Capo I
Norme comuni ai servizi integrati fisso-mobile
L’AUTORITA’
Nella riunione del Consiglio del 2 agosto 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 luglio
2002, recante “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze” e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche”;
Vista la delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante “Regole
per la fornitura della portabilita’ del numero tra operatori (Service
Provider Portability)”;
Vista la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante
“Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice
over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di
numerazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95;
Vista la delibera n. 324/06/CONS del 30 maggio 2006, recante “Avvio
di una indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi
di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione
verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili
concorrenziali”, la cui relazione conclusiva e’ stata approvata nella
riunione di Consiglio del 7 marzo 2007;
Vista la delibera n. 713/06/CONS del 13 dicembre 2006, recante
“Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari connessi
all’introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del 5 gennaio 2007;
Vista la delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Avvio
del procedimento: identificazione ed analisi del mercato dell’accesso
e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche
mobili” ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle
comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2007;
Vista la delibera n. 342/07/CONS del 28 giugno 2007, recante “Avvio
del procedimento: mercato della terminazione di chiamate vocali su
singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla
raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese
aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di
obblighi regolamentari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2007;
Vista la delibera n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007, recante
“Consultazione pubblica sull’utilizzo delle bande di frequenza a 900,
1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili”;
Visto lo schema di provvedimento recante “Disposizioni
regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di
tipo fisso-mobile” adottato dal consiglio dell’Autorita’ in data
6 giugno 2007;
Visto il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato (AGCM), pervenuto in data 24 luglio 2007, relativo allo
schema di provvedimento concernente “Disposizioni regolamentari
riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile”;
Vista la lettera della Commissione europea DG INFSO/B5/PM/LeM/ak –
D(2007) 828127 – A(2007) 426124 del 13 luglio 2007, relativa allo
schema di provvedimento concernente “Disposizioni regolamentari
riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile”;
Considerato quanto segue:
1. Il percorso istruttorio.
Nel corso del 2006 alcuni operatori (Vodafone e Telecom Italia)
hanno proposto sul mercato offerte di servizi integrati del tipo
fisso-mobile che hanno rappresentato un elemento di novita’ nello
scenario delle comunicazioni elettroniche. La innovativita’ di tali
offerte e’ rappresentata dalla possibilita’, per il cliente, di
usufruire, attraverso il medesimo terminale ed il medesimo numero
telefonico, di servizi con caratteristiche assimilabili, di volta in
volta ed in funzione della locazione geografica, a quelli di rete
fissa o a quelli di rete mobile per condizioni economiche e per
prestazioni.
Se tuttavia le offerte dei due operatori sono analoghe dal punto di
vista delle funzionalita’ offerte alla clientela, esse si
differenziano, come meglio precisato nel seguito, nelle piattaforme e
configurazioni di reti utilizzate per la realizzazione del servizio.
Infatti in un caso (Vodafone) il servizio integrato viene svolto con
l’utilizzo esclusivo della rete mobile, mentre nell’altro (Telecom
Italia) attraverso un’integrazione tra la rete mobile e la rete fissa
a larga banda, anche di operatori interconnessi, richiedendo altresi’
l’uso di connessioni wireless in tecnologia WiFi o DECT.
In ogni caso, le caratteristiche di novita’ dei servizi in
questione hanno richiesto una approfondita analisi da parte
dell’Autorita’, al fine di verificare se, con l’introduzione nel
mercato di tali nuovi servizi, fosse necessario o meno adeguare le
norme regolamentari vigenti per assicurare il rispetto delle
condizioni di corretta concorrenza e di tutela dell’utenza.
Scopo del presente provvedimento e’ quindi quello di prescrivere
gli adeguamenti alla disciplina regolamentare vigente che, sulla
scorta delle valutazioni effettuate dall’Autorita’, si rendono
necessari per l’offerta di servizi integrati di tipo fisso-mobile.
1.1. Il servizio proposto da Vodafone.
Nel mese di ottobre del 2006 la societa’ Vodafone Omnitel NV (nel
seguito solo Vodafone) ha proposto un servizio innovativo di
comunicazione vocale di natura convergente.
Il servizio, denominato “Vodafone casa numero fisso” (1),
(1) La corrispondente offerta per la clientela affari e’
denominata “Vodafone in Office”.
consente infatti di utilizzare entro un’area territorialmente
limitata, chiamata “Area Vodafone casa”, il terminale mobile
similmente ad un terminale di rete fissa, con un suo numero
geografico (eventualmente portato da un precedente abbonamento di
rete fissa) e con condizioni economiche analoghe, tanto per le
chiamate destinate a detto numero geografico quanto per quelle in
uscita da esso, alle condizioni normalmente offerte per i servizi su
rete fissa (sempre fintanto che il terminale rimanga nell’area
predefinita).
Il cliente avra’ peraltro complessivamente a disposizione, sul
proprio terminale, due numerazioni, una geografica, e l’altra per i
servizi mobili e personali. Per le chiamate effettuate o ricevute al
di fuori della c.d. “Area casa” (Home Zone), infatti, il terminale si
avvale del numero mobile, e le condizioni economiche del servizio
sono quelle previste dal contratto di rete mobile. Nel caso di
chiamate dirette al numero geografico mentre il terminale e’ al di
fuori dell'”Area casa”, invece, il terminale risulta non
raggiungibile. Tuttavia il cliente puo’ attivare all’uopo un servizio
di segreteria telefonica di rete, oppure il servizio di trasferimento
di chiamata, effettuato a proprio carico. Inoltre, secondo quanto
proposto da Vodafone, quando il cliente si trova nell'”Area casa”, le
chiamate uscenti sono caratterizzate dall’identificativo di linea
chiamante (CLI) di rete mobile: tuttavia il cliente puo’ scegliere di
far presentare il CLI “geografico” per le chiamate verso alcune
direttrici specifiche (per esempio chiamate dirette a numerazioni di
addebito al chiamato).
Il Ministero delle comunicazioni, con il provvedimento della
direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione del 7 dicembre 2006, ha determinato che il servizio
in esame e’ riconducibile ai titoli autorizzatori rilasciati a
Vodafone ed e’ coerente, nella sua predisposizione progettuale ex
ante, al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Tuttavia, considerato il carattere innovativo del servizio in
relazione alla normativa vigente, il Ministero delle comunicazioni ha
disposto, nel suo provvedimento, limitazioni alla fornitura del
servizio di natura sia temporale (per il periodo dal 15 dicembre 2006
al 14 febbraio 2007) che quantitativa, in termini di numero massimo
di clienti attivabili nel periodo predetto (15.000).
1.2. Il servizio proposto da Telecom Italia.
Telecom Italia ha proposto, nel mese di maggio 2006, l’offerta di
un proprio servizio convergente fisso-mobile, denominato “Unico” o
UMA. A differenza del servizio proposto da Vodafone, esclusivamente
basato su rete mobile, il servizio UMA prevede che lo specifico
terminale utilizzi la rete a larga banda, attraverso una connessione
senza fili del tipo Wi-Fi/DECT in ambiente domestico, e la rete
mobile al di fuori dell’ambiente domestico. Infatti, il servizio UMA
si sostanzia nell’aggiunta di una prestazione all’offerta “Alice
voce” di telefonia VoIP, che gia’ consente attraverso l’impiego in
sede di utente di un apparato denominato IAD, di gestire fino a
cinque terminali cordless via radio Wi-Fi/DECT in ambiente domestico
(c.d. indoor), ciascuno individuato da numerazione aggiuntiva (di
rete mobile) alla numerazione geografica assegnata alla stesso
utente.
Su tale base, la prestazione UMA consente di inserire al posto di
uno dei terminali Wi-Fi uno speciale terminale che riunisce in se’ le
funzionalita’ di un terminale cordless con le funzionalita’ di un
normale terminale mobile GSM (2).
(2) Non sono previsti terminali duali che supportino,
insieme al Wi-Fi, lo standard mobile UMTS.
Al di fuori dell’ambiente domestico dell’utente (cioe’ in
situazione c.d. outdoor), il terminale UMA si comporta come un
normale cellulare GSM, individuato da un numero mobile e svolge il
servizio attraverso le reti mobili GSM.
In ambiente domestico (3),
(3) Il terminale UMA non e’ riconosciuta da altri che dagli
apparati “Alice voce” dello stesso utente. In altri
termini, la prestazione non puo’ essere attivata
nell’ambito della copertura Wi-Fi in ambiente domestico di
un utente diverso ed il terminale continua in tal caso a
comportarsi come un normale cellulare.
invece, nell’ambito del servizio “Alice voce”, il terminale UMA si
comporta come un normale terminale cordless attraverso il quale si
esplica il servizio telefonico con tecnologia VoIP. In ogni caso,
pero’, i pacchetti voce IP generati dal terminale sono associati al
numero mobile e riconoscibili dalla rete e dall’utente chiamato
attraverso lo stesso numero mobile. Il servizio utilizza quindi la
sola numerazione mobile in decade tre associata alla carta SIM ed al
terminale. Quest’ultimo e’ chiamato attraverso la propria numerazione
mobile, e nelle chiamate, anche in ambiente domestico, e’
identificato dalla stessa numerazione. Il traffico del terminale UMA
e’ conteggiato dalla rete mobile.
L’offerta e’ stata dedicata, in un primo momento ai soli clienti
residenziali TIM, titolari di un abbonamento mobile GSM post-pagato,
prevedendo un canone aggiuntivo per un terminale UMA configurato su
“Alice voice”, comprensivo di una certa quantita’ di traffico
effettuate pero’ attraverso le rete fissa sotto la copertura di
“Alice voce” (modalita’ indoor). Superata la soglia, il prezzo
applicato e’ quello corrispondente al profilo tariffario mobile
dell’utente, cosi’ come per le comunicazioni effettuate attraverso la
rete mobile.
1.3. Le attivita’ svolte dall’Autorita’.
Relativamente al servizio “Unico” di Telecom Italia, l’Autorita’,
nel mese di agosto 2006, a seguito di un’analisi istruttoria, ha
rilevato che un rapido avvio delle offerte convergenti fisso-mobile,
nel costituire una opportunita’ per i consumatori di avere a
disposizione nuovi servizi, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, non deve pero’ al contempo prefigurare una restrizione
della concorrenza, ed ha quindi ritenuto necessario che la
commercializzazione dell’offerta UMA venisse subordinata ad alcune
condizioni. In particolare, nel consentire la commercializzazione per
sei mesi, l’Autorita’ ha indicato in 30.000 il numero massimo di
terminali da immettere nel mercato in tale periodo ed ha richiesto a
Telecom Italia la conclusione delle negoziazioni per accordi di
interconnessione con operatori di rete fissa e di rete mobile sulla
base dei principi di equita’, ragionevolezza e nel rispetto delle
condizioni di replicabilita’ del servizio “Unico”.
Inoltre, l’Autorita’, con delibera n. 713/06/CONS del 13 dicembre
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007, ha
avviato una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire elementi
di informazione e documentazione, nonche’ osservazioni utili ai fini
delle valutazioni di propria competenza in merito agli aspetti
regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati di tipo
fisso-mobile.
Nel documento di consultazione vengono affrontate anche talune
questioni inerenti ai profili concorrenziali e, in via prospettica,
gli eventuali impatti sui mercati di riferimento come allo stato
definiti. Sotto questo aspetto, peraltro, la consultazione pubblica
ha anche permesso di aggiornare, alla luce dell’introduzione sul
mercato dei primi servizi integrati, quanto gia’ acquisito
dall’Autorita’ nel corso della propria indagine conoscitiva sui
processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di
telefonia mobile nella transizione verso le reti di nuova
generazione, di cui alla delibera n. 324/06/CONS.
Hanno partecipato alla consultazione e sono stati audite le
societa’ AIIP, BT, Eutelia, H3G, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone,
Welcome Italia e Wind; mentre hanno solo inviato il proprio
contributo le societa’ Eutelia, Fastweb, Spal Telecommunications e
Tele 2.
Sulla base dei contributi pervenuti e delle posizioni espresse,
l’Autorita’ e’ pervenuta alle valutazioni rappresentate nel seguito.
2. Le valutazioni dell’Autorita’.
2.1. Il servizio proposto da Vodafone.
Dalla descrizione del servizio si evidenziano le caratteristiche di
marcata novita’ ed atipicita’ dello stesso, in quanto, da una parte,
pur utilizzando la rete mobile, il medesimo non assume certo le
normali caratteristiche dei servizi di comunicazioni mobili e
personali; dall’altra, pero’, esso non potrebbe neppure qualificarsi
tout court come servizio di rete fissa, per svariati motivi tra cui,
ad esempio, la mobilita’, ancorche’ ridotta, e la conseguente
impossibilita’ di localizzare il cliente in modo preciso in caso di
chiamate ai servizi di emergenza.
Appare quindi subito di tutta evidenza come il servizio proposto da
Vodafone risulti di difficile e complessa qualificazione
regolamentare, con riferimento alle distinte normative dei servizi
mobili e fissi, potendosi definire quasi un tertium genus, e comunque
inequivocabilmente un’offerta di tipo ibrido rispetto ai servizi
tradizionali.
Gli elementi di novita’ ed atipicita’ che l’offerta presenta, che
sotto piu’ profili risultano fonti di possibili incertezze e
ambiguita’, conducono ad evidenziare la necessita’ di un intervento
regolamentare da adottarsi preventivamente all’avvio del servizio.
L’intervento regolamentare dovra’ riguardare, in primo luogo,
l’adeguamento della disciplina relativa alle risorse scarse
(frequenze e numerazioni) utilizzate dall’offerta in esame, da
realizzarsi con l’integrazione dei titoli vantati dall’operatore
interessato a mezzo di appropriate nuove clausole. Inoltre,
l’intervento dovra’ riguardare la definizione di puntuali condizioni
regolamentari sull’offerta del servizio. I profili di intervento sono
giustificati dalla necessita’ di salvaguardare le corrette condizioni
di mercato, doverosamente tutelando l’utenza e la concorrenza.
2.1.1. Titolo autorizzatorio.
In ordine alla sussistenza, in capo a Vodafone, di un valido titolo
autorizzatorio per lo svolgimento del servizio proposto, occorre
preliminarmente osservare che quella in esame e’ una fattispecie che
non si presta ad una nitida classificazione secondo le consolidate
categorie del servizio mobile o fisso.
Ove si ravvisasse nel servizio “Vodafone casa numero fisso” un
comune servizio mobile, sarebbe di importanza centrale rammentare che
Vodafone e’ legittimata ad offrire servizi mobili in virtu’ delle
proprie licenze per servizi mobili e personali GSM (delibera n.
128/01/CONS) ed UMTS (delibera n. 4/01/CONS). Va osservato tuttavia
che, mentre il nuovo servizio in disamina prevede anche un
contestuale utilizzo del numero geografico, subordinato ad una
mobilita’ limitata, il titolo autorizzatorio appena detto non
consente l’utilizzazione dei numeri geografici (e questo in coerenza
con il piano nazionale di numerazione, che prevede per i servizi
mobili e personali l’utilizzazione della decade tre).
Ove si fosse, invece, piu’ propensi ad assimilare il servizio di
cui si discute ad un servizio fisso all’interno di una determinata
area, verrebbe allora in maggiore rilievo il punto che la societa’
dispone di un titolo abilitativo rilasciato con delibera n. 77/99,
recante “Licenza individuale per la prestazione del servizio di
telefonia vocale”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 25 novembre 1997 (“Disposizioni per il rilascio delle
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”).
La definizione di “servizio di telefonia vocale” utilizzata nella
predetta delibera va reperita nell’allora vigente disciplina dei
servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997 “Regolamento per l’attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, all’art.
1, lettera s): “servizio di telefonia vocale, la fornitura al
pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in
tempo reale, in partenza e a destinazione dei punti terminali di una
rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di
utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale
rete per comunicare con un altro punto terminale”.
Con la successiva entrata in vigore del nuovo codice delle
comunicazioni di cui al decreto legislativo n. 259/2003, il decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed il decreto
ministeriale 25 novembre 1997 sono stati abrogati e la disciplina dei
titoli abilitativi per l’esercizio di attivita’ di comunicazioni
elettroniche e’ stata mutata, pervenendosi all’introduzione di un
regime “autorizzatorio” generalizzato. Tuttavia il codice, all’art.
38 (“Concessioni e autorizzazioni preesistenti”), ha fatto salvi
tutti i titoli preesistenti, conservandoli fino alla loro scadenza
naturale, assoggettandoli pero’ alle disposizioni del medesimo
codice.
Risulta evidente, comunque, che la licenza per fornire servizi di
rete fissa non ricomprende le frequenze radiomobili, che sono
solamente utilizzabili per i servizi di telefonia mobile e personali.
In definitiva, il nuovo servizio ibrido di cui si tratta genera
situazioni e problematiche nuove, le quali esorbitano da una mera
sommatoria meccanica tra i due modelli della telefonia fissa e
mobile, ed i relativi titoli autorizzatori.
L’incalzare del progresso tecnologico e la proposizione di forme di
convergenza dei servizi fissi e mobili impongono, tuttavia, di
sviluppare ulteriori considerazioni in merito.
Soccorre ai fini della presente disamina anche il principio di
neutralita’ tecnologica, che nel codice delle comunicazioni
elettroniche e’ definito come la “non discriminazione tra particolari
tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia
rispetto alle altre e possibilita’ di adottare provvedimenti
ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata”.
Nella possibilita’ da parte dell’Autorita’ di adottare tutti i
ragionevoli provvedimenti per promuovere servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, risiede quindi il potere-dovere
dell’Autorita’ stessa di disciplinare nel caso di specie le precise
condizioni di fornitura ed autorizzazione del nuovo servizio.
Tenendo conto del principio di neutralita’ tecnologica, l’Autorita’
ritiene quindi necessario disciplinare, con precisi limiti e
condizioni, la fornitura del servizio di cui trattasi, ed esprime la
necessita’ di definire, sulla base della regolamentazione generale,
le condizioni aggiuntive di autorizzazione che permetteranno di
integrare i titoli autorizzatori esistenti, con riguardo in
particolare alle condizioni relative all’utilizzazione nei servizi
integrati delle frequenze i cui diritti d’uso sono gia’ in possesso
degli operatori mobili ai fini dell’offerta dei servizi radiomobili,
cosi’ adeguando i detti titoli all’atipicita’ della figura di
servizio che viene proposta e alle nuove problematiche e necessita’
da essa poste.
2.1.2. Natura e qualificazione del servizio.
Da quanto fin qui osservato emerge con evidenza la difficolta’ di
qualificare il servizio nelle categorie tipizzate dalla normativa
attualmente vigente. In ogni caso, il tentativo di qualificare il
servizio come fisso o mobile non appare propriamente essenziale ai
fini regolatori.
In coerenza con quanto sopra considerato, infatti, circa la
necessita’ di un adattamento dei titoli autorizzatori attualmente
detenuti da Vodafone, e stante la natura ibrida del servizio in
esame, piuttosto che volerne qualificare l’insieme nell’ambito della
disciplina esistente, si ritiene maggiormente proficuo considerare
pragmaticamente il servizio proposto come un’ulteriore opportunita’
offerta dalla tecnologia, e, di conseguenza, verificare di volta in
volta quali regole sia piu’ appropriato applicare, siano esse gia’
esistenti (e pertinenti al mondo dei servizi fissi, ovvero a quello
dei servizi mobili) oppure da stabilire ex-novo.
Non e’ senza significato, del resto, che l’indagine conoscitiva sui
processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e mobile,
condotta dall’Autorita’ attraverso la delibera n. 324/06/CONS, sia
recentemente pervenuta ad analoghe conclusioni sulle difficolta’ di
inquadramento dei servizi integrati e sulla necessita’ di procedere
ad un adeguamento della pertinente regolamentazione.
Sul piano definitorio, finisce per assumere maggiore utilita’ a
fini orientativi l’interrogativo circa la possibilita’ (o meno) di
qualificare il servizio in trattazione nell’ambito dei servizi
telefonici accessibili al pubblico (PATS).
La definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico
(PATS) data dal codice delle comunicazioni e’ la seguente: “un
servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e
ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai
servizi di emergenza tramite uno o piu’ numeri, che figurano in un
piano nazionale o internazionale di numerazione, e che puo’ inoltre,
se necessario, includere uno o piu’ dei seguenti servizi:
l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e
consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la
fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di
apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali
particolari e la fornitura di servizi non geografici”.
Dal mero punto di vista della definizione, il servizio, cosi’ come
proposto da Vodafone, sembra rientrare percio’ nei canoni PATS, dal
momento che consente al suo utente l’espletamento delle funzioni
descritte.
Si sottolinea, inoltre, che nella definizione del codice appena
riportata non viene fatta alcuna distinzione in merito alla
circostanza che la possibilita’ di effettuare chiamate sia offerta da
postazione fissa o in mobilita’, da un terminale di utente di rete
fissa o di rete mobile. Il codice, piu’ in generale, non fornisce
alcuna definizione specifica di servizi fissi o servizi mobili,
limitandosi ad utilizzare nell’articolato le dizioni “rete fissa”,
“rete mobile”, “da postazione fissa”, “servizio di comunicazioni
mobili e personali”, in maniera funzionale a circostanziare di volta
in volta il significato e la portata delle varie disposizioni.
Sul tema si richiama anche un recente documento di lavoro della
Commissione, il quale, a proposito dei servizi fissi, cosi’ si
esprime: “The most common technology currently employed still is via
traditional telephone networks using metallic twisted pairs.
Alternatives include cable TV networks offering telephone service,
mobile cellular networks that have been adapted to provide service to
fixed locations or which are confined to a limited radius around a
fixed location and other wireless based networks”. In altri termini,
il documento considera la possibilita’ di fornire servizi di tipo
fisso mediante una rete mobile, a condizione pero’ che il servizio
sia svolto in un raggio limitato attorno ad una locazione fissa,
ancorche’ il documento nulla dica sull’ampiezza ammissibile di tale
raggio, ne’ indichi in proposito criteri di valutazione.
2.1.3. Il problema dei servizi di emergenza.
Se il servizio in questione puo’ quindi essere considerato come
PATS, esso non puo’ certo considerarsi, pero’, stricto sensu, un
“servizio in postazione fissa” ai sensi della direttiva servizio
universale.
Infatti l’art. 73 del codice pone in capo agli operatori dei
precisi obblighi inerenti all’accesso da postazione fissa: “Le
imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in
postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per
garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza”.
Sennonche’, tale disposizione non puo’ ritenersi applicabile nel caso
in esame, in quanto qui non viene fornito un accesso da postazione
fissa (e l’uso del numero geografico non ne fa mutare la natura).
Si fa poi notare che anche le reti mobili devono in via di
principio consentire, ovviamente, l’accesso ai servizi di emergenza.
L’art. 76 del codice, al comma 2, prescrive : “Il Ministero
provvede affinche’ … gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche mettano a disposizione delle autorita’ incaricate dei
servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia
tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del
chiamante”.
La prescrizione sulla localizzazione delle chiamate e’ quindi
subordinata in questo caso alla fattibilita’ tecnica. Pertanto, nel
caso delle chiamate effettuate attraverso una rete mobile, quali
anche quelle in questione, la localizzazione e’ limitata
all’individuazione della cella interessata o, eventualmente, alla
integrazione di tale informazione con altre fornite dalla stessa rete
ed utili ai fini di una piu’ precisa circoscrizione dell’area in cui
si trova il terminale mobile.
In questo contesto, un problema di particolare delicatezza riguarda
l’obbligo di localizzazione del chiamante nel caso di chiamata ai
servizi di emergenza.
La raccomandazione della Commissione sull’accesso ai numeri di
emergenza prevede due casi:
1) localizzazione in caso di servizio fisso, dove l’informazione
da comunicare riguarda l’indirizzo fisico dell’utente;
2) localizzazione mobile, dove l’informazione da comunicare
riguarda la posizione il piu’ possibile precisa dell’utente
Ora, risulta di tutta evidenza come nel caso del servizio Vodafone
non possa essere garantita la localizzazione di tipo 1), che e’
tipica dei servizi in postazione fissa. Si deve quindi considerare
che ai fini dei servizi di emergenza il servizio si presenta di tipo
mobile, e dovra’ soddisfare lo standard sub 2).
Per completezza, si segnala che dinanzi a problematiche per piu’
versi analoghe, con la delibera n. 11/06/CIR, l’Autorita’ ha
introdotto il caso dei servizi nomadici di tipo VoIP come diversi da
quelli in postazione fissa, con caratteristiche di mobilita’
nell’ambito del distretto. La questione della compatibilita’ con il
diritto comunitario di tale disciplina introdotta per il VoIP e’
peraltro ancora (non solo nel caso italiano) una questione aperta. La
Commissione ha, allo stato, mostrato una certa tolleranza per i
servizi VoIP per quanto riguarda il requisito della localizzazione.
2.1.4. Diritti d’uso delle frequenze.
Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con
decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 luglio 2002,
attribuisce le bande che dovrebbero essere utilizzate dal servizio in
questione ai “servizi mobili”, da intendersi, questi, conformemente
alle definizioni che lo stesso decreto riporta (mutuandole dalle
definizioni del regolamento radio dell’UIT), come “Servizio di
radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri o tra
stazioni mobili”, dove per “stazione mobile” si definisce una
“stazione del servizio mobile destinata ad essere impiegata quando e’
in movimento o in sosta in punti non determinati”.
L’uso proposto da Vodafone, in astratto, non contraddirebbe le
definizioni suddette, dal momento che nulla viene mutato (almeno in
apparenza) rispetto all’uso delle frequenze: i terminali rimangono
“stazioni mobili” a tutti gli effetti, ancorche’ siano identificate e
raggiungibili in determinate aree mediante una numerazione
geografica.
Rimane pero’, in concreto, tutto da valutare il delicato profilo
dell’impatto, sull’impiego della risorsa frequenziale, di modalita’
di fruizione del servizio e di distribuzione del traffico (nel tempo
e nello spazio) che potrebbero mutare con il diffondersi di impieghi,
in realta’, ibridi, quale appunto quello proposto.
La concessione delle frequenze presuppone l’utilizzo efficiente
delle stesse (cfr. anche l’art. 13, comma 4, lettera d), del codice)
per una fornitura secondo i normali parametri di progetto di una rete
mobile. Quale effetto del nuovo servizio in esame, tuttavia, l’utenza
fissa potrebbe insistere in una maniera anomala (rispetto alle
normali condizioni di operativita’ delle reti mobili) in una
determinata cella, determinando potenzialmente nelle aree a grande
densita’ di traffico delle possibili situazioni di saturazione delle
celle stesse, nonche’ l’aumento dell’interferenza nelle celle
adiacenti. Conseguenze di questo tipo sarebbero pero’ in chiara
contraddizione con lo scopo per cui le frequenze sono state concesse,
quello della fornitura efficiente di un servizio di comunicazione
mobile e personale.
Appare di tutta evidenza, allora, che la fornitura del servizio di
comunicazione mobile e personale deve rimanere lo scopo principale
della concessione dei diritti d’uso. L’utilizzo delle frequenze
mobili per la fornitura di servizi di tipo “fisso” deve essere quindi
considerato di natura residuale, e comunque tale da non pregiudicare
in alcun modo il servizio di comunicazione mobile e personale.
Si noti inoltre che, ove fosse ipotizzata una potesta’ di
trasformazione unilaterale, da parte dell’operatore, dell’utilizzo
prevalente da mobile e personale a fisso, essa si configurerebbe
potenzialmente come diritto speciale vietato dalla direttiva
concorrenza. Anche per questa ragione, appare evidente che lo
svolgimento del servizio in esame non potrebbe costituire titolo o
aspettativa per l’assegnazione di ulteriori frequenze mobili.
Il delineato problema della possibile degradazione dei servizi
mobili potrebbe non manifestarsi nella prima fase di sviluppo del
servizio, quando il numero di sottoscrittori avra’ una incidenza non
rilevante sul totale degli utenti della rete, ma potrebbe
concretamente porsi nel prosieguo, specialmente nelle aree
metropolitane.
D’altra parte, tale aspetto non risulta certo adeguatamente
chiarito dalla sperimentazione effettuata da Vodafone in seguito alla
determinazione ministeriale del 7 dicembre 2006, in quanto il
ristrettissimo numero di utenti coinvolti nella sperimentazione
stessa non ha consentito di verificare le concrete dinamiche del
servizio a fronte delle problematiche sopra evidenziate.
Si ritiene quindi opportuno che l’Autorita’ indichi appropriati
criteri e limiti per l’utilizzo delle frequenze.
In primo luogo, e’ necessario che il titolo di assegnazione delle
risorse frequenziali alla societa’ Vodafone, per risultare idoneo
alla fornitura dei servizi convergenti di cui trattasi, sia
adeguatamente integrato per consentire l’uso delle frequenze per il
servizio in esame.
Inoltre, risulta necessario integrare la regolamentazione di
settore e le condizioni di autorizzazione, indicando espressamente
che:
l’offerta di tali servizi non deve in alcun modo compromettere le
caratteristiche di qualita’ del servizio offerte agli utenti dei
servizi di comunicazione mobile e personale;
l’operatore non potra’ far valere alcun titolo preferenziale, al
fine di superare eventuali problematiche legate alla scarsita’ delle
risorse, per l’assegnazione di ulteriori frequenze.
Occorre infine osservare che l’Autorita’ ha di recente avviato una
consultazione pubblica riguardante l’utilizzo, da parte dei sistemi
radiomobili, delle frequenze nelle bande a 900, 1800 e 2100 MHz. Nel
relativo provvedimento e’ stato analizzato lo stato di assegnazione
delle frequenze ai gestori nazionali e sono state proposte alcune
ipotesi per la riallocazione ed il c.d. refarming delle frequenze a
900 MHz. Si e’ infatti rilevato che tali frequenze, che risultano
essere quelle piu’ interessanti per i servizi oggetto del presente
provvedimento, sono assegnate in maniera inefficiente in vista di un
eventuale processo di refarming, da effettuare in un’ottica di
riequilibrio della banda assegnata a tutti gli operatori radiomobili.
In tal senso, un processo di riallocazione delle frequenze a 900 MHz,
che includa anche quelle precedentemente assegnate al servizio
radiomobile analogico (TACS), potra’ consentire un maggior grado di
concorrenza nei servizi radiomobili, con riferimento, tra l’altro, ai
servizi in esame.
2.1.5. La portabilita’ del numero.
Nel presente paragrafo ed in quelli successivi vengono valutate le
specifiche condizioni regolamentari che l’Autorita’ ritiene di dover
imporre ai fini del corretto espletamento del servizio sotto il
profilo concorrenziale e di tutela dell’utenza.
Occorre premettere che la identificazione delle aree nelle quali il
servizio prevede l’utilizzo del numero geografico, cosi’ come
proposta dalla societa’, individua delle zone associate a ciascuna
cella al cui interno e’ ubicata la sede dell’utente, zone di norma
costituite in modo da racchiudere la cella stessa e quelle
immediatamente confinanti. Tale configurazione e’ finalizzata a
garantire un determinato grado di accessibilita’ alla rete da parte
del terminale operante nella zona, soprattutto negli ambienti urbani
ed indoor. Un ipotesi di limitazione alla singola cella non
garantirebbe infatti un grado di accessibilita’ adeguato, costituendo
percio’ un vincolo inaccettabile per l’utenza.
Si ritiene quindi che la modalita’ di configurazione delle zone
proposta dall’operatore, la quale identifica, al fine di costituire
la c.d. “Area casa”, la cella radio su cui insiste la sede
dell’utente e le celle ad essa adiacenti, consenta l’offerta del
servizio con qualita’ adeguata e non risulti incoerente con la
normativa vigente. Al riguardo non appare quindi opportuno introdurre
ulteriori o diverse limitazioni alla configurazione delle c.d. “Aree
casa”.
Tanto premesso, in merito alla portabilita’ del numero si osserva
subito che la stessa e’ oggi gia’ consentita tra servizi PATS forniti
in postazione fissa e servizi PATS nomadici: vale a dire che ai fini
della portabilita’ non rileva che il numero che ne deve formare
oggetto non sia utilizzato in una postazione fisica fissa. Per cui,
una volta convenuto che la numerazione geografica sia attribuibile al
servizio in esame, gia’ ne scaturirebbe la possibilita’ di estendere
i diritti ed obblighi stabiliti dalla normativa vigente in tema di
portabilita’ anche con riferimento a tecniche realizzative
innovative, tali da consentire una mobilita’ all’interno del
distretto.
Per quanto concerne la possibilita’ di utilizzare i numeri
geografici, quindi, sembrano valide le stesse considerazioni gia’
effettuate dall’Autorita’ con riferimento ai servizi PATS nomadici:
ovverossia l’uso del numero in associazione al servizio in esame e’
consentito solo ed esclusivamente all’interno del distretto.
Si precisa d’altra parte che non si ritiene che eventuali
fisiologici debordamenti del confine del distretto, connaturati
all’impiego di tecnologie radio, possano costituire un impedimento
alla fornitura di tale servizio. Ora, il servizio di Vodafone si basa
su una struttura di rete mobile che non si sovrappone al reticolo dei
distretti, ma e’ caratterizzata dall’insieme delle aree di servizio
delle radiobasi, aree che, pur essendo di dimensioni inferiori a
quella media dei distretti, comunque possono porsi a cavallo tra due
o piu’ distretti. In tal caso, un debordamento dai confini del
distretto risulta quindi “fisologico”, sia per l’impossibilita’ di
confinare rigidamente la propagazione radio entro precisi termini
geografici sia perche’ la pianificazione delle stazioni radiobase
potrebbe non tener conto, ad esempio per motivi orografici, degli
stessi confini distrettuali.
Sul punto della portabilita’ piu’ analiticamente, occor-re,
peraltro, innanzitutto riflettere sull’eventuale sussistenza di
obblighi di portabilita’ del numero geografico conseguenti
all’approvazione in via sperimentale rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni alla societa’ Vodafone per il servizio in parola e,
piu’ in generale, nell’ottica della regolamentazione dei servizi
integrati fisso-mobile.
La lettura delle norme (direttiva n. 2002/22/CE ed art. 80 del
codice delle comunicazioni elettroniche) fa emergere che la
portabilita’ del numero geografico e’, in via teorica, ammissibile e
conforme al quadro regolatorio comunitario anche nell’ipotesi di
interconnessione tra rete fissa e mobile: ma in questo caso essa
necessita di una specifica decisione regolamentare, che la direttiva
comunitaria stessa rimette all’autonomia di ciascuno Stato, ovvero,
in Italia, in base alla trasposizione della direttiva, all’Autorita’.
Per quanto attiene pero’ al servizio di Vodafone “Vodafone casa
numero fisso”, cosi’ come qualsiasi servizio con analoghe
caratteristiche realizzato attraverso una rete mobile, si e’
dell’avviso che in tema di portabilita’ non si debba far riferimento
alle previsioni del comma 2 dell’art. 80 del codice, bensi’ a quelle
del comma l dello stesso articolo ovvero del paragrafo 1, lettera a),
dell’art. 30 della direttiva), che permette senz’altro la
conservazione del numero geografico dell’abbonato “in un luogo
specifico”.
In proposito si rileva, infatti, che la delibera n. 4/CIR/99, che
ha fissato le prime regole in materia di portabilita’ del numero tra
operatori, precisa che “il luogo specifico” entro il quale doveva
essere garantita la conservazione del numero coincide con l’area
locale come definita dall’art. 1, del decreto ministeriale
25 novembre 1997, provvedimento che suddivide il territorio nazionale
in ventuno compartimenti, suddivisi in duecentotrentadue distretti, a
loro volta ulteriormente suddivisi in seicentonovantasei aree locali.
Cio’ premesso, in presenza di una limitazione dell’uso del numero
geografico ad un luogo specifico o entro un’area limitata, e pur non
in postazione fissa, il servizio di Vodafone potrebbe essere
considerato, ai fini del problema in disamina, come un servizio fisso
associato alla rete mobile, ricadendo il relativo caso, dunque, nella
distinta fattispecie della portabilita’ del numero in un luogo
specifico, diritto che il legislatore garantisce immediatamente
all’utente.
Non va sottaciuto infatti che, pur rivestendo un ruolo essenziale
per la concorrenza, la portabilita’ del numero costituisce
principalmente un diritto dell’utente, tant’e’ vero che non solo la
relativa norma e’ stata collocata nell’ambito delle norme a tutela
degli utenti, ma la direttiva comunitaria (come trasposta dall’art.
80, comma 3, del codice) intende assicurare effettivita’ al relativo
diritto, prescrivendo che gli oneri per gli abbonati non siano tali
da disincentivare la richiesta di portabilita’. Stante dunque la
prevalente ratio della norma, qualsiasi valutazione in materia di
conservazione del numero deve prioritariamente considerare che la
portabilita’ rappresenta un diritto dell’utente, occorrendo percio’
accertare se gli ostacoli alla fruizione di tale prestazione
rappresentino una irragionevole limitazione delle possibilita’ di
scelta dell’utente e una fonte di possibili disagi del tutto
ingiustificati.
Per tutto quanto precede, si ritiene necessario garantire la
portabilita’ del numero geografico al servizio in esame, ritenendo
che cio’ rientri nelle previsioni del comma 1 dell’art. 80 del codice
delle comunicazioni elettroniche, ancorche’ il servizio proposto
utilizzi una struttura tecnologica mobile.
In connessione con il tema della limitazione geografica appare,
infine, necessario trattare la questione dell’ammissibilita’
dell’hand over, ovvero della possibilita’, per l’utente che abbia
iniziato una conversazione nell'”Area casa”, di muoversi nel
frattempo sul territorio e di mantenere tale conversazione attiva
anche al di fuori dei limiti dell'”Area casa” (ma in ambito comunque
limitato). Tale possibilita’ si riferisce sia al caso che il cliente
di “Vodafone casa” sia l’utente chiamante, sia a quello che egli sia
l’utente chiamato (in quest’ultimo caso il cliente sara’ stato
raggiunto sul numero geografico assegnato al terminale mobile).
Nel corso della consultazione pubblica e’ stato osservato che
l’hand-over dovrebbe essere vietato a meno che non venga praticata,
nel corso della conversazione, una modifica tariffaria nel momento in
cui l’utente esce dall'”Area casa”. Non sembra pero’ concretamente
praticabile dall’operatore, ne’ tanto meno soddisfacente per
l’utenza, la possibilita’ di proseguire una conversazione durante la
quale viene effettuato un cambio di tariffazione, con il passaggio
alla normale tariffa mobile. D’altro lato, non ci si puo’ nascondere
che vietare tout court l’hand over potrebbe costituire una
pregiudizievole limitazione per l’utenza, che assisterebbe nel
momento dell’uscita dall'”Area casa” ad un abbattimento della
chiamata che potrebbe essere inatteso, in particolare nel caso di
spostamenti ridotti. Pertanto si e’ dell’avviso che non sia opportuno
porre condizioni sulla possibilita’ di portare a termine la
comunicazione, ancorche’ l’utente esca dall’area definita, purche’
egli rimanga di norma nell’ambito del distretto.
2.1.6. Tutela dell’utenza.
La consapevolezza del piano tariffario in concreto applicabile e la
trasparenza della tariffa costituiscono importanti presupposti, su
cui si basa buona parte delle vigenti regole di tutela degli utenti
(si vedano la direttiva generale sulla qualita’ e le carte dei
servizi emanata dall’Autorita’ ed il codice delle comunicazioni).
Nel caso in esame, in relazione agli aspetti appena evidenziati
rileva in modo particolare la modalita’ con la quale l’operatore
intenda comunicare all’utente, in modo automatico e momento per
momento, la sua collocazione rispetto all'”Area casa”, comunicazione
che vale a fargli sapere se alle sue chiamate verra’ applicata la
tariffa del servizio mobile ovvero quella del servizio fisso
(discriminante che costituisce una delle attrattive del servizio c.d.
“integrato”).
In proposito, si puo’ senz’altro ritenere che la misura all’uopo
adottata potra’ essere considerata sufficiente a patto che le
modalita’ rese disponibili dall’operatore consentano, conformemente
all’obbligo che sul medesimo deve gravare, l’acquisizione agevole di
tale informazione in corrispondenza di ciascuna chiamata.
2.1.6.1. Carrier Selection (CS) e Carrier Preselection (CPS).
Allo stato, Telecom Italia e’ l’unico operatore notificato per la
fornitura di collegamenti in postazione fissa, per il quale
sussistono obblighi di fornitura dei servizi di CS o CPS. Vodafone
non ha percio’ alcun obbligo di fornire la CS o CPS ai propri clienti
come conseguenza dell’utilizzo del numero geografico.
E’ indubbio, peraltro, che l’offerta di Vodafone si caratterizzi
fortemente come servizio che aspira ad essere sostitutivo di quello
di rete fissa: quindi e’ indispensabile che il cliente sia reso da
Vodafone stessa pienamente consapevole della “perdita” del diritto ad
attivare tali prestazioni, come conseguenza del venir meno dei
relativi obblighi in capo all’operatore da lui scelto. L’informazione
al cliente su tali aspetti deve essere chiara e completa in tutte le
forme di comunicazione, di pubblicita’ del servizio e nei documenti
contrattuali.
In riferimento a tale questione, nel corso della consultazione
pubblica alcuni operatori hanno sollevato il tema dell’introduzione
di obblighi di fornitura dell’operatore mobile virtuale. Sul punto si
ritiene, peraltro, che la possibile introduzione di obblighi in tema
di accesso in originazione dalle reti mobili non possa che essere
valutata nel ben altrimenti conferente ambito dell’analisi del
mercato di riferimento (mercato n. 15 tra quelli definiti dalla
raccomandazione europea sui mercati rilevanti), analisi che
l’Autorita’ ha avviato con la propria delibera n. 168/07/CONS del
19 aprile 2007 e nell’ambito della quale si terra’ conto
dell’introduzione di servizi di natura convergente quale quelli in
esame.
2.1.6.2. Blocco selettivo.
Sempre in tema di tutela dell’utenza e di corretta informazione
alla medesima, va rammentato che la delibera n. 78/02/CONS,
riguardante il blocco selettivo di chiamate, prescrive l’obbligo di
fornire tale prestazione unicamente agli organismi di
telecomunicazione che forniscono servizio PATS con accesso diretto
alle reti fisse: ne consegue che tale obbligo non grava su Vodafone.
Resta tuttavia fermo l’obbligo derivante dal decreto del Ministro
delle comunicazioni n. 145 del 2 marzo 2006, concernente la
regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo, in base al quale tutti
gli operatori che offrono accesso a rete fissa o mobile rendono
disponibile la prestazione di blocco selettivo in modalita’
controllata dall’utente mediante un codice, per tutte le numerazioni
sulle quali sono previsti servizi a sovrapprezzo.
2.1.6.3. Identificazione della linea chiamante.
Quando il cliente di Vodafone si trova nell'”Area casa” ed effettua
una chiamata alla tariffa prevista per tale area, si ritiene che la
sua presentazione all’utente chiamato attraverso il proprio CLI di
numerazione geografica costituisca un elemento di tutela degli
interessi economici del chiamato. L’Autorita’ ritiene per tale
ragione opportuno imporre il relativo vincolo, ferma restando la
liberta’ di scelta per il cliente chiamante di utilizzare invece,
ancorche’ si trovi all’interno dell'”Area casa”, il normale
collegamento radiomobile, nel qual caso il CLI ricevuto dal chiamato
sara’, coerentemente, quello mobile.
La realizzazione della condizione suddetta relativa al CLI richiede
naturalmente delle attivita’ sul sistema di gestione della rete
mobile, per la cui implementazione e’ necessario consentire
all’operatore un periodo temporale di adeguamento dei propri sistemi,
pur potendosi permettere nelle more l’avvio della commercializzazione
del servizio, al fine di non ritardare l’introduzione sul mercato di
una ulteriore opportunita’ a beneficio dell’utenza.
Si ritiene pertanto opportuno prescrivere che tale prestazione
venga resa disponibile, al piu’ tardi, entro e non oltre il
31 dicembre 2007.
Appare evidente, in ogni caso, che l’utenza dovra’ essere
compiutamente informata di eventuali limitazioni temporanee in ordine
alla presentazione del CLI di numerazione geografica.
2.1.6.4. Prezzo delle chiamate verso utenti del servizio “Vodafone
casa” a carico del chiamante.
Allo stato Telecom Italia e’ sottoposta al vincolo di non
differenziare il prezzo delle chiamate praticato al pubblico sulla
base dell’operatore di terminazione. Pertanto, una volta consentito
l’impiego, nel servizio in esame, della numerazione geografica, ne
dovrebbe derivare l’impossibilita’ per Telecom di differenziare i
propri prezzi per le chiamate dirette alle numerazioni geografiche di
Vodafone (fatta salva l’eventuale applicazione del meccanismo c.d. di
stop loss previsto dal comma 8 dell’art. 13 della delibera n.
642/06/CONS relativa ai mercati 3 e 5).
Il vincolo appena detto grava solo su Telecom Italia. Peraltro, per
gli altri operatori sussistono vincoli di trasparenza tariffaria nei
confronti dell’utenza, in virtu’ dei quali risulta non praticabile
una differenziazione dei loro prezzi per le sole chiamate dirette a
numeri geografici di Vodafone: gia’ da cio’ deriva la necessita’ che
Vodafone rimuova ogni ostacolo al riguardo sulle proprie tariffe di
terminazione, praticando, come del resto proposto dalla stessa
societa’, livelli di terminazione congruenti con quelli di rete
fissa.
2.1.7. Prezzo di terminazione praticabile da Vodafone agli altri
operatori.
Risulta di tutta evidenza che occorre definire una disciplina “ad
hoc” per la terminazione applicabile a questo servizio. E’ difficile
considerare che sulla stessa rete su cui l’operatore mobile e’
considerato dominante e conseguentemente notificato (mercato 16), lo
stesso, in virtu’ della fornitura di un servizio differente, possa
conseguire un differente status. Questo non significa, pero’, che il
costo di questo specifico servizio di terminazione debba essere
identico a quello della terminazione mobile. Per quanto prima detto,
infatti, il costo di terminazione, che nelle reti mobili riflette la
copertura dell’intero territorio ed il c.d. “premio di mobilita”
relativo alle attivita’ svolte dalla rete per localizzare il
terminale chiamato sull’intero territorio coperto, nel caso di specie
si riduce, tenuto conto della ridotta mobilita’, a valori
corrispondenti alla remunerazione della componente fissa di
commutazione e trasporto della rete dell’operatore mobile.
In ogni caso, in sede di revisione delle analisi dei mercati
pertinenti potranno adeguatamente essere valutati tutti i profili
specifici del nuovo servizio e potranno essere con fondatezza
previsti, se del caso, obblighi inerenti alla rendicontazione e alla
separazione contabile.
Si puo’ percio’ ritenere, almeno in prima approssimazione, che la
migliore strategia sia al momento quella di non assoggettare ad uno
specifico sistema di controllo di prezzo il costo di questo servizio
di terminazione. La determinazione del prezzo di terminazione per le
chiamate dirette ai numeri geografici di Vodafone dovrebbe essere
rimessa alla libera contrattazione tra le parti, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza, equita’ e buona fede.
A simile conclusione sul piano regolamentare si giungerebbe anche
per altra via, ovvero considerando l’interconnessione in discussione
come elemento di un sistema fisso-fisso. Anche da questa angolazione
si arriva alla conclusione che non esiste alcuna rete di accesso
alternativa (ULL o fibra) da remunerare.
Da che tutto cio’ deriva la non sostenibilita’ di una eventuale
richiesta di Vodafone, per il servizio di cui trattasi, di applicare
prezzi necessariamente asimmetrici rispetto all’operatore dominante,
a parita’ di livello di interconnessione. Ne’ si potrebbe
ragionevolmente sostenere che Vodafone risulti operatore “nuovo
entrante” nella telefonia fissa, e a tale titolo abbia diritto a
coprire i maggiori costi infrastrutturali legati alla predisposizione
di una propria rete di accesso in tecnica fissa.
2.2. Il servizio di Telecom Italia.
Al paragrafo 1.2 sono state illustrate le caratteristiche di base
del servizio “UMA” o “Unico” proposto da Telecom Italia.
A completamento di quanto gia’ esposto si rappresenta che al
termine del primo periodo di commercializzazione dell’offerta Telecom
Italia ha richiesto una proroga di tale periodo, ravvisando la
necessita’ di meglio caratterizzare l’offerta anche alla luce di
innovazioni tecniche nel frattempo intervenuto. L’Autorita’ ha quindi
consentito che la commercializzazione continuasse, sulla base delle
medesime condizioni comunicate nel mese di agosto 2006, per ulteriori
tre mesi a partire dal marzo 2006.
In concomitanza con la scadenza dell’ulteriore periodo di
commercializzazione, Telecom Italia ha comunicato la propria
intenzione di estendere la commercializzazione del servizio UMA anche
alla propria clientela mobile titolare di contratti pre-pagati.
L’operatore ha altresi’ comunicato che, a seguito dei riscontri
emersi dal mercato nella prima fase di commercializzazione del
servizio in oggetto, intendeva aggiornare la propria offerta con una
rimodulazione tariffaria, facendo anche presente di voler consentire
ai propri clienti una maggiore possibilita’ di scelta con
l’introduzione di nuovi terminali.
Telecom Italia, infine, nel confermare la propria piena
disponibilita’ a negoziare su base commerciale l’implementazione di
accordi di interoperabilita’ con altri operatori interessati a
replicare il servizio UMA, ha richiesto di poter commercializzare il
servizio fino al prossimo 31 dicembre 2007.
Riguardo a tutto cio’ l’Autorita’ ritiene, in primo luogo, che la
commercializzazione dell’offerta UMA debba essere subordinata al
rispetto delle necessarie norme a tutela dell’utenza, che, laddove
applicabili, non possono che essere le stesse previste per il
servizio Vodafone Casa. Ci si riferisce in particolare alla
necessita’ che il cliente venga compiutamente informato della propria
ubicazione in area indoor e quindi della tariffa applicabile in caso
di chiamate effettuate dalla medesima area. Inoltre il cliente deve
essere adeguatamente informato, all’atto della sottoscrizione
contrattuale, in merito all’eventuale disponibilita’ delle
prestazioni di Carrier Selection (CS) o Carrier Preselection (CPS) e
del blocco selettivo di chiamata, anche alla luce di quanto previsto,
per i servizi mobili, dal decreto Ministro delle comunicazioni n. 145
del 2 marzo 2006.
In merito agli aspetti legati all’interconnessione ed
all’interoperabilita’ del servizio con le reti degli operatori
concorrenti, siano essi di rete mobile o rete fissa, l’Autorita’
osserva poi che le condizioni da essa introdotte con la
determinazione del 4 agosto 2006 risultavano necessarie per non
prefigurare una restrizione della concorrenza in un contesto nel
quale l’operatore interessato risulta essere dotato di significativo
potere di mercato nel mercato n. 12, relativo ai servizi all’ingrosso
a larga banda. Tali condizioni sono di seguito elencate:
1) Telecom Italia dovra’ concludere le negoziazioni di accordi
sia con gli operatori di rete mobile intenzionati ad offrire ai
propri clienti – che siano anche clienti a larga banda di Telecom
Italia – la prestazione UMA, sia con gli operatori di rete fissa che
vogliano offrire ai propri clienti a larga banda la prestazione UMA
su rete TIM, nonche’ mettere a disposizione i relativi servizi
all’ingrosso entro sessanta giorni;
2) con riguardo al modello di interconnessione con OLO mobile,
nel considerare in via di principio ragionevole la definizione di
condizioni basate sulla replicabilita’ del servizio finale di Telecom
Italia, si e’ previsto che Telecom Italia dovra’ negoziare in buona
fede tali condizioni con gli operatori mobili, e che, in mancanza di
accordo sulle condizioni economiche, applichera’ quelle che saranno
determinate dall’Autorita’, sulla base principi di equita’ e
ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilita’, in
maniera retroattiva dall’avvio del servizio all’ingrosso in parola;
3) per quanto concerne il modello di interconnessione con OLO
fisso, si deve fare qui riferimento al servizio di roaming, in quanto
gli OLO fissi offrono l’accesso dalla propria “cella radiomobile”
realizzata in tecnologia Wi-Fi ad un cliente di una rete “ospite”.
Saranno quindi gli OLO fissi a determinare le proprie condizioni per
l’accesso dei clienti di TIM, sulla base dei principi di equita’ e
ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilita’.
Tali condizioni dovrebbero riguardare anche la definizione dei
compensi di terminazione delle chiamate dirette ai clienti UMA TIM.
Anche in questo caso, relativamente alle condizioni economiche, in
mancanza di accordo, Telecom Italia applichera’ le condizioni
economiche che saranno determinate dall’Autorita’, sempre sulla base
dei principi di equita’ e ragionevolezza e nel rispetto delle
condizioni di replicabilita’, in maniera retroattiva dall’avvio del
servizio all’ingrosso;
4) relativamente alla acquisizione, da parte di Telecom Italia
delle informazioni relative ai clienti degli operatori concorrenti,
con particolare riguardo a quelli degli OLO fissi a larga banda,
Telecom Italia richiedera’ i dati strettamente necessari ai fini
dell’attivazione del servizio e della gestione tecnica dello stesso
dei soli clienti che intendono sottoscrivere il servizio UMA. Nel
rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS con
riguarda alla separazione amministrativa, Telecom Italia dovra’
garantire che tali dati saranno trattati per i soli fini sopra
indicati, provvedendo, se del caso, ad integrare opportunamente i
propri sistemi e fornendone adeguata comunicazione all’Autorita’.
Tali condizioni erano pertanto funzionali alla necessita’ di
garantire che operatori di rete mobile, non dotati di reti di accesso
fisse a larga banda, possano offrire servizi analoghi a quelli della
prestazione UMA contando sui servizi all’ingrosso di Telecom Italia.
Quanto all’interconnessione con OLO fisso, le corrispondenti
condizioni gia’ previste risultavano necessarie per garantire a tali
operatori condizioni adeguate di remunerazione dei servizi offerti ai
propri clienti a larga banda che, in qualita’ di clienti di telefonia
mobile di Telecom Italia, volessero aderire alla prestazione UMA.
3. Il parere dell’Autorita’ garante per la concorrenza ed il
mercato e la lettera della Commissione europea.
Il Consiglio dell’Autorita’, nella sua seduta del 6 giugno 2007, ha
adottato uno schema di provvedimento predisposto sulla scorta delle
considerazioni che precedono.
In particolare, in tale sede l’Autorita’ ha ritenuto che i servizi
convergenti del tipo fisso-mobile, quali quelli in esame, possano
essere offerti al pubblico secondo le condizioni regolamentari che
disciplinano gli aspetti rilevanti esaminati al punto 2 delle
premesse.
L’Autorita’ ha ritenuto tuttavia opportuno, prima di adottare
definitivamente lo schema di provvedimento, sottoporre lo schema
stesso alla valutazione della Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato (AGCM) e della Commissione europea, alla luce delle
novita’ introdotte dai servizi in argomento, che hanno richiesto la
valutazione e la definizione di specifiche condizioni regolamentari
atte a consentire un rapido avvio nel mercato dei servizi in esame,
nell’interesse ed a beneficio degli utenti.
Lo schema di provvedimento e’ stato quindi trasmesso agli organismi
suddetti in data 21 giugno 2007. Si riportano, nel seguito ed in
maniera sintetica, le osservazioni formulate sullo schema di
provvedimento dall’AGCM e dalla Commissione europea.
3.1. Il parere dell’AGCM.
Il parere reso dall’AGCM, relativo allo schema di provvedimento in
oggetto e’ pervenuto in data 24 luglio 2007.
L’AGCM sostiene che lo sviluppo e la commercializzazione di servizi
integrati, quali quelli in esame, possano rappresentare
un’opportunita’ rilevante a beneficio dei consumatori, sempre che lo
sviluppo delle medesime tecnologie e delle soluzioni alternative
avvenga nel rispetto delle condizioni di concorrenzialita’.
L’AGCM ritiene, inoltre, necessario assicurare agli utenti la
totale trasparenza sia delle condizioni tariffarie, sia delle
condizioni di uso dei servizi integrati di tipo fisso-mobile.
Nel parere reso l’AGCM condivide la posizione espressa
dall’Autorita’ di non individuare, allo stato attuale, un nuovo
mercato per i servizi integrati in esame, fatta salva la necessita’
di monitorare le dinamiche competitive nonche’ di chiarire, in sede
di analisi dei mercati, se i servizi in oggetto possano
effettivamente configurare un nuovo mercato, distinto da quelli
esistenti.
L’AGCM condivide anche la posizione dell’Autorita’ secondo la quale
la prestazione di un servizio integrato fisso-mobile non puo’
costituire un titolo preferenziale per l’assegnazione di nuove
frequenze mobili.
In particolare, ancora in merito all’utilizzo delle frequenze
mobili ai fini della prestazione dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile, l’AGCM concorda con l’Autorita’ nel riconoscere la
necessita’ di assicurare che la prestazione dei servizi in oggetto
non costituisca un ostacolo alla fornitura di servizi mobili e
personali, per l’erogazione dei quali sono assegnate le frequenze
mobili.
In relazione alla replicabilita’ dell’attuale offerta “UMA” di
Telecom Italia, l’AGCM condivide la previsione di condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie enunciata nello schema di
provvedimento adottato dall’Autorita’, al fine di consentire ad un
operatore alternativo l’offerta di un analogo servizio integrato
attraverso la rete mobile e la rete fissa a larga banda.
Quanto alla replicabilita’ dell’offerta integrata di Vodafone,
l’AGCM, nel riconoscere i benefici, sul piano pratico ed economico,
che potranno derivare dall’ingresso nel mercato di un siffatto
servizio, osserva tuttavia che l’assenza, in capo agli operatori
mobili, di obblighi a concludere negoziazioni con operatori che
volessero replicare tale offerta, potrebbe rappresentare un ostacolo
all’ingresso di nuovi operatori interessati ad offrire un analogo
servizio integrato, e cio’ con particolare riferimento alla
negoziazione di condizioni sostenibili. L’AGCM tuttavia riconosce che
tale aspetto rappresenta un fenomeno generalizzato dovuto alla stessa
definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun
operatore risulta notificato.
Infine, l’AGCM evidenzia una potenziale criticita’ nella
definizione di un prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai
numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile analogo a
quello di rete fissa, rilevando che, seppure tale circostanza
determina un vantaggio per gli utenti in termini economici e di
trasparenza delle tariffe, essa comporta peraltro l’applicazione di
tariffe di terminazione attestate a valori differenti rispetto a
quelli definiti per la terminazione su rete mobili in base ai costi
sottostanti alla fornitura del servizio di terminazione su rete
mobile.
3.2. La lettera della Commissione europea.
La Commissione europea ha fornito le proprie osservazioni sullo
schema di provvedimento in una lettera pervenuta in data 13 luglio
2007.
In via preliminare, la Commissione fa presente di aver esaminato lo
schema di provvedimento allo scopo di definire le proprie conclusioni
preliminari in merito agli aspetti procedurali che riguardano le
disposizioni comunitarie.
Nel prosieguo la Commissione europea, nel rilevare che l’Autorita’
ha proposto, nello schema di provvedimento, l’introduzione di misure
concernenti, allo stesso tempo, la regolamentazione al dettaglio e
all’ingrosso, e relative a due servizi contraddistinti da tecnologie
differenti, rammenta che qualsivoglia obbligo previsto in capo agli
operatori Vodafone e Telecom Italia deve essere esclusivamente
imposto, nel caso che gli stessi siano identificati come aventi
significativo potere di mercato, in esito ad un’analisi di mercato
condotta in conformita’ all’art. 14, 15 e 16 della Direttiva Quadro e
notificati alla Commissione europea. Tale strada sarebbe stata
seguita dalle ANR austriaca e tedesca, includendo l’offerta “Vodafone
Zuhause” nell’ambito dell’analisi del mercato n. 16.
La Commissione europea osserva anche, tuttavia, che laddove
l’Autorita’ intenda invece avvalersi di quanto disposto dall’art. 5
della Direttiva Accesso come base giuridica per l’adozione dello
schema di provvedimento in esame in tema, dovra’ tener conto che gli
obblighi di interconnessione possono essere imposti in capo ad
imprese che controllano l’accesso agli utenti finali solo nella
misura necessaria a garantire l’interconnessione da punto a punto.
La Commissione europea fa quindi presente che, qualora l’Autorita’
intenda optare per tale seconda alternativa, dovra’ provare,
distintamente e per ciascuno dei due servizi in esame, le criticita’
connesse all’interconnessione da punto a punto che richiedono un
intervento regolamentare.
La Commissione europea fa infine presente che alcune delle misure
proposte nello schema di provvedimento, in particolare quelle poste a
tutela dell’utenza, all’utilizzo dei numeri geografici e all’utilizzo
delle frequenze, non rientrano in quanto previsto ai sensi della
Direttiva Quadro, art. 7, e che pertanto non devono essere
notificate, di per se’, secondo quanto indicato da quest’ultima
previsione.
4. Le ulteriori valutazioni dell’Autorita’.
In primo luogo si osserva, dall’analisi delle osservazioni rese,
che nessuna criticita’ sussiste in merito agli aspetti generali e
specifici riguardanti la tutela dell’utenza, le prestazioni
obbligatorie, l’utilizzo del numero geografico su reti mobili e la
relativa portabilita’ del numero, nonche’ l’utilizzo delle frequenze.
Le valutazioni dell’Autorita’ su tali aspetti sono largamente
condivise dall’AGCM, e, a parere della Commissione europea, possono
essere approvate senza notifica alla Commissione stessa ed ai Paesi
membri, non ricadendo tali previsioni nell’ambito di applicazione
dell’art. 7 della Direttiva Quadro.
Relativamente alle previsioni espresse dall’Autorita’ come
orientamento in merito alla disciplina dell’interconnessione e
dell’interoperabilita’, mentre la Commissione europea si sofferma su
alcuni aspetti procedurali, l’AGCM rileva alcune potenziali
criticita’, come sopra esposto.
In merito a tali osservazioni l’Autorita’ svolge le seguenti
considerazioni.
Relativamente alla potenziale criticita’ inerente la replicabilita’
dell’offerta integrata di Vodafone, si evidenzia in primo luogo che
la stessa AGCM riconosce che l’assenza di obblighi specifici sul tema
costituisce un “fenomeno generalizzato e dovuto alla stessa
definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun
operatore risulta notificato di significativo potere di mercato”.
D’altra parte, nello stesso parere l’AGCM condivide la posizione
dell’Autorita’ di non individuare, almeno allo stato, uno specifico
mercato per i servizi in questione, in virtu’, tra l’altro, del loro
carattere di assoluta novita’ e dell’impossibilita’ di stabilire a
priori il grado di diffusione che i servizi stessi avranno presso i
consumatori. Appare quindi sin d’ora che subordinare l’avvio dei
servizi in questione all’imposizioni di specifici obblighi in tema di
accesso alle reti mobili risulterebbe non giustificato, stante
l’impossibilita’ di identificare posizioni di dominanza nei servizi
in questione, oltre che non proporzionato, in quanto gli stessi
servizi si trovano appena in fase emergente.
Si condivide tuttavia l’esigenza di monitorare le dinamiche
competitive e di verificare la necessita’ di individuare ed imporre
nel prosieguo, ove del caso, specifiche misure. Cio’ potra’ essere,
gia’ a breve termine, effettuato nella appropriata sede della
revisione del mercato dell’accesso da rete mobile, la cui procedura
di analisi di mercato l’Autorita’ ha, come prima detto, riavviato.
Infine, l’AGCM dedica un rilievo alla potenziale criticita’ nella
definizione di un prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai
numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile, analogo a
quello praticato per la rete fissa.
Al riguardo si ribadisce, in primo luogo, quanto gia’ rilevato al
punto 2.1.7 delle premesse, ossia che si ritiene ragionevole che i
costi sottostanti questo specifico servizio di terminazione possano
risultare inferiori a quelli relativi al generico servizio di
terminazione su rete mobile, stante il diverso ed allo stato
marginale utilizzo, per il servizio di terminazione su numero
geografico, degli elementi della rete radio e della gestione della
grande mobilita’, e possono essere reputati assimilabili ai costi
corrispondenti alla remunerazione della componente fissa di
commutazione e trasporto della rete dell’operatore notificato tipici
di una rete fissa con fattori di scala analogamente elevati.
D’altra parte, occorre considerare che l’utilizzo, per il servizio
di terminazione su numero geografico, di un valore di riferimento
definito su una base di analogia con i prezzi del servizio di
terminazione su rete fissa, risponde ai principi ed alle norme
generali di tutela dell’utenza in termini di trasparenza tariffaria e
massimo beneficio in termini di prezzo, sicura essendo la
sostenibilita’ di tariffe finali analoghe a quelle offerte per le
chiamate a rete fissa (tali vantaggi per gli utenti sono stati
riconosciuti anche dall’AGCM).
In ogni caso, rilevando i vantaggi a favore degli utenti in termini
economici e di trasparenza delle tariffe conseguibili dalla
definizione di un siffatto prezzo di terminazione, vantaggi
riconosciuti peraltro dall’AGCM, si ribadisce che tutti i profili
specifici del nuovo servizio saranno adeguatamente valutati in sede
di revisione delle analisi dei mercati pertinenti, al fine di
definire i remedies che all’esito della specifica istruttoria di rito
e alla luce delle concrete dinamiche future di mercato dovessero
rivelarsi appropriati.
Passando alla trattazione dell’aspetto delle specifiche misure per
garantire l’interconnessione e l’interoperabilita’ da punto a punto,
l’Autorita’ osserva che la situazione di mercato pre-esistente
all’avvio del procedimento sugli aspetti regolamentari riguardanti
l’introduzione dei servizi integrati fisso-mobile e’ venuta
modificandosi, come di seguito illustrato, in maniera tale da
consentire un adeguamento delle valutazioni precedentemente espresse.
In particolare, in relazione ai servizi integrati basati su rete
mobile, Vodafone ha comunicato di avere gia’ sottoscritto, in data
6 luglio 2007, un contratto di interconnessione inversa con Telecom
Italia che include, appunto, la terminazione delle chiamate
provenienti dalla rete TI e destinate a numeri geografici utilizzati
sulla rete mobile di Vodafone. Quest’ultimo operatore ha altresi’
manifestato la propria piena disponibilita’ a negoziare contratti a
condizioni non discriminatorie con gli operatori direttamente
interconnessi.
Quanto ai servizi integrati basati su rete mobile e su reti a larga
banda, si rammenta che le previsioni relative all’obbligo per Telecom
Italia di sottoscrizione di accordi con operatori di rete fissa e
mobile per l’offerta di servizi analoghi al servizio “Unico” erano
state gia’ poste a carico del medesimo operatore in occasione
dell’autorizzazione all’avvio sperimentale del servizio fornita il
2 agosto 2006. Tali condizioni erano state definite all’esito di un
procedimento istruttorio cui avevano partecipato, oltre a Telecom
Italia, anche gli operatori di rete fissa e mobile interessati, i
quali avevano fornito contributi scritti e partecipato a specifiche
audizioni sul tema.
Al riguardo, giova ricordare che Telecom Italia aveva ampiamente
manifestato, nel corso del suddetto procedimento, la propria
disponibilita’ ad applicare tali condizioni, sotto il controllo
dell’Autorita’, agli operatori intenzionati ad offrire analogo
servizio. Nel periodo sino ad oggi intercorso, se non sono stati
comunicati all’Autorita’ accordi sottoscritti a tal fine, non sono
pero’ stati segnalati, da parte degli operatori concorrenti, nemmeno
comportamenti ostativi di Telecom Italia alla conclusione degli
accordi in questione.
L’Autorita’, in considerazione della effettiva situazione attuale
di mercato, in seno al quale non e’ stato manifestato per il momento
alcun interesse specifico all’avvio di tali servizi, ritiene quindi
allo stato sufficiente prevedere che Telecom Italia sia comunque
tenuta a negoziare accordi a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per
l’offerta di servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra
decritti.
Si ritiene, infatti, che gli obiettivi che l’Autorita’ si era
prefissata di perseguire con il proprio intervento, ovvero quello di
massimizzare il benessere dell’utente, garantire la trasparenza
tariffaria, assicurare l’interoperabilita’ fra utenti di operatori
diversi e, infine, evitare distorsioni della concorrenza, possono
essere sufficientemente perseguiti in questa fase, alla luce
dell’attuale contesto di mercato, attraverso una esplicita
indicazione, rivolta a Telecom Italia e, laddove applicabile, agli
altri operatori dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che
intendano offrire servizi integrati fisso-mobile analoghi al servizio
“Unico”, al rispetto delle norme che regolano gli obblighi di
negoziazione relativi all’accesso ed all’interconnessione, di cui
all’art. 40 e 41 del Codice delle comunicazioni, che del resto sono
comunque integrate e presidiate dalla possibilita’ di un successivo e
rapido intervento dell’Autorita’ ai sensi dell’art. 23 del Codice
medesimo.
La soluzione indicata, nel mentre permette nell’immediato di
sottrarsi ad appesantimenti procedurali non necessari allo scopo,
lascia ferma, tuttavia, la possibilita’ di valutare nel prosieguo le
questioni di dettaglio sottese alla disciplina dell’interconnessione
ed interoperabilita’ dei servizi in questione nell’ambito
dell’analisi dei mercati pertinenti, con riguardo ai mercati n. 15 e
16, allo stato in corso di svolgimento, al fine di definire le misure
che risulteranno alla prova dei fatti essenziali per inquadrare
correttamente, sotto il profilo regolamentare, la materia, e
proporzionate allo scopo, oltre che utili a definire gli eventuali
ulteriori aspetti normativi occorrenti a garantire lo sviluppo dei
nuovi servizi in un quadro pienamente concorrenziale.
L’Autorita’, laddove lo ritenga necessario, dopo l’avvio di tali
servizi, potrebbe poi pur sempre intervenire per stabilire termini e
condizioni specifiche anche ai sensi dell’art. 42 del Codice, secondo
quanto fatto palese dalla nota della Commissione europea.
5. La definizione delle condizioni per l’avvio dei servizi integrati
di tipo fisso-mobile.
In definitiva, nel riconoscere il presumibile beneficio per
l’utenza che puo’ derivare dalla diffusione di servizi convergenti
fisso-mobile, occorre quindi rilevare che gli aspetti di novita’ che
tale nuovo modulo presenta impongono di accompagnarne l’introduzione
sul mercato con una regolamentazione ad-hoc.
Deve essere evitato, tra l’altro, che l’utenza possa essere indotta
ad accedere ad un servizio con caratteristiche attrattive, che pero’
potrebbero non essere confermate nel tempo perche’, eventualmente, in
contrasto con le norme; soprattutto, deve essere massimamente curata
la corretta e completa informazione degli utenti, specialmente in
considerazione degli aspetti di novita’ del servizio proposto.
Piu’ specificatamente, dunque, l’Autorita’ ritiene che i servizi
convergenti del tipo fisso-mobile, quali quelli in esame, potranno
essere offerti al pubblico alle condizioni regolamentari di seguito
indicate, comuni o, laddove necessario, differenziate per il tipo di
servizio offerto.
Relativamente alle norme comuni di tutela dell’utenza, risulta
necessario che:
a) siano adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al
cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza con ciascuna
chiamata, se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui e’
consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata, diversa
da quella di norma praticata per i servizi mobili;
b) il cliente sottoscrittore sia informato adeguatamente di tutte
le eventuali limitazioni sussistenti in merito alla possibilita’ di
attivazione di CS e CPS, nonche’ in merito al blocco selettivo delle
chiamate;
c) siano assicurate tutte le prestazioni obbligatorie consentite
dalla tecnologia utilizzata e siano adeguatamente informati gli enti
competenti per tali aspetti.
Relativamente ai servizi fisso-mobile offerti esclusivamente
attraverso la rete mobile si ritiene aggiuntivamente necessario che:
d) il titolo di assegnazione delle risorse frequenziali
dell’operatore mobile che intende offrire tali servizi, per risultare
idoneo alla fornitura dei servizi integrati fisso-mobile, sia
adeguatamente integrato per consentire il relativo uso delle
frequenze;
e) l’utilizzo del numero geografico sia limitato all’ambito di
una zona associata costituita dall’area di copertura della cella
radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle aree di copertura
delle celle ad essa adiacenti;
f) per le comunicazioni ricevute su numero geografico o
effettuate alla particolare tariffa prevista per la zona fissa, la
funzionalita’ di hand over puo’ essere consentita, al fine di non
creare disservizi all’utenza con l’interruzione di comunicazioni in
corso;
g) siano messi in atto dagli operatori mobili adeguati metodi di
localizzazione della chiamata, con l’introduzione di sistemi per
migliorare la precisione della localizzazione del chiamante in caso
di accesso ai servizi di emergenza; tali sistemi dovranno consentire
l’inoltro delle necessarie informazioni ai centri servizi di
emergenza, purche’ questi ultimi siano in grado di trattare tali
informazioni;
h) per le chiamate effettuate dall’area all’interno della quale
possono essere ricevute chiamate al numero geografico, il chiamato
riceva il CLI corrispondente (geografico o mobile), coerente con la
scelta del cliente chiamante di utilizzare o meno la funzionalita’
associata al numero geografico; in merito a tale aspetto, considerati
i tempi necessari agli adeguamenti di rete, l’operatore potra’
garantire tale prestazione anche successivamente all’avvio del
servizio, purche’ entro la data del 31 dicembre 2007;
i) siano adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al
cliente sottoscrittore di conoscere se si trova all’interno o
all’esterno dell’area in cui e’ consentito ricevere chiamate al
numero geografico;
j) sia consentito al cliente, quando si trova al di fuori
dell’area prestabilita, di scegliere di non ricevere alcuna chiamata
sul numero geografico, di attivare un servizio di segreteria di rete
oppure di trasferire la chiamata, a suo carico, verso la propria
numerazione mobile.
Per quanto attiene alla specifica disciplina delle radiofrequenze e
della numerazione, inoltre, occorre precisare che:
k) l’offerta di tali servizi, in particolare nelle specifiche
aree predeterminate non deve in alcun modo compromettere le
caratteristiche di qualita’ del servizio offerto agli utenti dei
servizi di comunicazione mobile e personale;
l) gli operatori offerenti il nuovo servizio non potranno far
valere alcun titolo preferenziale, al fine di superare eventuali
problematiche legate alla scarsita’ delle risorse, per l’assegnazione
di ulteriori frequenze;
m) la portabilita’ del numero geografico e’ garantita e, per
quanto detto, include il caso di utilizzo del numero mediante una
rete mobile sulla base di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del
Codice, con le relative modalita’ e procedure (con riferimento tra
l’altro all’istradamento delle chiamate dirette a numeri portati).
Relativamente ai servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete
mobile e le reti a larga banda, l’Autorita’ ritiene necessario che
l’offerta di tali servizi venga subordinata alle medesime norme a
tutela dell’utenza, ove applicabili, degli altri servizi integrati di
tipo fisso-mobile.
Relativamente alla disciplina dell’interconnessione ed
interoperabilita’ si ritiene necessario ribadire, congiuntamente per
i servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile e per quelli
offerti attraverso la rete mobile e le reti a larga banda, gli
obblighi per gli operatori a negoziare accordi relativi
all’interconnessione e l’accesso, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 40 e 41 del Codice delle comunicazioni.
Con riferimento, in particolare, ai servizi fisso-mobile offerti
esclusivamente attraverso la rete mobile, l’Autorita’ ritiene
opportuno specificare che gli operatori che offrono tali servizi
debbano provvedere a negoziare con gli altri operatori interconnessi
un prezzo di terminazione per le chiamate in entrata al numero
geografico, a parita’ di livello di interconnessione.
Con riferimento, infine, ai servizi fisso-mobile offerti attraverso
la rete mobile e le reti a larga banda, si ricorda che l’Autorita’
aveva ritenuto opportuno, nel mese di agosto 2006, subordinare
l’offerta del servizio “Unico” di Telecom Italia ad una serie di
condizioni, tra cui quella relativa alla conclusione di accordi con
operatori di rete fissa e mobile intenzionati a replicare il servizio
di Telecom Italia. Come precedentemente rilevato, non e’ stato
tuttavia manifestato dal mercato un interesse specifico all’avvio di
tali servizi. L’Autorita’ quindi, in considerazione della effettiva
situazione, ancora embrionale, di mercato, e dell’esigenza di
consentire un rapido avvio di tali servizi, ribadisce, secondo quanto
esposto nel paragrafo 4, la sufficienza della previsione, in questa
fase, che Telecom Italia, e, qualora applicabile, gli operatori
dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano
offrire servizi integrati fisso-mobile di tale tipologia, sono tenuti
a negoziare accordi a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per
l’offerta di servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra
decritti.
In ogni caso, l’Autorita’, nel vigilare sull’ordinato sviluppo
delle situazione di mercato in relazione ai servizi in oggetto,
interviene, se necessario, su propria iniziativa, ai sensi dell’art.
42 del Codice delle comunicazioni, o su richiesta di una delle parti
interessate ai sensi dell’art. 23 del Codice medesimo.
6. I futuri possibili impatti sulla concorrenza della disciplina dei
servizi integrati fisso-mobile.
Definite le misure regolamentari specifiche nel rispetto delle
quali possono essere offerti servizi fisso mobile di tipo convergente
quali quelle in esame, l’Autorita’ ritiene opportuno in ordine ai
profili di impatto sulla concorrenza dell’avvio dei servizi integrati
fisso-mobile svolgere le seguenti considerazioni.
L’avvio di servizi integrati fisso-mobile necessita, tra le altre
cose, anche di una valutazione circa i possibili effetti
concorrenziali della diffusione di questi nuovi servizi, tenuto conto
che le loro caratteristiche di novita’ ed atipicita’ tendono a
configurarli come servizi – e quindi potenzialmente mercati –
distinti rispetto ai tradizionali servizi di rete fissa e di rete
mobile.
In via preliminare, si deve considerare che l’indubbio beneficio
per l’utenza connesso alla promozione di offerte di servizi integrati
fisso-mobile potrebbe accompagnarsi ad eventuali pregiudizi per la
concorrenza, ed in ultima analisi per la stessa utenza, qualora per
alcuni operatori – di rete fissa o di rete mobile – non risultasse
possibile replicare tali offerte integrate. In questa circostanza,
ossia in presenza di problemi di replicabilita’ dell’offerta, si
determinerebbe infatti una riduzione del grado di competizione nel
medio periodo, dal momento che alcuni operatori sarebbero – di fatto
– esclusi dal nuovo mercato dei servizi integrati fisso-mobile.
In questa prospettiva, peraltro, andrebbe chiarito – nel corso del
secondo ciclo delle analisi di mercato, a valle di una verifica
dell’effettivo grado di sviluppo concretamente attingibile da questi
servizi – se i nuovi servizi integrati fisso-mobile configurino
effettivamente l’avvento di un nuovo e distinto mercato, contiguo a
quelli di telefonia fissa e di telefonia mobile, oppure possano – di
volta in volta – essere ricondotti ad uno dei tradizionali mercati
dei servizi di telecomunicazione.
Inoltre, una riflessione specifica deve essere condotta con
riferimento alle offerte integrate fisso-mobile promosse da imprese
che detengano una notevole forza di mercato nei mercati di rete fissa
o di rete mobile (sia wholesale che retail). A tale riguardo,
l’esigenza di garantire a tutti gli operatori la possibilita’ di
offrire servizi integrati fisso-mobile deve essere contemperata con
la necessita’ di evitare che si precostituiscano o si trasferiscano
posizioni dominanti nei nuovi mercati.
Le considerazioni che precedono non costituiscono – al momento – un
fattore ostativo all’avvio dei nuovi servizi integrati fisso-mobile,
secondo le condizioni previste dal presente provvedimento, ma
indicano tuttavia la necessita’ di un accorto monitoraggio – in
prospettiva – delle dinamiche di mercato e concorrenziali che
effettivamente si determineranno, teso alla sollecita introduzione
dei rimedi atti a fornire una risposta appropriata e proporzionata
alle problematiche di competitivita’ che dovessero insorgere.
Ritenuto, in conclusione, che la novita’ ed atipicita’ dei servizi
integrati di comunicazione fisso-mobile fanno si’ che i medesimi
pongano delle problematiche ed esigenze nuove, in dipendenza delle
quali si ravvisa, anche alla luce del principio di neutralita’
tecnologica, la inderogabile necessita’ di una appropriata disciplina
regolamentare, tesa a garantire certezza del diritto e tutela ai
consumatori e al mercato;
Ritenuta, per le motivazioni sopra esposte, la necessita’ di
disciplinare, fatte salve eventuali revisioni alla luce
dell’esperienza conseguente all’effettivo esercizio, gli aspetti
salienti piu’ immediatamente connessi all’introduzione dei servizi
telefonici integrati del tipo fisso-mobile;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Norme a tutela dell’utenza
1. Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo
fisso-mobile, indipendentemente dalla propria configurazione di rete
assicurano che:
a) sono adottati accorgimenti adeguati per consentire al cliente
sottoscrittore di conoscere, in concomitanza di ciascuna chiamata, se
si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui e’ consentito
effettuare chiamate ad una tariffa differenziata, diversa da quella
di norma praticata per i servizi mobili;
b) il cliente sottoscrittore e’ informato adeguatamente di tutte
le eventuali limitazioni tecniche esistenti, in particolare in
materia di localizzazione delle chiamate, in merito alla
impossibilita’ di attivazione di servizi CS e CPS ovvero alla
impossibilita’ di mantenere le prestazioni di CS e CPS eventualmente
in essere, nonche’ in merito alla perdita della configurazione del
blocco selettivo delle chiamate; analoga informazione e’ parimenti
presente in tutte le forme di pubblicita’ del servizio.
Art. 2.
Prestazioni obbligatorie
1. In relazione all’accesso ai servizi di emergenza, gli operatori
mobili, in coordinamento con gli enti preposti agli stessi servizi,
assicurano la disponibilita’ di informazioni idonee finalizzate alla
localizzazione della chiamata, nei limiti consentiti dalla
fattibilita’ tecnica.
2. Gli operatori assicurano tutte le prestazioni di giustizia
consentite dalla tecnologia impiegata ed informano adeguatamente gli
enti competenti per tali aspetti.
Capo II
Servizi integrati fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile
Art. 3.
Utilizzo dei numeri geografici su reti mobili
1. I numeri geografici possono essere utilizzati per effettuare e
ricevere chiamate su terminali di reti mobili per realizzare un
servizio di comunicazioni a mobilita’ limitata entro una zona
definita (nel seguito detta anche “zona associata”), costituita
dall’area di copertura della cella radio relativa all’indirizzo
dell’utente e dalle aree di copertura delle celle ad essa adiacenti.
2. Le comunicazioni verso il numero geografico associato al
terminale mobile od originate dall’utente all’interno della zona
associata al numero geografico sono comunque portate a termine.
Art. 4.
Portabilita’ del numero geografico
1. L’obbligo di portabilita’ dei numeri geografici di cui all’art.
80, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto
2003, si applica anche nel caso di numeri geografici utilizzati per
servizi di comunicazione a mobilita’ limitata comunque realizzati,
purche’ in conformita’ con le disposizioni del presente regolamento.
2. Alla portabilita’ del numero geografico nel caso di servizi di
telefonici a mobilita’ limitata realizzati attraverso reti di
comunicazioni mobili si applicano le disposizioni della delibera n.
4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Utilizzo delle frequenze
1. L’offerta di servizi che prevedono l’uso di numeri geografici su
reti mobili non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche
di qualita’ del servizio offerte agli utenti dei servizi di
comunicazione mobili e personali. Gli operatori autorizzati
all’utilizzo delle frequenze per i servizi di comunicazione mobile e
personali che intendono offrire servizi integrati si adoperano
affinche’ la qualita’ del servizio mobile non risulti degradata
dall’introduzione dei servizi integrati.
2. La fornitura di servizi integrati fisso mobile non costituisce
titolo preferenziale o di precedenza per l’assegnazione di nuove
frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personale.
Art. 6.
Norme specifiche a tutela dell’utenza
1. Gli operatori che offrono un servizio che fa uso di numerazione
geografica su rete mobile assicurano che:
a) per le chiamate effettuate dalla zona all’interno della quale
e’ attivo il numero geografico, il servizio consente la presentazione
del CLI geografico secondo le disposizioni previste dalla normativa
vigente. Il servizio puo’ consentire al cliente sottoscrittore di
scegliere, predefinendo la modalita’ ovvero in occasione di ciascuna
chiamata, se associare la chiamata al CLI mobile;
b) sia consentito all’utente, quando si trova al di fuori della
zona associata al numero geografico, il trasferimento di chiamata
verso la propria numerazione mobile;
Capo III
Norme relative all’interconnessione ed all’interoperabilita’
Art. 7.
Interconnessione ed interoperabilita’
1. Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile
negoziano accordi di accesso ed interconnessione per garantire
l’interconnessione e l’interoperabilita’ da punto a punto, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice.
2. Nel caso di utilizzo di numeri geografici per servizi realizzati
mediante reti mobili, le tariffe di interconnessione per le chiamate
dirette ai predetti numeri geografici sono negoziate tra gli
operatori interconnessi.
3. Gli operatori che offrono servizi integrati fisso-mobile
attraverso la rete mobile e la rete a larga banda negoziano accordi a
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ove applicabili
in virtu’ degli obblighi regolamentari gia’ previsti dalle analisi di
mercato, con gli operatori di rete mobile e di rete fissa per
l’offerta dei medesimi servizi.
4. In difetto di accordo si applica l’art. 23 del Codice delle
comunicazioni elettroniche.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 8.
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2. La prestazione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), e’ resa
disponibile entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Delle eventuali
temporanee limitazioni nelle presentazioni del CLI geografico e’ data
nel frattempo informativa all’utente.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 2 agosto 2007
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Lauria – Savarese