Gazzetta Ufficiale N. 24 del 30 Gennaio 2007 – DPR 29 dicembre 2006, n.309

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Ravvisata l’esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono
compiti di collaborazione per l’espletamento delle attivita’ indicate
nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
2 marzo 2004, n. 84;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Ritenuta, pertanto, la necessita’ di modificare il citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 4 settembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3640/2006, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
6 novembre 2006;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo
la lettera f), e’ aggiunta la seguente: «f-bis) Segreteria tecnica.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 258 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione all’opera del Ministro delle
comunicazioni) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2001, n. 153.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– L’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, e’ il seguente:
«4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203.
– L’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni,
e’ il seguente:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). – 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attivita’
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita’, piani,
programmi e direttive generali per l’azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita’ e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita’
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonche’ la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell’attivita’ amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall’altro.».
– Per il decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258 si veda nota al titolo.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 84 (Modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258,
concernente l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle comunicazioni) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76.
– Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217
(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e’ stato convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n.
181.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura
organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma
dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
delle comunicazioni) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 2004, n. 167.
– Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164.
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal
presente decreto e’ il seguente:
«Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). – 1. Gli
uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) Ufficio legislativo;
c) Servizio del controllo interno;
d) Ufficio stampa;
e) Segreteria del Ministro;
f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
f-bis) Segreteria tecnica.
2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l’amministrazione ai sensi degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. La segreteria del Ministro e l’Ufficio stampa
operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie
dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze
dei rispettivi Sottosegretari.».

Art. 2.
1. All’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, la
parola: «novantadue» e’ sostituita dalla seguente: «novantasei».

Nota all’art. 2:
– Il testo dell’art. 9 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come
modificato dal presente decreto e’ il seguente:
«Art. 9 (Segreteria del Sottosegretario di Stato). – 1.
La segreteria del Sottosegretario di Stato ha esclusive
competenze di supporto all’organo politico e di raccordo
tra questo e l’Amministrazione.
2. La segreteria e’ costituita dal Capo della
segreteria e da un numero di unita’ non superiore a otto
non ricomprese nel contingente complessivo di novantasei
unita’ di cui all’art. 8, comma 1, scelte fra i dipendenti
del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa,
comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti.
3. Il Capo della segreteria ed una delle altre unita’
possono essere scelti dai Sottosegretari anche fra estranei
alle pubbliche amministrazioni.».

Art. 3.
1. Dopo l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, e’
inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Segreteria tecnica
1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto
conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la
elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di
politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica e’ composta,
nell’ambito delle unita’ del contingente di personale degli uffici di
diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore
delle comunicazioni.
2. La Segreteria tecnica e’ diretta e coordinata dal Capo della
Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento
e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti
ai settori di competenza del Ministero.».

Nota all’art. 3:
– Per il decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, si veda nota al titolo.

Art. 4.
1. All’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo
le parole: «controllo interno» sono inserite le seguenti: «e del Capo
della Segreteria tecnica».

Nota all’art. 4:
– Il testo dell’art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come
modificato dal presente decreto e’ il seguente:
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). – 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello
di cui all’art. 5, comma 7, e’ stabilito complessivamente
in novantasei unita’. Nei limiti di tale contingente il
Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti
da assegnare agli uffici di diretta collaborazione
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del
Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche,
nonche’ collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti o consulenti per particolari
professionalita’ o specializzazioni non fronteggiabili con
il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici
attestati culturali e professionali, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell’invarianza della spesa di cui all’art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il cui
numero non puo’ superare il 20% del contingente
sopraindicato; la durata massima di tali incarichi e’
limitata alla permanenza in carica del responsabile
politico titolare del potere di nomina, ferma restando la
possibilita’ di revoca anticipata per il venir meno del
rapporto fiduciario.
2. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1, e’
individuato presso gli uffici di diretta collaborazione,
per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di
funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai
sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.
165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma
concorrono a determinare il limite degli incarichi
conferibili dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le posizioni dei responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell’ufficio
legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del
Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo
dell’ufficio stampa, dall’organo di direzione del servizio
di controllo interno e del Capo della Segreteria tecnica
sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di
cui al comma 1.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e’ posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l’art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Art. 5.
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla
lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite
le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica».
2. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio
dell’invarianza della spesa, l’onere derivante dal trattamento
economico spettante al Capo della Segreteria tecnica e’ compensato
sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di
livello dirigenziale generale di cui all’articolo 32-quater, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.

Art. 6.
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2006

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’
produttive, registro n. 1, foglio n. 49

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