IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle
esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo
stesso decreto;
Visto l’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
detraibilita’ dell’IVA relativa agli acquisti di autovetture e
motoveicoli, nonche’ delle spese accessorie indicate, effettuati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;
Visto il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante
disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee del 14 settembre 2006, nella causa
C-228/05, in materia di detraibilita’ dell’IVA, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278;
Visto, in particolare, l’art. 1, del citato decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, il quale prevede che, ai fini dell’attuazione
della citata sentenza della Corte di giustizia, i soggetti
interessati possono presentare istanza di rimborso, in via
telematica, dell’IVA non detratta ai sensi del citato art. 19-bis1,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, entro il 15 aprile 2007;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
22 febbraio 2007, con il quale e’ stato approvato il modello da
utilizzare per l’istanza di rimborso forfetario, contenente
l’indicazione dei dati e dei documenti da produrre a fondamento
dell’istanza medesima, nonche’ le differenti percentuali di
detrazione dell’imposta per distinti settori di attivita’;
Visto il proprio decreto del 5 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2007, con il quale e’ stata
disposta una proroga al 20 settembre 2007 del predetto termine;
Considerato il permanere di talune difficolta’, rappresentate dai
soggetti interessati alla presentazione dell’istanza, di analisi e di
calcolo dei dati necessari per la determinazione dell’ammontare
dell’imposta da chiedere in rimborso e da indicare a fondamento
dell’istanza stessa;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un ulteriore differimento
del predetto termine per consentire ai soggetti interessati di
superare le rappresentate difficolta’ al fine di una corretta
presentazione dell’istanza di rimborso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13
giugno 2006, concernente l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco
del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Su proposta del vice Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Proroga del termine.
1. Il termine del 15 aprile 2007 indicato dall’art. 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, per la
presentazione dell’istanza del rimborso forfetario dell’Iva
detraibile relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli,
nonche’ delle spese accessorie indicate nell’art. 19-bis1, comma 1,
lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione, gia’ prorogato al 20 settembre 2007, e’ ulteriormente
prorogato al 20 ottobre 2007.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2007
Il Presidente: Prodi