Disciplina dei tempi dei procedimenti. (Deliberazione n. 401/10/CONS). (10A10875)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita’»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare l’art.
13, comma 7, ai sensi del quale nell’ambito delle proprie attivita’
l’Autorita’ applica le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e in particolare l’art. 2, cosi’ come
modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che impone
la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedimentali;
Vista la propria delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la
quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione
ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita’, il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorita’;
Visto il nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’, approvato con delibera n. 316/02/CONS,
del 9 ottobre 2002, e, in particolare, l’art. 26;
Considerato:
1) che le modifiche apportare all’art. 2 della legge n. 241 del
1990 sono finalizzate alla maggiore celerita’ dell’azione
amministrativa e ad assicurare la certezza della conclusione dei
procedimenti;
2) che la nuova disciplina si applica anche alle autorita’ di
regolazione e vigilanza;
3) che gli uffici dell’Autorita’ hanno svolto una ricognizione
dei termini dei procedimenti di competenza, con riferimento sia agli
atti regolamentari emanati dall’Autorita’ sia alla normativa
primaria;
4) che la vigente ripartizione delle competenze tra uffici e
organi collegiali dell’Autorita’ assegna ai primi compiti istruttori
e propositivi e ai secondi compiti deliberativi;
5) che il superamento del termine di novanta giorni per alcuni
procedimenti e’ dovuto alla complessita’ delle materie
rispettivamente trattate e ai particolari interessi curati;
6) che il termine per la sospensione istruttoria dei procedimenti
e’ stato ridotto a trenta giorni, salvo ipotesi particolarmente
complesse derivanti da obblighi comunitari o da disposizioni
nazionali;
7) che sono confermati i termini previsti da normative speciali;
8) che la ricognizione e’ stata estesa ai procedimenti
sanzionatori ai soli fini di trasparenza e di completezza del
monitoraggio, onde a tali procedimenti non si applica l’articolato
del presente provvedimento;
9) che l’attivita’ consultiva dell’Autorita’ resta disciplinata
dalle norme speciali;
Ritenuta la necessita’ di un apposito atto regolamentare al fine di
una corretta attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge n. 241 del
1990 e dell’art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009;
Udita la relazione del Commissario D’Angelo, relatore ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente delibera si applica ai procedimenti amministrativi
di competenza dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni ad
iniziativa di parte o d’ufficio.
2. I procedimenti dell’Autorita’ si concludono con un provvedimento
espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle
allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della presente
delibera.
3. I procedimenti non inclusi nelle tabelle di cui all’allegato «A»
alla presente delibera si concludono nel termine di trenta giorni
previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
salvo non sia diversamente stabilito da una difforme norma speciale
di rango primario.
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale
1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l’Autorita’ accerti formalmente la sussistenza dei fatti
da cui deriva l’obbligo di provvedere.
2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento della richiesta o proposta.
3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte
dell’unita’ organizzativa responsabile del procedimento.
Art. 3
Comunicazione di avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio,
indica il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
2. Nei casi previsti dall’art. 8, comma 3, della legge n. 241 del
1990, il responsabile del procedimento puo’ ricorrere a procedure di
trasmissione telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 4
Sospensione per attivita’ istruttoria
1. La sospensione per attivita’ istruttoria puo’ avvenire solo una
volta e per un termine massimo di trenta giorni, per l’acquisizione
di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni.
2. Per la sospensione dei termini, si considera il momento in cui
il fatto interruttivo o le ragioni che impongono la sospensione
vengono portate a conoscenza del destinatario o dell’Autorita’.
3. Il comma 1 non si applica alle procedure di definizione e
analisi di mercato, di cui agli articoli 11, 12, 18 e 19 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, ne’ alle altre procedure che,
analogamente, richiedano l’intervento di organismi nazionali o
europei, in adempimento di specifici obblighi comunitari o di
disposizioni di legge nazionali.
Art. 5
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento, anche nel caso di
provvedimenti recettizi.
2. I termini stabiliti costituiscono termini massimi. La loro
scadenza non esonera tuttavia l’amministrazione dall’obbligo di
provvedere.
3. Nel caso in cui l’organo collegiale richieda agli uffici una
revisione non meramente formale della proposta di delibera ad esso
presentata, il termine per la conclusione del procedimento e’
prolungato della meta’ della durata ad esso specificamente assegnata
nelle tabelle allegate; in ogni caso, tale prolungamento non potra’
essere di durata inferiore ai venti giorni. Del predetto
prolungamento e’ data comunicazione agli interessati.
4. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia’ emanati, si
applicano, ove non sia diversamente disposto, gli stessi termini
finali indicati per il procedimento principale.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. I termini previsti nelle tabelle allegate sostituiscono quelli
difformi stabiliti da precedenti delibere dell’Autorita’.
2. Le disposizioni della presente delibera si applicano a tutti i
procedimenti formalmente avviati dopo il 4 luglio 2010. Ai
procedimenti gia’ pendenti a tale data continuano ad applicarsi le
norme di durata in precedenza vigenti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
delibera e, successivamente, ogni due anni, l’Autorita’ verifica le
eventuali variazioni che abbiano investito il novero dei procedimenti
di propria competenza e i relativi termini e apporta, nelle
prescritte forme, le modificazioni necessarie al presente
provvedimento e ai suoi allegati.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 22 luglio 2010
Il Presidente: Calabro’
Il commissario relatore: D’Angelo
Allegato A