Gazzetta Ufficiale N. 200 del 29 Agosto 2007 – MiCom circolare 2 Agosto 2007, n. 5688

Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente


IL DIRETTORE GENERALE
per la regolamentazione del settore postale

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione alla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualita’ del servizio, come
modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in
attuazione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n. 75, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di
autorizzazioni generali nel settore postale, come modificato dal
decreto 15 febbraio 2006, n. 134;
Vista la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2000 n.
2001/176/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 86 del
Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi
servizi postali che garantiscono il recapito a data o ora certe con
la quale lo Stato Italiano e’ stato inibito dal conferire diritti
esclusivi al fornitore del servizio universale nella fase di recapito
a data od ora certa degli invii generati telematicamente;
Vista la circolare 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208 concernente il
recapito di invii postali a data od ora certa e la circolare del
18 maggio 2001, n. DGRQS 1225, che definiscono, tra l’altro, i
seguenti requisiti del servizio: consegna dell’invio ad ora o data
certa stabilita nel contratto con il cliente, pagamento del
corrispettivo pattuito subordinato all’avvenuto recapito nel termine
contrattuale e la tracciatura dell’invio nella fase di recapito;
Visto in particolare il paragrafo 3 della circolare n. 1225 del
2001 che, nell’individuare nell’autorizzazione generale il titolo
abilitativo per la fornitura al pubblico di tali servizi, pone a
carico degli operatori l’obbligo di adozione di un bollettario “da
conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo
presso il mittente nonche’ la data ovvero l’ora e la data di recapito
dell’invio a mezzo firma del destinatario”;
Visto in particolare l’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.
261/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 384/2003 che,
conformando la normativa primaria alla citata decisione n.
2001/176/CE, ha sancito l’esclusione dall’ambito della riserva dei
servizi di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza
generati con l’utilizzo di tecnologie telematiche e il regime di
autorizzazione generale quale titolo abilitativo per l’offerta al
pubblico degli stessi servizi, come gia’ previsto dalle suddette
circolari;
Considerato che sempre piu’ frequentemente gli operatori postali si
avvalgono di tecnologie del settore delle comunicazioni elettroniche
nella fornitura di nuovi servizi tesi a soddisfare specifiche
esigenze della clientela e che, in particolare, tra tali servizi
rientra quello relativo al recapito degli invii di corrispondenza a
data o ora certa generati mediante l’utilizzo di tecnologie
telematiche oggetto delle suddette circolari;
Tenuto conto che l’adozione del bollettario di cui al paragrafo 3
della circolare n. 1225/2001 rappresenta uno strumento per dare prova
che il servizio presenti i requisiti richiesti in termini di
tracciabilita’ dell’invio di corrispondenza e di recapito dello
stesso ad una data o ora prestabilita;
Tenuto conto che un numero sempre crescente di operatori sta
progettando e avviando la fornitura al pubblico di tali servizi di
recapito a data o ora certa degli invii generati elettronicamente con
il supporto di tecnologie delle comunicazioni elettroniche, quali ad
esempio GPS e GSM/GPRS, ai fini della tracciabilita’ di ogni singolo
invio postale e della dimostrazione dell’avvenuto recapito alle
condizioni prestabilite contrattualmente con il cliente;
Considerato che l’utilizzo esclusivo del bollettario di cui alla
menzionata circolare potrebbe costituire un significativo ostacolo
allo sviluppo di nuovi servizi orientati a esigenze specifiche della
clientela;
Valutato che appare opportuno riconoscere l’idoneita’ a provare i
requisiti del servizio di invii di corrispondenza a data o ora certa
generati mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche, in
alternativa alla suddetta modalita’ del bollettario, anche ad altri
strumenti tecnologicamente piu’ evoluti;

Adotta
la seguente circolare:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
2. I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa degli
invii di corrispondenza generati con l’utilizzo di tecnologie
telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al
paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione
elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso il
mittente, sia la data ovvero l’ora e la data di recapito dell’invio.
La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali
informazioni e’ registrata e conservata per almeno sei mesi a cura
del fornitore del servizio. Gli operatori rendono accessibili al
mittente, e su richiesta al destinatario della corrispondenza, le
informazioni sulla data e ora del recapito, anche tramite accesso al
proprio sito Web.
3. I fornitori di servizi forniscono dettagliate informazioni in
relazione agli strumenti di cui al paragrafo 2 nella dichiarazione
inoltrata al Ministero delle comunicazioni – Direzione generale per
la regolamentazione del settore postale, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio
2000, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134.
4. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero
e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificano la
conformita’ del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase
di conseguimento dell’autorizzazione generale con particolare
riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 2.
La presente circolare e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il direttore generale: Fiorentino

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