IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2005″, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonche’
il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”), ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicita’
ingannevole e comparativa (versione codificata);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita’
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo
di tutelare i professionisti dalla pubblicita’ ingannevole e dalle
sue conseguenze sleali, nonche’ di stabilire le condizioni di
liceita’ della pubblicita’ comparativa.
2. La pubblicita’ deve essere palese, veritiera e corretta.
Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull’emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione delega 1’esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
la Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O,
cosi’ recita:
Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni..
– L’allegato A della legge 25 gennaio 2006 n. 29
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. legge
comunitaria 2005, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 2006, n. 32, S.O cosi’ recita:
Allegato A:
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all’applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche;
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita’ e
di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti
norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio;
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita’ di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell’aria ambiente;
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato;
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la
direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi;
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari;
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle
pratiche commerciali sleali);
2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici..
– La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e’
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149.
– La direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/114/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la pubblicita’ ingannevole e comparativa
(versione codificata), e’ pubblicata nella G.U.U.E.
27 dicembre 2006, n. L 376.
– Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo a norma dell’art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) pubblicita’: qualsiasi forma di messaggio che e’ diffuso, in
qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il
trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di
servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed
obblighi su di essi;
b) pubblicita’ ingannevole: qualsiasi pubblicita’ che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione e’ idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e’ rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che
agisce nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale,
artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di
un professionista;
d) pubblicita’ comparativa: qualsiasi pubblicita’ che identifica
in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche’, nel caso in cui non consenta
all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e’ diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 3.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicita’ e’ ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita’, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneita’ allo scopo,
gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo e’ calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore
pubblicitario, quali l’identita’, il patrimonio, le capacita’, i
diritti di proprieta’ intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 4.
Condizioni di liceita’ della pubblicita’ comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita’ comparativa e’
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e’ ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o
degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante “Codice del consumo”;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu’ caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra
l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita’ o
posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta’ connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita’ di cui al comma 1,
lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia
ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilita’ dei beni e
servizi.
Nota all’art. 4.
– Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 23 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 21 (Elementi di valutazione). – 1. Per
determinare se la pubblicita’ sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare
ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilita’, la natura, l’esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’,
la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i
risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o
controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato
ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono
forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell’operatore pubblicitario, quali l’identita’, il
patrimonio, le capacita’, i diritti di proprieta’
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all’impresa ed i premi o
riconoscimenti..
Art. 22 (Condizioni di liceita’ della pubblicita’
comparativa). – 1. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicita’ comparativa e’ lecita se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) non e’ ingannevole ai sensi della presente
sezione;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu’
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali
beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra
l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi,
le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i
beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di
un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni,
servizi, attivita’ o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine,
si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta’
connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero
ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione
o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o
da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita’ di cui al
comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta
speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il
termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui
l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di
inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilita’
dei beni e servizi.
Art. 23 (Trasparenza della pubblicita). – 1. La
pubblicita’ deve essere chiaramente riconoscibile come
tale. La pubblicita’ a mezzo di stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di comunicazione al
pubblico, con modalita’ grafiche di evidente percezione.
2. I termini garanzia, garantito e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalita’ della garanzia offerta. Quando
la brevita’ del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento
sintetico al contenuto ed alle modalita’ della garanzia
offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un
testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E’ vietata ogni forma di pubblicita’ subliminale..
Art. 5.
Trasparenza della pubblicita’
1. La pubblicita’ deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita’ a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita’ grafiche di
evidente percezione.
2. I termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere usati
solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalita’ della garanzia offerta. Quando la brevita’ del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita’
della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E’ vietata ogni forma di pubblicita’ subliminale.
Art. 6.
Pubblicita’ di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
1. E’ considerata ingannevole la pubblicita’ che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da
indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e
vigilanza.
Art. 7.
Bambini e adolescenti
1. E’ considerata ingannevole la pubblicita’ che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro
naturale credulita’ o mancanza di esperienza o che, impiegando
bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto
disposto dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa
dei naturali sentimenti degli adulti per i piu’ giovani.
2. E’ considerata ingannevole la pubblicita’, che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Nota all’art. 7.
– L’art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 maggio 2004, n. 104, S.O, cosi’ dispone:
Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione
televisiva). – 1. Fermo restando il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle norme contenute nell’art. 8, comma 1, e
nell’art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare e promuovere le
disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o
adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi’ tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
al comma 1, l’applicazione di specifiche misure a tutela
dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
16 alle ore 19 e all’interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione com-merciale e pubblicitaria. E’ comunque
vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente
come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori e nelle
interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire
fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e’ disciplinato con regolamento adottato ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunita’, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e’
trasmesso alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare
per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell’art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all’art. 1,
comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In
caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell’Autorita’ delibera l’irrogazione
delle sanzioni previste dall’art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorita’ che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita’ e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto.
5. In caso di violazione delle norme in materia di
tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dell’art. 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle
indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 31 della medesima legge
n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle
medesime norme non e’ comunque ammesso il pagamento in
misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste
dal comma 5 dell’art. 31 della legge n. 223 del 1990. Il
Ministero delle comunicazioni fornisce supporto
organizzativo e logistico all’attivita’ del Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
mediante le proprie risorse strumentali e di personale,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell’art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in
materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attivita’ di
sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
con particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli
utenti di cui al comma 28 dell’art. 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, e’ in ogni caso assicurata un’adeguata
partecipazione di esperti designati da associazioni
qualificate nella tutela dei minori, nonche’ da
associazioni rappresentative in campo familiare ed
educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilita’.
8. All’art. 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: E’
altresi’ vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni.
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonche’ di trasmissioni
con le stesse finalita’ rivolte ai genitori, utilizzando a
tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare
riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall’art. 2, comma 1, della legge
30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche’
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi e’
determinato dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni..
Art. 8.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di seguito
chiamata Autorita’, esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo.
2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed
elimina gli effetti della pubblicita’ ingannevole e comparativa
illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
l’Autorita’ puo’ avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore
aggiunto e dell’imposta sui redditi.
3. L’Autorita’ puo’ disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicita’ ingannevole e comparativa
illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente
non e’ conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad
identificarlo. L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere ad ogni
soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista fornisca prove
sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita’ se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi
del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicita’ e’ stata o deve essere diffusa attraverso
la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorita’, prima di
provvedere, richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’
l’Autorita’ puo’ ottenere dal professionista responsabile della
pubblicita’ ingannevole e comparativa illecita l’assunzione
dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione
della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di
illegittimita’. L’Autorita’ puo’ disporre la pubblicazione della
dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione, a cura e spese
del professionista. In tali ipotesi, l’Autorita’, valutata
l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all’accertamento dell’infrazione.
8. L’Autorita’, se ritiene la pubblicita’ ingannevole o il
messaggio di pubblicita’ comparativa illecito, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora sia gia’ iniziata. Con il medesimo
provvedimento puo’ essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
nonche’, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in
modo da impedire che la pubblicita’ ingannevole o il messaggio di
pubblicita’ comparativa illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicita’,
l’Autorita’ dispone inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel caso di
pubblicita’ che possono comportare un pericolo per la salute o la
sicurezza, nonche’ suscettibili di raggiungere, direttamente o
indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo’ essere
inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicita’ inserite sulle confezioni di
prodotti, l’Autorita’, nell’adottare i provvedimenti indicati nei
commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, con
proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la
procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del
comma 7, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ d’impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorita’ sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento dell’Autorita’.
14. Ove la pubblicita’ sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceita’ del messaggio di pubblicita’
comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598
del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicita’
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire l’esercizio delle competenze disciplinate
dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta
organica del personale di ruolo dell’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato dall’articolo 11, comma 1, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, e’ incrementato di venti unita’, di cui due
di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, e’ altresi’ incrementato
di dieci unita’ il numero dei contratti di cui all’articolo 11,
comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l’Autorita’ potra’
avvalersi dell’istituto del comando per un contingente di dieci
unita’ di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente
disposizione si fara’ fronte con le risorse raccolte ai sensi
dell’articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Note all’art. 8.
– L’art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato), cosi’
dispone:
Art. 14 (Istruttoria). – 1. L’Autorita’, nei casi di
presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica
l’apertura dell’istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle
imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno
facolta’ di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio
dell’istruttoria, nonche’ di essere nuovamente sentiti
prima della chiusura di questa.
2. L’Autorita’ puo’ in ogni momento dell’istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti
utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine
di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche’ la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell’Autorita’ sono tutelati dal segreto d’ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell’Autorita’ nell’esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d’ufficio.
5. Con provvedimento dell’Autorita’, i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono
salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento
vigente..
– Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre
1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O,
cosi’ dispongono:
Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
L’autorita’ giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria puo’ disporre, su
richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo’
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il
debito puo’ essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall’autorita’ giudiziaria o
anuninistrativa, l’obbligato e’ tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione..
Art. 27 (Esecuzione forzata).
Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 22,
decorso inutilmente ii termine fissato per il pagamento,
l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per la esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo da’
in carico all’esattore per la riscossione in unica
soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.
E’ competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza- ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la
somma e’ dovuta in virtu’ di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell’art. 24, si procede alla
riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle
spese processuali.
Salvo quanto previsto nell’art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e’ maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e’ divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e’
trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette..
Art. 28 (Prescrizione).
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa
la violazione.
L’interruzione della prescrizione e’ regolata dalle
norme del codice civile..
Art. 29 (Devoluzione dei proventi).
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui
era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare
della multa o dell’ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci, e’ devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 17 i
proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di
ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse
dalla ripartizione le autorita’ competenti ad emanare
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro
spettante e’ ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
proporzione attribuita a ciascuno di essi..
– L’art. 2598 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del codice civile, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione
straordinaria, cosi’ dispone:
Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale).
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di
brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l’attivita’ di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull’attivita’ di un concorrente, idonei a determinare il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda..
– La legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
– Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprieta’ industriale a norma dell’art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
– L’art. 11 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi’
dispone:
Art. 11 (Personale della Autorita). – 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell’Autorita’. Il
numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo’
eccedere le centocinquanta unita’. L’assunzione del
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale
e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorita’.
3. Al personale in servizio presso l’Autorita’ e’ in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita’ professionali, commerciali
e industriali.
4. L’Autorita’ non puo’ assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta
unita’. L’Autorita’ puo’ inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell’Autorita’ sovraintende il segretario generale, che ne
risponde al presidente, e che e’ nominato dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su
proposta del presidente dell’Autorita’..
– L’art. 10 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi’
dispone:
Art. 10 (Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato). – 1. E’ istituita l’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita’, con sede in Roma.
2. L’Autorita’ opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e’ organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d’intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e’ scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita’ e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita’
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita’.
3. I membri dell’Autorita’ sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’
professionale o di consulenza, ne’ possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne’
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera
durata del mandato.
4. L’Autorita’ ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue
funzioni. L’Autorita’, in quanto autorita’ nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita’ europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L’Autorita’ delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l’ordinamento delle camere, nonche’ quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato.
7. L’Autorita’ provvede all’autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall’Autorita’ entro il
31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita’ per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell’anno successivo, e’ soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7-bis. L’Autorita’, ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 16,
comma 1. A tal fine, l’Autorita’ adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all’attivita’ di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell’operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all’l,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita’ spettanti al
presidente e ai membri dell’Autorita’..
Art. 9.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicita’ ingannevole o di pubblicita’
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorita’ fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato,
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate tutte le
circostanze, puo’ disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 10.
Neutralita’ finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella