Modifica della delibera n. 96/07/CONS a seguito del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. (Deliberazione n. 302/07/CONS).
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;
Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante “Modalita’ attuative delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7″, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante
“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivitaeconomiche e la nascita di nuove
imprese”, ed in particolare l’art. 1, comma 4, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;
Rilevato che la delibera 96/07/CONS, all’art. 6, stabilisce che, in
caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
Considerato che, in sede di conversione in legge del decreto-legge
n. 7/2007, e’ stato inserito, all’art. 1, il comma 4, che,
nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del medesimo art. 1, prevede l’applicabilita’ dell’art. 98 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, come modificato dall’art. 2, comma 136,
del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Considerato altresi’ che, al rigo 4 della sezione 2, lettera a)
degli Allegati A e B, l’utilizzo del termine “penale” non appare
adeguato con riferimento ai contratti per adesione e, comunque, non
in linea con lo spirito della legge n. 40/2007, essendo la penale
tipicamente lasciata alla libera disponibilita’ delle parti e
svincolata da giustificazioni in termini di costi;
Ritenuto quindi necessario modificare l’art. 6 della delibera
96/07/CONS al fine di uniformarla, per la parte relativa alle
sanzioni, a quanto stabilito dalla legge di conversione;
Sentita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Roberto Napoli, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
1. L’art. 6 della delibera n. 96/07/CONS e’ sostituito dal
seguente:
1. “Alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4
e 5 si applica l’art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato
dall’art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286″.
2. Il rigo 4 della sezione 2, lettera a), degli Allegati A e B alla
delibera 96/07/CONS e’ cosi’ sostituito:
1. ” Spese per il cliente per l’esercizio della facolta’ di
recesso”.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’.
Napoli, 6 giugno 2007
Il presidente
Calabro
I commissari relatori
Innocenzi Botti – Napoli