IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1346;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
ed in particolare l’articolo 27, che disciplina la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi;
Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione
delle funzioni della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1346, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 4 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni e compiti
1. All’articolo 18, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il secondo periodo e’ soppresso.
2. L’articolo 27, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’
abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo del comma 2, dell’art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e’ il seguente:
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell’entrata in vigore delle
norme regolamentari.”.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1″ settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
– Il testo del comma 1346 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e’ il
seguente:
“1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di
cui all’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordino della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi prevista dall’art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei
relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese
sostenute nell’esercizio 2006, e prevedendo un riordino e
una razionalizzazione delle relative funzioni, anche
mediante soppressione di quelle che possono essere svolte
da altri organi.”.
– Si riporta il testo dell’art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192, come modificato al presente
decreto:
“Art. 27 (Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi). – 1. E’ istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e’ nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e’ presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e’
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E’ membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo’
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita’, nominati ai sensi dell’art. 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e’ rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. (Abrogato).
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall’art. 25, comma 4; vigila affinche’ sia attuato il
principio di piena conoscibilita’ dell’attivita’ della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell’attivita’ della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu’ ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. (Abrogato).”.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 18 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
“Art. 18 (Autocertificazione). – 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati
soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso
dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita’ che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e’ tenuta a certificare.”.
– Per il testo dell’art. 27, stessa legge n. 241 del
1990 si vedano le note alle premesse.
Art. 2.
C o m p e n s i
1. L’articolo 27, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’
abrogato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i compensi spettanti ai componenti ed agli esperti della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Ai fini del contenimento dei costi di cui all’articolo 1,
comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2007, rispetto all’esercizio finanziario
2006, i compensi dei componenti della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi sono ridotti dell’8,855 per cento ed i
compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti del
2,456 per cento. Per la medesima finalita’, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al
presidente ed al componente di diritto della Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 363
Nota all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e del comma 1346, dell’art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.