Gazzetta Ufficiale N. 221 del 22 Settembre 2006 – Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

Decreto Legge 22 settembre 2006, n. 259


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure
volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di
contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate
illecitamente, nonche’ ad informazioni illegalmente raccolte;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
apprestare piu’ incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione
e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni
telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite,
nonche’ di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di
garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti
in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. L’articolo 240 del codice di procedura penale e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono essere acquisiti ne’ in alcun modo utilizzati, salvo che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
2. L’autorita’ giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei
documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e
telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si
provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi e’ vietato eseguire copia in qualunque forma.
Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne’
puo’ essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione e’ redatto apposito verbale, nel
quale si da’ atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e
dell’acquisizione, delle sue modalita’ e dei soggetti interessati,
senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Art. 2.
1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. E’ sempre consentita la lettura dei verbali relativi
all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui
all’articolo 240, comma 2.».

Art. 3.
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui
all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, e’ punito
con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il
fatto di cui al comma 1 e’ commesso da un pubblico ufficiale o da
incaricato di pubblico servizio.

Art. 4.
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato puo’ chiedere
all’autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui
all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cosi’ come
modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al direttore o
vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una
somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per
ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro
secondo l’entita’ del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta
con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso,
l’entita’ della riparazione non puo’ essere inferiore a ventimila
euro.
2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della
divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di
averne avuto conoscenza successivamente. La causa e’ decisa nelle
forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del
danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del
presente articolo.
3. L’azione e’ esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante
per la protezione dei dati personali o l’autorita’ giudiziaria
possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di
dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da
parte dell’interessato.

Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 22 settembre 2006

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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