Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via
esclusiva:
a) l’alta direzione e la responsabilita’ generale della politica
dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa
della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento;
b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu’ vice
direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie
per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, di cui da’ comunicazione al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.
2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i
criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le
disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche’
quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento
delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le
direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per
l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato in rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e’
composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
dall’Autorita’ delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per “servizi di informazione per la
sicurezza” si intendono l’AISE e l’AISI.
Art. 3.
(Autorita’ delegata)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga
opportuno, puo’ delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite
in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati “Autorita’ delegata”.
2. L’Autorita’ delegata non puo’ esercitare funzioni di governo
ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e’ costantemente
informato dall’Autorita’ delegata sulle modalita’ di esercizio delle
funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo’ in
qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e’
richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento
delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza
portafoglio.
Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 9, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
�1. All’atto della costituzione del Governo, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, puo’ nominare, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i
quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.�.
Art. 4.
(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e’ istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorita’ delegata,
ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro
competenze, al fine di assicurare piena unitarieta’ nella
programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione
per la sicurezza, nonche’ nelle analisi e nelle attivita’ operative
dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i
seguenti compiti:
a) coordina l’intera attivita’ di informazione per la sicurezza,
verificando altresi’ i risultati delle attivita’ svolte dall’AISE e
dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi
relativamente alle attivita’ di ricerca informativa e di
collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e’ costantemente informato delle operazioni di competenza dei
servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal
Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai
servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di
polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per
l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora
analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula
valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici
settoriali dell’AISE e dell’AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui
alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche’
progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del
Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo
scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le Forze di polizia;
comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni
periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni
pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati
all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione
delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque
strumentale all’attivita’ dei servizi di informazione per la
sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
h) sentite l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di
cui all’articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la
conformita’ delle attivita’ di informazione per la sicurezza alle
leggi e ai regolamenti, nonche’ alle direttive e alle disposizioni
del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita’, presso
il DIS e’ istituito un ufficio ispettivo le cui modalita’ di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di
cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze
definite con il predetto regolamento, puo’ svolgere, anche a
richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e
comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di informazione
per la sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela
amministrativa del segreto;
m) cura le attivita’ di promozione e diffusione della cultura della
sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di
cui all’articolo 21, secondo le modalita’ definite dal regolamento di
cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di
procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge,
qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano
relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal
segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita’
giudiziaria competente. L’autorita’ giudiziaria puo’ trasmettere gli
atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e’ affidata ad un dirigente di prima
fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e
revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima
di quattro anni ed e’ rinnovabile per una sola volta. Per quanto
previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e’ il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorita’
delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma
5, e dall’articolo 7, comma 5, ed e’ gerarchicamente e funzionalmente
sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
nell’ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o
piu’ vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi
il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti
nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito
regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita’ di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio ispettivo
di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori e’ garantita piena autonomia e indipendenza di
giudizio nell’esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorita’ delegata, ove istituita, i controlli non
devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e
un’adeguata formazione;
d) non e’ consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo
ai servizi di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell’Autorita’ delegata, ove istituita, possono
accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione
per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi’ acquisire, tramite
il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e
privati.
Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 329 del codice di
procedura penale:
�Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale). – Salvi i
casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395,
l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da
atti incompatibili con la volonta’ di avvalersi delle
impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la
proponibilita’.
L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti
della sentenza non impugnate.�.
Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi
e sulle finalita’ generali della politica dell’informazione per la
sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi
fondamentali da perseguire nel quadro della politica
dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle
risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la
sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e’ presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ed e’ composto dall’Autorita’ delegata, ove istituita, dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro
della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro
dell’economia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del
Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ chiamare a
partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro
richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei
ministri, i direttori dell’AISE e dell’AISI, nonche’ altre autorita’
civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la
presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 6.
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)
1. E’ istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),
alla quale e’ affidato il compito di ricercare ed elaborare nei
settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa
dell’indipendenza, dell’integrita’ e della sicurezza della
Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle
minacce provenienti dall’estero.
2. Spettano all’AISE inoltre le attivita’ in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche’ le
attivita’ di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di
fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi
politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.
3. E’, altresi’, compito dell’AISE individuare e contrastare al di
fuori del territorio nazionale le attivita’ di spionaggio dirette
contro l’Italia e le attivita’ volte a danneggiare gli interessi
nazionali.
4. L’AISE puo’ svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto
in collaborazione con l’AISI, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita’ che la stessa AISE svolge
all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o
territoriali.
5. L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L’AISE informa tempestivamente e con continuita’ il Ministro della
difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno
per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
nomina e revoca il direttore dell’AISE, scelto tra dirigenti di prima
fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il
CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e’
rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISE riferisce costantemente sull’attivita’
svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorita’
delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del
DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri
in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un
rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione
dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito
il direttore dell’AISE, uno o piu’ vice direttori. Il direttore
dell’AISE affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISE sono disciplinati
con apposito regolamento.
Art. 7.
(Agenzia informazioni e sicurezza interna)
1. E’ istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI),
alla quale e’ affidato il compito di ricercare ed elaborare nei
settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche
in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della
Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a
suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita’ eversiva e da ogni
forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all’AISI le attivita’ di informazione per la sicurezza,
che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione
degli interessi politici, militari, economici, scientifici e
industriali dell’Italia.
3. E’, altresi’, compito dell’AISI individuare e contrastare
all’interno del territorio nazionale le attivita’ di spionaggio
dirette contro l’Italia e le attivita’ volte a danneggiare gli
interessi nazionali.
4. L’AISI puo’ svolgere operazioni all’estero soltanto in
collaborazione con l’AISE, quando tali operazioni siano strettamente
connesse ad attivita’ che la stessa AISI svolge all’interno del
territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS
provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L’AISI informa tempestivamente e con continuita’ il Ministro
dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della
difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con
proprio decreto, il direttore dell’AISI, scelto tra i dirigenti di
prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito
il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e’ rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISI riferisce costantemente sull’attivita’
svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorita’
delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del
DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri
in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un
rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione
dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito
il direttore dell’AISI, uno o piu’ vice direttori. Il direttore
dell’AISI affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISI sono disciplinati
con apposito regolamento.
Art. 8.
(Esclusivita’ delle funzioni attribuite al DIS, all’AISE e all’AISI)
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e
all’AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o
ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della
difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico
militare e di polizia militare, e in particolare ogni attivita’
informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita’
delle Forze armate all’estero, e non e’ parte del Sistema di
informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento
con l’AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa
deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)
1. E’ istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma
7, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni
direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo
sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni
altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto
di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42.
2. Competono all’UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni
del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorita’ nazionale
per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la
sicurezza di tutto quanto e’ coperto dalle classifiche di segretezza
di cui all’articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e
materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa
acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per
la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del
Ministro dell’interno;
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti
i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di
segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza
indicate all’articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute
in trattati internazionali ratificati dall’Italia. A ciascuna delle
classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS e’ subordinato all’effettuazione di un
preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla
conoscibilita’ di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni
soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alle
istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori,
nonche’ di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze
armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i
soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilita’ collaborano con
l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei
NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSe puo’
revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti
nuovi, emergono motivi di inaffidabilita’ a carico del soggetto
interessato.
7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, disciplina il
procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del
presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonche’ gli
ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessita’
dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo,
rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso
e’ richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i
quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di
regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9,
quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente
del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione,
indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe
trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e
delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all’UCSe e’ nominato e revocato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorita’
delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il
dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che
informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione
sull’attivita’ svolta e sui problemi affrontati, nonche’ sulla
rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate
dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per
garantirne la correttezza e l’efficienza. La relazione e’ portata a
conoscenza del CISR.
Nota all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
�Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza). – 1. Le opere, i servizi e le
forniture destinati ad attivita’ della Banca d’Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attivita’
degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in
cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di
segretezza in conformita’ a disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del
presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi “segreti” ai sensi del regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
altre norme vigenti, oppure “eseguibili con speciali misure
di sicurezza”.
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in
possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente
codice, dell’abilitazione di sicurezza.
4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto
e sempre che la negoziazione con piu’ di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L’operatore economico invitato puo’ richiedere di
essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore
entro i successivi dieci giorni e’ tenuto a pronunziarsi
sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni
all’amministrazione, devono essere in possesso
dell’abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi’ sulla regolarita’,
sulla correttezza e sull’efficacia della gestione.
Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
8. (Abrogato).�.
Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi)
1. E’ istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma
7, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento
e l’accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza
e del DIS;
b) la gestione dell’archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei
citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi
storici, della documentazione relativa alle attivita’ e ai bilanci
dei servizi di informazione per la sicurezza, nonche’ della
documentazione concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le
relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, definisce le
modalita’ di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale
degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e
degli archivi cartacei, nonche’ le modalita’ di conservazione e di
accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio
centrale dello Stato.
Art. 11.
(Formazione e addestramento)
1. E’ istituita nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma
7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare
l’addestramento, la formazione di base e continuativa e
l’aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a
rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei
centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono
annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze
operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti
dello scenario internazionale e all’evoluzione del quadro strategico
internazionale.
4. Il regolamento della Scuola definisce modalita’ e periodi di
frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi
nell’ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.
Art. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le
Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche
di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di
informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a
questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di
procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge,
qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) dell’articolo 4, comma 3, siano relative a
indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere
acquisite solo previo nulla osta della autorita’ giudiziaria
competente. L’autorita’ giudiziaria puo’ trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso
il Ministero dell’interno, fornisce ogni possibile cooperazione al
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
Nota all’art. 12:
– Per il testo dell’art. 329 del codice di procedura
penale, vedasi nella nota all’art. 4.
Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni
e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita)
1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di
autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica
utilita’ e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine
logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni
istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare
convenzioni con i predetti soggetti, nonche’ con le universita’ e con
gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le
amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le
disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS, dell’AISE e
dell’AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o
convenzione, servizi di pubblica utilita’, prevedendo in ogni caso le
modalita’ tecniche che consentano la verifica, anche successiva,
dell’accesso a dati personali.
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
dopo le parole: “ordinamento costituzionale” sono inserite le
seguenti: “o del crimine organizzato di stampo mafioso”.
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del
presente articolo.
Nota all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), come modificato
dalla presente legge:
�Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell’attivita’ infor-mativa). – 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo’ delegare i direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e
6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l’autorizzazione per svolgere le attivita’ di cui all’art.
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano
ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita’
terroristiche o di eversione dell’ordinamento
costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello del
distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a
controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile,
del distretto in cui sono emerse le esigenze di
prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 226
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 14.
(Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 118 del codice di procedura penale e’ inserito il
seguente:
“Art. 118-bis. – (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri). – 1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri puo’ richiedere all’autorita’ giudiziaria
competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329,
direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per
lo svolgimento delle attivita’ connesse alle esigenze del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.
3. L’autorita’ giudiziaria puo’ altresi’ trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai
medesimi fini l’autorita’ giudiziaria puo’ autorizzare l’accesso
diretto di funzionari delegati dal direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata”.
Note all’art. 14:
– Per il testo dell’art. 329 del codice di procedura
penale, vedasi nella nota all’art. 4.
Art. 15.
(Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 256 del codice di procedura penale e’ inserito il
seguente:
“Art. 256-bis. – (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da
parte dell’autorita’ giudiziaria presso le sedi dei servizi di
informazione per la sicurezza). – 1. Quando deve disporre
l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei
servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso
uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, l’autorita’ giudiziaria indica
nell’ordine di esibizione, in modo quanto piu’ possibile specifico, i
documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L’autorita’ giudiziaria procede direttamente sul posto all’esame
dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli
strettamente indispensabili ai fini dell’indagine. Nell’espletamento
di tale attivita’, l’autorita’ giudiziaria puo’ avvalersi della
collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o
le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti,
l’autorita’ giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei
ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti,
atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare
l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un
documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo
estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la
consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa e’
trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri
affinche’ vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorita’
estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del
segreto di Stato.
5. Nell’ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei
ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della
cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta
giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine di cui al comma 5, l’autorita’ giudiziaria acquisisce il
documento, l’atto o la cosa”.
Art. 16.
(Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall’articolo 15 della presente legge, e’ inserito il seguente:
“Art. 256-ter. – (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i
quali viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere
acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per
i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto
di Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o
la cosa e’ sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente
al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della
cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla
trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine di cui al comma 2, l’autorita’ giudiziaria acquisisce il
documento, l’atto o la cosa”.
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI
CONTABILITA’
Art. 17.
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non e’
punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza
che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato,
legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili
alle finalita’ istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso
dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle
procedure fissate dall’articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si
applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura
delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita,
l’integrita’ fisica, la personalita’ individuale, la liberta’
personale, la liberta’ morale, la salute o l’incolumita’ di una o
piu’ persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresi’, nei
casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di
delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti
di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle
finalita’ istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza
e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate
dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si
realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorita’ giudiziaria
oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non
siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorita’
giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica
altresi’ alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255
del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non e’
opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo
comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle
sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in
un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni
sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti
all’albo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le
condotte:
a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti
istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in
attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi
dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di
informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli
obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli
interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno
possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali
necessita’, le attivita’ indicate nel presente articolo sono state
svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la
sicurezza, in concorso con uno o piu’ dipendenti dei servizi di
informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro
opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era
indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate
dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini
dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al
personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
Note all’art. 17
– Si riporta il testo degli articoli 51, 255, 270-bis,
secondo comma, 289, 294 e 416-bis del codice penale:
�Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere). – L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica autorita’, esclude la punibilita’.
Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine
dell’autorita’, del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresi’ chi ha eseguito l’ordine,
salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a
un ordine legittimo.
Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando
la legge non gli consente alcun sindacato sulla
legittimita’ dell’ordine.�.
�Art. 255 (Soppressione, falsificazione o sottrazione
di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato).
– Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o
falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche
temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza
dello Stato od altro interesse politico, interno o
internazionale, dello Stato, e’ punito con la reclusione
non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso
la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero
le operazioni militari.�.
�Art. 270-bis (Associazioni con finalita’ di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico). – (Omissis).
Ai fini della legge penale, la finalita’ di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo
internazionale.�.
�Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e
contro le assemblee regionali). – E’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di
un piu’ grave delitto, chiunque commette atti violenti
diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche
temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo
l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative
conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o
alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali
l’esercizio delle loro funzioni.�.
�Art. 294 (Attentati contro i diritti politici del
cittadino). – Chiunque con violenza, minaccia o inganno
impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto
politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso
difforme dalla sua volonta’, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.�.
�Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). –
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu’ persone, e’ punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta’ che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita’ economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se’ o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione e’ armata si applica la pena della
reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita’, per il conseguimento
della finalita’ dell’associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita’ economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta’.
Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.�.
– La legge 20 febbraio 1958, n. 75, reca: �Abolizione
della regolamentazione della prostituzione e lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione altrui�.
Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come
reato)
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto
rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio
dei ministri, o l’Autorita’ delegata, ove istituita, autorizza le
condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse
sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorita’ delegata,
ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di
una circostanziata richiesta del direttore del servizio di
informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa
informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere
forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario
di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorita’ delegata,
ove istituita, puo’ in ogni caso modificare o revocare il
provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle
medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire
tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora
l’Autorita’ delegata non sia istituita, il direttore del servizio di
informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne
da’ comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro
ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS,
indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorita’ delegata,
ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora
riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17,
nonche’ il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4,
ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia
stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle
autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa
l’autorita’ giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione
previste nel presente articolo e’ conservata presso il DIS in
apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le
relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui
all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese e’
sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del
DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).
Art. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorita’
giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo
17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini
preliminari, il direttore del servizio di informazione per la
sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all’autorita’
giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di
giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica
interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione
di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli
relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito
registro riservato, per essere custoditi secondo modalita’ che ne
tutelino la segretezza.
3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione e’
opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il
Presidente del Consiglio dei ministri e’ interpellato dal giudice che
procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste
l’autorizzazione, ne da’ comunicazione entro dieci giorni
all’autorita’ che procede, indicandone i motivi. Della conferma e’
data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del
Consiglio dei ministri il procedimento e’ sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4,
essa si intende negata e l’autorita’ giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la
sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi,
sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del
procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della
Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalita’, dallo
stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando e’
sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia
stato risolto.
8. Se e’ stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte
costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al
provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa
stabilisce.
9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione e’
eccepita dall’appartenente ai servizi di informazione per la
sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al
momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura
cautelare, l’esecuzione del provvedimento e’ sospesa e la persona e’
accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi
trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti
e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al
comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato,
provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di
procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma
al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro
ore dalla richiesta. La persona e’ trattenuta negli uffici della
polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore
generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla
ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta
la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura
penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al
Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce
l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla
richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa
si intende negata e l’autorita’ giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
Nota all’art. 19:
– Gli articoli 390 e seguenti del codice di procedura
penale fanno parte del Titolo VI del citato codice
concernete l’arresto in flagranza e il fermo.
Art. 20.
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i
soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano
illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di
cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci
anni.
Art. 21.
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento e’ determinato il contingente speciale
del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la
sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi’, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente
legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale garantendone
l’unitarieta’ della gestione, il relativo trattamento economico e
previdenziale, nonche’ il regime di pubblicita’ del regolamento
stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni
per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita’ concorsuali e selettive,
aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per
la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel
rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della
lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere
funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS
e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la
cui permanenza presso i rispettivi organismi e’ legata alla
permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare
specializzazione debitamente documentata, per attivita’ assolutamente
necessarie all’operativita’ del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita’, collegate alla presenza di
rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita’ entro il
secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza
economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza
o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per concorso; qualora il
rapporto di parentela o di affinita’ o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza,
l’incompatibilita’ e’ assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e’
cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e
dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della
percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti
esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili
professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita’ relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale che rientra nell’amministrazione di
provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita’
acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita’ per il trasferimento del personale del
ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di
informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla
presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la
responsabilita’ personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha
disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e
le modalita’ del passaggio del personale della Segreteria generale
del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera
a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal
comma 6 dell’articolo 29 della presente legge, il trattamento
economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all’AISE
e all’AISI, costituito dallo stipendio, dall’indennita’ integrativa
speciale, dagli assegni familiari e da una indennita’ di funzione, da
attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo
rivestiti e alle funzioni svolte.
7. E’ vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da
quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro
nell’amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra
pubblica amministrazione, e’ escluso il mantenimento del trattamento
economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure
eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di
dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita’ preclusive del
rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza,
in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi
ricoperti e ad attivita’ svolte, prevedendo specifici obblighi di
dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita’, in qualsiasi forma, alle
dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che,
per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni
democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’
alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la
sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze
o impiegare in qualita’ di collaboratori o di consulenti membri del
Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali,
consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle
dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la
sicurezza e’ tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita’, al
rispetto del segreto su tutto cio’ di cui sia venuto a conoscenza
nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Note all’art. 21:
– La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: �Norme per il
diritto al lavoro dei disabili�.
– Si riporta il testo dell’art. 16 della legge 28 marzo
1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro):
�Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). – 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita’ in una
o piu’ regioni, le province, i comuni e le unita’ sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita’, che abbiano la professionalita’
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l’ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell’art. 1, comma 4. L’inserimento nella graduatoria nella
nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita’ si esplichi nel territorio di piu’
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita’
si esplichi nell’intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita’ di avviamento dei lavoratori nonche’ le
modalita’ e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita’ in piu’ regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all’assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche’ i criteri e le modalita’ per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della Pubblica
amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.�.
Art. 22.
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto
controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
Nota all’art. 22:
– Si riporta il testo dell’art. 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
�Art. 23-bis. – 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita’
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita’, ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche’
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita’
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche’ quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa’, aziende e
istituzioni ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta’, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l’applicazione dell’art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso
ai sensi dell’art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l’illegittimita’ dell’atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell’ordinanza. In caso di rigetto dell’istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e’ trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da’ avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita’ ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita’ sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e’ pubblicato entro sette giorni dalla data
dell’udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e’ di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo’, al fine di
ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.�.
Art. 23.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di
ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ne’, salvo quanto
previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica
sicurezza. Tali qualita’ sono sospese durante il periodo di
appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per
coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione
di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attivita’ strettamente necessarie
a una specifica operazione dei servizi di informazione per la
sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS
o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di
ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia
di prevenzione, puo’ essere attribuita a taluno dei soggetti
appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non
oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del direttore generale del DIS.
3. L’attribuzione della qualifica e’ rinnovabile.
4. L’attribuzione della qualifica e’ comunicata al Ministro
dell’interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS
puo’ essere formulata anche in forma orale e seguita entro
ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui
all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai
rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente
del Consiglio dei ministri, o l’Autorita’ delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il
direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti
organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova
relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata
acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi
rispettivamente dipendono.
8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 puo’ essere
ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, quando cio’ sia strettamente necessario al perseguimento
delle finalita’ istituzionali del Sistema di informazione per la
sicurezza.
Art. 24.
(Identita’ di copertura)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri o all’Autorita’ delegata, ove istituita,
puo’ autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI,
l’uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la
sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di
qualita’ personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura
puo’ essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di
documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualita’
di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalita’ di rilascio e
conservazione nonche’ la durata della validita’ dei documenti e dei
certificati di cui al comma 1. Presso il DIS e’ tenuto un registro
riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio
dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine
dell’operazione, il documento o il certificato e’ conservato in
apposito archivio istituito presso il DIS.
Art. 25.
(Attivita’ simulate)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri o all’Autorita’ delegata, ove istituita,
puo’ autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI,
l’esercizio di attivita’ economiche simulate, sia nella forma di
imprese individuali sia nella forma di societa’ di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attivita’ di cui al comma 1 e’ allegato al
bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1.
Art. 26.
(Trattamento delle notizie personali)
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni
sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi
istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma
3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza
che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in
violazione di quanto previsto al comma 1 e’ punito, se il fatto non
costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il DIS, l’AISE e l’AISI non possono istituire archivi al di fuori
di quelli la cui esistenza e’ stata ufficialmente comunicata al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo
33, comma 6.
Art. 27.
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere
assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per
la sicurezza o al DIS, l’autorita’ giudiziaria procedente adotta ogni
possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l’autorita’
giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui
al comma 1 con l’osservanza, in quanto compatibili, delle
disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a
distanza e’ disposta a condizione che siano disponibili strumenti
tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la
presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli
articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di
procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque
adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o
deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto
succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli
atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la
sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari,
anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3,
del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto
non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini
ovvero sussista altra rilevante necessita’ della pubblicita’ degli
atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresi’,
alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalita’
idonee a tutelarne la segretezza.
Note all’art. 27:
– Si riporta il testo dell’art. 146-bis, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
�Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). – 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell’art. 51, comma 3-bis, nonche’ nell’art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di
persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita’ e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e’ valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie.
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure di cui all’art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e’
disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e’
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell’udienza.
3. Quando e’ disposta la partecipazione a distanza, e’
attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita’ tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e’
adottato nei confronti di piu’ imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e’ posto altresi’ in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E’ sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione
e’ equiparato all’aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e’ presente nel luogo ove si trova l’imputato e
ne attesta l’identita’ dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle
facolta’ a lui spettanti. Egli da’ atto altresi’ della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche’, se ha luogo l’esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita’ con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo’ designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne’ hanno svolto, attivita’ di investigazione o di
protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o
l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell’art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica
l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell’atto.�.
– Si riporta il testo dell’art. 128 del codice di
procedura civile:
�Art. 128 (Udienza pubblica). – L’udienza in cui si
discute la causa e’ pubblica a pena di nullita’, ma il
giudice che la dirige puo’ disporre che si svolga a porte
chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di
ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell’ordine e del decoro e puo’ allontanare
chi contravviene alle sue prescrizioni.�.
– Si riporta il testo degli articoli 329, comma 3, 472
e 473 del codice di procedura penale:
�Art. 329 (Obbligo del segreto). – 1.-2. (Omissis).
3. Anche quando gli atti non sono piu’ coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita’ per la prosecuzione delle indagini, puo’
disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando
l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto
puo’ ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.�.
�Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). – 1.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita’ puo’
nuocere al buon costume ovvero, se vi e’ richiesta
dell’autorita’ competente, quando la pubblicita’ puo’
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete
nell’interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone
che si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che
possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
ovvero delle parti private in ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando
l’interessato e’ assente o estraneo al processo, il giudice
provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresi’ che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicita’ puo’ nuocere alla pubblica igiene, quando
avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e’
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati.
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si
svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo’
chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una
parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la
parte offesa e’ minorenne. In tali procedimenti non sono
ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita’
della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto.
4. Il giudice puo’ disporre che avvenga a porte chiuse
l’esame dei minorenni.�.
�Art. 473 (Ordine di procedere a porte chiuse). – 1.
Nei casi previsti dall’art. 472, il giudice, sentite le
parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica
udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse. L’ordinanza e’ revocata con le
medesime forme quando sono cessati i motivi del
provvedimento.
2. Quando si e’ ordinato di procedere a porte chiuse,
non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di
udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il
dovere di intervenire. Nei casi previsti dall’art. 472,
comma 3, il giudice puo’ consentire la presenza dei
giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono
assunti secondo l’ordine in cui vengono chiamati e, fatta
eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell’aula
di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente
necessario.�.
Art. 28.
(Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale e’ inserito il
seguente:
“Art. 270-bis. – (Comunicazioni di servizio di appartenenti al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di
informazione per la sicurezza). – 1. L’autorita’ giudiziaria, quando
abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio
di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o
ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata
secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l’autorita’ giudiziaria trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per
accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di
Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le
informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e’
pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e’
necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di
un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina
concernente la speciale causa di giustificazione prevista per
attivita’ del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto,
l’autorita’ giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorita’
giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non e’ in ogni caso precluso all’autorita’ giudiziaria di
procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle
informazioni coperte dal segreto.
7. Quando e’ sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia
risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri non puo’ piu’ opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria
non puo’ acquisire ne’ utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e’ stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e’ opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento”.
Art. 29.
(Norme di contabilita’ e disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze e’ istituita un’apposita unita’ previsionale di base
per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili
del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo
stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresi’, le somme da
destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale
ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la
stessa procedura, e’ data comunicazione al Comitato parlamentare di
cui all’articolo 30.
3. Il regolamento di contabilita’ del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza e’ approvato, sentito il Presidente
della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilita’
generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse
stabiliti, nonche’ delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i
fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese
ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su
proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di
rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla
lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo e’ inviato per il controllo della
legittimita’ e regolarita’ della gestione, insieme con la relazione
annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte
dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al
controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente
capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e
dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati,
rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del
segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati
esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale
e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei
ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie e’
trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale e’ presentata,
altresi’, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1,
un’informativa sulle singole linee essenziali della gestione
finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese
riservate, senza indicazioni nominative, e’ conservata negli archivi
storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di
contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel
rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del
presente articolo. Sono altresi’ individuati i lavori, le forniture e
i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere
effettuati in economia o a trattativa privata.
5. E’ abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nota all’art. 29:
– Per il testo dell’art. 17 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, vedasi nelle note all’art. 9.
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. E’ istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati
entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei
due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria
della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della
specificita’ dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che
l’attivita’ del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga
nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo
interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un
vicepresidente e da un segretario, e’ eletto dai componenti del
Comitato a scrutinio segreto. Il presidente e’ eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua
elezione e’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parita’ di voti e’ proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu’ anziano di eta’.
6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del
segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo
nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parita’ di voti si procede ai sensi del comma 5.
Art. 31.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica)
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di
audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorita’
delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del
direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI.
2. Il Comitato ha altresi’ la facolta’, in casi eccezionali, di
disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema
di informazione per la sicurezza. La delibera e’ comunicata al
Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria
responsabilita’, puo’ opporsi per giustificati motivi allo
svolgimento dell’audizione.
3. Il Comitato puo’ altresi’ ascoltare ogni altra persona non
appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di
fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai
fini dell’esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealta’ e
completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie
di interesse del Comitato.
5. Il Comitato puo’ ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l’autorita’ giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche’ copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L’autorita’ giudiziaria puo’ trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. L’autorita’ giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione
della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non
rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la
necessita’ di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del
differimento vengono meno, l’autorita’ giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per
sei mesi e puo’ essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura
delle indagini preliminari.
7. Il Comitato puo’ ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di
informazione per la sicurezza, nonche’ degli organi e degli uffici
della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonche’
copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque
acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di
copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della
Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni
in corso o l’incolumita’ di fonti informative, collaboratori o
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il
destinatario della richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al
Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta,
quest’ultima e’ sottoposta alla valutazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se
l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso
l’esigenza di riservatezza puo’ essere opposta o confermata in
relazione a fatti per i quali non e’ opponibile il segreto di Stato.
In nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il
segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto
unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti
di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai
compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna
comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non puo’
essere opposto il segreto d’ufficio, ne’ il segreto bancario o
professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte
processuale nell’ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano
assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle
competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non
puo’ essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato puo’ esercitare il controllo diretto della
documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse,
effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del
DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).
14. Il Comitato puo’ effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici
di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone
preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo’ differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di
interferenza con operazioni in corso.
Nota all’art. 31:
– Per il testo dell’art. 329 del codice di procedura
penale, vedasi nelle note all’art. 4.
Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime
il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla
presente legge, nonche’ su ogni altro schema di decreto o regolamento
concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di
cui all’articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente
il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice
direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non
vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine
di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento;
tale termine e’ prorogabile una sola volta, per non piu’ di quindici
giorni.
Art. 33.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una
relazione sull’attivita’ dei servizi di informazione per la
sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per
la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e
le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano
le materie di competenza del Comitato, nonche’ i decreti e i
regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente
speciale di cui all’articolo 21.
3. Il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro
degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi
emanati con riferimento alle attivita’ del Sistema di informazione
per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa
le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza
nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge
come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente
legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le
informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data
di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente
al Comitato tutte le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice
di procedura penale, introdotto dall’articolo 28 della presente
legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente
al Comitato l’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione
concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull’andamento
della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma
aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel
bilancio del DIS, dell’AISE e dell’AISI e i relativi stati di
utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei
ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati
personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per
il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio
dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre
dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del
Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo
semestre dell’anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato,
nella seconda relazione semestrale, un’informativa sulle linee
essenziali delle attivita’ di cui all’articolo 24, comma 1, svolte
nell’anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza
dell’organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre
di riferimento, nonche’ sui casi di chiamata diretta nominativa, con
indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
Note all’art. 33:
– Per il testo vigente dell’art. 4 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, vedasi nella nota
all’art. 13.
– Per il testo dell’art. 270-bis del codice di
procedura penale, vedasi l’art. 28 della presente legge.
Art. 34.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
qualora nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte
poste in essere in violazione delle norme che regolano l’attivita’ di
informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio
dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 35.
(Relazioni del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire
sull’attivita’ svolta e per formulare proposte o segnalazioni su
questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica puo’,
altresi’, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o
relazioni urgenti.
Art. 36.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il
Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio o di
servizio, dell’attivita’ del Comitato sono tenuti al segreto
relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione
dell’incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 e’ punita, salvo che
il fatto costituisca piu’ grave reato, a norma dell’articolo 326 del
codice penale; se la violazione e’ commessa da un parlamentare le
pene sono aumentate da un terzo alla meta’.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le pene previste
dall’articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi
diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia
stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi
componenti, denuncia all’autorita’ giudiziaria i casi di violazione
del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti
evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente
del Comitato, il presidente di quest’ultimo ne informa i Presidenti
delle Camere.
6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della
Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una
commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei
gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del
regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue
conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia
stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato,
il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo
quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente
dell’altro ramo del Parlamento.
Nota all’art. 36:
– Si riporta il testo dell’art. 326 del codice penale:
�Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). – Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita’, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l’agevolazione e’ soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se’ o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e’
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
e’ commesso al fine di procurare a se’ o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.�.
Art. 37.
(Organizzazione interna)
1. L’attivita’ e il funzionamento del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei
propri componenti. Ciascun componente puo’ proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva
diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato
dall’autorita’ che li ha formati.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L’archivio e tutti gli
atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo
congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per meta’
a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta’
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato
puo’ avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie,
previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle
risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non puo’ avvalersi a
nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti
al Sistema di informazione per la sicurezza, ne’ di soggetti che
collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati
esteri.
Nota all’art. 37:
– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge
24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato):
�Art. 11. – Il Governo riferisce semestralmente al
Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica
informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.
Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati
e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del
Parlamento sulla base del criterio di proporzionalita’,
esercita il controllo sull’applicazione dei principi
stabiliti dalla presente legge.
A tale fine il Comitato parlamentare puo’ chiedere al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato
interministeriale di cui all’art. 2 informazioni sulle
linee essenziali delle strutture e dell’attivita’ dei
Servizi e formulare proposte e rilievi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ opporre
al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica
motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del
segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio
eccedono i limiti di cui al comma precedente.
In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione
del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna
delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati
al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle
proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma.
Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.�.
Art. 38.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al
Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla
politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 39.
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attivita’ e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recare danno all’integrita’ della Repubblica, anche in relazione ad
accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto
agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla
difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita’, le cose e i
luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza
esclusivamente dei soggetti e delle autorita’ chiamati a svolgere
rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti
indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il
raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti
riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con
accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la
distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti,
gli atti, le attivita’, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di
fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere
gravemente le finalita’ di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato e’ apposto e, ove
possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono
oggetto, anche se acquisiti all’estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle
norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i
criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli
atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio
dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi
coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte
dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in
mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi
dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito
dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse
puo’ richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere
accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita’,
alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio
dei ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato,
trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, dispone una o piu’ proroghe del vincolo. La durata
complessiva del vincolo del segreto di Stato non puo’ essere
superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal
decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del
vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono
l’apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del
segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali, il provvedimento con cui e’ disposta la cessazione
del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita’, e a
condizione di reciprocita’, e’ adottato previa intesa con le
autorita’ estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi
dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui
agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
Note all’art. 39:
– Per il testo dell’art. 416-bis, primo comma, del
codice penale, vedasi nelle note all’art. 17.
– Si riporta il testo degli articoli 285, 416-ter e
422, del codice penale:
�Art. 285 (Devastazione, saccheggio e strage). –
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione,
il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in
una parte di esso e’ punito con pena all’ergastolo.�.
�Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). –
La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis si
applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista
dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della
erogazione di denaro.�.
�Art. 422 (Strage). – Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall’art. 285, al fine di uccidere, compie atti
tali da porre in pericolo la pubblica incolumita’ e’
punito, se dal fatto deriva la morte di piu’ persone, con
la morte.
Se e’ cagionata la morte di una sola persona, si
applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindici anni.�.
Art. 40.
(Tutela del segreto di Stato)
1. L’articolo 202 del codice di procedura penale e’ sostituito dal
seguente:
“Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i
pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno
l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di
Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorita’
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai
fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del
processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal
segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per
l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei ministri non da’ conferma del segreto,
l’autorita’ giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorita’
giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle
notizie coperte dal segreto.
6. Non e’, in ogni caso, precluso all’autorita’ giudiziaria di
procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando e’ sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia
risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri non puo’ piu’ opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria
non puo’ ne’ acquisire ne’ utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e’ stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e’ opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento”.
2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ i
delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli
articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le
condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione
per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la
speciale causa di giustificazione prevista per attivita’ del
personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si
considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le
quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla
legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di
giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non puo’ essere opposto o confermato ad
esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione
esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della
classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e’ opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non
ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita’ di
Autorita’ nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i
documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza,
prima che siano messi a disposizione dell’autorita’ giudiziaria
competente”.
4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204,
comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i
presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso
articolo, perche’ il fatto, la notizia o il documento coperto dal
segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In
mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della
comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o
l’esame del soggetto interessato.”;
b) il comma 3 e’ abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai
sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66,
comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri e’
tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il
Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Note all’art. 40:
– Si riporta il testo dell’art. 204 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
�Art. 204 (Esclusione del segreto). – 1. Non possono
essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202
e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti
all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonche’ i
delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422
del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura
del reato e’ definita dal giudice. Prima dell’esercizio
dell’azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di
segretezza e’ data comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto
dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti
concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai
servizi di informazione per la sicurezza in violazione
della disciplina concernente la speciale causa di
giustificazione prevista per attivita’ del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano
violazioni della predetta disciplina le condotte per le
quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista
dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale
causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non puo’ essere opposto o
confermato ad esclusiva tutela della classifica di
segretezza o in ragione esclusiva della natura del
documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e’
opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le
necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei
Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato,
provvede, in qualita’ di Autorita’ nazionale per la
sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose
o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che
siano messi a disposizione dell’autorita’ giudiziaria
competente.�.
– Si riporta il testo dell’art. 66 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla
presente legge:
�Art. 66 (Procedimento di esclusione del segreto). – 1.
Nei fatti, notizie e documenti indicati nell’art. 204,
comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli
informatori.
2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’art.
204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se
ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei
commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perche’ il
fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di
Stato non concerne il reato per cui si procede. In
mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della
comunicazione, il giudice dispone il sequestro del
documento o l’esame del soggetto interessato.
3. (Abrogato).
Art. 41.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di
pubblico servizio e’ fatto divieto di riferire riguardo a fatti
coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e
grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del
codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della
presente legge, se e’ stato opposto il segreto di Stato, l’autorita’
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri,
nella sua qualita’ di Autorita’ nazionale per la sicurezza, per le
eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L’autorita’ giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di
quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede
conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del
Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del
processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal
segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per
l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei ministri non da’ conferma del segreto,
l’autorita’ giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorita’
giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle
notizie coperte dal segreto.
6. Non e’, in ogni caso, precluso all’autorita’ giudiziaria di
procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando e’ sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia
risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri non puo’ piu’ opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria
non puo’ ne’ acquisire ne’ utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e’ stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e’ opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri e’ tenuto a dare
comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto
di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di
cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato
parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di
Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.
Art. 42.
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la
conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita’ o cose ai soli
soggetti che abbiano necessita’ di accedervi e siano a cio’ abilitati
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza e’ apposta, e puo’ essere elevata,
dall’autorita’ che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima
la notizia, ovvero e’ responsabile della cosa, o acquisisce
dall’estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto,
riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base
dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di
ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e
fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni
singola parte.
5. La classifica di segretezza e’ automaticamente declassificata a
livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di
apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa
comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con
provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono
prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso
di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto
delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito
regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di
segretezza, i soggetti cui e’ conferito il potere di classifica e gli
uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono
collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche’ i criteri per l’individuazione
delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi
militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della
Repubblica.
8. Qualora l’autorita’ giudiziaria ordini l’esibizione di documenti
classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli
atti sono consegnati all’autorita’ giudiziaria richiedente, che ne
cura la conservazione con modalita’ che ne tutelino la riservatezza,
garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne
visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei
servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della
declassificazione, nonche’ quelli privi di ogni vincolo per decorso
dei termini, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
(Procedura per l’adozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni
regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro
centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche
in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di
cui all’articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita’,
anche in deroga alle norme vigenti.
Nota all’art. 43:
– Si riporta il testo dell’art. 17 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
�Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.�.
Art. 44.
(Abrogazioni)
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, e’ abrogata, salvo quanto
previsto al comma 2. Sono altresi’ abrogate tutte le disposizioni
interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con
la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che
interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di
informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di
diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti
loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 7,
all’articolo 6, comma 10, all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21,
comma 1, e all’articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l’espressione “SISMI” si
intende riferita all’AISE, l’espressione “SISDE” si intende riferita
all’AISI, l’espressione “CESIS” si intende riferita al DIS,
l’espressione “CIIS” si intende riferita al CISR, i richiami al
Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al
Comitato di cui all’articolo 30 della presente legge.
Nota all’art. 44:
– Per l’argomento della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
vedasi nella nota all’art. 37.
Art. 45.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e’ costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all’articolo 11
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura
e’ integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma
1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle
proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e
la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n.
801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all’attuazione della presente
legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia’ previste a legislazione vigente. A tale fine,
nell’unita’ previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29
confluiscono gli stanziamenti gia’ iscritti, per analoghe esigenze,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le norme di cui all’articolo 28 si applicano alle acquisizioni
probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Nota all’art. 45:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della citata legge
24 ottobre 1977, n. 801:
�Art. 2. – Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e’ istituito un Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e
proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da
perseguire nel quadro della politica informativa e di
sicurezza.
Il Comitato e’ presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e’ composto dai Ministri per gli affari
esteri, per l’interno, per la grazia e giustizia, per la
difesa, per l’industria e per le finanze.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ chiamare
a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale
altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai
successivi articoli 4 e 6, autorita’ civili e militari ed
esperti.�.
– Per il testo dell’art. 11 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, vedasi nella nota all’art. 37.
Art. 46.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
———-
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 445):
Presentato dall’on. Ascierto il 4 maggio 2007.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 giugno 2006, con pareri delle
commissioni II, III, IV e V.
Esaminato dalla I commissione il 28 novembre; 5, 6, 12,
19 dicembre 2006; 9, 23, 24, 25, 29 gennaio 2007 e
1° febbraio 2007.
Esaminato in aula il 5, 8, 13 e 14 febbraio 2007 e
approvato in testo unificato con gli atti: Zanotti ed altri
(982); Naccarato (1401); Mattarella ed altri (1566);
Ascierto (1822); Galante ed altri (1974); Deiana (1976);
Fiano (1991); Gasparri ed altri (1996); Mascia (2016);
Boato (2038); Boato (2039); Boato (2040); Scajola ed altri
(2070); D’Alia (2087); Maroni ed altri (2105); Cossiga
(2124), Cossiga (2125) il 15 febbraio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1335):
Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari
costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2007, con
pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.
Esaminato dalla commissione il 27, 28 marzo 2007; 17,
18 aprile 2007; 8, 15, 30 maggio 2007; 12, 13, 14, 19,
27 giugno 2007; 10, 11 e 17 luglio 2007.
Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2007 (atto n.
1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972,
1190, 1203/A – relatori sen. Pastore e Sinfisi).
Esaminato in aula il 17 e 24 luglio 2007 e approvato
con modificazioni, il 25 luglio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 445 – 982 – 1401 – 1566 – 1822
– 1974 – 1976 – 1991 – 1996 – 2016 – 2038 – 2039 – 2040 –
2070 – 2087 – 2105 – 2124 – 2125-B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 luglio 2007 con pareri delle
commissioni II, III, IV, V e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
30 luglio 2007.
Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede legislativa, il 31 luglio 2007.
Esaminato dalla I commissione in sede legislativa e
approvato, con modificazioni, il 31 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1335-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede legislativa, il 31 luglio 2007.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede legislativa, e
approvato il 1° agosto 2007.