Gazzetta Ufficiale N. 162 del 15 Luglio 2009 – Ministero per i beni e le attività culturali – Decreto 7 maggio 2009

Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007. (09A08004)

 
 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato», ed in particolare i commi 327, lettera a), 329, 333,
334, 335, 336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti
d’imposta finalizzati allo sviluppo delle attivita’ di produzione
cinematografica;
Visti i commi 333 e 336 del citato art. 1, che prevedono che con
decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle
predette misure di incentivazione fiscale;
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni
«Revisione dei film e dei lavori teatrali»;
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre
2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere
cinematografiche e le altre opere audiovisive;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attivita’
cinematografiche»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l’art. 1, commi da 421 a 423;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali
12 aprile 2007 «Modalita’ tecniche per il sostegno alla produzione ed
alla distribuzione cinematografica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio 2007 «Disciplina delle modalita’ con cui e’ effettuata la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, concernente
determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea, di cui all’art. 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296»;
Visto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ concernente determinati aiuti di
Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue
successive modificazioni;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre
2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali del 25 novembre 2008,
effettuata ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea, secondo quanto stabilito
dall’art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini
dell’applicazione dell’art. 1, comma 327, lettera a) della legge n.
244 del 2007, d’ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese,
residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi
gli enti non commerciali in relazione all’attivita’ commerciale
esercitata, che, al momento della presentazione dell’istanza di cui
agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o
abbiano presentato domanda di iscrizione, nell’elenco informatico
istituito e tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni,d’ora
in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali. Con riferimento alle imprese di produzione
costituite sotto forma di societa’ di capitali sono richiesti,
altresi’, un capitale sociale minimo interamente versato ed un
patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui
l’oggetto dell’istanza di cui all’art. 3 del presente decreto sia
un’opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel
caso in cui l’oggetto di detta istanza sia un’opera di
cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di
produzione e a quelle costituite sotto forma di societa’ di persone
e’ richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro
ovvero a diecimila euro nel caso in cui l’oggetto dell’istanza di cui
all’art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un’opera di
lungometraggio ovvero di cortometraggio.
2. Per imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, ai
fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 335, della legge, si
intendono le imprese di produzione e le industrie tecniche
cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in
Italia, che, al momento della presentazione dell’istanza di cui
all’art. 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano
presentato domanda di iscrizione, nell’apposito elenco informatico
istituito e tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto
legislativo, e che, su commissione di un’impresa di produzione
estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o
europea, attivita’ necessarie per la realizzazione sul territorio
italiano e europeo di film o parti di film, di cui al comma 8 del
presente articolo.
3. Per impresa di produzione estera si intende l’impresa che non ha
sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia.
4. Per opere cinematografiche di nazionalita’ italiana, ammesse
alle misure di cui all’art. 1, comma 327, lettera a) della legge, si
intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all’art. 5 del
decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilita’
culturale nei termini e nelle modalita’ di cui alla tabella A,
allegata al presente decreto; ad esse sono equiparate le opere
realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di
produzione estere ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo. Per
opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che
rispettino i requisiti di cui all’art. 7 del decreto legislativo. Le
opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai
sensi della tabella A e della tabella B, allegata al presente
decreto, usufruiscono delle misure di cui all’art. 1, comma 327,
lettera a) della legge.
5. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione
dell’Unione europea del 26 settembre 2001, d’ora in avanti:
comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e
seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle
scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonche’ le opere
di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che
superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita’ relativo
ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al
presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la
cinematografia di cui all’art. 8 del decreto legislativo incapaci di
attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel
raggiungere un pubblico vasto.
6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla
comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo
complessivo di produzione, come definito al comma 9 del presente
articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai
requisiti di eleggibilita’ culturale nei termini e nelle modalita’ di
cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa
attestazione e’ rilasciata su istanza dell’impresa di produzione
interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte
della Commissione per la cinematografia di cui all’art. 8 del decreto
legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti
iscritti all’albo dei revisori contabili.
7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalita’ di cui
al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio
Economico Europeo – SEE sono equiparati ai cittadini italiani.
8. Per opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all’art.
1, comma 335, della legge, si intendono i film di nazionalita’
diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di
eleggibilita’ culturale nei termini e nelle modalita’ di cui alla
tabella C, allegata al presente decreto.
9. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla
copia campione di un’opera cinematografica corrisponde al costo
complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella
tabella D, allegata al presente decreto. Nel costo complessivo di
produzione:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di
garanzia, sono computabili nell’ammontare massimo complessivo pari al
7,5% del costo di produzione;
b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono
computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero
di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo
massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell’aggregato sono
comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per
collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere
cinematografiche nonche’ gli oneri relativi all’utilizzazione di
locali strumentali per l’esercizio dell’attivita’ aziendale non
direttamente collegata alla produzione di film;
c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi
previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il
venticinque per cento del costo complessivo;
d) il compenso per la produzione («producer fee») non e’
computabile.
10. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si
intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 9 del
presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai
teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa,
noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono
computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso
in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu’ del 50% delle
giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette
spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra
numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero
totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa
ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio
mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate
in base all’effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.
11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si
intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attivita’
culturali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo, in favore
delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla
Commissione per la cinematografia di cui all’art. 8 del medesimo
decreto legislativo.

Art. 2.

Crediti d’imposta concessi alle imprese
di produzione cinematografica

1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione
cinematografica spetta un credito d’imposta in misura pari al
quindici per cento del costo complessivo di produzione, come definito
all’art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalita’ italiana, fino all’ammontare massimo
annuo di euro 3.500.000.
2. Il diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo
matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le spese di produzione di cui all’art. 1, comma 9, del presente
decreto si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R.;
b) e’ avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla
lettera a). In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le
prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati
all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonche’ dall’autore
dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute
proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle
complessivamente previste.
3. Nelle produzioni associate il credito d’imposta spetta a ciascun
produttore associato in relazione alle spese di produzione
direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di
costi tra i produttori associati. Ai soli fini del calcolo del limite
di cui al comma 1 del presente articolo, il credito d’imposta viene
attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in
proporzione alla quota effettiva di partecipazione.
4. La fruibilita’ del credito d’imposta in relazione alle spese
direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di
partecipazione alla produzione e’ subordinata al nulla osta da parte
degli altri produttori associati, cui il credito e’ attribuito ai
sensi dell’ultimo periodo del comma 3 del presente articolo, nonche’
all’attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del
limite di cui al comma 1.
5. Per le produzioni di film realizzate in base a contratti di
appalto o simili, il credito d’imposta spetta sia al soggetto che
svolge le funzioni di produttore esecutivo che al produttore
appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno
direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di
costi al produttore esecutivo. Ai soli fini della verifica del
superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo il
credito d’imposta viene computato, in ogni caso, integralmente al
produttore appaltante.
6. La fruibilita’ del credito d’imposta da parte del produttore
esecutivo e’ subordinata al nulla osta da parte del produttore
appaltante, cui il credito e’ attribuito ai sensi dell’ultimo periodo
del comma 5 del presente articolo, nonche’ all’attestazione del
mancato superamento del limite di cui al comma 1.
7. Il credito d’imposta e’ revocato qualora l’impresa di produzione
cinematografica non sostenga sul territorio italiano spese di
produzione, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del presente decreto, per
un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, all’ottanta
per cento del credito d’imposta stesso. Per le produzioni di cui ai
commi 3 e 5 del presente articolo, la condizione e’ verificata con
riferimento alle complessive spese di produzione effettivamente
sostenute. Nel rispetto di tale limite, le spese sostenute all’estero
sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di
imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a
benefici simili di altri Stati membri dell’Unione europea dove sono
effettivamente localizzate.
8. Il credito d’imposta decade qualora, ai sensi dell’art. 1, comma
4, del decreto ministeriale 12 aprile 2007 concernente «Modalita’
tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione
cinematografica», non venga riconosciuto in via definitiva al film il
requisito della nazionalita’ italiana concesso in via provvisoria ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo. In tal caso, si provvede
anche al recupero del beneficio eventualmente gia’ fruito.
9. Il credito d’imposta e’ revocato all’impresa di produzione alla
quale, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12
aprile 2007, e’ subentrata altra impresa di produzione. In tal caso,
si provvede al recupero del beneficio eventualmente gia’ fruito.
L’impresa subentrante e’ abilitata a presentare, a suo nome, le
istanze e comunicazioni di cui all’art. 3 del presente decreto entro
trenta giorni dal subentro.

Art. 3.

Procedure per la concessione dei crediti d’imposta alla produzione

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d’imposta, i
soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna
opera cinematografica:
a) all’Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’, approvata, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007,
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea;
b) al Ministero per i beni e le attivita’ culturali la
comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero
medesimo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, contenente tra l’altro:
1) per i film di nazionalita’ italiana, la richiesta di
riconoscimento della nazionalita’ italiana ai sensi dell’art. 5 del
decreto legislativo e l’attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilita’ culturale secondo i parametri di cui alla tabella A
allegata al presente decreto;
2) per i film di interesse culturale, la richiesta di
riconoscimento dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo e l’attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilita’ culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B
allegate al presente decreto;
3) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il
riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con
risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche;
4) il piano di lavorazione del film con indicazione delle
giornate di ripresa previste.
2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali comunica ai soggetti
interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la
provvisoria non eleggibilita’ culturale del film ai sensi dell’art. 1
del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la
comunicazione di cui al comma 2, lettera b) non piu’ di una volta con
riferimento alla medesima opera cinematografica.
3. A pena di decadenza, l’impresa di produzione presenta apposita
istanza al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, da
redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro novanta
giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n.
161. Nell’istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna
opera cinematografica:
a) il costo complessivo di produzione con attestazione di
effettivita’ delle spese sostenute rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un
professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di
giornate di ripresa sul territorio italiano;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato dall’impresa di
produzione ai sensi dell’art. 2 del presente decreto e quello gia’
utilizzato, nonche’ il mese dal quale e’ inizialmente sorto il
diritto all’utilizzo del credito d’imposta;
d) l’ammontare delle spese sostenute all’estero con l’indicazione
di eventuali agevolazioni fruite;
e) l’avvenuta presentazione della dichiarazione e delle
comunicazioni di cui al comma 1.
4. Per le produzioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente
decreto, gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1
lettera a), del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di
cui al comma 1, lettera b), e l’istanza di cui al comma 3 sono a
carico di ciascun produttore associato; e’, altresi’, ammessa la
presentazione congiunta di dichiarazione, comunicazione e istanza
sottoscritte da tutti i produttori associati. Per le produzioni di
cui all’art. 2, comma 5, del presente decreto, la dichiarazione
sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente
articolo e l’istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore
appaltante; l’istanza contiene l’attestazione del produttore
esecutivo limitatamente al rispetto della condizione prevista
all’art. 2, comma 7, del presente decreto.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di
cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali comunica ai soggetti interessati, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, l’importo del credito
spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i
crediti d’imposta si intendono spettanti nella misura indicata
nell’istanza.
6. Il credito d’imposta decade qualora al film non vengano
riconosciuti i requisiti di eleggibilita’ culturale ai sensi
dell’art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli
altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero
del beneficio eventualmente gia’ fruito.
7. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali trasmette
annualmente, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello in cui e’ stata comunicata la
spettanza dei crediti d’imposta ai sensi del comma 5 del presente
articolo, l’elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti
d’imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a
ciascuno spettanti.
8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia stata gia’ presentata domanda di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno
presentare l’istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’istanza dovra’ essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma
1, lettera a), del presente articolo, nonche’ dalle comunicazioni di
cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all’art.
6 e all’art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al
comma 5 del presente articolo e’ prorogato di trenta giorni.

Art. 4.

Credito d’imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva
e alle industrie tecniche

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche
cinematografiche e’ concesso un credito d’imposta, per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due esercizi successivi, in relazione alla concreta realizzazione sul
territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o
parti di film, di cui all’art. 1, comma 8, del presente decreto,
utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o dell’Unione
europea, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della
singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di
euro 5.000.000.
2. Il credito d’imposta e’ concesso in relazione alle spese di
produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il
60% del budget complessivo di produzione del film. Sono equiparate
alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in
altro Stato membro dell’Unione europea fino ad un massimo del 30% del
budget complessivo di produzione del film.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non
e’ cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 2 del presente
decreto.
4. Il diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo
matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le spese di produzione di cui al comma 1 del presente articolo
si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R.;
b) e’ avvenuto l’effettivo pagamento delle spese di cui alla
lettera a) del presente comma. In deroga a quanto previsto nel
periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori,
dagli autori indicati all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo,
nonche’ dall’autore dei costumi, se non ultimate, si considerano
sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese
rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano.

Art. 5.

Procedure per la concessione dei crediti d’imposta
alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche.

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d’imposta, i
soggetti interessati devono presentare:
a) all’Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’, approvata, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007,
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea;
b) al Ministero per i beni e le attivita’ culturali la
comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero
medesimo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, contenente, tra l’altro, l’attestazione del rispetto dei
requisiti di eleggibilita’ culturale secondo i parametri di cui alla
tabella C allegata al presente decreto nonche’ il piano di
lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa
previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.
2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione il Ministero per i beni e le attivita’ culturali
comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, la non eleggibilita’ del film ai sensi dell’art. 1, comma
8, del presente decreto. In tal caso, i soggetti interessati possono
ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del
presente articolo non piu’ di una volta con riferimento alla medesima
opera cinematografica.
3. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro
trenta giorni dal termine delle attivita’, apposita istanza al
Ministero per i beni e le attivita’ culturali, da redigersi su
modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. L’istanza deve essere
sottoscritta anche da legale rappresentante della societa’ di
produzione estera committente. Nell’istanza deve essere, comunque,
specificato, per ciascuna opera cinematografica:
a) il costo complessivo di produzione con attestazione di
effettivita’ delle spese sostenute rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un
professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) l’ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio
italiano, nonche’ quelle sostenute in altro Stato membro dell’Unione
europea;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato dalle imprese di cui
all’art. 4, comma 1, del presente decreto, e quello gia’ utilizzato,
nonche’ il mese dal quale e’ inizialmente sorto il diritto
all’utilizzo del credito d’imposta;
d) l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. I crediti d’imposta sono riconosciuti previa verifica del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali dell’ammissibilita’
degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi ed ai requisiti formali. Il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali comunica ai soggetti interessati, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla
data di ricezione dell’istanza di cui al comma 3 del presente
articolo, l’importo del credito spettante. In caso di mancata
comunicazione nel termine indicato, i crediti d’imposta si intendono
spettanti nella misura indicata nell’istanza.
5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia gia’ terminata l’attivita’ di
produzione, i soggetti interessati dovranno presentare l’istanza di
cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. L’istanza e’ corredata
dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), nonche’ dalla
comunicazione di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti
di cui all’art. 6 e all’art. 8, comma 7, del presente decreto. Il
termine di cui al comma 4 del presente articolo e’ prorogato di
trenta giorni.
6. Il credito d’imposta decade qualora al film non venga
riconosciuto il requisito di eleggibilita’ culturale ai sensi
dell’art. 1, comma 8, del presente decreto, ovvero non vengano
soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede
anche al recupero del beneficio eventualmente gia’ fruito.

7. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali trasmette
annualmente, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello in cui e’ stata comunicata la
spettanza dei crediti d’imposta ai sensi del comma 4 del presente
articolo, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dei crediti
d’imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a
ciascuna spettanti.

Art. 6.

Coperture assicurative

1. A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del
presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto
del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni
alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e
meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance),
fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew &
actors’ guild), responsabilita’ civile generale e dipendenti (general
and employer’s liability).

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto e i contributi di
cui all’art. 13 del decreto legislativo, nonche’ le altre misure
pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la
misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell’opera
cinematografica. Tale misura e’ elevata all’ottanta per cento nel
caso di film di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.
2. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali tiene conto
delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di
erogazione del saldo dei contributi di cui all’art. 13 del decreto
legislativo.

Art. 8.

Disposizioni comuni
 

1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai
sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto
alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state
rispettate le procedure previste a pena di decadenza dagli articoli
3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto.
2. I crediti d’imposta spettanti sono indicati, a pena di
decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati,
evidenziando distintamente l’importo maturato da quello utilizzato,
tenendo conto di quanto indicato all’art. 2, comma 3, ultimo periodo,
ed all’art. 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i
beni e le attivita’ culturali, si accerti l’indebita fruizione, anche
parziale, dei crediti d’imposta del presente decreto per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ stato
determinato l’importo fruito, il Ministero ne da’ comunicazione in
via telematica all’Agenzia delle entrate che provvede al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato e’
effettuato secondo le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 421
a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui il credito e’ stato revocato o
rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
5. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente
al Ministero per i beni e le attivita’ culturali l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata
nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo.
6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i termini, le modalita’ ed il contenuto della trasmissione,
mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del
presente articolo, e di cui all’art. 3, comma 7, e all’art. 5, comma
7, del presente decreto.
7. Con riferimento alle misure di cui all’art. 1, comma 327,
lettera a), e comma 335, della legge, e’ fatto obbligo all’impresa di
produzione dell’opera cinematografica interessata di inserire, nei
titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda
esplicito e chiaro che il film e’ stato realizzato anche grazie
all’utilizzo del credito d’imposta previsto dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Art. 9.

Decorrenza

1. I crediti d’imposta spettano con riferimento alle spese di
produzione per le quali le condizioni previste dall’art. 2, comma 2,
ovvero dall’art. 4, comma 4, del presente decreto, sono verificate
congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Bondi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti 19 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133

Allegato

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