Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 405/09 Cons.). (09A09879)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – supplemento ordinario n.
150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – supplemento
ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia
di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina
della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il
Titolo III «Regolamenti per l’esercizio del diritto di cronaca»;
Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante «Lista
degli eventi di particolare rilevanza per la societa’ da trasmettere
su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 n.
119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27
luglio 1999;
Rilevato, in particolare, che l’art. 5 del citato decreto
legislativo n. 9 del 2008, dispone che l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i
rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, le modalita’ e i limiti temporali di
esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a
ciascun evento della competizione, nonche’ i requisiti soggettivi e
oggettivi per l’accreditamento degli operatori della comunicazione
all’interno dell’impianto sportivo;
Vista la delibera n. 94/09/CONS con la quale e’ stata indetta una
consultazione pubblica in vista dell’approvazione di uno schema di
Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008,
n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti
delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco
di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
Art. 1 (Definizioni). – Posizioni principali dei soggetti
intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di aggiungere alla
definizione di telegiornale l’espressione «e in ogni caso di
contenuto non solo sportivo» per evitare che si possa profittare del
diritto di cronaca per arricchire i programmi televisivi a tema. La
RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi
e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera.
Altri soggetti rispondenti ritengono utile modificare la
definizione di «operatore della comunicazione» che risulta piu’
ristretta rispetto al testo del decreto legislativo al fine di
ricomprendervi anche le emittenti in tecnica analogica, i fornitori
di servizi di accesso condizionato e i fornitori di servizi in pay
per view.
Osservazioni dell’Autorita’
La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta
nell’art. 1, comma 1, lettera e) riprende l’enunciato di cui
all’allegato C alla delibera n. 54/03/CONS recante «Approvazione del
modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle
emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono
via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su
frequenze terrestri in ambito nazionale nonche’ dalle emittenti
televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», e
pertanto appare idonea a identificare con precisione tale tipologia
di programmi cosi’ come indicata dall’art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. La delimitazione di tale
definizione risulta altresi’ coerente con l’art. 3-duodecies della
direttiva 2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di cronaca
siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere
generale.
In merito alla definizione di «operatore della comunicazione»
appare utile e coerente con il dettato normativo replicare nel
regolamento l’enunciazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera z) del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Art. 2 (Ambito di applicazione). – Posizioni principali dei
soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente rileva come andrebbe
applicato il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti
che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi.
Altri operatori propongono di estendere l’ambito ad ogni operatore
della comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9.
Osservazioni dell’Autorita’
In merito alla proposta di applicare il regolamento per la cronaca
radiofonica alle emittenti che trasmettono cronaca sonora degli
eventi si rimanda al regolamento apposito.
La proposta di estensione dell’ambito di applicazione risulta
soddisfatta mediante la modifica della definizione di «operatore
della comunicazione» di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) di questo
regolamento.
Art. 3 (Modalita’ e limiti temporali di esercizio del diritto di
cronaca). – Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un
soggetto rispondente chiede di specificare che l’esercizio del
diritto di cronaca e’ valido solo nel territorio nazionale, e di
consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile
esclusivamente nell’ambito del territorio nazionale. Al comma 8
chiede di modificare l’espressione riguardanti gli aggiornamenti che
«possono essere forniti» di norma ogni 10 minuti.
Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48
ore per l’esercizio di cronaca possa decorrere dalla conclusione
dell’evento che compone l’ultima giornata di gare, in quanto lo
stesso turno si disputa su piu’ giorni, e come il limite di 3 ore dal
termine dell’evento sia penalizzante per le partite giocate in orari
serali. Un altro operatore rileva come la definizione dei limiti
temporali per l’esercizio del diritto di cronaca su Internet e per
mezzo della telefonia mobile non e’ prevista dal decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9. Per Internet propone di escludere dalla
regolamentazione di tale piattaforma la trasmissione integrale di
programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la
limitazione dell’aggiornamento del risultato ogni 10 minuti e’
contraddittoria rispetto al testo dell’art. 5, comma 2 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l’esercizio del diritto
di cronaca.
Ai commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la facolta’
di trasmissione anche alle trasmissioni di approfondimento sportivo
riconducibili ad una testata giornalistica, suggerisce di aumentare
il minutaggio per singolo giorno solare, poiche’ la domenica si
giocano 8 incontri rispetto ai 2 del sabato. Al comma 4 alcuni
soggetti rilevano come non sia giustificata la differenziazione dei
limiti per i fornitori di contenuti a pagamento, e il riferimento a
questi andrebbe esteso anche per la possibilita’ di utilizzo delle
immagini solo nel contesto di telegiornali e rubriche sportive. Un
operatore sostiene che al comma 6 il limite massimo per l’utilizzo
delle immagini su Internet dovrebbe essere identico a quello per
tutti gli operatori della comunicazione.
Osservazioni dell’Autorita’
La proposta della LNP di consentire l’esercizio del diritto di
cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che lo rendano fruibile
esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il
dettato del decreto legislativo, che all’art. 17 prevede l’utilizzo
di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei
contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di
diritti l’apposita previsione di sistemi di protezione risulta
pertanto priva di un fondamento specifico.
In relazione alla richiesta di far decorrere il limite di 48 ore a
partire dall’ultimo evento disputato al fine di consentire la
predisposizione di servizi giornalistici unitari aventi ad oggetto
l’intero turno di competizione disputato su piu’ giorni solari, essa
appare condivisibile. l’Autorita’ ritiene opportuno limitare tale
previsione ai soli turni della competizione che si disputano su due
giorni solari consecutivi, escludendo in tal modo le partite dello
stesso turno di gara che sono disputate a intervalli di tempo
incompatibili con le previsioni del regolamento, quali a solo titolo
esemplificativo gli eventi soggetti a rinvii. La riduzione del
termine di 3 ore in considerazione dello svolgimento serale delle
partite non appare accoglibile tenuto conto della decorrenza del
termine delle 48 ore dall’ultima partita serale entro cui esercitare
il diritto di cronaca, e della necessaria tutela dell’esercizio dei
diritti relativi ai c.d. highlights per tali eventi serali a cui
sarebbero di fatto sovrapposti i servizi di cronaca.
Per lo stesso motivo non e’ accoglibile la proposta di estendere
l’utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di
approfondimento sportivo, laddove l’utilizzo degli estratti di
cronaca e’ delimitato al solo ambito dei programmi d’informazione
generale. Rientrano in tale definizione i notiziari a carattere
sportivo, anche di canali tematici, con programmazione quotidiana
all’interno di fasce orarie prestabilite, purche’ trattino
informazione generale sportiva, con servizi dedicati ad una
pluralita’ di discipline sportive. In tal senso si e’ provveduto a
integrare la definizione.
La proposta di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare,
in ragione del maggior numero di partite disputate la domenica appare
accoglibile per consentire un piu’ equilibrato esercizio del diritto
di cronaca delle partite disputate la domenica.
Quanto al termine di 10 minuti per la comunicazione al pubblico
dell’aggiornamento del risultato, esso e’ coerente con il dettato
dell’art. 5, comma 2 del decreto, ove prevede che tali comunicazioni
siano adeguatamente intervallate.
Relativamente al diritto di cronaca esercitato nei c.d. portali
internet la differenziazione contenuta all’art. 3, comma 6 dello
schema di regolamento tiene conto delle peculiarita’ di tale mezzo,
per il quale non sono adattabili le tipologie e i criteri dei
programmi audiovisivi, quali i telegiornali, e che non prevedono
specifiche finestre informative nel corso della giornata, ma bensi’
la messa a disposizione degli utenti delle immagini in una pagina web
per un periodo continuativo. Peraltro, tenuto conto della
trasmissione via internet di programmi televisivi, appare necessario
accogliere la proposta di escluderli dall’ambito di applicazione
dell’art. 3, comma 6, applicando per questi le modalita’ previste per
i programmi televisivi trasmessi dagli operatori della comunicazione.
La proposta di escludere dal diritto di cronaca il mezzo della
telefonia mobile non e’ condivisibile, in quanto e’ da considerarsi
come fonte di informazione alternativa ai mezzi piu’ tradizionali e
pertanto meritevole di specifiche disposizioni che tengano conto
delle sue peculiarita’ alla stregua della medesima considerazione
effettuata per i c.d. portali internet.
Con riferimento alla eliminazione della differenziazione per i
soggetti che offrono servizi a pagamento, occorre premettere come
l’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
stabilisca la durata massima degli estratti filmanti per l’esercizio
del diritto di cronaca, demandando all’Autorita’ la disciplina
specifica. Nello specifico giova rammentare come la diversa
disposizione per i telegiornali disponibili in chiaro rientri
nell’interesse generale dei telespettatori stessi.
Art. 4 (Messa a disposizione del materiale audiovisivo).
– Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto
rispondente propone di esplicitare che lo standard qualitativo delle
immagini sia espressamente riferito alla radiodiffusione televisiva.
Altri operatori chiedono che il tariffario dei costi sia
effettivamente corrispondente ai soli costi tecnici.
Un altro operatore propone di chiarire che l’assegnatario dei
diritti audiovisivi si fara’ carico di mettere a disposizione le
immagini solo qualora sia incaricato di effettuare la produzione,
anche nel caso di rimborsi questi dovranno spettare a chi avra’
sopportato effettivamente i costi per la messa a disposizione delle
immagini.
Un soggetto rispondente chiede che le immagini siano messe a
disposizione entro un’ ora dalla conclusione dell’evento, e un altro
soggetto chiede che siano messe a disposizione in modo integrale.
Un soggetto rispondente chiede di specificare la cadenza
settimanale del rimborso secondo la prassi consolidata.
Osservazioni dell’Autorita’
La proposta di esplicitare che lo standard qualitativo delle
immagini sia esplicitamente riferito alla radiodiffusione televisiva
e’ accoglibile in quanto utile specificazione.
Con riferimento alla corrispondenza del tariffario per le immagini
ai soli costi tecnici si rileva come questi siano soggetti a verifica
da parte dell’Autorita’ e come nello schema di regolamento sia
specificato che essi consistano nei soli costi tecnici per l’accesso
al sistema.
La messa a disposizione delle immagini per il diritto di cronaca
sono definite dalle Linee guida predisposte dalla Lega Nazionale
Professionisti e approvate dall’Autorita’ con delibera n.
260/09/CONS. Nel caso di accesso al sistema telematico le immagini
sono corrispondenti integralmente a quelle utilizzate dagli
assegnatari dei diritti audiovisivi. Relativamente al tempo per la
messa a disposizione delle immagini la disponibilita’ nel solo tempo
tecnico necessario appare gia’ sufficiente a garantire la tempistica
opportuna a consentire agli operatori della comunicazione la
predisposizione delle immagini.
La cadenza del rimborso non puo’ essere specificata nel
regolamento, in quanto oggetto del rapporto tra l’organizzatore della
competizione e gli operatori della comunicazione.
Art. 5 (Limiti all’esercizio del diritto di cronaca). – Posizioni
principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede
di precisare l’obbligo di distruzione delle immagini di archivio
decorsi i tre mesi. Il termine «commercializzazione» del comma 2
potrebbe essere frainteso, occorre far riferimento alla cessione o
utilizzazione in ogni modo e forma. Chiede di specificare il divieto
di collegamenti per gli operatori stessi.
Un altro operatore chiede di eliminare il divieto di abbinamento
delle immagini per servizi giornalistici mandati in onda in
abbinamento con marchi e scritte di aziende commerciali e industriali
a meno che cio’ non sia richiesto da altre norme in quanto gravoso
per l’operatore.
Per altri operatori il divieto di effettuare collegamenti dallo
stadio di cui al comma 3 andrebbe eliminato per gli operatori della
comunicazione appartenenti al medesimo gruppo.
Osservazioni dell’Autorita’
La precisazione in merito alla distruzione delle immagini di
archivio decorsi i 3 mesi appare ultronea, dal momento che su tale
specifico aspetto incidono diverse disposizioni di legge e che non si
ravvisa alcun danno dalla semplice detenzione delle immagini
trasmesse.
In merito alla proposta di consentire l’abbinamento delle immagini
per servizi giornalistici a marchi e scritte commerciali non si
ravvisa alcuna gravosita’ in ragione del limite temporale entro il
quale sono utilizzabili tali immagini.
La proposta di consentire il collegamento dallo stadio per gli
operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo appare
proporzionata e utile a consentire a questi un contenimento dei costi
senza apportare alcun aggravio ai titolari dei diritti audiovisivi.
Art. 6 (Autorizzazione e accredito). – Un soggetto rispondente
propone di sostituire il riferimento al bacino d’utenza oggetto del
titolo abilitativo con l’ambito territoriale legittimamente servito
dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. Il documento
comprovante l’attivita’ propedeutica a divenire pubblicista
necessario per la richiesta di accredito deve essere rilasciato dal
direttore responsabile della testata. Sottolinea l’importanza
dell’accredito anche per i tecnici.
Un altro operatore segnala la problematica circa il documento
comprovante l’attivita’ propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe
essere sostituita con l’espressione utilizzata dall’Ordine dei
giornalisti e dall’USSI. Contesta la possibilita’ di ingresso di 2
tecnici per giornalista, allorche’ ne e’ sufficiente solo uno.
Un soggetto rispondente propone di fare riferimento alla normativa
applicabile per le testate giornalistiche.
Osservazioni dell’Autorita’
La proposta di sostituire il riferimento al bacino d’utenza oggetto
del titolo abilitativo con l’ ambito territoriale legittimamente
servito e’ accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in
vigore e alle modalita’ di esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva.
Con riferimento al documento comprovante l’attivita’ propedeutica a
divenire pubblicista appare opportuno fare riferimento ad una
apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata
editoriale, dal momento che tale attivita’ viene esercitata da
individui che possono non essere iscritti all’albo dei praticanti.
La presenza di due tecnici e’ stata considerata indispensabile per
il corretto esercizio dell’attivita’ giornalistica all’interno degli
impianti.
Art. 7 (Ingresso agli impianti sportivi e interviste). – Un
soggetto rispondente propone di consentire l’ingresso delle
telecamere solo nel caso in cui non vi sia disponibilita’ di
immagini. Altri soggetti rispondenti propongono di fissare in 30
minuti il termine per le interviste, mentre un altro operatore chiede
di ridurlo.
Osservazioni dell’Autorita’
Le modalita’ relative all’ingresso delle telecamere sono
disciplinate dall’apposito regolamento emanato dall’organizzatore
della competizione.
In accoglimento della proposta di alcuni rispondenti alla
consultazione il termine per le interviste e’ fissato in 30 minuti.
Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati,
che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano
essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore
certezza, con cio’ rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa;
Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Articolo unico
1. L’Autorita’ approva ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 8 gennaio 2008, n. 9 il regolamento per l’esercizio del
diritto di cronaca audiovisiva allegato alla presente delibera, di
cui forma parte integrante.
La presente delibera e’ pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell’Autorita’.
Roma, 17 luglio 2009
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Lauria – Magri
Allegato A
alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA AI
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO
2008, N. 9
Parte I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
a) «Autorita’», l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
c) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali dell’Autorita’ che svolge le funzioni istruttorie di cui
al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
d) «Ufficio competente», l’Ufficio regolamentazione e vigilanza
sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva,
istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali
con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
e) «emittente», il titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita’
editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette
secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005
n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
f) «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la
responsabilita’ editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica;
g) «concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo», la societa’ cui e’ affidata la concessione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della
radiotelevisione»;
h) «operatore della comunicazione», il soggetto che ha la
responsabilita’ editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati,
anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e
che e’ legittimato a svolgere le attivita’ commerciali ed editoriali
connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati
relativi all’evento, nonche’ il soggetto che presta servizi di
comunicazione elettronica;
i) «telegiornale» trasmissione a carattere informativo con
programmazione quotidiana all’interno di fasce orarie prestabilite;
l) «telegiornale sportivo» trasmissione di informazione sportiva
con programmazione quotidiana all’interno di face orarie
prestabilite.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ e i limiti
temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con
specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni
disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della
comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 5,
comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo
e impregiudicato restando l’esercizio del diritto di cronaca relativo
ad accadimenti non riconducibili o riferibili all’evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresi’, le modalita’ per
l’accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell’evento da parte
degli operatori della comunicazione, nonche’ i requisiti soggettivi
ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della
comunicazione all’interno degli impianti sportivi.
Parte II
DIRITTO DI CRONACA
Art. 3.
Modalita’ e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
1. Il diritto di cronaca e’ riconosciuto agli operatori della
comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione.
2. Ai fini dell’esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli
operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti
e correlate, come definite dall’art. 2, comma 1, lettere l) ed m),
del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore
dalla conclusione dell’evento e fino alle 48 ore successive alla
conclusione dell’evento secondo le modalita’ di cui al presente
articolo.
3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui
al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori
di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei
telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso
di turni della competizione disputati su due giorni solari
consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre
per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell’ultima partita
disputata nel turno.
4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell’ambito
dei telegiornali in chiaro non puo’ superare gli 8 minuti complessivi
per ciascun turno della competizione, di cui non piu’ di 6 minuti per
ciascun giorno solare e, nell’ambito dello stesso giorno, non piu’ di
3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a
pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite
e’ di tre minuti per ciascuna giornata.
5. Il diritto di cronaca audiovisiva puo’ essere esercitato dagli
operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di
comunicazione elettronica nei termini e con le modalita’ di cui ai
successivi commi 6 e 7.
6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata
delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli
utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire
dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere
superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissione di
programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia
mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, e’ limitato a
un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale
di ciascun evento.
8. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo
sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al
pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia
del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono
forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.
Art. 4.
Messa a disposizione del materiale audiovisivo
1. Al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di
cronaca audiovisiva, l’organizzatore della competizione, o, in
mancanza, l’organizzatore dell’evento o gli assegnatari dei diritti,
mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo
rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le
immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo
dell’organizzatore della competizione, con le modalita’ di cui ai
successivi commi 2 e 3.
2. L’organizzatore della competizione predispone un sistema
telematico che consenta all’operatore della comunicazione, nel tempo
tecnico necessario dalla conclusione dell’evento, di prenderne
visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della
selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini,
di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per
la complessiva durata prevista al precedente art. 3.
3. L’organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato
il sistema di cui al comma 2, dovra’ mettere a disposizione
dell’operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione
dell’evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti
audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale
audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati
al precedente art. 3, attraverso collegamento via satellite su
specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle
registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali
immagini, l’operatore della comunicazione estrapolera’ le immagini di
durata pari a quella indicata all’art. 3. In tale ipotesi, le
immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le
migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti
atletici e le azioni o gesti piu’ spettacolari verificatisi nel corso
dell’evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali
espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio
finale.
4. I soli costi tecnici per l’accesso al sistema di cui al comma 2
o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3
dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione
nei termini e con le modalita’ di cui al tariffario previsto
dall’art. 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte
dell’organizzatore della competizione deve essere comunicata
all’Autorita’ senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario,
l’organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi
tenuto conto dell’effettiva utilizzazione da parte di ciascun
operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizioni per
l’esercizio del diritto di cronaca.
5. Qualora non fosse garantita l’acquisizione delle immagini nei
termini che precedono, l’organizzatore della competizione o
l’organizzatore dell’evento devono consentire agli operatori di
accedere all’impianto sportivo per riprendere l’evento. L’accesso
sara’ garantito per le postazioni all’uopo prestabilite, secondo le
previsioni di cui alla disciplina adottata dall’organizzatore della
competizione ai sensi del successivo art. 7, comma 1. Dalla ripresa
cosi’ effettuata, l’operatore della comunicazioni dovra’ estrapolare
le immagini per la complessiva durata stabilita dall’art. 3.
Art. 5.
Limiti all’esercizio del diritto di cronaca
1. L’operatore della comunicazione, effettuata l’estrapolazione ai
sensi dell’art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre
mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a
distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate.
2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le
immagini e le interviste per finalita’ pubblicitarie (quali
sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite,
sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi
giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte
di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali
(quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attivita’ di
scommesse, nonche’ commercializzare le stesse immagini, cedendole o
consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
3. E’ fatto divieto agli operatori della comunicazione di
effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione,
collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in
video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed
interviste flash di aggiornamento.
Parte III
ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE
DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
Art. 6.
Autorizzazione e accredito
1. E’ garantito l’accesso agli impianti sportivi ai fini
dell’esercizio del diritto di cronaca agli operatori della
comunicazione che risultino:
a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione
tenuto dell’Autorita’; e
b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la
Cancelleria del competente Tribunale; e
c) autorizzati dall’organizzatore della competizione nelle
modalita’ specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente comma 1,
lettera c), l’operatore della comunicazione deve trasmettere,
all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo
schema all’uopo predisposto dall’organizzatore della competizione
sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente
comunicato all’Autorita’.
3. L’autorizzazione per l’accesso e’ rilasciata in favore
dell’operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano
gare di societa’ sportive del bacino di utenza oggetto del titolo
abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti e’
titolare. L’operatore della comunicazione in ambito locale che
intenda acquisire l’autorizzazione per gli eventi disputati da piu’
organizzatori degli eventi medesimi, purche’ del suo bacino di utenza
ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori
della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella
domanda da inoltrare all’organizzatore della competizione le societa’
sportive per le quali l’autorizzazione stessa e’ richiesta.
4. L’autorizzazione puo’ essere revocata dall’organizzatore della
competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con
provvedimento adeguatamente motivato.
5. L’operatore della comunicazione autorizzato ai sensi dei
precedenti commi e’ tenuto a chiedere l’accredito all’organizzatore
dell’evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa
dell’evento, secondo le previsioni all’uopo adottate
dall’organizzatore della competizione.
6. L’accredito puo’ essere richiesto all’organizzatore della
competizione dagli operatori della comunicazione per gli iscritti
all’Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o
praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale
attestazione comprovante l’attivita’ propedeutica a divenire
pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata
editoriale, nonche’ per i tecnici svolgenti attivita’ di ripresa
audiovisiva.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l’organizzatore
della competizione puo’ limitare il numero di accrediti all’interno
dell’impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6,
da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto
richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto
all’informazione e a due tecnici di ripresa.
8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono
essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 e l’indicazione dei soggetti di cui al
comma 6, corredato dalle generalita’ complete e dei documenti
comprovanti il possesso dei requisiti. L’autorizzazione non e’
cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione
sportiva per la quale e’ rilasciata, l’operatore della comunicazione
cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attivita’. Ogni
variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di
autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole
stabilito dall’organizzatore della competizione.
Art. 7.
Ingresso agli impianti sportivi e interviste
1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina
del rapporto tra gli organi di informazione e l’organizzatore della
competizione che quest’ultimo e’ tenuto a predisporre e pubblicare
all’inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il
termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi
all’impianto sportivo e le modalita’ di effettuazione dei controlli
dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro
assegnate e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni sulla
permanenza all’interno dell’impianto all’uopo dettate
dall’organizzatore della competizione nell’ambito della disciplina di
cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano
decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono
essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere
ricomprese nella durata prevista dall’art. 3.
Parte IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 8.
Attivita’ di controllo e sanzionatoria
1. L’organizzatore della competizione e’ competente a vigilare e
adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio
ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso
adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1 del presente regolamento.
2. L’Autorita’ provvede alla verifica del rispetto del presente
regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in
volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli
eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della
stagione sportiva.
3. In caso di violazione delle disposizioni del presente
regolamento l’Autorita’ applica le sanzioni previste all’art. 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.