Gazzetta Ufficiale N. 217 del 16 Settembre 2008 – D.L. 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la funzionalita’ del sistema giudiziario
con particolare riguardo alla esigenza di copertura delle sedi
disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla
sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato, ancorche’ egli abbia manifestato il consenso o la
disponibilita’, e che determini lo spostamento in una delle sedi
disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui
all’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai
trasferimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario per il quale
ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura del posto messo a concorso nell’ultima
pubblicazione;
b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della
scopertura.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le
stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a
dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio
magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno la prima valutazione di professionalita’, in numero non
superiore a cento unita’.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o la disponibilita’ dei magistrati, delibera con priorita’ in ordine
al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate.»;
c) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura
immediata). – 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute
dichiarazioni di disponibilita’ o manifestazioni di consenso al
trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il
trasferimento d’ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci
anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle
stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza
non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad
altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro
ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta
fermo quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso
uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell’organico. Non possono essere altresi’ trasferiti i magistrati in
servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 e’ calcolata per eccesso o per
difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore
allo 0,5; se lo scarto decimale e’ pari allo 0,5 l’arrotondamento
avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere
alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1,
comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio e’ disposto nei confronti dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio’ non e’
possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si
considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e
Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria
e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e
Catania.
6. Nel caso di pluralita’ di distretti limitrofi viene dapprima
preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il
capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere
esecuzione.
7. Nell’ambito dello stesso distretto, l’ufficio da cui operare i
trasferimenti e’ individuato con riferimento alla minore percentuale
di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il
trasferimento e’ operato dall’ufficio con organico piu’ ampio.
Nell’ambito dello stesso ufficio e’ trasferito il magistrato con
minore anzianita’ nel ruolo.»;
d) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennita’ in caso di trasferimento d’ufficio). – 1. Al
magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e’
attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate
e per un massimo di quattro anni, un’indennita’ mensile determinata
in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita’. L’effettivo
servizio non include i periodi di congedo straordinario, di
aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti
dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L’indennita’ di cui al comma 1 non e’ cumulabile con quella
prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13 della legge
2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis l’aumento previsto dal secondo comma dell’articolo 12 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte
l’ammontare della indennita’ integrativa speciale in godimento.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d’ufficio). – 1. Per i magistrati trasferiti
d’ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis
l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli fini del primo
tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in
precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio
prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L’effettivo
servizio e’ computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata
supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere
riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive
vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita’. La disposizione di
cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il
conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
f) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a seguito di applicazione). – 1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate
l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli fini del primo
tramutamento successivo, con l’aumento della meta’ per ogni mese di
servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al
mese non sono considerate.».
2. L’articolo 3, i commi da 1 a 8 dell’articolo 4 e
l’articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 4 maggio 1998,
n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano
esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d’ufficio a sedi
disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano
esclusivamente ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o
destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette
disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei
confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia’ stati trasferiti, assegnati o destinati a
sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari
grado, messi a concorso nell’ambito di ciascun ufficio. Nel caso in
cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di
preferenza non opera, altresi’, in relazione al posto eccedente il 50
per cento.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
4 maggio 1998, n. 133, cosi’ come modificato dal presente decreto,
non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi
l’anzianita’ di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini
del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti
di cui all’articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, cosi’ come modificato dal presente decreto, in misura doppia per
ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo
biennio di permanenza.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 1-bis della legge 4 maggio
1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si
applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad
altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio
ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione
della relativa procedura.
8. Al terzo comma dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e’
soppresso.

Art. 2.
Fondo unico giustizia

1. Il Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e’
gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita’ stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi,
le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti
dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti
pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai
libretti di deposito e ad ogni altra attivita’ finanziaria a
contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di
sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori
finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei
crediti, nonche’ dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico
giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti,
nonche’ le attivita’ di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori
finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalita’
telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima
societa’ sul proprio sito internet all’indirizzo
www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla
data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia
S.p.A. provvede, se non gia’ eseguite alla medesima data da Poste
Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori
finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte
anteriormente alla predetta data dal giudice dell’esecuzione ai sensi
del-l’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.
4. Sono altresi’ intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti
correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A.,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti
dall’applicazione dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dell’articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, i relativi utili di gestione, nonche’ i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al
predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle unita’ previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia
concernenti le spese di investimento di cui all’articolo 2,
comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro
per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e’ stata decisa dal giudice dell’esecuzione ma non
ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all’articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ determinata altresi’ la
remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il
Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle
risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalita’
di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia
Giustizia S.p.A., nonche’ la natura delle risorse utilizzabili ai
sensi del comma 7, i criteri e le modalita’ da adottare nella
gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta
disponibilita’ delle somme necessarie per eseguire le restituzioni
eventualmente disposte dal giudice dell’esecuzione, ai sensi
dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, puo’
essere rideterminata annualmente la misura massima dell’aggio
spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono
stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei
presupposti del relativo incameramento, nonche’ della compatibilita’
e ammissibilita’ finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote
delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di
utili della loro gestione finanziaria:
a) da devolvere al Ministero dell’interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva
l’alimentazione del Fondo di solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta’ delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del
Ministero della giustizia;
c) da acquisire all’entrata del bilancio dello Stato.
8. Il comma 24 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ abrogato.
9. All’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato dall’articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262» sono
soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare
oneri, ne’ obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera d),
valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l’anno 2009 e in euro
4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell’attuazione del presente decreto, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla legge, dispongano l’utilizzo del Fondo di
cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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