Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l’impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio
2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge,
la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 8 dello stesso articolo, delle modalita’ per la selezione e
della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del
relativo impiego;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalita’ di selezione del
personale addetto ai servizi di controllo
1. In ciascuna Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo e’ istituito l’elenco del
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti.
L’iscrizione nell’elenco e’ condizione per l’espletamento dei servizi
predetti.
2. I gestori delle attivita’ di cui al comma 1 possono provvedere
ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o
avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma
dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco e’ presentata al Prefetto
competente per territorio a cura del gestore delle attivita’ di cui
al comma 1 ovvero del titolare dell’istituto di cui al comma 2.
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta’ non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di uso di alcool e stupefacenti, capacita’ di espressione visiva, di
udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita’
sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di
prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all’art.
1, comma 1, di uno o piu’ requisiti previsti dal presente articolo,
ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto
con quanto previsto dall’art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto
del comma 13 dell’art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica
l’avvenuta cancellazione dall’elenco all’interessato, al gestore
delle attivita’ di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al
titolare dell’istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego
nei servizi disciplinati dal presente decreto.
Art. 2.
Revisione biennale
1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni
alla revisione dell’elenco di cui all’art. 1, al fine di verificare
il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di
cui all’art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione
biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione
comprovante l’attualita’ dei requisiti. Il mancato deposito della
documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la
cancellazione dell’iscrizione del personale interessato dall’elenco
provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al
presente decreto.
Art. 3.
Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo
Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di
controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le
seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia
dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di
polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano le attivita’ di intrattenimento di
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso
sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla
capacita’ di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il
pubblico, alla capacita’ di adeguata comunicazione verbale, alla
consapevolezza del proprio ruolo professionale, all’orientamento al
servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di
persone diversamente abili.
Art. 4.
Ambiti applicativi
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attivita’ di
intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini
privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
Art. 5.
Impiego del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell’esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui
all’art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attivita’:
a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza
di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonche’ di
qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato
mettendo a rischio l’incolumita’ o la salute delle persone, con
obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre
Autorita’ o strutture pubbliche competenti;
a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato
ostacolo o intralcio all’accessibilita’ delle vie di fuga e comunque
a garantire il regolare svolgimento delle attivita’ di
intrattenimento;
b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art.
4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di
accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di
un’eta’ minima prevista per l’accesso, verifica del documento di
riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano
l’accesso;
b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare
l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o
materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica
incolumita’ o la salute delle persone, con obbligo di immediata
comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorita’ o
strutture pubbliche competenti;
c) controlli all’interno del locale:
c.1) attivita’ generica di osservazione per la verifica del
rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento
stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non
comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, ne’ l’uso della forza o
di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio,
volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente
pericolose per l’incolumita’ o la salute delle persone. Resta fermo
l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle
altre Autorita’ o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta,
deve essere prestata la massima collaborazione.
Art. 6.
Divieto dell’uso delle armi
1. Nell’espletamento delle attivita’ previste dall’art. 5 del
presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se
titolari di licenza per il porto d’armi, non possono portare armi,
ne’ oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione
fisica.
Art. 7.
Riconoscibilita’ del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il
personale di cui all’art. 1 deve essere munito di idoneo documento di
identita’ e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le
caratteristiche di cui all’allegato A del presente decreto, di colore
giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente
leggibili.
Art. 8.
Norma transitoria
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto gia’ svolge servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento o di spettacolo di cui all’art. 1 puo’ continuare a
espletare la propria attivita’, con le modalita’ ed i limiti di cui
agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell’iscrizione nel
citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del presente decreto.
Roma, 6 ottobre 2009
Il Ministro : Maroni
Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2009 Ministeri
istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69
Allegato A