Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25 Luglio 2008 – Legge 23 luglio 2008, n. 124

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che
rivestono la qualita’ di Presidente della Repubblica, di Presidente
del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati
e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di
assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La
sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti
l’assunzione della carica o della funzione.
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo’
rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del
codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non
rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice
penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della
funzione e non e’ reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel
corso della stessa legislatura ne’ si applica in caso di successiva
investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la
parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per
comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura
civile, sono ridotti alla meta’, e il giudice fissa l’ordine di
trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo
all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1442):
Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano) il 2
luglio 2008.
Assegnato alle commissioni I (affari costituzionali) e
II (giustizia) riunite, in sede referente, il 3 luglio
2008.
Esaminato dalle commissioni riunite l’8 e il 9 luglio
2008.
Esaminato in aula il 9 luglio 2008 e approvato il 10
luglio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 903):

Assegnato alle commisioni 1ª (affari costituzionali) e
2ª (giustizia) riunite, in sede referente, il 10 luglio
2008.
Esaminato dalle commissioni riunite il 14, 15, 16 e 17
luglio 2008.
Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2008 (atto n.
903-A) relatori sen. Vizzini e Berselli.
Esaminato in aula il 21 luglio 2008 e approvato il 22
luglio 2008.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Si riporta il testo degli articoli 90 e 96 della
Costituzione:
«Art. 90. – Il Presidente della Repubblica non e’
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi e’ messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
«Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
– Si riporta il testo degli articoli 392 e 467 del
codice di procedura penale:
«Art. 392 (Casi). – 1. Nei corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e’ fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra’ essere esaminata nel dibattimento per infermita’ o
altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e’ fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita’ affinche’
non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita’ di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e’ soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico
ministero o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all’assunzione della testimonianza di persona minore degli
anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal
comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi’ chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni.».
«Art. 467 (Atti urgenti). – 1. Nel casi previsti
dall’art. 392, il presidente del tribunale o della corte di
assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle
prove non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento.
2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il
compimento dell’atto e’ dato avviso almeno ventiquattro ore
prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai
difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel
fascicolo per il dibattimento».
– Si riporta il testo dell’art. 159 del codice penale:
«Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). –
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare e’ imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l’udienza non puo’ essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste
dall’art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione
del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso
della prescrizione riprende dal giorno in cui autorita’
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e’ cessata la causa della sospensione».
– Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 75 del
codice di procedura penale:
«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
– 1. – 2. (Omissis).
3. Se l’azione e’ proposta in sede civile nei confronti
dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado,
il processo civile e’ sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non piu’ soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni previste dalla legge».
– Si riporta il testo dell’art. 163-bis del codice di
procedura civile:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). – Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell’udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si
trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova
all’estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo’, su istanza dell’attore e con decreto
motivato in calce dell’atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta’ i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo’ chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente».

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