dall’interessato, e’ resa disponibile agli
operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite
l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante
inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica
annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2010
 
NAPOLITANO
 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dello sviluppo economico
 
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 4, foglio n. 229
 
 
Note all’art. 14:
– Per l’articolo 129 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 1.
– Per l’articolo 7, comma 4, lettera b), del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle
note all’articolo 2.
– Le delibere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS, sono
pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 agosto 2002, n. 194 e del 9
luglio 2002, n. 159.
 
 

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