Gazzetta Ufficiale N. 156 del 7 Luglio 2010 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127)

 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e’ previsto che il
Governo puo’ avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo,
avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del
citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e’ stata
deferita ad una commissione speciale e ne e’ stata stabilita la
composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del
processo amministrativo» e le relative norme di attuazione,
transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta
commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente
del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
E m a n a
 
 
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
 
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
 
1. E’ approvato il codice del processo amministrativo di cui
all’allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi’ approvate le norme di attuazione di cui
all’allegato 2, le norme transitorie di cui all’allegato 3 e le norme
di coordinamento e le abrogazioni di cui all’allegato 4.
 
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L’articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L’articolo 117, secondo comma, lettera l) della
Costituzione, e’ il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)- i) (omissis)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m)- s) (omissis)» .
– Si riporta il testo dell’articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile», pubblicata in Gazz. Uff.,
S.O., 19 giugno 2009, n. 140):
«Art. 44. (Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo) – 1. Il Governo e’
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per il riassetto del processo avanti ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato,
al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
di coordinarle con le norme del codice di procedura civile
in quanto espressione di principi generali e di assicurare
la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che
ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettivita’ della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso
a procedure informatiche e telematiche, nonche’ la
razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione
delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica
e l’individuazione di misure, anche transitorie, di
eliminazione dell’arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al
merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non
piu’ coerenti con l’ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la
tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e
di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei
riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di
tutti i termini processuali, il deposito preventivo del
ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
camera di consiglio che consenta la risoluzione del
contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti
organizzativi del procedimento elettorale e con la data di
svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali,
nonche’ di sentenze dei tribunali amministrativi regionali
o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza
funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
quella ante causam, nonche’ il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per
cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non puo’ essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza
di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio e’ notificato e depositato,
unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza
per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta
giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni
effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l’istanza di fissazione di udienza non puo’ essere revocata
e l’udienza di merito e’ celebrata entro il termine di un
anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni,
individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
quelle del processo di primo grado, e disciplinando la
concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo
dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi
incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile, e dettano le opportune disposizioni di
coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e’ acquisito
il parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, i decreti possono essere emanati anche senza i
predetti pareri. Ove il Governo, nell’attuazione della
delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
facolta’ di cui all’ articolo 14, numero 2°, del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo’
utilizzare, al fine della stesura dell’articolato
normativo, magistrati di tribunale amministrativo
regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attivita’ a titolo gratuito e senza diritto al
rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
Stato non e’ acquisito il parere dello stesso. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione
pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi principi e criteri
direttivi previsti per l’emanazione degli originari
decreti.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi
regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese
quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo
smaltimento dell’arretrato e per il miglior funzionamento
del processo amministrativo».».
– Si riporta il testo dell’articolo 14 del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 («Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato in
Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158):
«Art. 14. (art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638). – Il Consiglio di Stato:
1° da’ parere sopra le proposte di legge e sugli affari
di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del
Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo.».
Allegato 1
Nota all’art. 2
– Si riporta il testo dell’articolo 111 della
Costituzione:
«Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le
parti, in condizioni di parita’, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel piu’ breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facolta’, davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e’ regolato dal principio del
contradditorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non puo’ essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da
parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi la cui formazione della prova
non ha luogo in contradditorio per consenso dell’imputato o
per accertata impossibilita’ di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
liberta’ personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, e’ sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo’
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione e’ ammesso per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione».
Note all’art. 10
– Si riporta il testo dell’articolo 41 cod.proc.civ.:
«Art. 41. Regolamento di giurisdizione.
Finche’ la causa non sia decisa nel merito in primo
grado, ciascuna parte puo’ chiedere alle sezioni unite
della Corte di cassazione che risolvano le questioni di
giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone
con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e
produce gli effetti di cui all’articolo 367.
La pubblica amministrazione che non e’ parte in causa
puo’ chiedere in ogni stato e grado del processo che sia
dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei
poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa,
finche’ la giurisdizione non sia stata affermata con
sentenza passata in giudicato.».
– Si riporta il testo dell’articolo 367 cod.proc.civ.:
«Art. 367. Sospensione del processo di merito.
Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma
dell’articolo 41, primo comma, e’ depositata, dopo la
notificazione alle altri parti, nella cancelleria del
giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il
processo se non ritiene l’istanza manifestamente
inammissibile o la contestazione della giurisdizione
manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il
collegio provvede con ordinanza.
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo
entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione
della sentenza.».
Nota all’art. 19
– Si riporta il testo dell’articolo 13 disp. att.
cod.proc.civ.:
«Art. 13. Albo dei consulenti tecnici. Presso ogni
tribunale e’ istituito un albo dei consulenti tecnici.
L’albo e’ diviso in categorie. Debbono essere sempre
comprese nell’albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2.
industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6.
assicurativa.».
Note all’art.20
– Per il testo dell’articolo 13 disp. att.
cod.proc.civ. si veda la nota all’ articolo 19
dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 51 cod.proc.civ.:
«Art. 51. Astensione del giudice. Il giudice ha l’obbligo
di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e’ convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e’ tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di
un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo’ richiedere al capo
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando
l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizzazione
e’ chiesta al capo dell’ufficio superiore.».
Note all’art. 26
– Si riporta il testo dell’articolo 91 cod.proc.civ.:
«Art. 91. Condanna alle spese.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida
l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine
all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l’ufficiale giudiziario.».
– Si riporta il testo dell’articolo 92 cod.proc.civ.:
«Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all’articolo precedente, puo’ escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
eccessive o superflue; e puo’, indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
– Si riporta il testo dell’articolo 93 cod.proc.civ.:
«Art. 93. Distrazione delle spese.
Il difensore con procura puo’ chiedere che il giudice,
nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga
in favore suo e degli altri difensori gli onorari non
riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finche’ il difensore non abbia conseguito il rimborso
che gli e’ stato attribuito, la parte puo’ chiedere al
giudice, con le forme stabilite per la correzione delle
sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e
le spese.».
– Si riporta il testo dell’articolo 94 cod.proc.civ.:
«Art. 94. Condanna di rappresentanti o curatori.
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in
generale coloro che rappresentano o assistono la parte in
giudizio possono essere condannati personalmente, per
motivi gravi che il giudice deve specificare nella
sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli
atti, anche in solido con la parte rappresentata o
assistita.».
– Si riporta il testo dell’articolo 96 cod.proc.civ.:
«Art. 96. Responsabilita’ aggravata.
Se risulta che la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida,
anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per
cui e’ stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e’ fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, puo’
altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».
– Si riporta il testo dell’articolo 97 cod.proc.civ.:
«Art. 97. Responsabilita’ di piu’ soccombenti.
Se le parti soccombenti sono piu’, il giudice condanna
ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del
rispettivo interesse nella causa. Puo’ anche pronunciare
condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando
hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle
spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.».
Nota all’art. 30
– Si riporta il testo dell’articolo 2058 cod. civ.:
«Art. 2058. Risarcimento in forma specifica.
Il danneggiato puo’ chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice puo’ disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.».
Nota all’art. 34
– Per il testo dell’articolo 2058 cod. civ. si veda la
nota all’articolo 30 dell’allegato 1.
Nota all’art. 41
– Si riporta il testo dell’articolo 102 cod.proc.civ.:
«Art. 102. Litisconsorzio necessario.
Se la decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto
di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute
nello stesso processo.
Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.».
Nota all’art. 42
– Si riporta il testo dell’articolo 170 cod.proc.civ.:
«Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento.
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni
e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito,
salvo che la legge disponga altrimenti.
E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto
anche se il procuratore e’ costituito per piu’ parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si
e’ costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
notificazione o mediante scambio documentato con
l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del
visto della parte o del procuratore. Il giudice puo’
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado
del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al
presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un
atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni.».
Nota all’art. 43
– Per il testo dell’articolo 170 cod.proc.civ. si veda
la nota all’articolo 42 dell’allegato 1.
Nota all’art. 48
– Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(«Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi», pubblicato in Gazz. Uff. 17 gennaio 1972,
n. 13):
«Art. 8.Ricorso.
Contro gli atti amministrativi definitivi e’ ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per
motivi di legittimita’ da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non e’ ammesso il ricorso straordinario da
parte dello stesso interessato.».
Nota all’art. 50
– Per il testo dell’articolo 170 cod.proc.civ. si veda
la nota all’articolo 42 dell’allegato 1.
Nota all’art. 52
– Si riporta il testo dell’articolo 151 cod.proc.civ.:
«Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice.
Il giudice puo’ prescrivere, anche d’ufficio, con
decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia
eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e
anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di
ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o
esigenze di maggiore celerita’, di riservatezza o di tutela
della dignita’.».
Nota all’art. 58
– Si riporta il testo dell’articolo 395 cod.proc.civ.:
«Art. 395. Casi di revocazione.
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico
grado possono essere impugnate per revocazione:
1. se sono l’effetto del dolo di una delle parti in
danno dell’altra;
2. se si e’ giudicato in base a prove riconosciute o
comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la
parte soccombente ignorava essere state riconosciute o
dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu’
documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre
in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto
dell’avversario;
4. se la sentenza e’ l’effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e’ questo
errore quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di
un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa,
oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui
verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto
nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza e’ contraria ad altra precedente
avente fra le parti autorita’ di cosa giudicata, purche’
non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza e’ effetto del dolo del giudice,
accertato con sentenza passata in giudicato.».
Note all’art. 63
– Si riporta il testo dell’articolo 210 cod.proc.civ.:
«Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al
terzo). Negli stessi limiti entro i quali puo’ essere
ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in
possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
su istanza di parte puo’ ordinare all’altra parte o a un
terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di
cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.
Nell’ordinare l’esibizione, il giudice da’ i
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo
dell’esibizione.
Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere
in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta
l’istanza di esibizione.».
– Si riporta il testo dell’articolo 118 cod.proc.civ.:
«Art. 118. Ordine d’ispezione di persone e di cose.
Il giudice puo’ ordinare alle parti e ai terzi di
consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
fatti della causa, purche’ cio’ possa compiersi senza grave
danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a
violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352
del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza
giusto motivo, il giudice puo’ da questo rifiuto desumere
argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.».
Note all’art. 67
– Si riporta il testo dell’articolo 154 cod.proc.civ.:
«Art. 154. Prorogabilita’ del termine ordinatorio.
Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare o
prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia
stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere
una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere
consentita proroga ulteriore, se non per motivi
particolarmente gravi e con provvedimento motivato.».
– Si riporta il testo dell’articolo 193 cod.proc.civ.:
«Art. 193. Giuramento del consulente.
Alla udienza di comparizione il giudice istruttore
ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che e’
chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e
fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo
di fare conoscere ai giudici la verita’.».
Nota all’art. 68
– Si riporta il testo dell’articolo 204 cod.proc.civ.:
«Art. 204. Rogatorie alle autorita’ estere e ai consoli
italiani.
Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita’ estere
per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse
per via diplomatica.
Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani
residenti all’estero, il giudice istruttore delega il
console competente, che provvede a norma della legge
consolare.
Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione
del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti
negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.».
Note all’art. 76
– Si riporta il testo dell’articolo 276 cod.proc.civ.:
«Art. 276. Deliberazione.
La decisione e’ deliberata in segreto nella camera di
consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici
che hanno assistito alla discussione.
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide
gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle
parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della
causa.
La decisione e’ presa a maggioranza di voti. Il primo a
votare e’ il relatore, quindi l’altro giudice e infine il
presidente.
Se intorno a una questione si prospettano piu’
soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima
votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni
per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e
quella eventualmente restante, e cosi’ successivamente
finche’ le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali
avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive
il dispositivo. La motivazione e’ quindi stesa dal
relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla
egli stesso o affidarla all’altro giudice.».
– Si riporta il testo dell’articolo 114 disp. att.
cod.proc.civ.:
«Art. 114. Determinazione dei giorni d’udienza e
composizione dei collegi.
All’inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente
del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo
presidente della Corte d’appello, i giorni della settimana
e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le
udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto
dell’art. 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per
tutto l’anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del
tribunale determina con decreto la composizione del
collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui
ai commi terzo e quarto dell’art. 275 del codice.
Se all’udienza sono chiamati giudici in numero
superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna
causa, e’ formato dal presidente, dal relatore e dal
giudice piu’ anziano.».
– Si riporta il testo dell’articolo 118 disp.att.
cod.proc.civ.:
«Art. 118. Motivazione della sentenza.
La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132,
secondo comma, numero 4), del codice consiste nella
succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e
delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le
questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le
norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso
previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere
esposte le ragioni di equita’ sulle quali e’ fondata la
decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di
autori giuridici.
La scelta dell’estensore della sentenza prevista
nell’articolo 276 ultimo comma del codice e’ fatta dal
presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso
voto conforme alla decisione.».
Nota all’art. 79
– Si riporta il testo dell’articolo 295 cod.proc.civ.:
«Art. 295. Sospensione necessaria.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni
caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una
controversia, dalla cui definizione dipende la decisione
della causa.».
Nota all’art. 88
– Per il testo dell’articolo 118 disp. att.
cod.proc.civ. si vedano le note all’ articolo 76
dell’allegato 1.
Nota all’art. 90
– Si riporta il testo dell’articolo 96 cod.proc.civ.:
«Art. 96. Responsabilita’ aggravata.
Se risulta che la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida,
anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per
cui e’ stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e’ fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, puo’
altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».
Nota all’art. 92
– Per il testo dell’articolo 395 cod.proc.civ. si veda
la nota all’articolo 58 dell’allegato 1.
Note all’art. 96
– Si riporta il testo dell’articolo 333 cod.proc.civ.:
«Art. 333. Impugnazioni incidentali.
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni
previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a
pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale
nello stesso processo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 334 cod.proc.civ.:
«Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive.
Le parti, contro le quali e’ stata proposta
impugnazione e quelle chiamate ad integrare il
contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre
impugnazione incidentale anche quando per esse e’ decorso
il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l’impugnazione principale e’ dichiarata
inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.».
Note all’art. 106
– Per il testo dell’articolo 395 cod.proc.civ. si veda
la nota all’articolo 58 dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 396 cod.proc.civ.:
«Art. 396. Revocazione delle sentenze per le quali e’
scaduto il termine per l’appello.
Le sentenze per le quali e’ scaduto il termine per
l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi
dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purche’ la
scoperta del dolo o della falsita’ o il ricupero dei
documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono
durante il corso del termine per l’appello, il termine
stesso e’ prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da
raggiungere i trenta giorni da esso.».
Note all’art. 119
– Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 25
febbraio 1992, n. 225 («Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile», pubblicata in Gazz. Uff., S.O.,17
marzo 1992, n. 64), cosi’ come modificato, con l’aggiunta
del comma 6 bis, dall’articolo 3, comma 5, dell’allegato 4
del presente decreto:
«Art. 5.Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita’ ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita’ si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo’
emanare altresi’ ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per
l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo’ avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le
modalita’ del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita’
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione
della relativa scadenza. Per l’anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita’ di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu’ soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato – Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita’ telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e all’ISTAT. Per l’omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l’articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita’ produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche’, per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e’ riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita’ di sostituti
d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche’ trasmesse ai sindaci interessati
affinche’ vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1, e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo».
– La legge 3 agosto 2007, n. 124 («Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto») e’ pubblicata in Gazz. Uff. 13
agosto 2007, n. 187.
– Il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 («Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale») e’ pubblicato in Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n.
34.
– La legge 9 aprile 2003, n. 55 («Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale») e’ pubblicata in Gazz. Uff. 10 aprile
2002, n. 84.
Note all’art. 120
– Si riporta il testo dell’articolo 65 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100):
«Art. 65.Avviso sui risultati della procedura di
affidamento. (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva
2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3, D.Lgs. n.
358/1992; art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 157/1995; art. 80, co.
11, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un
avviso secondo le modalita’ di pubblicazione di cui
all’articolo 66, conforme all’allegato IX A, punto 5,
relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione,
entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione del contratto
o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’
all’articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate
dall’invio di un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
risultato dell’aggiudicazione degli appalti basati su un
sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni
dall’aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi
quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell’allegato II B, le stazioni appaltanti indicano
nell’avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all’allegato X A e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del
contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono
essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.».
– Si riporta il testo dell’articolo 225 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 225.Avvisi relativi agli appalti
aggiudicati.(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, D.Lgs. n.
158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un
appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso
relativo all’appalto aggiudicato conformemente all’allegato
XVI, entro due mesi dall’aggiudicazione dell’appalto o
dalla conclusione dell’accordo quadro e alle condizioni
dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto
del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un
accordo quadro in conformita’ all’articolo 222, comma 2,
gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di
inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro due mesi a decorrere dall’aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu’ tardi due mesi dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e
destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita’
con l’allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di
offerte ricevute, sull’identita’ degli operatori economici
o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto
per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera b), possono
limitare le informazioni da fornire, secondo l’allegato
XVI, sulla natura e quantita’ dei servizi forniti, alla
menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
ricerca e sviluppo che non puo’ essere aggiudicato senza
indire una gara ai sensi dell’articolo 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai
sensi dell’allegato XVI, sulla natura e quantita’ dei
servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
tal caso, essi provvedono affinche’ le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell’avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell’articolo
224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli
enti aggiudicatori provvedono affinche’ tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui
all’articolo 232, comma 9.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell’allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano
nell’avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e
non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e ai sensi dell’allegato X per motivi
statistici.».
– Si riporta il testo dell’articolo 79 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le
esclusioni e le aggiudicazioni. (art. 41, direttiva
2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l.
n. 55 del 1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358 del
1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art.
27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 76, commi 3 e
4, d.P.R. n. 554 del 1999; art. 24, comma 10, l. n. 62 del
2005; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), l. n. 88 del 2009;
artt. 2 bis, 2 quater, 2 septies, par. 1, lett. a), secondo
trattino, direttiva 89/665/CEE; artt. 2 bis, 2 quater, 2
septies, par. 1, lett. a), secondo trattino, direttiva
92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i
candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo
alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione
di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non
concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un
appalto per il quale e’ stata indetta una gara, ovvero di
riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema
dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della
sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68,
commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta
selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato
aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma
2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici
giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono
motivatamente omettere talune informazioni relative
all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di
accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di
acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria
all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati o
dell’operatore economico cui e’ stato aggiudicato il
contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonche’ a coloro che hanno impugnato il
bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non
siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva;
b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni dall’esclusione;
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo
quadro;
b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto
con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui
alla lettera a) del presente comma.
5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte
per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione o mediante posta
elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo
di quest’ultimo mezzo e’ espressamente autorizzato dal
concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta
elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo
posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione e’ data
contestualmente notizia al destinatario mediante fax o
posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax
ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede
di candidatura o di offerta. La comunicazione e’
accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione
contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera
c), e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere puo’
essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b),
e b-bis), mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso
di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla
motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione
definitiva, se gia’ inviata. La comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione,
e la notizia della spedizione sono, rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i
destinatari, salva l’oggettiva impossibilita’ di rispettare
tale contestualita’ a causa dell’elevato numero di
destinatari, della difficolta’ di reperimento degli
indirizzi, dell’impossibilita’ di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro
impedimento oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e
b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per
la stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso
previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del
procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto
di comunicazione ai sensi del presente articolo e’
consentito entro dieci giorni dall’invio della
comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione
ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di
accesso e provvedimento di ammissione, salvi i
provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso
adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui
al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso
e’ vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui
l’accesso puo’ essere esercitato, e i relativi orari,
garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto
l’orario in cui l’ufficio e’ aperto al pubblico o il
relativo personale presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la
gara o l’invito nelle procedure senza bando fissano
l’obbligo del candidato o concorrente di indicare, all’atto
di presentazione della candidatura o dell’offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l’avviso
possono altresi’ obbligare il candidato o concorrente a
indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero di
fax al fine dell’invio delle comunicazioni.».
– Si riporta il testo dell’articolo 66 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 66. Modalita’ di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi. (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva
2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 11, d.lgs. n.
158 del 1995; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i
bandi alla Commissione per via elettronica secondo il
formato e le modalita’ di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all’art. 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere
trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il
formato e le modalita’ di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi o i bandi sono pubblicati secondo le
caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate
nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso
di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11,
entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
una delle lingue ufficiali della Comunita’ scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale e’ l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun bando, indicate dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi da parte della Commissione sono a carico della
Comunita’.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi’ pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di
committente" della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul
sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli avvisi e i bandi sono altresi’ pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell’ufficio inserzioni
dell’istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette
alla pubblicita’ in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche’ il loro contenuto, non
possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della
data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
non devono contenere informazioni diverse da quelle
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente
conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di
committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, e’
limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di
comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei
bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti
una conferma dell’informazione trasmessa, in cui e’ citata
la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita’ diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresi’ pubblicare in
conformita’ ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicita’ obbligatoria e dalle relative date in cui la
pubblicita’ obbligatoria ha luogo».
Note all’art. 121
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE») e’ pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio
2006, n. 100.
– Si riporta il testo dell’articolo 11 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
dall’articolo 3, comma 19, dell’allegato 4:
«Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento. (artt.
16, 17 e 19, r.d. n. 2440 del 1923; art. 109, d.P.R. n. 554
del 1999; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), l. n. 88 del
2009; art. 2 bis e 2 ter, lett. b), direttiva 89/665/CEE;
artt. 2 bis e 2 ter, lett. b), direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformita’ ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno
dei sistemi previsti dal presente codice per
l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore
offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente
codice. Al termine della procedura e’ dichiarata
l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo’ presentare piu’ di
un’offerta. L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo’ chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario e’
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma
3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario
puo’, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di
lavori, se e’ intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e’ dato
avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e’
dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell’esecuzione. L’esecuzione di urgenza di cui
al presente comma non e’ consentita durante il termine
dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione
del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle
procedure in cui la normativa vigente non prevede la
pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse
pubblico che e’ destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.
10. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’articolo 79.
10 bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto
del presente codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano gia’ respinte con decisione
definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all’articolo 59 e in caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all’articolo 60.
10 ter. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo’ essere stipulato, dal momento della notificazione
dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, del codice del processo
amministrativo o fissa con ordinanza la data di discussione
del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al
giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il
consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
11. Il contratto e’ sottoposto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L’esecuzione del contratto puo’ avere inizio solo
dopo che lo stesso e’ divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore
ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e’ stipulato mediante atto pubblico
notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice,
ovvero mediante scrittura privata, nonche’ in forma
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante.».
– Si riporta il testo dell’articolo 79 bis del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 79 bis. Avviso volontario per la trasparenza
preventiva. (art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 88 del 2009;
art. 3 bis, direttiva 89/665/CEE e art. 3 bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva il
cui formato e’ stabilito, per i contratti di rilevanza
comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura
di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2,
della direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter,
paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti
informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell’oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione
appaltante di affidare il contratto senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di
rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell’operatore economico a
favore del quale e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta
utile dalla stazione appaltante.».
Nota all’art. 124
– Si riporta il testo dell’articolo 1227 cod. civ.:
« Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento e’ diminuito secondo la
gravita’ della colpa e l’entita’ delle conseguenze che ne
sono derivate.
Il risarcimento non e’ dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza.».
Note all’art. 125
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE») e’ pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio
2006, n. 100.
– Si riporta il testo dell’articolo 140 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 140. Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’esecutore. (art. 5, commi 12 bis,
ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara
che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’
proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. – 4.(abrogati) > > .
Note all’art. 133
– Si riporta il testo dell’articolo 115 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
«Art. 115. Adeguamenti dei prezzi. (art. 6, comma 4, l.
n. 537 del 1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o
continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare
una clausola di revisione periodica del prezzo. La
revisione viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di
beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma
4, lettera c) e comma 5.».
– Si riporta il testo dell’articolo 133 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamento
dei prezzi. (art. 26, l. n. 109 del 1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni ed ai termini
stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare
quelli fissati dal regolamento di cui all’art. 5, spettano
all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
quest’ultimi nella misura accertata annualmente con decreto
del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ferma restando la sua facolta’, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo’ individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all’acquisto dei
materiali, prevedono le modalita’ e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell’esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita’ necessaria per l’esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l’effettivo inizio dei lavori
e che l’esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche’ ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e’ subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e’
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell’affidatario dei lavori, ovvero nel caso
di interruzione dei lavori e/o non completamento dell’opera
per cause non imputabili al committente. L’importo della
garanzia e’ gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo’ procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale e’ fissata, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla
stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma
3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e’ determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita’ accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto
le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu’ significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla
stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita’ di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia’ assunti, nonche’ le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi’ essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita’ il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le
regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L’entita’ delle penali e le
modalita’ di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
– La legge 14 novembre 1995, n. 481 («Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei
servizi di pubblica utilita’») e’ pubblicata in Gazz. Uff.,
S.O., 18 novembre 1995, n. 270.
– Si riporta il testo dell’articolo 326 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle
assicurazioni private», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 13
ottobre 2005, n. 239), cosi’ come modificato, al comma 7,
dall’articolo 3, comma 18, dell’allegato 4 del presente
decreto:
«Art.326.Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza
di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni
di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel
termine di centoventi giorni dall’accertamento
dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i
soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli
articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3,
la procedura puo’ essere sospesa dall’ISVAP fino a novanta
giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso
accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla
scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa
abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il
termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della
querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza
o il diverso provvedimento del giudice che decide il
procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328,
comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del
procedimento possono provvedere al pagamento nella misura
piu’ favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio
del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la
violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in
misura ridotta o nei casi in cui tale facolta’ non e’
prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2,
reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere
l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui
procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro
delle attivita’ produttive, e’ composta da un magistrato,
anche in pensione, con qualifica non inferiore a
consigliere della Corte di cassazione o qualifiche
equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del
Ministero delle attivita’ produttive ed un dirigente
dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed e’
rinnovabile per una sola volta. E’ stabilita con
regolamento del Ministro delle attivita’ produttive, nel
rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di
incompatibilita’ dei componenti. La Commissione consultiva
opera presso l’ISVAP, che provvede alle spese per il suo
funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell’esercizio della facolta’ di reclamo
di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e
dispone l’audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti
di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la
Commissione consultiva puo’ disporre l’archiviazione della
contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,
trasmette al Ministro delle attivita’ produttive la
proposta motivata di determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche
all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
dannose ed all’adozione di misure idonee a prevenire la
ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli
articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Il Ministero delle attivita’ produttive, sulle
risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad
istanza dell’ISVAP in assenza di reclamo, decide la
sanzione con decreto dirigenziale, che viene
successivamente comunicato dall’ISVAP alle parti del
procedimento.
7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all’ISVAP,
che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni
pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che
decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino
dell’ISVAP. Il Ministero delle attivita’ produttive, su
richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli
interessi coinvolti, puo’ stabilire modalita’ ulteriori per
dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell’autore della violazione.».
– Si riporta il testo dell’articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 («Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 24 luglio 2003, n. 170), cosi’ come
modificato dall’articolo 4, comma 1, n. 27, dell’allegato
4:
«Art. 37.Organismo di regolazione.
1. L’organismo di regolazione indicato all’articolo 30
della direttiva 2001/14/CE e’ il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso
vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo,
giuridico, decisionale e della strategia finanziaria,
dall’organismo preposto alla determinazione dei canoni di
accesso all’infrastruttura, dall’organismo preposto
all’assegnazione della capacita’ e dai richiedenti,
conformandosi ai principi di cui al presente articolo. E’
inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita’
competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di
servizio pubblico.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all’ufficio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge
le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo
svolgimento dei propri compiti, nell’ambito delle risorse
stanziate nel bilancio di previsione della spesa del
predetto Ministero.
2. L’organismo di regolazione collabora con gli
organismi degli altri Paesi membri della Comunita’ europea,
scambiando informazioni sulle proprie attivita’, nonche’
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di
coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29 in tema di
vertenze relative all’assegnazione della capacita’ di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l’organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o
eventualmente dall’impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita’ di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all’articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per l’utilizzo
dell’infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di
cui all’articolo 20;
e) accordi per l’accesso di cui all’articolo 6 del
presente decreto;
f) [controllo del rispetto delle norme e degli standard
di sicurezza].
4. L’organismo di regolazione, nell’ambito dei propri
compiti istituzionali, ha facolta’ di chiedere al gestore
dell’infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
in particolare al fine di poter garantire che i canoni per
l’accesso all’infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all’articolo 20, applicati dal
gestore dell’infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita’ di cui al comma 3,
l’organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso
o eventualmente d’ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell’organismo di regolazione e’ vincolante
per tutte le parti cui e’ destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
di capacita’ di infrastruttura o contro le condizioni di
una proposta di assegnazione di capacita’, l’organismo di
regolazione puo’ concludere che non e’ necessario
modificare la decisione del gestore dell’infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli
orientamenti precisati dall’organismo stesso.
6-bis. L’organismo di regolazione, osservando, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina
relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo
dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da
mercato realizzato dal soggetto autore della violazione
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento
della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro
1.000.000;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e
prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta
dell’organismo non forniscano le informazioni o forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero
senza giustificato motivo non forniscano le informazioni
nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle
lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al
doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.
7. (abrogato)
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
– Per il testo dell’articolo 5 della legge 25 febbraio
1992, n. 225 cosi’ come modificato, dall’articolo 3, comma
5, dell’allegato 4 del presente decreto, si vedano le note
all’articolo 119 dell’allegato 1.
Nota all’art. 134
– Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 21
novembre 1962, n. 161 («Revisione dei film e dei lavori
teatrali», pubblicata in Gazz. Uff. 28 aprile 1962, n.
109):
«Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato.
Il ricorso al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale e’ ammesso nei modi di legge.
Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel
merito.
I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico
26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta’.
L’udienza di discussione e’ fissata d’ufficio entro 30
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci
giorni dalla udienza di discussione.
Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la
decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta,
tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre
formalita’.».
Note all’art. 135
– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 24
marzo 1958, n. 195 («Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura»,
pubblicata in Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75), cosi’ come
modificato dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato 4 del
presente decreto:
«Art. 17.Forma dei provvedimenti.
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono
adottati, in conformita’ delle deliberazioni del Consiglio
superiore, con decreto del Presidente della Repubblica
controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti
dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti
dall’art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19,
i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro
per il tesoro.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e’
ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di
cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato.».
– Si riporta il testo dell’articolo 104 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 30 settembre 1993, n. 230):
«Art. 104.Competenze giurisdizionali.
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art.
99, comma 5, nonche’ per tutte le controversie fra le
societa’ del gruppo e’ competente il tribunale nella cui
circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle
procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle
societa’ del gruppo e’ competente il tribunale
amministrativo regionale con sede a Roma.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto legge
31 maggio 1994, n. 332 («Norme per l’accelerazione delle
procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa’ per azioni», pubblicato
nella Gazz. Uff. giugno 1994, n. 126):
«Art. 2.Poteri speciali.
1. Tra le societa’ controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato operanti nel settore della
difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti
di energia, e degli altri pubblici servizi, sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e
finanze, di intesa con il Ministro delle attivita’
produttive, nonche’ con i Ministri competenti per settore,
previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto
che determini la perdita del controllo, deve essere
introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria
una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e
delle finanze la titolarita’ di uno o piu’ dei seguenti
poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro
delle attivita’ produttive:
a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti
nei confronti dei quali opera il limite al possesso
azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni
rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano
almeno la ventesima parte del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee
ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto.
L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla
data della comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione
rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle
more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono
sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione,
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione
al concreto pregiudizio arrecato dall’operazione agli
interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo’
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e
dovra’ cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di
mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del
Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la vendita
delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter del
codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e’ impugnabile entro sessanta giorni dal
cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di
cui all’articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell’assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata
dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio
decreto. Ai fini dell’esercizio del potere di opposizione
la CONSOB informa il Ministro dell’economia e delle finanze
dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente
articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere
esercitato entro dieci giorni dalla data della
comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di
decorrenza del termine per l’esercizio del potere di
opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti
al patto sono sospesi. In caso di emanazione del
provvedimento di opposizione, debitamente motivato in
relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti
accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli
accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in
assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento
degli impegni assunti con l’adesione ai patti di cui al
citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione e’
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto
pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato,
all’adozione delle delibere di scioglimento della societa’,
di trasferimento dell’azienda, di fusione, di scissione, di
trasferimento della sede sociale all’estero, di cambiamento
dell’oggetto sociale, di modifica dello statuto che
sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto
e’ impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.
1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i
poteri speciali e’ individuato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell’articolo
2437 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle societa’ controllate, direttamente o
indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed
economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
servizi pubblici e individuate con provvedimento dell’ente
pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi’
i poteri previsti al comma 1».
– La legge 30 luglio 1994, n. 474 («Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, recante norme per l’accelerazione delle procedure
di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in societa’ per azioni ») e’ pubblicata in Gazz.
Uff. 30 luglio 1994, n. 177.
– Si riporta il testo dell’articolo 20 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 («Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»,
pubblicato in Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72):
«Art. 20.Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto
di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei
loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo’
essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi
di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica
sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche
quando la persona da allontanare appartiene ad una delle
categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che
la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita’
terroristiche, anche internazionali.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave
ai diritti fondamentali della persona ovvero
all’incolumita’ pubblica, rendendo urgente l’allontanamento
perche’ la sua ulteriore permanenza sul territorio e’
incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini
dell’adozione del provvedimento, si tiene conto anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o piu’ delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l’incolumita’ della persona, o
per uno o piu’ delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a
taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche’ di misure di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita’
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita’ e non possono
essere motivati da ragioni di ordine economico, ne’ da
ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell’interessato che rappresentino una minaccia concreta e
attuale all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L’esistenza di condanne penali non giustifica di per se’
l’adozione di tali provvedimenti.
5. Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si
tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell’interessato, della sua eta’, della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all’articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l’allontanamento sia
necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita’ che possono giustificare
limitazioni alla liberta’ di circolazione nel territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall’Organizzazione mondiale della sanita’,
nonche’ altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
sempreche’ siano oggetto di disposizioni di protezione che
si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all’ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l’allontanamento.
9. Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche’ i provvedimenti di
allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di
allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di
residenza o dimora del destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e’ accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio’ non e’ possibile per
indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall’interessato. Il provvedimento e’
notificato all’interessato e riporta le modalita’ di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo’ essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo’ essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e’ immediatamente eseguito dal questore e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma
5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l’esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell’interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
puo’ presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa
almeno la meta’ della durata del divieto, e in ogni caso
decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli
argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l’autorita’ che ha emanato il provvedimento
di allontanamento. Durante l’esame della domanda
l’interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
che rientra nel territorio nazionale in violazione del
divieto di reingresso, e’ punito con la reclusione fino a
due anni, nell’ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre
ipotesi. Il giudice puo’ sostituire la pena della
reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un
periodo da cinque a dieci anni. L’allontanamento e’
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza
non e’ definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino
a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell’allontanamento disposta ai
sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e’
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento.».
– Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
(«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE») e’ pubblicato in
Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172.
Il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 («Istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita’ organizzata»)e’ pubblicato in Gazz. Uff. 4
febbraio 2010, n. 28.
La legge 31 marzo 2010, n. 50 («Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
recante istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata») e’ pubblicata in
Gazz. Uff. 3 aprile 2010, n. 78.
– Si riporta il testo dell’articolo 142 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali», pubblicata in
Gazz. Uff., S.O., 28 settembre 2000, n. 227):
«Art. 142. (Rimozione e sospensione di amministratori
locali.) – 1. Con decreto del Ministro dell’interno il
sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei
consorzi e delle comunita’ montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano
atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di
grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle
province inerenti alla programmazione ed organizzazione del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici
obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina
delle modalita’ del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della
promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti,
della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati
dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di
Stato delegato alla gestione dell’emergenza assegna
all’ente interessato un congruo termine perentorio per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell’interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo’ sospendere
gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessita’.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli
articoli 58 e 59.».
– Si riporta il testo dell’articolo 143 del cit.
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art.143. Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita’
dei dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i
consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche
a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo
59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la
criminalita’ organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un’alterazione del procedimento di formazione della
volonta’ degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l’imparzialita’ delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche’ il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e’ titolare per delega del Ministro
dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d’indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell’interno una relazione nella quale si da’ conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell’ente locale. Nella relazione sono, altresi’, indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita’ organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo’ richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e’ disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e’ immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu’ gravi e pregiudizievoli per l’interesse
pubblico; la proposta indica, altresi’, gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro
dell’interno, su proposta del prefetto, e’ adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita’ la vita
amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione
dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell’autorita’
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all’articolo 110, nonche’ gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da’ conto degli esiti dell’attivita’ di accertamento. Le
modalita’ di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita’ organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all’autorita’ giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita’ e di buon
andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e’ fissata
ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e’ adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita’ stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita’ sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d’incandidabilita’ il Ministro dell’interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita’, il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche’ da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo’ eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche’ ricorrano le
situazioni previste dall’articolo 141.».
Allegato 2
Nota all’articolo 2
– Si riporta il testo dell’articolo 45 disp. att.
cod.proc.civ.:
«Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le
comunicazioni a norma dell’articolo 136 del codice, si
compone di due parti uguali una delle quali deve essere
consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata
nel fascicolo d’ufficio.
Esse contengono in ogni caso l’indicazione dell’ufficio
giudiziario, della sezione alla quale la causa e’
assegnata, dell’istruttore se e’ nominato, del numero del
ruolo generale sotto il quale l’affare e’ iscritto e del
ruolo dell’istruttore e il nome delle parti.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d’ufficio
deve essere stesa la relazione di notificazione
dell’ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del
destinatario. Se l’ufficiale giudiziario si avvale del
servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo
d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata.».
Nota all’articolo 3
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 gennaio 1999, n. 52 («Regolamento recante norme per la
tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso
il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi
regionali») e’ pubblicato in Gazz. Uff. 9 marzo 1999, n.
56.
Nota all’articolo 12
– Si riporta il testo dell’articolo 147 delle disp.
att. cod. proc. pen.:
«Art. 147. (Riprese audiovisive dei dibattimenti) – 1.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice
con ordinanza, se le parti consentono, puo’ autorizzare in
tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o
audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva
del dibattimento, purche’ non ne derivi pregiudizio al
sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla
decisione.
2. L’autorizzazione puo’ essere data anche senza il
consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale
particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione
a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa
delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti
tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve
essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge
ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le
riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono
a porte chiuse a norma dell’articolo 472 commi 1, 2 e 4 del
codice.».
Nota all’articolo 15
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 309, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata in Gazz. Uff., S.O.,
31 dicembre 2004, n. 306):
«Comma 309. Il maggior gettito derivante
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306
a 308 e’ versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche’ per
l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari e allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti
per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell’arretrato e per il miglior funzionamento del processo
amministrativo».
Allegato 4
Note all’articolo 1
– La legge 24 gennaio 1979, n.18 («Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia», e’ pubblicata
in Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.
– Si riporta il testo dell’articolo 46 della cit. legge
24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 46. L’Ufficio elettorale nazionale comunica alla
segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte
in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente
le controversie sulla incompatibilita’ ed ineleggibilita’
degli eletti. > > .
Note all’articolo 2
– Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione
e l’elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali»,e’ pubblicato nella Gazz. Uff., S.O., 23 giugno
1960, n. 152).
– Si riporta il testo dell’articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, come modificato dall’articolo 2, comma 1,
dell’allegato 4:
«Art. 84. Il Tribunale, la Corte di appello e la Corte
di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il
risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati
illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di
esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente
comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve
essere data al prefetto.
L’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile
resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di
appello.».
– Si riporta il testo dell’articolo 21 della legge 5
agosto 1962, n. 1257 («Norme per l’elezione del Consiglio
regionale della Valle d’Aosta», pubblicata in Gazz. Uff. 24
agosto 1962, n. 213), come modificato dal presente decreto:
« Art. 21.Ricorso amministrativo contro l’elezione dei
consiglieri.
Contro l’elezione dei consiglieri regionali e’ ammesso
ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia di
eleggibilita’. Il ricorso deve essere presentato alla
segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla
proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura
di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente
notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10
giorni per rispondere.
Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi
amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro
presentazione; quando non vi provveda entro detto termine,
sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali
previsti dagli articoli 22 e 23.
La deliberazione deve essere nel giorno successivo
depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere
notificata entro cinque giorni agli interessati.».
– Si riporta il testo dell’articolo 24 della citata
legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 24.Poteri di correzione e di sostituzione del
Consiglio regionale e della Corte di appello.
Il Consiglio regionale e la Corte d’appello di Torino,
quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono
secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono
ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno
diritto di esserlo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 30 della citata
legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di
incompatibilita’.
Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini
prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall’art.
28 e dall’art. 29, e’ ammesso ricorso giurisdizionale alla
Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta
l’incompatibilita’, chiede al consigliere regionale di
esercitare l’opzione e ne pronuncia la decadenza.
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in
materia di incompatibilita’ e’ ammesso, entro trenta giorni
dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di
appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad
esso attribuiti dal comma precedente.».
– Si riporta il testo dell’articolo 31 della cit. legge
5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali
decaduti.
Quando il Consiglio regionale e la Corte d’appello di
Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale
ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a
sostituirlo con chi vi ha diritto.».
– Si riporta il testo dell’articolo 33 della cit. legge
5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33. Norme sui ricorsi.
Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti
dalla presente legge si applicano, per quanto non
diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della
legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .
Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli
articoli precedenti si applica inoltre la disposizione
dell’art. 40 della legge citata.
I ricorsi giurisdizionali alla Corte di appello di
Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio
regionale contro le quali i ricorsi stessi sono
presentati.».
– Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147 («Modificazioni alle norme sul
contenzioso elettorale amministrativo», pubblicata in Gazz.
Uff. 31 dicembre 1966, n. 329), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. Nei giudizi elettorali davanti agli organi di
giurisdizione ordinaria non e’ necessario il ministero di
procuratore o di avvocato.
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi
o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta
libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di
cancelleria.».
– Si riporta il testo dell’articolo 7 della cit. legge
23 dicembre 1966, n. 1147, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 7. L’articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328, e’ abrogato.
Le norme contenute nei precedenti articoli e
nell’articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si
applicano altresi’ per i Consigli provinciali, sia per
quanto riguarda la materia relativa all’ineleggibilita’,
alla decadenza, all’incompatibilita’ dei consiglieri
provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne
elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino
elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni
provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al
Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono
devolute al presidente della Giunta provinciale.
La tutela contro le operazioni per l’elezione dei
consiglieri provinciali, successive all’emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, e’ disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla
magistratura ordinaria e’ competente, in prima istanza, il
Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e’ compreso
il capoluogo della Provincia.».
– L’articolo 8 della cit. legge 23 dicembre 1966, n.
1147, abrogato dal presente decreto, recava: < < Norme
transitorie > > .
– Si riporta il testo dell’articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 («Norme per l’elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in
Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), come modificato dal
presente decreto:
«Art.19. Ricorsi.
Per i ricorsi in materia di eleggibilita’ e decadenza
si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Le azioni popolari e le impugnative previste per
qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche’ al
Commissario del governo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla
magistratura ordinaria, e’ competente, in prima istanza, il
tribunale del capoluogo della regione.
La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei
consiglieri regionali, successive all’emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, e’ disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 («Testo
unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato in Gazz.
Uff., S.O., 23 giugno 1960, n. 152), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). – Le
decisioni di cui all’articolo precedente devono essere
immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione
del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art.
27, n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici, da effettuarsi entro l’ottavo giorno
precedente l’elezione.
Analoga immediata comunicazione dev’essere fatta al
Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i
candidati saranno elencati secondo l’ordine risultato dal
sorteggio.».
– Si riporta il testo dell’articolo 34 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570,come modificato dal presente decreto:
«Art. 34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge
23 marzo 1956, n. 136, art. 21). – Le decisioni di cui
all’articolo precedente devono essere immediatamente
comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con
le liste dei candidati di cui all’art. 27, n. 3, e per
l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al
Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste
saranno riportate secondo l’ordine risultato dal
sorteggio.».
– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 8
marzo 1951, n. 122 («Norme per l’elezione dei Consigli
provinciali», pubblicata in Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n.
60),come modificato dal presente decreto:
«Art. 17. Compiute le operazioni relative all’esame ed
all’ammissione dei gruppi di candidati presentati,
l’Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa,
per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed
i relativi contrassegni, con un numero progressivo
assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla
presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al
quarto comma dell’art. 14, appositamente convocati, ed
all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i
quali ne cureranno l’affissione all’albo pretorio e in
altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente
quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la
stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita’ dei
relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero
progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei
candidati di cui al quarto comma dell’articolo 14,
appositamente convocati.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di
identico colore, sono fornite a cura del Ministero
dell’interno, con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo
1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede
di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai
sensi dell’articolo 14.
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di
sezione debitamente piegate.».
– Si riporta il testo dell’articolo 11 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 («Norme per l’elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in
Gazz. Uff. 6 narzo 1968, n. 61), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11. Operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione
delle liste – Manifesto con le liste dei candidati e schede
per la votazione.
L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o,
nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena
ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio
centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza
dei delegati di lista, di cui all’ultimo comma
dell’articolo 9, appositamente convocati;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna
lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del
manifesto con le liste dei candidati ed i relativi
contrassegni, secondo l’ordine risultante dal sorteggio, ed
all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i
quali ne curano l’affissione all’albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello
della votazione;
5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste
definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle
schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo
l’ordine risultato dal sorteggio.
Le schede sono fornite a cura del Ministero
dell’interno, con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente
legge.».
Note all’articolo 3
– Per il testo dell’articolo 17, della legge 24 marzo
1958, n. 195, si vedano le note all’articolo 135
dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata in Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale.».
– Si riporta il testo dell’articolo 15 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) – 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita’ di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11,
commi 2 e 3.».
– Si riporta il testo dell’articolo 25 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25. (Modalita’ di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi).- 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito. Il
rilascio di copia e’ subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche’ i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente
puo’ presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e’ attribuita al difensore civico competente per l’ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e’ inoltrata presso la Commissione per
l’accesso di cui all’articolo 27 nonche’ presso
l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all’autorita’ disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l’accesso e’ consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l’accesso e’ negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all’accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza
del difensore. L’amministrazione puo’ essere rappresentata
e difesa da un proprio dipendente, purche’ in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell’ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
».
– Si riporta il testo dell’articolo 33 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato», pubblicata in Gazz. Uff. 13
ottobre 1990, n. 240), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33. (Competenza giurisdizionale).- 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Le azioni di nullita’ e di risarcimento del danno,
nonche’ i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di
cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte
d’appello competente per territorio.».
– Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto
legge 15 gennaio 1991, n. 8 («Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonche’ per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia», pubblicato in Gazz. Uff. 15
gennaio 1991, n. 12), come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione.
1.(abrogato).
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e’ istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e’ composta da un
Sottosegretario di Stato all’interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita’ organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita’ di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita’ organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all’articolo 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita’ svolte per
l’attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all’attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi’ le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo’ avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all’articolo 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma
1, e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.(abrogato).
2-septies. (abrogato)
2-octies. (abrogato).
2-nonies. Con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita’ di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. (abrogato).».
– La legge 15 marzo 1991, n. 82 («Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
recante nuove misure in materia di sequestri di persona a
scopo di estorsione e per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia») e’ pubblicata in Gazz. Uff.
16 marzo 1991, n. 64.
– Per l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(«Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 17 marzo 1992, n.
64), si vedano le note all’ articolo 119 dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481 («Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione
delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita’», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 18 novembre
1995, n. 270), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Istituzione delle Autorita’ per i servizi di
pubblica utilita’) – 1. Sono istituite le Autorita’ di
regolazione di servizi di pubblica utilita’, competenti,
rispettivamente, per l’energia elettrica e il gas e per le
telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del
sistema delle comunicazioni, all’Autorita’ per le
telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su
altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi generali cui si ispira la normativa relativa alle
Autorita’.
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione
sul territorio italiano degli organismi pubblici che
svolgono funzioni di carattere nazionale, piu’ Autorita’
per i servizi pubblici non possono avere sede nella
medesima citta’.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna
Autorita’ sono definite da normative particolari che
tengono conto delle specificita’ di ciascun settore sulla
base dei principi generali del presente articolo. La
presente legge disciplina nell’articolo 3 il settore
dell’energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorita’ operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di
propria competenza. Per i settori dell’energia elettrica e
del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di
garantire mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita’ della relativa
filiera.
6. Le Autorita’, in quanto autorita’ nazionali
competenti per la regolazione e il controllo, svolgono
attivita’ consultiva e di segnalazione al Governo nelle
materie di propria competenza anche ai fini della
definizione, del recepimento e della attuazione della
normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorita’ e’ organo collegiale costituito
dal presidente e da due membri, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all’audizione delle persone designate. In sede di prima
attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a
maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita’ sono scelti fra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita’ e
competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita’ professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati
ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici ne’ avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita’. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera durata
dell’incarico.
9. Per almeno quattro anni dalla cessazione
dell’incarico i componenti delle Autorita’ non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza; la violazione di tale
divieto e’ punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l’importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500
milioni di lire e l’importo del corrispettivo percepito.
All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e,
nei casi piu’ gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell’atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
10. I componenti e i funzionari delle Autorita’,
nell’esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d’ufficio. Fatta salva la riserva
all’organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di cui al comma 12, per garantire la
responsabilita’ e l’autonomia nello svolgimento delle
procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche’ quelli relativi alla distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
11. Le indennita’ spettanti ai componenti le Autorita’
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorita’ nel perseguire le finalita’ di
cui all’articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all’evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche’ per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita’ di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l’obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
 
 
 
 
(continuazione)
 
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi’ il rispetto: dell’ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all’esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio’ sia richiesto
dall’andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi’ le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche’ le modalita’ per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale
in modo da assicurare la qualita’, l’efficienza del
servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche’ la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita’ ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l’altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi’ i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita’ riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita’ riferiti alla
singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu’ ampia pubblicita’ delle condizioni
dei servizi; studia l’evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all’erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita’ di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull’attivita’ svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita’ dell’offerta e
la possibilita’ di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita’ di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita’ delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita’ di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita’ della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita’ e l’efficacia delle prestazioni
all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita’ di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu’ agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall’ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio
adotti, in base alla direttiva sui principi dell’erogazione
dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e
ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di
cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede
all’Autorita’ una nuova proposta e indica esplicitamente i
principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda
accogliere la seconda proposta dell’Autorita’, propone al
Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita’
esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita’
generale.
14. A ciascuna Autorita’ sono trasferite tutte le
funzioni amministrative esercitate da organi statali e da
altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento
autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il
Ministro competente continua comunque ad esercitare le
funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa
vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel
settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate
alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d’Aosta si applicano le norme
contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto
speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4.
17. Ai fini della presente legge si intendono per
tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte.
18. Salvo quanto previsto dall’articolo 3 e unitamente
ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di
cui al comma 12, lettera e), che l’Autorita’ fissa per la
determinazione della tariffa con il metodo del price-cap,
inteso come limite massimo della variazione di prezzo
vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici
mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall’ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di
produttivita’, prefissato per un periodo almeno triennale.
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi’
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualita’ del servizio rispetto a
standards prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla
variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al
controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso
efficiente delle risorse.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna
Autorita’:
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita’;
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti
di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta’, qualora cio’ non comprometta la fruibilita’
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l’attivita’ di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g),
l’obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo’ adottare, nell’ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei
diretti a garantire la continuita’ dell’erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21. Il Governo, nell’ambito del documento di
programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita’
il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilita’ che corrispondono agli interessi generali del
Paese.
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono
tenute a fornire alle Autorita’, oltre a notizie e
informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle
loro funzioni.
23. Le Autorita’ disciplinano, ai sensi del capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
da adottare entro novanta giorni dall’avvenuta nomina,
audizioni periodiche delle formazioni associative nelle
quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel
medesimo regolamento sono altresi’ disciplinati audizioni
periodiche delle associazioni ambientaliste, delle
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo
svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
e sull’efficacia dei servizi.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu’ regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative alle attivita’ svolte dalle
Autorita’ idonee a garantire agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in
forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalita’
per l’esperimento di procedure di conciliazione o di
arbitrato in contraddittorio presso le Autorita’ nei casi
di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il
servizio, prevedendo altresi’ i casi in cui tali procedure
di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in
prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino
alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle istanze di conciliazione o di deferimento agli
arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede
giurisdizionale che, se proposto, e’ improcedibile. Il
verbale di conciliazione o la decisione arbitrale
costituiscono titolo esecutivo.
25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
26. La pubblicita’ di atti e procedimenti delle
Autorita’ e’ assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
27. Ciascuna Autorita’ ha autonomia organizzativa,
contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione, soggetto al controllo della
Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28. Ciascuna Autorita’, con propri regolamenti,
definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le
norme concernenti l’organizzazione interna e il
funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo,
che non puo’ eccedere le centoventi unita’, l’ordinamento
delle carriere, nonche’, in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il
trattamento giuridico ed economico del personale. Alle
Autorita’ non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto
salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
29. Il regolamento del personale di ruolo previsto
nella pianta organica di ciascuna Autorita’ avviene
mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie
per le quali sono previste assunzioni in base all’articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni. In sede di prima attuazione della presente
legge ciascuna Autorita’ provvede mediante apposita
selezione anche nell’ambito del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita’ ed esperienza richiesti
per l’espletamento delle singole funzioni e tale da
garantire la massima neutralita’ e imparzialita’ comunque
nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti
nella pianta organica.
30. Ciascuna autorita’ puo’ assumere, in numero non
superiore a sessanta unita’, dipendenti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni
nonche’ esperti e collaboratori esterni, in numero non
superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti
professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per
non piu’ di due volte.
31. Il personale dipendente in servizio anche in forza
di contratto a tempo determinato presso le Autorita’ non
puo’ assumere altro impiego o incarico ne’ esercitare altra
attivita’ professionale, anche se a carattere occasionale.
Esso, inoltre, non puo’ avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti
costituisce causa di decadenza dall’impiego ed e’ punita,
ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di
lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di
lire e l’importo del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, uno o piu’ regolamenti volti a trasferire le ulteriori
competenze connesse a quelle attribuite alle Autorita’
dalla presente legge nonche’ a riorganizzare o a sopprimere
gli uffici e a rivedere le piante organiche delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione
della presente legge e cessano le competenze esercitate in
materia dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I
regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del
precedente periodo.
33. Le Autorita’, con riferimento agli atti e ai
comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti
al loro controllo, segnalano all’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di
violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della
concorrenza, l’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30
giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine
alla definizione delle concessioni, dei contratti di
servizio e degli altri strumenti di regolazione
dell’esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al
comma 1, la cui durata non puo’ essere superiore ad anni
quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
dalla normativa vigente.
36. L’esercizio del servizio in concessione e’
disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di
programma stipulati tra l’amministrazione concedente e il
soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
particolare, l’indicazione degli obiettivi generali, degli
scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire
nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e
le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita’ e le
procedure di indennizzo automatico nonche’ le modalita’ di
aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di
programma o della convenzione.
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un
regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui
alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui
al comma 36. Le determinazioni delle Autorita’ di cui al
comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione
del regolamento di servizio.
38. All’onere derivante dall’istituzione e dal
funzionamento delle Autorita’, determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorita’, a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1995 all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo
non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo
esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio
stesso; il contributo e’ versato entro il 31 luglio di ogni
anno nella misura e secondo le modalita’ stabilite con
decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
39.(abrogato)
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e
all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas sono versate
direttamente ai bilanci dei predetti enti.
41. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >
>
– Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 18 agosto 1998, n. 191), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 13. Espulsione amministrativa. (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell’interno puo’ disporre l’espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L’espulsione e’ disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e’ entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e’ stato respinto ai sensi
dell’articolo 10;
b) si e’ trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma
1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei
termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e’
stato revocato o annullato, ovvero e’ scaduto da piu’ di
sessanta giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita’ dei vincoli familiari dell’interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’
dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d’origine.
3. L’espulsione e’ disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo
straniero e’ sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla
osta all’autorita’ giudiziaria, che puo’ negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all’accertamento della responsabilita’ di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all’interesse della persona offesa.
In tal caso l’esecuzione del provvedimento e’ sospesa fino
a quando l’autorita’ giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all’espulsione con le modalita’ di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l’autorita’ giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo’
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell’articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo’ essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento e’
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se
non e’ ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E’
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu’ grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima e’
ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. (abrogato).
4. L’espulsione e’ sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e’ trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e’ scaduto di validita’ da piu’ di sessanta giorni e non ne
e’ stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e’ disposto
l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e’ sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato e’ anch’esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e’
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all’articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e’
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e’ concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e’
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita’ del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita’ di un locale
idoneo.
6. (abrogato).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell’articolo 14, nonche’ ogni altro atto
concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono
comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle
modalita’ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo’ essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l’autorita’ che ha disposto
l’espulsione. Il termine e’ di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo’ essere sottoscritto anche
personalmente, ed e’ presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e’ autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l’autenticita’ e ne curano
l’inoltro all’autorita’ giudiziaria. Lo straniero e’
ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all’autorita’ consolare. Lo straniero e’ altresi’
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete.
9. (abrogato).
10. (abrogato).
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo
straniero espulso e’ rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio’ non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo’ rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo
straniero e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e’ nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia’ espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e’ stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia’
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e’
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo’ essere previsto un termine piu’
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo’ adottare la misura di
cui all’articolo 14, comma 1.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e’ valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall’anno 1998.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249 («Istituzione dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata in Gazz.
Uff., S.O., 31 luglio 1997, n. 177), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. (Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni).- 1. E’ istituita l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
«Autorita’», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell’Autorita’ il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e’ organo collegiale costituito dal presidente
dell’Autorita’ e da quattro commissari. Il consiglio e’
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l’altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all’elezione di
un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti l’Autorita’. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Il presidente dell’Autorita’ e’
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa
con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell’Autorita’ e’ previamente
sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell’articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 206, e dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell’Autorita’ si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell’Autorita’ sono cosi’ individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione
civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell’articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l’Autorita’ provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l’intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l’eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche’
conformi all’equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni
e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli
standard per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilita’ del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu’ della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell’Autorita’ o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita’ da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche’ le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche’ le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l’editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi’ censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L’Autorita’ adotta apposito
regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli gia’
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche’ nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l’ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l’editoria sono trasferiti
all’Autorita’ ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l’interconnessione e
per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica
della controversia;
10) riceve periodicamente un’informativa dai gestori
del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
indirizzi sulle modalita’ di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all’Autorita’ avverso
le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorita’;
11) individua, in conformita’ alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell’articolo 5, comma 5, l’ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita’ di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali
modificazioni;
12) promuove l’interconnessione dei sistemi nazionali
di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di
numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita’,
trasparenza, non discriminazione, equita’ e tempestivita’;
14) interviene nelle controversie tra l’ente gestore
del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con
la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu’ emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all’installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con
il Ministero della sanita’ e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanita’ e
l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita’ alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di
qualita’ dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l’indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita’;
3) vigila sulle modalita’ di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicita’ in qualunque forma
diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
diverse autorita’, e puo’ emanare regolamenti, nel rispetto
delle norme dell’Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori
che svolgono attivita’ di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione
di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente,
tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita’ sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l’interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l’utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall’utente, nonche’ l’utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell’Autorita’ delibera l’irrogazione
delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il
fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorita’ che dal
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori viene data adeguata pubblicita’ e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell’ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita’ e sull’informazione
politica nonche’ l’osservanza delle norme in materia di
equita’ di trattamento e di parita’ di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di
propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo e verifica l’attuazione degli
obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto
di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all’attuazione delle finalita’
del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da
altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita’
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita’
dei dati pubblicati, nonche’ sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull’operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e’ punita ai sensi
dell’articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove
la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a
criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l’Autorita’ puo’
provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell’apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall’articolo 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l’integrazione delle tecnologie e
dell’offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l’opportunita’ di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all’evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l’applicazione delle norme legislative
sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell’Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene
riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell’informazione», ai sensi dell’articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita’ per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche’ il
regolamento sui criteri e sulle modalita’ di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita’
ed alla proprieta’ dei soggetti autorizzati o concessionari
del servizio radiotelevisivo, secondo modalita’ stabilite
con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l’editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e’ abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa’ concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla
concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta
dall’Autorita’ e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita’ delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta’ delle
societa’ che esercitano l’attivita’ radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche’ tutte le
altre funzioni dell’Autorita’ non espressamente attribuite
alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla
commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell’Autorita’ di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e
l’interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell’attivita’ di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall’approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l’evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L’Autorita’, entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato,
nonche’ il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita’ di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L’Autorita’ provvede
all’autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L’Autorita’ adotta regolamenti sulle modalita’
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita’ attraverso l’emanazione di
un documento denominato Codice etico dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall’Autorita’ con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche’ i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta’ di
denunziare violazioni di norme di competenza dell’Autorita’
e di intervenire nei procedimenti.
11. L’Autorita’ disciplina con propri provvedimenti le
modalita’ per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell’Autorita’, non puo’ proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza
all’Autorita’. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell’Autorita’ definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell’Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall’Autorita’ nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L’Autorita’ si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell’interno per la sicurezza e la regolarita’ dei servizi
di telecomunicazioni nonche’ degli organi e delle
istituzioni di cui puo’ attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l’editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorita’ i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall’insediamento, ai quali sono altresi’ attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L’Autorita’, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita’ degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L’Autorita’ d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell’esplicazione delle
funzioni l’Autorita’ puo’ richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all’Autorita’ sono
esenti da bollo. L’Autorita’ si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell’interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita’ previste dall’articolo
4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita’ e’ riconosciuta
al personale in posizione di comando dall’Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell’interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d’istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell’editoria.
16. (abrogato).
17. E’ istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell’Autorita’ nel limite di duecentosessanta
unita’. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell’Autorita’, in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita’ previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell’Autorita’.
18. L’Autorita’, in aggiunta al personale di ruolo,
puo’ assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita’, con le modalita’
previste dall’articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L’Autorita’ puo’ avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita’ e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e’ corrisposta
l’indennita’ prevista dall’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l’Autorita’ puo’ provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell’ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall’Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l’editoria purche’ in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita’ ed esperienza richiesti per l’espletamento
delle singole funzioni.
21. All’Autorita’ si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita’ generale dello Stato, nonche’ dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita’ istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell’articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonche’ il secondo comma dell’articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente
articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 6 della
legge 6 agosto 1990, n. 223. E abrogata altresi’ ogni norma
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Dalla data del suo insediamento l’Autorita’ subentra nei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella
titolarita’ dei rapporti attivi e passivi facenti capo al
Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu’ regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell’Autorita’ con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. (abrogato).
25. Fino all’entrata in funzione dell’Autorita’ il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all’Autorita’ dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall’articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
27. (abrogato).
28. E’ istituito presso l’Autorita’ un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita’ della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all’Autorita’, al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita’ in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi’ iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l’Autorita’ detta i criteri per la designazione,
l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall’Autorita’ espongono dati contabili o fatti concernenti
l’esercizio della propria attivita’ non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall’articolo 2621
del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita’ prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall’Autorita’ sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita’.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell’Autorita’, impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorita’.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e’ di particolare gravita’ o reiterata, puo’
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell’attivita’, per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 325 («Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di espropriazione per pubblica utilita’. (Testo
B) > > ) e’ pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 16 agosto 2001,
n. 189.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 («Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di espropriazione per pubblica utilita’. (Testo
A)») e’ pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 16 agosto 2001, n.
189.
– Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 («Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A)», pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 15 giugno 2002, n. 139), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 13. (Importi).- 1. Il contributo unificato e’
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e’ pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della
meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e’ pari a euro 120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e’ dovuto un importo pari
all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e’ ridotto alla meta’ per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita’ si
determina in base all’importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell’atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
4.(abrogato).
5. Per la procedura fallimentare, che e’ la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e’ pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e’ di euro 500; per i ricorsi previsti
dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
per quelli previsti dall’articolo 25, comma 5, della legge
7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di
esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato
il contributo dovuto e’ di euro 250; per i ricorsi cui si
applica il rito abbreviato comune a determinate materie
previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del
processo amministrativo, nonche’ da altre disposizioni che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto e’ di euro
1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per
motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande
nuove, nonche’ di provvedimenti delle Autorita’, il
contributo dovuto e’ di euro 2.000. L’onere relativo al
pagamento dei suddetti contributi e’ dovuto in ogni caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione
giudiziale delle spese e anche se essa non si e’ costituita
in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e’ dovuto
alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25
della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di
accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale,
quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono
domande nuove.
6- ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e’ versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
– Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 («Codice
delle comunicazioni elettroniche») e’ pubblicato in Gazz.
Uff., S.O., 15 settembre 2003, n. 214.
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legge
19 agosto 2003, n. 220 («Disposizioni urgenti in materia di
giustizia sportiva», pubblicato in Gazz. Uff. 20 agosto
2003, n. 192), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. (Norme sulla giurisdizione e disciplina
transitoria).- 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva
e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui
rapporti patrimoniali tra societa’, associazioni e atleti,
ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato
olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive
non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo ai sensi dell’articolo 2, e’ disciplinata dal
codice del processo amministrativo. In ogni caso e’ fatto
salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni
sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ quelle
inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23
marzo 1981, n. 91.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5.(abrogato). » .
– La legge 17 ottobre 2003, n. 280 («Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220,
recante disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva») e’ pubblicata in Gazz. Uff. 18 ottobre 2003, n.
243.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396
(«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
debito pubblico (Testo B)») e’ pubblicato in Gazz. Uff.,
S.O., 9 marzo 2004, n. 57.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398
(«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
debito pubblico (Testo A)») e’ pubblicato in Gazz. Uff.,
S.O., 9 marzo 2004, n. 57.
– Si riporta il testo dell’articolo 142 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 («Codice della
proprieta’ industriale, a norma dell’articolo 15 della L.
12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato in Gazz. Uff., S.O.,
4 marzo 2005, n. 52), come modificato dal presente decreto:
«Art. 142. (Decreto di espropriazione).- 1.
L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di
concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e
dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei
ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare
del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell’interesse della
difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della
stampa dell’attestato di brevettazione o di registrazione,
puo’ contenere l’obbligo e stabilire la durata del segreto
sull’oggetto del titolo di proprieta’ industriale.
3. La violazione del segreto e’ punita ai sensi
dell’articolo 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e’ fissata
l’indennita’ spettante al titolare del diritto di
proprieta’ industriale, determinata sulla base del valore
di mercato dell’invenzione, sentita la Commissione dei
ricorsi.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 («Codice
dell’amministrazione digitale», pubblicato in Gazz. Uff.,
S.O., 16 maggio 2005, n. 112), modificato dal presente
decreto:
«Art. 3.(Diritto all’uso delle tecnologie).- 1. I
cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i
gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 326 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle
assicurazioni private», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 13
ottobre 2005, n. 239) come modificato dal presente decreto:
«Art 326. (Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). 1. L’ISVAP, ad eccezione dei
casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo
esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, nel termine di centoventi giorni
dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede
alla contestazione degli addebiti nei confronti dei
possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle
violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo’ essere sospesa
dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri
che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato
sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione
senza che l’impresa abbia proposto querela o denuncia,
riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La
proposizione della querela o della denuncia sospende la
procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del
giudice che decide il procedimento penale estingue la
violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328,
comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del
procedimento possono provvedere al pagamento nella misura
piu’ favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio
del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la
violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in
misura ridotta o nei casi in cui tale facolta’ non e’
prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2,
reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere
l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui
procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro
delle attivita’ produttive, e’ composta da un magistrato,
anche in pensione, con qualifica non inferiore a
consigliere della Corte di cassazione o qualifiche
equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del
Ministero delle attivita’ produttive ed un dirigente
dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed e’
rinnovabile per una sola volta. E’ stabilita con
regolamento del Ministro delle attivita’ produttive, nel
rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di
incompatibilita’ dei componenti. La Commissione consultiva
opera presso l’ISVAP, che provvede alle spese per il suo
funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell’esercizio della facolta’ di reclamo
di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e
dispone l’audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti
di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la
Commissione consultiva puo’ disporre l’archiviazione della
contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,
trasmette al Ministro delle attivita’ produttive la
proposta motivata di determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche
all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
dannose ed all’adozione di misure idonee a prevenire la
ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli
articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Il Ministero delle attivita’ produttive, sulle
risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad
istanza dell’ISVAP in assenza di reclamo, decide la
sanzione con decreto dirigenziale, che viene
successivamente comunicato dall’ISVAP alle parti del
procedimento.
7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all’ISVAP,
che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni
pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che
decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino
dell’ISVAP. Il Ministero delle attivita’ produttive, su
richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli
interessi coinvolti, puo’ stabilire modalita’ ulteriori per
dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell’autore della violazione.».
– Per il testo dell’articolo 11 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato in Gazz.
Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100), si vedano le note all’
articolo 121 dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 243 bis del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 243 bis. Informativa in ordine all’intento di
proporre ricorso giurisdizionale. (art. 44, comma 3, lett.
b) e d), l. n. 88 del 2009; art. 1, paragrafo 4, direttiva
89/665/CEE e art. 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i
soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale
informano le stazioni appaltanti della presunta violazione
e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante
comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o da
un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria
indicazione dei presunti vizi di illegittimita’ e dei
motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio,
salva in ogni caso la facolta’ di proporre in giudizio
motivi diversi o ulteriori. L’interessato puo’ avvalersi
dell’assistenza di un difensore. La comunicazione puo’
essere presentata fino a quando l’interessato non abbia
notificato un ricorso giurisdizionale. L’informazione e’
diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione
prevista dal presente comma puo’ essere effettuata anche
oralmente nel corso di una seduta pubblica della
commissione di gara ed e’ inserita nel verbale della seduta
e comunicata immediatamente al responsabile del
procedimento a cura della commissione di gara.
3. L’informativa di cui al presente articolo non
impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, ne’
il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del
contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10, ne’ il
decorso del termine per la proposizione del ricorso
giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie
determinazioni in ordine ai motivi indicati
dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in
autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e
l’inerzia della stazione appaltante costituiscono
comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle
spese di giudizio, nonche’ ai sensi dell’articolo 1227 del
codice civile.
6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso
o tacito, e’ impugnabile solo unitamente all’atto cui si
riferisce, ovvero, se quest’ultimo e’ gia’ stato impugnato,
con motivi aggiunti.».
– Si riporta il testo dell’articolo 22 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 («Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»,
pubblicato in Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Ricorsi avverso i provvedimenti di
allontanamento).- 1. Avverso i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1,
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per
motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per i motivi di cui all’articolo 21
puo’ essere presentato ricorso entro venti giorni dalla
notifica, a pena di inammissibilita’, al tribunale
ordinario in composizione monocratica in cui ha sede
l’autorita’ che lo ha adottato. La parte puo’ stare in
giudizio personalmente.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti
personalmente dall’interessato, possono essere presentati
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana; in tale caso l’autenticazione della
sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’ giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale
e’ rilasciata avanti all’autorita’ consolare, presso cui
sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere
accompagnati da una istanza di sospensione
dell’esecutorieta’ del provvedimento di allontanamento.
Fino all’esito dell’istanza di cui al presente comma,
l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa,
salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su
motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza.
5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a
norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di
procedura civile. Qualora i tempi del procedimento
dovessero superare il termine entro il quale l’interessato
deve lasciare il territorio nazionale ed e’ stata
presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il
giudice decide con priorita’ sulla stessa prima della
scadenza del termine fissato per l’allontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, cui e’ stata negata la
sospensione del provvedimento di allontanamento sono
consentiti, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi
turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica. L’autorizzazione e’ rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell’interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e’ respinto,
l’interessato presente sul territorio dello Stato deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale.».
– Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 («Misure per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»,
pubblicato in Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14.(Strumenti di tutela).- 1. Avverso i
provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Qualora nel corso dell’esame del ricorso si evidenzi
che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto dell’indagine o il
segreto di Stato, il procedimento e’ sospeso fino a quando
l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono
essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni,
il tribunale amministrativo puo’ fissare un termine entro
il quale il Comitato e’ tenuto a produrre nuovi elementi
per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo
decide allo stato degli atti.».
– Per i riferimenti alla legge 3 agosto 2007, n. 124 si
vedano le note all’ articolo 119 dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 54 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 («Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 25 giugno
2008, n. 147), come modificato dal presente decreto:
«Art. 54.(Accelerazione del processo amministrativo).-
1. All’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n.
205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le
seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e’ proponibile se
nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si
assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo
2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e’ stata
presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 81,
comma 1, del codice del processo amministrativo, ne’ con
riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, secondo comma, le parole: «: le
prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni
giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall’articolo 17, comma 28, della legge
15 maggio 1997, n. 127»;
b) all’articolo 1, dopo il quarto comma e’ aggiunto il
seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con
proprio provvedimento, all’inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche’
la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi
dell’articolo 5, primo comma.»;
c)(abrogato);
d)(abrogato).».
– Si riporta il testo dell’articolo 9 del decreto legge
4 febbraio 2010, n. 4 («Istituzione dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata»,
pubblicato in Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9. (Foro esclusivo).- 1. Avverso i provvedimenti
previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal
codice del processo amministrativo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia e’
domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1940 del decreto
legislativo 16 marzo 2010, n. 66 («Codice dell’ordinamento
militare», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 8 maggio 2010,
n. 106), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1940.(Ricorsi amministrativi e giurisdizionali).-
1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e’
ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto
legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati. E’ salva la
facolta’ dell’interessato di adire direttamente l’autorita’
giudiziaria competente ai sensi del comma 2.
2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro
quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma
1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la
giurisdizione quanto a:
a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta’;
b) diritti civili o di filiazione.
4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la
giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano
espressamente attribuiti all’autorita’ giudiziaria
militare.
5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi
gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro
della difesa in materia di leva e’ anche ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del
decreto legislativo n. 1199 del 1971.».
Note all’articolo 4
– Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, abrogato dal
presente decreto, recava: «Testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato» ed e’ pubblicato in Gazz. Uff. 25
settembre 1907, n. 227.
Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, abrogato dal
presente decreto, recava: «Regolamento per la procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato» ed e’ pubblicato in Gazz. Uff. 25 settembre 1907, n.
227.
– Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, abrogato
dal presente decreto, recava: «Modificazioni
all’ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale» ed e’
pubblicato in Gazz. Uff. 8 gennaio 1924, n. 6.
– Si riporta il testo dell’articolo 33 del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 («Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato in
Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 33. (Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Negli affari che, a norma della presente legge, possono
formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione
competente, non puo’ richiedere, in via amministrativa,
l’esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.».
– Il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, abrogato
dal presente decreto, recava: «Approvazione del testo unico
delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale» ed e’ pubblicato in Gazz. Uff. 7 luglio
1924, n. 158.
– Si riporta il testo dell’articolo 58 del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 («Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione)», pubblicato in Gazz.
Uff. 9 marzo 1931, n. 56), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 58. Le decisioni del Consiglio di disciplina sono
definitive, e divengono esecutive dopo che l’azienda le ha
notificate all’agente. La notifica deve essere fatta entro
dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione
all’azienda.
Contro le punizioni la cui decisione e’ di competenza
del direttore o del capo servizio, l’agente punito puo’
ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione
dell’azienda od al direttore, purche’ presenti il ricorso
per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli
fu data partecipazione per iscritto del provvedimento
relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20
dell’art. 42 l’agente punito puo’ ricorrere con le
modalita’ di cui sopra al Consiglio di disciplina.
L’autorita’ competente stabilisce caso per caso se e
quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere
con piena cognizione di causa.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del
provvedimento.».
– Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642,
abrogato dal presente decreto, recava: «Provvedimenti per
accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato» ed e’ pubblicato in Gazz. Uff. 11
giugno 1948, n. 134.
– La legge 21 dicembre 1950, n. 1018 («Modificazioni al
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato»)e’
pubblicata in Gazz. Uff. 30 dicembre 1950, n. 298.
– La legge 21 novembre 1967, n. 1185 («Norme sui
passaporti») e’ pubblicata in Gazz. Uff. 18 dicembre 1967,
n. 314.
– Si riporta il testo dell’articolo 40 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 («Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali», pubblicata in Gazz. Uff. 13
dicembre 1971, n. 314), come modificato dal present
decreto:
«Art. 40. L’appello contro le sentenze di tale
tribunale e’ portato al Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana. Nulla e’ innovato
nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto
Consiglio.».
– Gli articoli 3, 4, 5, 12, 13, 30, 34, 37, 38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.
214 («Regolamento di esecuzione della L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali», pubblicato in Gazz. Uff. 22 maggio 1973, n.
131), abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 3. Presidenza delle sezioni staccate. »
«Art. 4. Presidente del tribunale del Lazio. »
«Art. 5. Riparto dei magistrati amministrativi nel
tribunale del Lazio.»
«Art.12. Sorteggio.»
«Art. 13. Sede – Adunanze. »
«Art. 30. Calendario delle udienze. »
«Art. 34. Toghe e divise. »
«Art. 37. Consiglio di presidenza dei tribunali
amministrativi regionali. »
«Art. 38.Commissione per il sorteggio. »
«Art. 39. Trasmissione ricorsi. »
– L’articolo 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75
(«Proroga del termine previsto dall’art. 1 della L. 6
dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico
del personale civile e militare dello Stato in servizio ed
in quiescenza; norme in materia di computo della
tredicesima mensilita’ e di riliquidazione dell’indennita’
di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione
dell’art. 6 della L. 29 aprile 1976, numero 177, sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e
riapertura dei termini per la opzione», pubblicata in Gazz.
Uff. 21 marzo 1980, n. 80), abrogato dal presente decreto,
recava:
«Art. 6. Competenza dei tribunali amministrativi
regionali. »
– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 27
aprile 1982, n. 186, («Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 29 aprile 1982,
n. 117), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Composizione.
Il Consiglio di Stato e’ composto dal presidente del
Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da
consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla
presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall’articolo 17, comma 28, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Ciascuna sezione consultiva e’ composta da due
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove
consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e’ composta
da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le
deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di
almeno quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all’inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche’
la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi
dell’articolo 5, primo comma.».
– Gli articoli 5 e 55 della citata legge 27 aprile
1982, n. 186, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 5. Adunanza plenaria. »
«Art. 55. Sottoscrizione e pubblicazione delle
sentenze. »
– Si riporta il testo dell’articolo 2 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata in Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 bis. Conseguenze per il ritardo
dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2.(abrogato) ».
– Si riporta il testo dell’articolo 11 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento). – 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell’articolo 10,
l’amministrazione procedente puo’ concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo’
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita’, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo,
salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell’imparzialita’ e del buon
andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo
e’ preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe
competente per l’adozione del provvedimento.
5.(abrogato) ».
– Si riporta il testo dell’articolo 19 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita’).- 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente,
nonche’ degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e’
sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
e delle attestazioni normativamente richieste.
L’amministrazione competente puo’ richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ soltanto
qualora non siano attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L’attivita’ oggetto della dichiarazione puo’ essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all’amministrazione competente;
contestualmente all’inizio dell’attivita’, l’interessato ne
da’ comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso
in cui la dichiarazione di inizio attivita’ abbia ad
oggetto l’esercizio di attivita’ di cui al decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE,
l’attivita’, ove non diversamente previsto, puo’ essere
iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione
all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita’ e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui
all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di
trenta giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E’ fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies
e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione
puo’ adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall’acquisizione del parere. Della sospensione e’ data
comunicazione all’interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l’inizio dell’attivita’ e per l’adozione da parte
dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi
effetti.
5. (abrogato) ».
– Si riporta il testo dell’articolo 21 quinquies della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21quinquies. (Revoca del provvedimento).- 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo’
essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita’ del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli
interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da
parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto
amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico,
sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di
tale atto con l’interesse pubblico.
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli
interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da
parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto
amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico,
sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di
tale atto con l’interesse pubblico.».
– Si riporta il testo dell’articolo 21 septies della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal
presente decreto:
«Art.21 septies. Nullita’ del provvedimento. – 1. E’
nullo il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che e’ viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che e’ stato adottato in violazione o
elusione del giudicato, nonche’ negli altri casi
espressamente previsti dalla legge.
2. (abrogato)».
– Si riporta il testo dell’articolo 25 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25. (Modalita’ di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi).- 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito. Il
rilascio di copia e’ subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche’ i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente
puo’ presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e’ attribuita al difensore civico competente per l’ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e’ inoltrata presso la Commissione per
l’accesso di cui all’articolo 27 nonche’ presso
l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all’autorita’ disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l’accesso e’ consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l’accesso e’ negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e’
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo’ essere proposto
con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e’ assegnato il ricorso,
previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati,
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio. La decisione del tribunale e’ appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita’ e negli stessi termini. Le controversie relative
all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. (abrogato).
6. (abrogato)».
– Per il testo dell’articolo 10 del decreto legge 15
gennaio 1991, n. 8 si vedano le note all’articolo 3
dell’allegato 4.
– Si riporta il testo dell’articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266 («Legge-quadro sul volontariato»,
pubblicata in Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6. (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome).- 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L’iscrizione ai registri e’ condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche’ per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo
svolgimento dell’attivita’ di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. (abrogato).
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.».
– Si riporta il testo dell’articolo 145 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 30 settembre 1993, n. 230), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 145. (Procedura sanzionatoria).- 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e’ applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,
nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa’ o
all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2.(abrogato).
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, e’ pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della societa’ o
dell’ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e’ pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall’articolo 8.
4.(abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7.(abrogato).
8. (abrogato).
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa’ o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita’ previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 («Misure urgenti per lo snellimento
dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», pubblicata in Gazz. Uff. 17
maggio 1997, n. 113), come modificato dal presente decreto:
«Art. 17. Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell’attivita’ amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
1. Il comma 2-bis dell’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n.241, introdotto dall’articolo 2 dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537,e’ sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e’ possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi3-bis
e 4".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e’ inserito il seguente: "3-bis. Nel
caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel
corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l’amministrazione procedente puo’ assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ove l’amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione e’ data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente
della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e’
esecutiva". In caso di sospensione la conferenza puo’,
entro trenta giorni, pervenire ad una decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorsoinutilmente tale termine, la conferenza e’
sciolta.
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente: "4. Qualora il
motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l’amministrazione procedente puo’ richiedere, purche’ non
vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto il seguente: "Art. 4-bis.
La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche per
l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu’
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita’ o risultati. In tal caso, la conferenza e’
indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l’interesse
pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L’indizione della conferenza
puo’ essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
5. Dopo l’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e’ inserito il seguente: "Art. 14-bis. – 1. Il ricorso
alla conferenza di servizi e’ obbligatorio nei casi in cui
l’attivita’ di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale
complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l’intervento di piu’ amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu’ regioni. La conferenza puo’
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo’ essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita’.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunita’ montane i cui
abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita’
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunita’ montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l’articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n.
241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e’
inserito il seguente: "Art. 14-ter. – 1. La conferenza di
servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo’ essere
convocata prima o nel corso dell’accertamento di
conformita’ di cui all’articolo 2 del predetto decreto.
Quando l’accertamento abbia dato esito positivo, la
conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla
convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e’ indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l’accertamento di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu’ regioni per il quale l’intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e’
inserito il seguente: "Art. 14-quater. – 1. Nei
procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta
la valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui
agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro
competente, del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i
beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo’ essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e’ pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all’estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
9. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
8 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli
accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli
interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla Commissione di cui all’articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, nonche’ alle sovvenzioni globali di
cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e’ sostituito dal seguente: "5. La
Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita’ generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e’ posto,
altresi’, un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita’, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All’articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e’
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All’articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e’ sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All’articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e’ aggiunto il seguente comma: "In attesa
dell’adozione del provvedimento di comando, puo’ essere
concessa, dall’amministrazione di appartenenza, l’immediata
utilizzazione dell’impiegato presso l’amministrazione che
ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa’ per azioni
dell’Ente poste italiane, il personale dipendente dell’Ente
stesso puo’ essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
19. Presso l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica
amministrazione e’ istituito un Centro tecnico, operante
con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la
direzione e il controllo dell’Autorita’ per l’assistenza ai
soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti,
l’organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unita. In sede di prima applicazione
i compiti del Centro sono svolti dall’Autorita’ per
l’informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,
il Centro subentra nei compiti dell’Autorita’ inerenti
l’assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti
di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del
Centro gravano sulle disponibilita’ gia’ destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria
della pubblica amministrazione" di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita’ ivi
indicate nella misura ritenuta congrua dall’Autorita’ per
l’informatica nella pubblica amministrazione in relazione
alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 81, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonche’ dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto delPresidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s’intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall’acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d’inventario s’intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall’articolo 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sonoassegnati in proprieta’, a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all’articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche’ al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e’ sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell’ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell’ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche’ le modalita’ e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo’ avvalersi anche dell’organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all’attivita’ dell’ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche’ i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all’approvazione definitiva. I componenti
dell’organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell’ente, d’intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell’articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara’ reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenzeistruttorie, e’ in facolta’
dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in casodi pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni prepostealla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salutedei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato
esigenzeistruttorie il termine di cui al comma 1 puo’
essere interrotto peruna sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entroquindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da partedelle amministrazioni
interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e’ richiesto in
viaobbligatoria:
a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e
deisingoli ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto1988, n. 400, nonche’ per l’emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu’ ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non siapplicano alle fattispecie previste dall’articolo 2,
comma 203, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E’ abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda ilparere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria.
27. Fatti salvi i termini piu’ brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e’ reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l’amministrazione puo’ procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo’ essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E’ istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l’esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e’ prescritto per
legge o e’ comunque richiesto dall’amministrazione. La
sezione esamina altresi’, se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
Dell’Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e’
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All’articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma: "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una
legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessita’ in ragione
dell’elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di
essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell’atto
normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi
integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche’ gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita’ sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all’autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche’ sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
33.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
34.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
35.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato
regionale di controllo.
38. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
39; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
40. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
41. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
43. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
44. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell’ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell’ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall’articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
5 dopo le parole "di personale del comparto sanita’", sono
inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli
enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni"; b) il secondo periodo del comma
10 e’ sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica
alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l’approvazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all’articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 7,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l’ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
52. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
53. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
54. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
55. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
56. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
57. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
58. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
58-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N.
267
59. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
60. Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e’ abrogato.
61. L’articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084,
e’ abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell’articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e’ aggiunto il
seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi
ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi
natura possono essere rimosse e demolite d’ufficio dal
comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo’ determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall’articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
69. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
70. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
71. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
72. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
73. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
74. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
75. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
76. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
77. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
78. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
78-bis. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
79. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche’ le
somme derivanti dall’erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all’unita’ previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell’interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ istituito, a cura del Ministro
dell’interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall’articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all’albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all’entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi’
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all’attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi’, prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall’emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e’ consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l’iscrizione ad apposita
sezione speciale dell’albo. I segretari che richiedano
l’iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all’articolo 15 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all’espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l’ammissione all’albo nel grado iniziale e’
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
85. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
86. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e’ disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita’ di riscossione
dei tributi nonche’ di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi’ stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita’
e dovuti all’ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l’utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche’ non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta’
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento e di diritto di
accesso ai documenti, ove non gia’ vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale
di controllo nomina un commissario per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all’approvazione del regolamento previsto
dall’articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d’Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le
modalita’ previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell’ambito dell’ulteriore semplificazione,
prevista dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa’
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu’ rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita’ organizzata.
95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato
dagli atenei, con le modalita’ di cui all’articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita’ a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu’ decreti del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi’:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, . . . anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia’
svolto, l’eventuale serialita’ dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita’ a livello internazionale, nonche’ la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita’ didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita’ e strumenti per lorientamento e per
favorire la mobilita’ degli studenti, nonche’ la piu’ ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita’ di attivazione da parte di universita’
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. Con decreti del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanati sulla base di criteri di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la
revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e’ altresi’
rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l’attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell’iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita’ per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e’
consentito l’accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita’ di impiego, nonche’ di durata e di
rinnovabilita’ dei contratti. 97. Le materie di cui
all’articolo 3, comma 6, e all’articolo 4, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi’
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche’ delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche’ le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita’
italiane e con quelle dei Paesi dell’area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita’ nonche’ le modalita’ di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita’ scientifica e didattica,
all’accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita’ ai medesimi settori, nonche’ i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche’ con l’evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita’ o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta’ per il Ministro dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l’attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche’ previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita’ e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta’ degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
103. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
104. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
105. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
106. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
107. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267
108. In sede di prima applicazione della presente
 
 
 
 
(continuazione)
 
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall’emanazione del decreto concernente le modalita’ di
elezione.
109. Nel rispetto dell’equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3),
4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita, per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita’, di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e’ a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l’articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e’ presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e’
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell’ateneo.
111. Le norme che disciplinano l’accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall’articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalita’ di cui all’articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita’ prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche’ dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta’,
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita’ straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e’ abrogato dalla
data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu’ decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita’ di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l’ammissione al concorso,
dell’obbligo di conseguire un diploma (…) esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle
universita’, sedi delle facolta’ di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all’accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l’affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e’ delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu’ decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita’ di istituire facolta’ o corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facolta’ o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l’individuazione
sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle
facolta’ di scienze motorie, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita’ di attivare le facolta’ anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l’utilizzo delle strutture e del personale, nonche’ per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell’ISEF statale di Roma in istituto
universitario autonomo o in facolta’ di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e
con l’inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l’ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita’ di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall’equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche’ previsione delle modalita’ di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita’, per le facolta’
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l’attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche’
per l’uso di strutture e attrezzature.
116. All’articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l’atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette
istituzioni costituiscono titolo valido per l’ammissione
alla scuola di specializzazione di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli
indirizzi comprendenti le classi di abilitazione
all’insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla
normativa vigente. Nell’organizzazione delle corrispondenti
attivita’ didattiche, le universita’ potranno stipulare
apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per
quanto riguarda in particolare l’educazione musicale, con
le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e’ sostituito dal seguente: "2. I cittadini
italiani che hanno conseguito un titolo accademico
austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonche’ agli esami di
Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti
con riserva negli albi professionali, in attesa della
dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 3, il comma 3 dell’articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9, l’articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l’articolo 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonche’ gli articoli 65 e 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. I regolamenti di cui all’articolo 20, comma 8, lettere
a) b ) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e’ consentita l’istituzione
di una universita’ non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d’Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L’autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e’ concessa con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d’Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi’ l’osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche’ concernenti l’organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d’Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d’Aosta, nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita’ non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d’Aosta.
121. Ai sensi dell’articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e’ attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta’ di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all’ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l’acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell’emanazione delle predette norme la provincia
esercitera’ le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all’attribuzione alla regione autonoma della
Valle d’Aosta della potesta’ legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera’, successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell’articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L’universita’ degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita’ e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell’Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell’insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l’esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita’, sia presso una di esse, nonche’ programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita’ riconoscono la
validita’ dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita’ e
istituzioni universitarie estere, nonche’ i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l’istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all’ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all’Unione europea la cui equipollenza e’
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell’Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta’. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l’equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l’applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e’ subordinata all’attivazione, presso
l’ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell’universita’ degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita’
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall’ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l’universita’ di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta’ di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all’universita’ istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d’Aosta e all’ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L’universita’ degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta’ di
scienza della formazione . . . . L’attivazione del corso di
laurea in scienze della formazione primaria e’ subordinata
all’avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell’universita’ di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell’ambito
di programmi dell’Unione europea, il medesimo titolo e’
rilasciato dalla universita’ di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e’ sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all’articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e’
sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due
professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta universita’.
128. La provincia autonoma di Trento puo’ disporre con
leggi provinciali, ai sensi dell’articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell’universita’ degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per l’attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell’articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e’
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e’ sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e’ composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all’inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e’ rinnovabile".
131.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle societa’ di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio’ preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre
conferite, con le stesse modalita’ di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato delle citta’ ai fini dell’accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione
del traffico veicolare e della irrogazione delle relative
sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le
finalita’ perseguibili nella rilevazione e nella
utilizzazione dei dati, nonche’ le categorie di soggetti
che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo
degli impianti.
134. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" e’ sostituita dalle
seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all’articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i
comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e’ consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell’interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra
gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum
di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. ».
– Si riporta il testo dell’articolo 187 septies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 26
marzo 1998, n. 71), come modificato dal presente decreto:
«Art. 187 septies. (Procedura sanzionatoria). -1. Le
sanzioni amministrative previste dal presente capo sono
applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato
risiede o ha la sede all’estero e valutate le deduzioni da
essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso
termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere
sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e’
pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto
riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi
coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalita’
ulteriori per dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell’autore della violazione. La
CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo’
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la
pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa
derivare grave pregiudizio alla integrita’ del mercato
ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle
parti coinvolte.
4.(abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8. (abrogato) .».
– Si riporta il testo dell’articolo 195 del cit.
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 195. (Procedura sanzionatoria). -1. Salvo quanto
previsto dall’articolo 196, le sanzioni amministrative
previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca
d’Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze,
con provvedimento motivato, previa contestazione degli
addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta
giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta
giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei
successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e’
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d’Italia
o della CONSOB. La Banca d’Italia o la CONSOB, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita’ ulteriori per dare pubblicita’
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell’autore della violazione, ovvero escludere la
pubblicita’ del provvedimento, quando la stessa possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6.(abrogato).
7. (abrogato).
8. (abrogato).
9. Le societa’ e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita’
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 («Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59») e’ pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 8 aprile 1998, n. 82.
– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 4
maggio 1998, n. 133, («Incentivi ai magistrati trasferiti
d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali», pubblicata in Gazz. Uff. 8 maggio 1998,
n. 105), come modificato dal presente decreto:
«Art.4. (Trasferimento d’ufficio). 1. Nell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n.
321, le parole: "o che vi abbiano assunto effettivo
servizio da meno di due anni, ne’ quelli" sono sostituite
dalle seguenti: "Il magistrato assegnato o trasferito
d’ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli
uditori giudiziari, non puo’ essere trasferito ad altra
sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere
altresi’ trasferiti i magistrati".
2. L’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n.
321, e da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge 8
novembre 1991, n. 356, e’ sostituito dal seguente: "Art.
194 (Tramutamenti successivi). – 1. Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo’ essere
trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni
prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".
3. (abrogato).
4. Nel secondo comma dell’articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: "trasferiti
d’ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati
ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto
domanda, ancorche’ abbiano manifestato il consenso o la
disponibilita’".».
– Si riporta il testo dell’articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28 («Disposizioni per la parita’ di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»,
pubblicata in Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10. Provvedimenti e sanzioni. – 1. Le violazioni
delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche’ di
quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorita’ sono
perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le
disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto
politico interessato puo’, comunque, denunciare tali
violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia e’
comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all’Autorita’;
b) all’emittente privata o all’editore presso cui e’
avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
costituito, al comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui
competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente
o dell’editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza
provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla
comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le
successive dodici ore.
2. L’Autorita’, avvalendosi anche del competente
comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il
predetto organo non sia ancora costituito, del comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, nonche’ del
competente ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una
istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo
telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali
controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore
dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque
entro le quarantotto ore successive all’accertamento della
violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle
modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e
2, e 6, l’Autorita’ ordina alle emittenti radiotelevisive
la trasmissione di programmi di comunicazione politica con
prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano
stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3
e 4, l’Autorita’ ordina all’emittente interessata, oltre
all’immediata sospensione delle trasmissioni programmate in
violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito
[o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici
autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o
illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare
l’equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell’equilibrio tra gli
spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla
comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell’articolo 5, l’Autorita’
ordina all’emittente interessata la trasmissione di servizi
di informazione elettorale con prevalente partecipazione
dei soggetti politici che siano stati direttamente
danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell’articolo 7, l’Autorita’
ordina all’editore interessato la messa a disposizione di
spazi di pubblicita’ elettorale compensativa in favore dei
soggetti politici che ne siano stati illegittimamente
esclusi.
7. In caso di violazione dell’articolo 8, l’Autorita’
ordina all’emittente o all’editore interessato di
dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che
ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia
oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui
i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7,
l’Autorita’ ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a
seconda della gravita’, di messaggi recanti l’indicazione
della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione,
anche ripetuta a seconda della gravita’, di rettifiche,
alle quali e’ dato un risalto non inferiore per fascia
oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della
comunicazione da rettificare.
9. L’Autorita’ puo’, inoltre, adottare anche ulteriori
provvedimenti d’urgenza al fine di ripristinare
l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica.
10. (abrogato).».
– Si riporta il testo dell’articolo 11 quinquies della
citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 quinquies. Vigilanza e poteri dell’Autorita’.
– 1. L’Autorita’ vigila sul rispetto dei principi contenuti
nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di
autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater, nonche’
delle disposizioni regolamentari e attuative emanate
dall’Autorita’ medesima.
2. In caso di accertamento, d’ufficio o su denuncia da
parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio
nazionale degli utenti istituito presso l’Autorita’, di
comportamenti in violazione del presente Capo o del codice
di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater e
delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al
comma 1, l’Autorita’ adotta nei confronti dell’emittente
ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad
eliminare gli effetti di tali comportamenti e puo’
ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a
carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare
trasmissioni a carattere compensativo, l’Autorita’ puo’
disporre la sospensione delle trasmissioni dell’emittente
per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L’Autorita’ verifica il rispetto dei propri
provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni
del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei
confronti dell’emittente la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. (abrogato).».
– Gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 e 12 della legge 21
luglio 2000, n. 205, («Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa», pubblicata in Gazz. Uff. 26 luglio 2000,
n. 173), abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1. Disposizioni sul processo amministrativo. »
«Art. 2. Ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione. »
«Art. 4. Disposizioni particolari sul processo in
determinate materie.»
«Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione. »
«Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.»
«Art. 8. Giurisdizione esclusiva.»
«Art. 11. Rinvio delle controversie al tribunale
amministrativo regionale.»
«Art. 12. Mezzi per l’effettuazione delle notifiche. »
– Si riporta il testo dell’articolo 3 della citata
legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3. Disposizioni generali sul processo cautelare.
1.(abrogato).
2.(abrogato).
3.(abrogato).
4. Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica puo’ essere concessa, a richiesta del
ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili
derivanti dall’esecuzione dell’atto, la sospensione
dell’atto medesimo. La sospensione e’ disposta con atto
motivato del Ministero competente ai sensi dell’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.».
– Si riporta il testo dell’articolo 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 («Disciplina delle associazioni di
promozione sociale», pubblicata in Gazz. Uff. 27 dicembre
2000, n. 300), come modificato dal presente decreto: «Art.
10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle
iscrizioni e alle cancellazioni.
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione e’ ammesso ricorso
in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a
carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta’
sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11; nel caso si tratti di associazioni che operano in
ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di
Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o
provinciale, previa acquisizione del parere vincolante
dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. (abrogato).».
– Si riporta il testo dell’articolo 45 del decreto
legislativo 6 giugno 2001, n. 378 («Disposizioni
legislative in materia edilizia. (Testo B)», pubblicato in
Gazz. Uff., S.O., 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato
dal presente decreto:
«Art.45. Norme relative all’azione penale. (legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22) – 1. L’azione penale
relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche’
non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all’articolo 36.
2. (abrogato).
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti. > >
– Si riporta il testo dell’articolo 45 del decreto
legislativo 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A)», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 20
ottobre 2001, n. 245), come modificato dal presente
decreto:
«Art.45. Norme relative all’azione penale. (legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22) – 1. L’azione penale
relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche’
non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all’articolo 36.
2. (abrogato).
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti.».
– Per il testo dell’articolo 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188 si vedano le note all’ articolo 133
dell’allegato 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 92 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 («Codice delle
comunicazioni elettroniche», pubblicato in Gazz. Uff.,
S.O., 15 settembre 2003, n. 214), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 92. Servitu’. – 1. Fuori dei casi previsti
dall’articolo 91, le servitu’ occorrenti al passaggio con
appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere
considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o
sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del
consenso del proprietario ed anche se costituite su beni
demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto
2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve
essere consentito dall’autorita’ competente ed e’
subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni
da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e
del piano descrittivo dei luoghi, e’ diretta all’autorita’
competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la
servitu’ richiesta e determina l’indennita’ dovuta ai sensi
dell’articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e’ integrata
dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della
servitu’ e’ ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la
servitu’ deve essere costituita in modo da riuscire la piu’
conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo
servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta’
vicine.
7. Il proprietario ha sempre facolta’ di fare sul suo
fondo qualunque innovazione, ancorche’ essa importi la
rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei
fili e dei cavi, ne’ per questi deve alcuna indennita’,
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o
nel provvedimento amministrativo che costituisce la
servitu’.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita’ per
la servitu’ impostagli, nel momento in cui ottiene di
essere liberato dalla medesima, e’ tenuto al rimborso della
somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere gia’
subito.
9. (abrogato).».
– Per l’articolo 3 del decreto legge 19 agosto 2003, n.
220, si vedano le note sub articolo 3 dell’allegato 4.
– La legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)») e’ pubblicata in Gazz.
Uff., S.O., 31 dicembre 2004, n. 306.
– Si riporta il testo dell’articolo 2 sexies del
decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 («Disposizioni urgenti
per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche’ per la
tutela del diritto d’autore, e altre misure urgenti»,
pubblicato in Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2-sexies.Controversie relative ai prodotti
lattiero-caseari. – 1. (abrogato).
2. L’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e’ abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado,
anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i
prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, restano
devoluti alla competenza dei giudici ordinari.».
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legge
27 luglio 2005, n. 144 («Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale», pubblicato in Gazz. Uff. 27
luglio 2005, n. 173), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo.- 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell’interno o, su sua delega, il prefetto puo’
disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
e’ immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell’interessato. L’esecuzione del
provvedimento e’ disposta dal questore ed e’ sottoposta
alla convalida da parte del tribunale in composizione
monocratica secondo le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
2-bis. Se il destinatario del provvedimento e’
sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. Il prefetto puo’ altresi’ omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all’articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita’ terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita’
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita’ di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e’
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo’
sospendere l’esecuzione del provvedimento.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il comma 3-sexies e’ abrogato.».
– Si riporta il testo dell’articolo 27 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del consumo,
a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229»,
pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 8 ottobre 2005, n. 235),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale. – 1.
L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di
seguito denominata "Autorita’", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita’
competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, sulla cooperazione tra le autorita’ nazionali
responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorita’ si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1 l’Autorita’ puo’ avvalersi della Guardia di
finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorita’ e’
indipendente dalla circostanza che i consumatori
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui e’ stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
3. L’Autorita’ puo’ disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria
al professionista e, se il committente non e’ conosciuto,
puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista
fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l’onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell’articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e’ stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorita’, prima di provvedere,
richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita’ della pratica commerciale, l’Autorita’ puo’
ottenere dal professionista responsabile l’assunzione
dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni,
puo’ renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all’accertamento
dell’infrazione.
8. L’Autorita’, se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia’ iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo’ essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l’Autorita’ dispone inoltre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della
gravita’ e della durata della violazione. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21,
commi 3 e 4, la sanzione non puo’ essere inferiore a
50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’,
nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorita’
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’
d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell’Autorita’.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per
quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legge
30 novembre 2005, n. 245 («Misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile», pubblicato in Gazz. Uff. 30 novembre
2005, n. 279), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e
procedure esecutorie. – 1. Fino alla cessazione dello stato
di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al
Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile
2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto,
sono vincolate all’attuazione, da parte del Commissario
delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono
suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto
disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure
esecutive, ivi comprese quelle previste dall’articolo 27
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui
al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall’articolo
37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di
effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e
successive modificazioni, fino alla cessazione degli
effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti
diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni
azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli
543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di
cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, ed all’articolo 33 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di
effetto i pignoramenti comunque notificati.
2-bis. (abrogato).
2-ter. (abrogato).
2-quater. (abrogato).
3. Per le somme gia’ anticipate dalla Cassa depositi e
prestiti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 17
febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di
restituzione di cui al medesimo articolo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»,
pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 28 dicembre 2005, n. 301),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 24. Procedimenti per l’adozione di provvedimenti
individuali.- 1. Ai procedimenti della Banca d’Italia,
della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione
di provvedimenti individuali si applicano, in quanto
compatibili, i principi sull’individuazione e sulle
funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. I procedimenti di controllo a
carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono
svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione
della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da
soggetti interessati possono essere valutate
nell’istruzione del procedimento. Le Autorita’ di cui al
presente comma disciplinano le modalita’ organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione
della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita’ di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
3. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi’ i casi di necessita’
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e’
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e
dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall’articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
5. (abrogato).
6. (abrogato).
6-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita’ di cui al comma 1 e l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche’ i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.».
– Si riporta il testo dell’articolo 310 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia
ambientale», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 14 aprile
2006, n. 88), come modificato dal presente decreto:
«Art. 310. Ricorsi.- 1. I soggetti di cui all’articolo
309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi
generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti
adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto nonche’ avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e per il risarcimento del danno subito a causa
del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo
Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di
contenimento del danno ambientale.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al
giudice amministrativo, puo’ essere preceduto da una
opposizione depositata presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio o inviata presso la sua sede a
mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro
trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza dell’atto. In caso di inerzia del Ministro,
analoga opposizione puo’ essere proposta entro il suddetto
termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno
successivo all’effettuato deposito dell’opposizione presso
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
3. Se sia stata presentata l’opposizione e non ancora
il ricorso al giudice amministrativo, quest’ultimo e’
proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dal ricevimento della decisione di rigetto dell’opposizione
oppure dal trentunesimo giorno successivo alla
presentazione dell’opposizione se il Ministro non si sia
pronunciato.
4. Resta ferma la facolta’ dell’interessato di
ricorrere in via straordinaria al Presidente della
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla
notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto o
provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 316 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 316. Ricorso avverso l’ordinanza. – 1. Il
trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui
all’articolo 313, puo’ ricorrere al Tribunale
amministrativo regionale, competente in relazione al luogo
nel quale si e’ prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore puo’ far precedere l’azione
giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui
all’articolo 310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore puo’ proporre altresi’ ricorso al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi
giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione
dell’ordinanza o dalla sua piena conoscenza.».
– La legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)») e’ pubblicata in Gazz.
Uff., S.O., 27 dicembre 2006, n. 299).
– Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145 («Attuazione
dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la
direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita’ ingannevole»,
pubblicato in Gazz. Uff. 6 settembre 2007, n. 207), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale.- 1.
L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di
seguito chiamata Autorita’, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione ed elimina gli effetti della pubblicita’
ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, l’Autorita’ puo’ avvalersi della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore
aggiunto e dell’imposta sui redditi.
3. L’Autorita’ puo’ disporre con provvedimento motivato
la sospensione provvisoria della pubblicita’ ingannevole e
comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In
ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al
professionista e, se il committente non e’ conosciuto, puo’
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad
identificarlo. L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere ad
ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al
fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista
fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella pubblicita’ se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicita’ e’ stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorita’, prima di provvedere,
richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita’ l’Autorita’ puo’ ottenere dal professionista
responsabile della pubblicita’ ingannevole e comparativa
illecita l’assunzione dell’impegno a porre fine
all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o
modificandola in modo da eliminare i profili di
illegittimita’. L’Autorita’ puo’ disporre la pubblicazione
della dichiarazione di assunzione dell’impegno in
questione, a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni,
puo’ renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all’accertamento
dell’infrazione.
8. L’Autorita’, se ritiene la pubblicita’ ingannevole o
il messaggio di pubblicita’ comparativa illecito, vieta la
diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del
pubblico, o la continuazione, qualora sia gia’ iniziata.
Con il medesimo provvedimento puo’ essere disposta, a cura
e spese del professionista, la pubblicazione della
delibera, anche per estratto, nonche’, eventualmente, di
un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
che la pubblicita’ ingannevole o il messaggio di
pubblicita’ comparativa illecito continuino a produrre
effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della
pubblicita’, l’Autorita’ dispone inoltre l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
500.000,00 euro, tenuto conto della gravita’ e della durata
della violazione. Nel caso di pubblicita’ che possono
comportare un pericolo per la salute o la sicurezza,
nonche’ suscettibili di raggiungere, direttamente o
indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo’
essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicita’ inserite sulle
confezioni di prodotti, l’Autorita’, nell’adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo
da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli
atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorita’
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00
a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’
d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell’Autorita’.
14. Ove la pubblicita’ sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole della stessa o di
liceita’ del messaggio di pubblicita’ comparativa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per
quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire l’esercizio delle competenze
disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti
previsti per la pianta organica del personale di ruolo
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
dall’articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e’ incrementato di venti unita’, di cui due di livello
dirigenziale. Ai medesimi fini, e’ altresi’ incrementato di
dieci unita’ il numero dei contratti di cui all’articolo
11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
l’Autorita’ potra’ avvalersi dell’istituto del comando per
un contingente di dieci unita’ di personale. Agli oneri
finanziari derivanti dalla presente disposizione si fara’
fronte con le risorse raccolte ai sensi dell’articolo 10,
comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
– L’articolo 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90
(«Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»,
pubblicato in Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 12), abrogato
dal presente decreto, recava:
«Art. 4. Tutela giurisdizionale. »
– Per il testo dell’articolo 54 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 si vedano le note sub articolo 3 dell’
allegato 4.
– La legge 6 agosto 2008, n. 133 («Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria») e’ pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 21 agosto
2008, n. 195.
– Si riporta il testo dell’articolo 20 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185 («Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 29 novembre
2008, n. 280), come modificato dal presente decreto, fermo
quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n.53:
«Art. 20. (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo) – 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita’, con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche’ per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e’ emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell’energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell’investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l’esecuzione dell’investimento; vigila
sull’espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita’ occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu’ ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo’
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l’esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell’investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell’assegnazione delle risorse.
4. Per l’espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche’ dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l’indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un’amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico,
e’ collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita’ di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita’ di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita’ a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo’ avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell’intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell’articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita’ con l’Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita’ delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell’investimento, ai fini dell’eventuale
esercizio dell’azione di responsabilita’ di cui
all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8.(abrogato).
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara’ fronte
nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell’intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e’ erogato qualora
non siano rispettati i termini per l’esecuzione
dell’intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell’allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l’articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e’ sostituito dal seguente:
«4. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu’ amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi,
l’amministrazione statale procedente, d’intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell’opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell’opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un’amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita’ ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l’attivita’ della struttura tecnica di missione prevista
dall’articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e’
autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L’area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l’ammissibilita’ al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta’ al quale questa
e’ tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e’
aggiunta la seguente: «c-bis) il suolo non contaminato e
altro materiale allo stato naturale escavato nel corso
dell’attivita’ di costruzione, ove sia certo che il
materiale sara’ utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui e’ stato scavato»;
b) all’articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185».».
– Si riporta il testo dell’articolo 46 della legge 18
giugno 2009, n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile», pubblicata in Gazz. Uff.,
S.O., 19 giugno 2009, n. 140), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 46. (Modifiche al libro secondo del codice di
procedura civile) – 1. All’articolo 163, terzo comma,
numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di
cui all’articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 38 e 167».
2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di
procedura civile e’ sostituito dal seguente: «Quando rileva
un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita’
della procura al difensore, il giudice assegna alle parti
un termine perentorio per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione
della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si
producono fin dal momento della prima notificazione».
3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile e’
abrogato.
4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di
procedura civile e’ sostituito dal seguente: «Nei casi
previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183,
settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale
il consulente deve comparire».
5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di
procedura civile e’ sostituito dal seguente: «La relazione
deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite
nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima
ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le
parti devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla
successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni
delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».
6. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le
parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura
penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli
200, 201 e 202 del codice di procedura penale».
7. All’articolo 255, primo comma, del codice di
procedura civile e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di ulteriore mancata comparizione senza
giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento
del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo
condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e
non superiore a 1.000 euro».
8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III,
paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo
l’articolo 257 e’ aggiunto il seguente: «Art. 257-bis. –
(Testimonianza scritta). – Il giudice, su accordo delle
parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni
altra circostanza, puo’ disporre di assumere la deposizione
chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui
all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine
fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere
interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al
primo comma, dispone che la parte che ha richiesto
l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in
conformita’ agli articoli ammessi e lo faccia notificare al
testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il
modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta
separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono
quelli cui non e’ in grado di rispondere, indicandone la
ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo
la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del
foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con
plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facolta’ d’astensione
di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il
modello di testimonianza, indicando le complete generalita’
e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le
risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo’
condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255,
primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto
documenti di spesa gia’ depositati dalle parti, essa puo’
essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal
testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui
interesse la prova e’ stata ammessa, senza il ricorso al
modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le
risposte o le dichiarazioni, puo’ sempre disporre che il
testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al
giudice delegato».
9. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il
collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all’istruzione della causa, senza
definire il giudizio, nonche’ quando decide soltanto
questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il
giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di
competenza» sono soppresse.
10. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le
parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e,
all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le
seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».
11. L’articolo 296 del codice di procedura civile e’
sostituito dal seguente:
«Art. 296. – (Sospensione su istanza delle parti). – Il
giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove
sussistano giustificati motivi, puo’ disporre, per una sola
volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non
superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la
prosecuzione del processo medesimo».
12. All’articolo 297, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi».
13. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il
quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il
processo e’ interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo e’ documentato dall’altra parte, o e’
notificato ovvero e’ certificato dall’ufficiale giudiziario
nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti
di cui all’articolo 292».
14. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre
mesi».
15. All’articolo 307 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono
soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» e’
sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«L’estinzione opera di diritto ed e’ dichiarata, anche
d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con
sentenza del collegio».
16. All’articolo 310, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la
competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce
che regolano la competenza».
17. All’articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
18. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del
codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di
prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere
prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono
inserite le seguenti: «o produrli».
19. All’articolo 353 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Rimessione
al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
20. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il
quarto comma e’ abrogato.
21. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di
procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi».
22. All’articolo 442 del codice di procedura civile e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo
comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di
questo capo, ne’ quelle di cui al capo primo di questo
titolo».
23. All’articolo 444, primo comma, del codice di
procedura civile e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se l’attore e’ residente all’estero la competenza e’ del
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del
trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione e’
chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto
aveva la sua ultima residenza».
24. Il primo comma dell’articolo 291 del codice di
procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai
giudici contabili.».
– Si riporta il testo dell’articolo 53 della legge 23
luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 31 luglio
2009, n. 176), come modificato dal presente decreto:
«Art. 53. (Delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza
sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di assicurare uniformita’ e coerenza
nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del
riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e
revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
nomina degli organi camerali al fine di consentire un
efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle
procedure relative alla rilevazione del grado di
rappresentativita’ delle organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio
quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri
compiti di interesse generale per il sistema delle imprese
nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di
nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un
sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle
camere di commercio a sostegno dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle
professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in
coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio
sul territorio, nonche’ valorizzazione del ruolo
dell’Unioncamere con conseguente razionalizzazione e
semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all’attuazione del presente comma si
provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. (abrogato).
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ emanato
previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
 
 
 
Art. 2
 
 
Entrata in vigore
 
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
Dato a Roma addi’ 2 luglio 2010
 
NAPOLITANO
 
 
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
 
Visto:il Guardasigilli Alfano
 
 
 
 
Allegato
 
INDICE GENERALE
 
Allegato 1 – Codice del processo amministrativo
Allegato 2 – Norme di attuazione
Allegato 3 – Norme transitorie
Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni
 
 
 
INDICE SOMMARIO
 
 
ALLEGATO 1
 
 
Codice del processo amministrativo
 
 
LIBRO PRIMO
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Titolo I – Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I – Principi generali
Capo II – Organi della giurisdizione amministrativa
Capo III – Giurisdizione amministrativa
Capo IV – Competenza
Capo V – Astensione e ricusazione
Capo VI – Ausiliari del giudice
Titolo II – Parti e difensori
Titolo III – Azioni e domande
Capo I – Contraddittorio e intervento
Capo II – Azioni di cognizione
Titolo IV – Pronunce giurisdizionali
Titolo V – Disposizioni di rinvio
 
LIBRO SECONDO
 
 
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
 
Titolo I – Disposizioni generali
Capo I – Ricorso
Sezione I – Ricorso e costituzione delle parti
Sezione II – Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Titolo II – Procedimento cautelare
Titolo III – Mezzi di prova e attivita’ istruttoria
Capo I – Mezzi di prova
Capo II – Ammissione e assunzione delle prove
Titolo IV – Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I – Riunione dei ricorsi
Capo II – Discussione
Capo III – Deliberazione
Titolo V – Incidenti nel processo
Capo I – Incidente di falso
Capo II – Sospensione e interruzione del processo
Titolo VI – Estinzione e improcedibilita’
Titolo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice
Titolo VIII – Udienze
Titolo IX – Sentenza
 
LIBRO TERZO
 
 
IMPUGNAZIONI
 
Titolo I – Impugnazioni in generale
Titolo II – Appello
Titolo III – Revocazione
Titolo IV – Opposizione di terzo
Titolo V – Ricorso per cassazione
 
LIBRO QUARTO
 
 
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
 
Titolo I – Giudizio di ottemperanza
Titolo II – Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Titolo III – Tutela contro l’inerzia della pubblica
amministrazione
Titolo IV – Procedimento di ingiunzione
Titolo V – Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I – Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Capo II – Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
Capo III – Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni,
province, regioni e Parlamento europeo
 
LIBRO QUINTO
 
 
NORME FINALI
 
 
ALLEGATO 2
 
 
Norme di attuazione
 
Titolo I – Registri – Orario di segreteria
Titolo II – Fascicoli di parte e d’ufficio
Titolo III – Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze
Titolo IV – Processo amministrativo telematico
Titolo V – Spese di giustizia
 
ALLEGATO 3
 
 
Norme transitorie
 
Titolo I – Definizione dei ricorsi pendenti da piu’ di cinque
anni alla data di entrata in vigore del codice del processo
amministrativo
Titolo II – Ulteriori disposizioni transitorie
 
ALLEGATO 4
 
 
Norme di coordinamento e abrogazioni
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE SISTEMATICO
 
 
ALLEGATO 1
 
 
Codice del processo amministrativo
 
 
LIBRO PRIMO
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Titolo I – Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I – Principi generali
Art. 1 – Effettivita’
Art. 2 – Giusto processo
Art. 3 – Dovere di motivazione e sinteticita’ degli atti
Capo II – Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4 – Giurisdizione dei giudici amministrativi
Art. 5 – Tribunali amministrativi regionali
Art. 6 – Consiglio di Stato
Capo III – Giurisdizione amministrativa
Art. 7 – Giurisdizione amministrativa
Art. 8 – Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
Art. 9 – Difetto di giurisdizione
Art. 10 – Regolamento preventivo di giurisdizione
Art. 11 – Decisione sulle questioni di giurisdizione
Art. 12 – Rapporti con l’arbitrato
Capo IV – Competenza
Art. 13 – Competenza territoriale inderogabile
Art. 14 – Competenza funzionale inderogabile
Art. 15 – Rilievo dell’incompetenza e regolamento
preventivo di competenza
Art. 16 – Regime della competenza
Capo V – Astensione e ricusazione
Art. 17 – Astensione
Art. 18 – Ricusazione
Capo VI – Ausiliari del giudice
Art. 19 – Consulente tecnico
Art. 20 – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del
consulente
Art. 21 – Commissario ad acta
Titolo II – Parti e difensori
Art. 22 – Patrocinio
Art. 23 – Difesa personale delle parti
Art. 24 – Procura alle liti
Art. 25 – Domicilio
Art. 26 – Spese di giudizio
Titolo III – Azioni e domande
Capo I – Contraddittorio e intervento
Art. 27 – Contraddittorio
Art. 28 – Intervento
Capo II – Azioni di cognizione
Art. 29 – Azione di annullamento
Art. 30 – Azione di condanna
Art. 31 – Azione avverso il silenzio e declaratoria di
nullita’
Art. 32 – Pluralita’ delle domande e conversione delle
azioni
Titolo IV – Pronunce giurisdizionali
Art. 33 – Provvedimenti del giudice
Art. 34 – Sentenze di merito
Art. 35 – Pronunce di rito
Art. 36 – Pronunce interlocutorie
Art. 37 – Errore scusabile
Titolo V – Disposizioni di rinvio
Art. 38 – Rinvio interno
Art. 39 – Rinvio esterno
 
LIBRO SECONDO
 
 
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
 
Titolo I – Disposizioni generali
Capo I – Ricorso
Sezione I – Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40 – Contenuto del ricorso
Art. 41 – Notificazione del ricorso e suoi destinatari
Art. 42 – Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
Art. 43 – Motivi aggiunti
Art. 44 – Vizi del ricorso e della notificazione
Art. 45 – Deposito del ricorso e degli altri atti
processuali
Art. 46 – Costituzione delle parti intimate
Art. 47 – Ripartizione delle controversie tra tribunali
amministrativi regionali e sezioni staccate
Art. 48 – Giudizio conseguente alla trasposizione del
ricorso straordinario
Art. 49 – Integrazione del contraddittorio
Art. 50 – Intervento volontario in causa
Art. 51 – Intervento per ordine del giudice
Sezione II – Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52 – Termini e forme speciali di notificazione
Art. 53 – Abbreviazione dei termini
Art. 54 – Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini
Titolo II – Procedimento cautelare
Art. 55 – Misure cautelari collegiali
Art. 56 – Misure cautelari monocratiche
Art. 57 – Spese del procedimento cautelare
Art. 58 – Revoca o modifica delle misure cautelari
collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Art. 59 – Esecuzione delle misure cautelari
Art. 60 – Definizione del giudizio in esito all’udienza
cautelare
Art. 61 – Misure cautelari anteriori alla causa
Art. 62 – Appello cautelare
Titolo III – Mezzi di prova e attivita’ istruttoria
Capo I – Mezzi di prova
Art. 63 – Mezzi di prova
Capo II – Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64 – Disponibilita’, onere e valutazione della prova
Art. 65 – Istruttoria presidenziale e collegiale
Art. 66 – Verificazione
Art. 67 – Consulenza tecnica d’ufficio
Art. 68 – Termini e modalita’ dell’istruttoria
Art. 69 – Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria
Titolo IV – Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I – Riunione dei ricorsi
Art. 70 – Riunione dei ricorsi
Capo II – Discussione
Art. 71 – Fissazione dell’udienza
Art. 72 – Priorita’ nella trattazione dei ricorsi vertenti
su un’unica questione
Art. 73 – Udienza di discussione
Art. 74 – Sentenze in forma semplificata
Capo III – Deliberazione
Art. 75 – Deliberazione del collegio
Art. 76 – Modalita’ della votazione
Titolo V – Incidenti nel processo
Capo I – Incidente di falso
Art. 77 – Querela di falso
Art. 78 – Deposito della sentenza resa sulla querela di
falso
Capo II – Sospensione e interruzione del processo
Art. 79 – Sospensione e interruzione del processo
Art. 80 – Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso
o interrotto
Titolo VI – Estinzione e improcedibilita’
Art. 81 – Perenzione
Art. 82 – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
Art. 83 – Effetti della perenzione
Art. 84 – Rinuncia
Art. 85 – Forma e rito per l’estinzione e per
l’improcedibilita’
Titolo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice
Art. 86 – Procedimento di correzione
Titolo VIII – Udienze
Art. 87 – Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
consiglio
Titolo IX – Sentenza
Art. 88 – Contenuto della sentenza
Art. 89 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 90 – Pubblicita’ della sentenza
 
LIBRO TERZO
 
 
IMPUGNAZIONI
 
Titolo I – Impugnazioni in generale
Art. 91 – Mezzi di impugnazione
Art. 92 – Termini per le impugnazioni
Art. 93 – Luogo di notificazione dell’impugnazione
Art. 94 – Deposito delle impugnazioni
Art. 95 – Parti del giudizio di impugnazione
Art. 96 – Impugnazioni avverso la medesima sentenza
Art. 97 – Intervento nel giudizio di impugnazione
Art. 98 – Misure cautelari
Art. 99 – Deferimento all’adunanza plenaria
Titolo II – Appello
Art. 100 – Appellabilita’ delle sentenze dei tribunali
amministrativi regionali
Art. 101 – Contenuto del ricorso in appello
Art. 102 – Legittimazione a proporre l’appello
Art. 103 – Riserva facoltativa di appello
Art. 104 – Nuove domande ed eccezioni
Art. 105 – Rimessione al primo giudice
Titolo III – Revocazione
Art. 106 – Casi di revocazione
Art. 107 – Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di
revocazione
Titolo IV – Opposizione di terzo
Art. 108 – Casi di opposizione di terzo
Art. 109 – Competenza
Titolo V – Ricorso per cassazione
Art. 110 – Motivi di ricorso
Art. 111 – Sospensione della sentenza
 
LIBRO QUARTO
 
 
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
 
Titolo I – Giudizio di ottemperanza
Art. 112 – Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Art. 113 – Giudice dell’ottemperanza
Art. 114 – Procedimento
Art. 115 – Titolo esecutivo e rilascio di estratto del
provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
Titolo II – Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Art. 116 – Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Titolo III – Tutela contro l’inerzia della pubblica
amministrazione
Art. 117 – Ricorsi avverso il silenzio
Titolo IV – Procedimento di ingiunzione
Art. 118 – Decreto ingiuntivo
Titolo V – Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119 – Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 – Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all’articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 – Inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni
Art. 122 – Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 – Sanzioni alternative
Art. 124 – Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 – Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche e alle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale
Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I – Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126 – Ambito della giurisdizione sul contenzioso
elettorale
Art. 127 – Esenzione dagli oneri fiscali
Art. 128 – Inammissibilita’ del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
Capo II – Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
Art. 129 – Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali
Capo III – Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni,
province, regioni e Parlamento europeo
Art. 130 – Procedimento in primo grado in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento
europeo
Art. 131 – Procedimento in appello in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province e regioni
Art. 132 – Procedimento in appello in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento
europeo
 
LIBRO QUINTO
 
 
NORME FINALI
 
Art. 133 – Materie di giurisdizione esclusiva
Art. 134 – Materie di giurisdizione estesa al merito
Art. 135 – Competenza funzionale inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
Art. 136 – Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi
informatici
Art. 137 – Norma finanziaria
 
ALLEGATO 2
 
 
Norme di attuazione
 
Titolo I – Registri – Orario di segreteria
Art. 1 – Registro generale dei ricorsi
Art. 2 – Ruoli e registri particolari, collazione dei
provvedimenti e forme di comunicazione
Art. 3 – Registrazioni in forma automatizzata
Art. 4 – Orario
Titolo II – Fascicoli di parte e d’ufficio
Art. 5 – Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e
d’ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti
Art. 6 – Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del
fascicolo d’ufficio
Art. 7 – Rilascio di copie
Titolo III – Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze
Art. 8 – Ordine di fissazione dei ricorsi
Art. 9 – Calendario delle udienze
Art. 10 – Toghe e divise
Art. 11 – Direzione dell’udienza
Art. 12 – Polizia dell’udienza
Titolo IV – Processo amministrativo telematico
Art. 13 – Processo telematico
Titolo V – Spese di giustizia
Art. 14 – Commissione per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato
Art. 15 – Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
Art. 16 – Misure straordinarie per la riduzione
dell’arretrato e per l’incentivazione della produttivita’
 
ALLEGATO 3
 
 
Norme transitorie
 
Titolo I – Definizione dei ricorsi pendenti da piu’ di cinque
anni alla data di entrata in vigore del codice del processo
amministrativo
Art. 1 – Nuova istanza di fissazione d’udienza
Titolo II – Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2 – Ultrattivita’ della disciplina previgente
Art. 3 – Disposizione particolare per il giudizio di
appello
 
ALLEGATO 4
 
 
Norme di coordinamento e abrogazioni
 
Art. 1 – Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di
elezioni politiche e del Parlamento europeo
Art. 2 – Norme di coordinamento e abrogazioni in materia
di elezioni amministrative
Art. 3 – Ulteriori norme di coordinamento
Art. 4 – Ulteriori abrogazioni
 
ALLEGATO 1
 
 
Codice del processo amministrativo
 
 
LIBRO PRIMO
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
 
Titolo I
 
 
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
 
 
Capo I
 
 
Principi generali
 
 
Art. 1
 
 
Effettivita’
 
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed
effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto
europeo.
 
Art. 2
 
 
Giusto processo
 
1. Il processo amministrativo attua i principi della parita’
delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto
dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la
realizzazione della ragionevole durata del processo.
 
Art. 3
 
 
Dovere di motivazione e sinteticita’ degli atti
 
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e’ motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e
sintetica.
 
Capo II
 
 
Organi della giurisdizione amministrativa
 
 
Art. 4
 
 
Giurisdizione dei giudici amministrativi
 
1. La giurisdizione amministrativa e’ esercitata dai tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme
del presente codice.
 
Art. 5
 
 
Tribunali amministrativi regionali
 
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i
tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto
Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento
di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del
presidente, il collegio e’ presieduto dal magistrato con maggiore
anzianita’ nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la
regione autonoma del Trentino – Alto Adige resta disciplinato dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 6
 
 
Consiglio di Stato
 
1. Il Consiglio di Stato e’ organo di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con
l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e
quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il
collegio e’ presieduto dal consigliere piu’ anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al
comma 6, l’adunanza plenaria e’ composta dal presidente del Consiglio
di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di
Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato
e’ sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu’ anziano
nel ruolo; gli altri componenti dell’adunanza plenaria, in caso di
assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu’ anziano
nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di
Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si
applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle
disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
 
Capo III
 
 
Giurisdizione amministrativa
 
 
Art. 7
 
 
Giurisdizione amministrativa
 
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi
e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono
impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo
nell’esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione
generale di legittimita’, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita’
del giudice amministrativo le controversie relative ad atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese
quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi
legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se
introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge
e dall’articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione
di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con
cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e
dall’articolo 134. Nell’esercizio di tale giurisdizione il giudice
amministrativo puo’ sostituirsi all’amministrazione.
7. Il principio di effettivita’ e’ realizzato attraverso la
concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di
tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie
indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario e’ ammesso unicamente per le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
 
Art. 8
 
 
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
 
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di
tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la
cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione
principale.
2. Restano riservate all’autorita’ giudiziaria ordinaria le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita’ delle
persone, salvo che si tratti della capacita’ di stare in giudizio, e
la risoluzione dell’incidente di falso.
 
Art. 9
 
 
Difetto di giurisdizione
 
1. Il difetto di giurisdizione e’ rilevato in primo grado anche
d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione e’ rilevato se dedotto con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
 
Art. 10
 
 
Regolamento preventivo di giurisdizione
 
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e’
ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica
il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari,
ma il giudice non puo’ disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione.
 
Art. 11
 
 
Decisione sulle questioni di giurisdizione
 
1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e’
fornito.
2. Quando la giurisdizione e’ declinata dal giudice
amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il
processo e’ riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia
che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi
dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio e’ tempestivamente riproposto davanti al
giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, puo’
sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il
giudizio e’ riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo’ concedere la rimessione in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
 
Art. 12
 
 
Rapporti con l’arbitrato
 
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto.
 
Capo IV
 
 
Competenza
 
 
Art. 13
 
 
Competenza territoriale inderogabile
 
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche amministrazioni e’ inderogabilmente
competente il tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale
amministrativo regionale e’ comunque inderogabilmente competente
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono
limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha
sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e’
inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione
territoriale e’ situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e’ inderogabilmente competente, per gli atti
statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra
regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo
regionale non e’ derogabile.
 
Art. 14
 
 
Competenza funzionale inderogabile
 
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le
controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano,
le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas.
3. La competenza e’ funzionalmente inderogabile altresi’ per i
giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche’ per ogni altro
giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il
giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo
13.
 
Art. 15
 
 
Rilievo dell’incompetenza e regolamento preventivo di competenza
 
1. Il difetto di competenza e’ rilevato in primo grado anche
d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e’ rilevato se dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finche’ la causa non e’ decisa in primo grado, ciascuna parte
puo’ chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non
rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui
all’articolo 36, comma 1, ne’ quelle che respingono l’istanza
cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il
regolamento e’ proposto con istanza notificata alle altre parti e
depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,
entro quindici giorni dall’ultima notificazione presso la segreteria
del Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con
ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza
che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si
applicano i termini di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
5. Quando e’ proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove
non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14,
non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, richiede d’ufficio, con ordinanza, il
regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa
competente.
6. L’ordinanza con cui e’ richiesto il regolamento e’
immediatamente trasmessa d’ufficio al Consiglio di Stato a cura della
segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la
competenza ai sensi del comma 4 e’ dato avviso, almeno dieci giorni
prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di
Stato. Fino a due giorni liberi prima e’ ammesso il deposito di
memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori
che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente
puo’ riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo
regionale indicato nell’ordinanza di cui al comma 5 il quale decide
in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma
8.
8. Le pronunce sull’istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al
giudice dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce
sull’istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di
decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo
47, comma 2.
 
Art. 16
 
 
Regime della competenza
 
1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e’ inderogabile
anche in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza e’ rilevato, anche d’ufficio, con
ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e’ riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il
processo segue davanti al nuovo giudice.
3. L’ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria
competenza o incompetenza e’ impugnabile nel termine di trenta giorni
dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all’articolo
15. Il regolamento puo’ essere altresi’ richiesto d’ufficio, con
ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e’ stato
riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi
dell’articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il
ricorrente puo’ sempre proporre l’istanza cautelare al tribunale
amministrativo regionale indicato nell’ordinanza di cui al comma 2 o
in quella di cui all’articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni
caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 15, comma 8.
 
Capo V
 
 
Astensione e ricusazione
 
 
Art. 17
 
 
Astensione
 
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita’
di astensione previste dal codice di procedura civile.
 
Art. 18
 
 
Ricusazione
 
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione
previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima
dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando
sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso
contrario, puo’ proporsi oralmente all’udienza medesima prima della
discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed
essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura
speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della
controversia puo’ disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un
sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente
infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza e’ adottata,
entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa
sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla
ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o
respinge l’istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo’
condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non
superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione o l’astensione non hanno effetto sugli atti
anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice
ricusato.
 
Capo VI
 
 
Ausiliari del giudice
 
 
Art. 19
 
 
Verificatore e consulente tecnico
 
1. Il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu’ verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o piu’ consulenti.
2. L’incarico di consulenza puo’ essere affidato a dipendenti
pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13
delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o
altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono
essere nominati coloro che prestano attivita’ in favore delle parti
del giudizio. La verificazione e’ affidata a un organismo pubblico,
estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze
tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono
loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti
richiesti.
 
Art. 20
 
 
Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
 
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno
l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice
riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo’ essere ricusato dalle
parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.
 
Art. 21
 
 
Commissario ad acta
 
1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice
amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, puo’
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica
l’articolo 20, comma 2.
 
Titolo II
 
 
Parti e difensori
 
 
Art. 22
 
 
Patrocinio
 
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e’ obbligatorio il patrocinio di
avvocato.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e’ obbligatorio il
ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori.
3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la
qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura
presso il giudice adito, puo’ stare in giudizio senza il ministero di
altro difensore.
 
Art. 23
 
 
Difesa personale delle parti
 
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza
l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in
materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
 
Art. 24
 
 
Procura alle liti
 
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al
giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e
ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
 
Art. 25
 
 
Domicilio
 
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la
parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il
ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la
segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione
staccata.
2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato.
 
Art. 26
 
 
Spese di giudizio
 
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle
spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del
codice di procedura civile.
2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo’ altresi’
condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in
favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente
determinata, quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste o
orientamenti giurisprudenziali consolidati.
 
Titolo III
 
 
Azioni e domande
 
 
Capo I
 
 
Contraddittorio e intervento
 
 
Art. 27
 
 
Contraddittorio
 
1. Il contraddittorio e’ integralmente costituito quando l’atto
introduttivo e’ notificato all’amministrazione resistente e, ove
esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio e’ promosso solo contro alcune delle parti e
non si e’ verificata alcuna decadenza, il giudice ordina
l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un
termine perentorio. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio
il giudice puo’ pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
 
Art. 28
 
 
Intervento
 
1. Se il giudizio non e’ stato promosso contro alcuna delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto
dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo’
intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si
trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene
opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne
ordina l’intervento.
 
Capo II
 
 
Azioni di cognizione
 
 
Art. 29
 
 
Azione di annullamento
 
1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza
ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta
giorni.
 
Art. 30
 
 
Azione di condanna
 
1. L’azione di condanna puo’ essere proposta contestualmente ad
altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi
di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Puo’ essere chiesta la condanna al risarcimento del danno
ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attivita’
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei
casi di giurisdizione esclusiva puo’ altresi’ essere chiesto il
risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo
i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, puo’
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi
e’ proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni
decorrente dal giorno in cui il fatto si e’ verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da
questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti
evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento
degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente
comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di
cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno
dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la
domanda risarcitoria puo’ essere formulata nel corso del giudizio o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della
relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per
lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione
esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice
amministrativo.
 
Art. 31
 
 
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita’
 
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento
amministrativo, chi vi ha interesse puo’ chiedere l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
2. L’azione puo’ essere proposta fintanto che perdura
l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del
termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la
riproponibilita’ dell’istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo’ pronunciare sulla fondatezza della pretesa
dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita’ vincolata o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalita’ e non sono necessari adempimenti istruttori che
debbano essere compiuti dall’amministrazione.
4. La domanda volta all’accertamento delle nullita’ previste
dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta
giorni. La nullita’ dell’atto puo’ sempre essere opposta dalla parte
resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle nullita’ di cui all’articolo
114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni
del Titolo I del Libro IV.
 
Art. 32
 
 
Pluralita’ delle domande e conversione delle azioni
 
1. E’ sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande
connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono
soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto
previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi
elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo’
sempre disporre la conversione delle azioni.
 
Titolo IV
 
 
Pronunce giurisdizionali
 
 
Art. 33
 
 
Provvedimenti del giudice
 
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie,
ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in
camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati
alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma
3.
4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente.
 
Art. 34
 
 
Sentenze di merito
 
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti
della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere
entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo
di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e
dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi
dell’articolo 2058 del codice civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto,
ovvero modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del
giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un
commissario ad acta, che puo’ avvenire anche in sede di cognizione
con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per
l’ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice puo’ pronunciare con riferimento a
poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto
dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non puo’
conoscere della legittimita’ degli atti che il ricorrente avrebbe
dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del
provvedimento impugnato non risulta piu’ utile per il ricorrente, il
giudice accerta l’illegittimita’ dell’atto se sussiste l’interesse ai
fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo’, in mancanza
di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il
debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una
somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un
accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo
concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono
essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero
l’adempimento degli obblighi ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente
risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la
materia del contendere.
 
Art. 35
 
 
Pronunce di rito
 
1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivita’ della notificazione o
del deposito;
b) inammissibile quando e’ carente l’interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il
difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato
integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o
assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.
 
Art. 36
 
 
Pronunce interlocutorie
 
1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice
provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno
in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide
solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti
istruttori per l’ulteriore trattazione della causa.
 
Art. 37
 
 
Errore scusabile
 
1. Il giudice puo’ disporre, anche d’ufficio, la rimessione in
termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di
incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
 
Titolo V
 
 
Disposizioni di rinvio
 
 
Art. 38
 
 
Rinvio interno
 
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni
del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche
alle impugnazioni e ai riti speciali.
 
Art. 39
 
 
Rinvio esterno
 
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili
o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono
comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi
speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in
materia civile.
 
LIBRO SECONDO
 
 
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
 
 
Titolo I
 
 
Disposizioni generali
 
 
Capo I
 
 
Ricorso
 
 
Sezione I
 
 
Ricorso e costituzione delle parti
 
 
Art. 40
 
 
Contenuto del ricorso
 
1. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore
e delle parti nei cui confronti il ricorso e’ proposto;
b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto
o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua
notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si
fonda il ricorso, l’indicazione dei mezzi di prova e dei
provvedimenti chiesti al giudice;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
 
Art. 41
 
 
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
 
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve
essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione
che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati
che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla
legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla
legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via
autonoma, il ricorso e’ notificato altresi’ agli eventuali
beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del
codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi
dell’articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle
amministrazioni dello Stato e’ effettuata secondo le norme vigenti
per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in
giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e’ assegnato
il ricorso puo’ disporre, su richiesta di parte, che la notificazione
sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita’.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e’ aumentato di
trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato
d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.
 
Art. 42
 
 
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
 
1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre
domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta
in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si
propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il
termine decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del
ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell’articolo 41
alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi
dell’articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di
cui all’articolo 40 ed e’ depositato nei termini e secondo le
modalita’ previste dall’articolo 45.
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti
nei termini e secondo le modalita’ previsti dall’articolo 46.
4. La cognizione del ricorso incidentale e’ attribuita al giudice
competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con
il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla
competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai
sensi dell’articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere
dell’intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale
avente competenza funzionale ai sensi dell’articolo 14.
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti
soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia’
dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalita’ di
cui al presente articolo.
 
Art. 43
 
 
Motivi aggiunti
 
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia’ proposte,
ovvero domande nuove purche’ connesse a quelle gia’ proposte. Ai
motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi
compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi
dell’articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e’ stata proposta con
ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede
alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 70.
 
Art. 44
 
 
Vizi del ricorso e della notificazione
 
1. Il ricorso e’ nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte
nell’articolo 40, vi e’ incertezza assoluta sulle persone o
sull’oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita’, il collegio puo’
ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita’ della
notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente
alla comparizione, nonche’ le irregolarita’ di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario
non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito
negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al
notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
 
Art. 45
 
 
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
 
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui
l’ultima notificazione dell’atto stesso si e’ perfezionata anche per
il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati
nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.
2. E’ fatta salva la facolta’ della parte di effettuare il
deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario,
sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per
il notificante.
3. La parte che si avvale della facolta’ di cui al comma 2 e’
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la
notificazione si e’ perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono
essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia
del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del
ricorso non implica decadenza.
 
Art. 46
 
 
Costituzione delle parti intimate
 
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di
prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve
produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonche’ gli atti e i
documenti in base ai quali l’atto e’ stato emanato, quelli in esso
citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 e’ data comunicazione alle
parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi
e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.
 
Art. 47
 
 
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi
regionali e sezioni staccate
 
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri
di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso e’ effettuato presso
la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui
all’articolo 14, non e’ considerata questione di competenza la
ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo
regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso
debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede
nel capoluogo anziche’ dalla sezione staccata, o viceversa, deve
eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo
46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale
provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile,
udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte
misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, alla
ripartizione di cui al presente articolo non si applica l’articolo
15.
 
Art. 48
 
 
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
 
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella
relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull’istanza cautelare rese in sede straordinaria
perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo
alla data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio previsto
dal comma 1. Il ricorrente puo’ comunque riproporre l’istanza
cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale
amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
 
Art. 49
 
 
Integrazione del contraddittorio
 
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L’integrazione del contraddittorio non e’ ordinata nel caso in
cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile,
improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74.
3. Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio,
fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve
essere notificato. Puo’ autorizzare, se ne ricorrono i presupposti,
la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita’.
Se l’atto di integrazione del contraddittorio non e’ tempestivamente
notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo
35.
4. I soggetti nei cui confronti e’ integrato il contraddittorio
ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali
anteriormente compiuti.
 
Art. 50
 
 
Intervento volontario in causa
 
1. L’intervento e’ proposto con atto diretto al giudice adito,
recante l’indicazione delle generalita’ dell’interveniente. L’atto
deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei
documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi
dell’articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L’atto di intervento e’ notificato alle altre parti ed e’
depositato nei termini di cui all’articolo 45; nei confronti di
quelle costituite e’ notificato ai sensi dell’articolo 170 del codice
di procedura civile.
3. Il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28,
comma 2, e’ ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza.
 
Art. 51
 
 
Intervento per ordine del giudice
 
1. Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’articolo 28,
comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio,
indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell’interventore avviene secondo le modalita’
di cui all’articolo 46. Si applica l’articolo 49, comma 3, terzo
periodo.
 
Sezione II
 
 
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
 
 
Art. 52
 
 
Termini e forme speciali di notificazione
 
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione,
sono perentori.
2. Il presidente puo’ autorizzare la notificazione del ricorso o
di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi
dell’articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e’ festivo il termine fissato dalla
legge o dal giudice per l’adempimento e’ prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e’ anticipata
al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che
scadono nella giornata del sabato.
 
Art. 53
 
 
Abbreviazione dei termini
 
1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale puo’, su
istanza di parte, abbreviare fino alla meta’ i termini previsti dal
presente codice per la fissazione di udienze o di camere di
consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini
per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla
domanda, e’ notificato, a cura della parte che lo ha richiesto,
all’amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine
abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del
decreto.
 
Art. 54
 
 
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
 
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta
di parte, puo’ essere eccezionalmente autorizzata dal collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti
al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di
legge risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15
settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica
al procedimento cautelare.
 
Titolo II
 
 
Procedimento cautelare
 
 
Art. 55
 
 
Misure cautelari collegiali
 
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e
irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione
sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa
l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono,
secondo le circostanze, piu’ idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con
ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino
effetti irreversibili, il collegio puo’ disporre la prestazione di
una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il
diniego della misura cautelare non puo’ essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della
persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il
provvedimento che impone la cauzione ne indica l’oggetto, il modo di
prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo’ essere proposta con il ricorso di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e’ improcedibile finche’ non e’
presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che
essa debba essere fissata d’ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima
camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione
e, altresi’, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e’
effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e’
ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, puo’ provare la data
di perfezionamento della notificazione producendo copia
dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova
contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si
svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo’
autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con
consegna di copia alle altre parti fino all’inizio di discussione.
9. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se
ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili
favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale
la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso
puo’ provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per
cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso, la pronuncia di appello e’ trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di
merito.
11. L’ordinanza con cui e’ disposta una misura cautelare fissa la
data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata
fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita’. A tal
fine l’ordinanza e’ trasmessa a cura della segreteria al primo
giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta,
su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la
completezza dell’istruttoria e l’integrita’ del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo’ disporre misure cautelari solo se
ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13
e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6.
 
Art. 56
 
 
Misure cautelari monocratiche
 
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del
collegio, in caso di estrema gravita’ ed urgenza, tale da non
consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il ricorrente puo’, con la domanda cautelare o con
distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente
del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il
ricorso e’ assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La
domanda cautelare e’ improcedibile finche’ non e’ presentata
l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba
essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo
se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale,
altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui
all’articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la
notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei
destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei
controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La
notificazione puo’ avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Si applica l’articolo 55, comma 6. Qualora l’esigenza cautelare non
consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per
cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo’ comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario
il presidente, fuori udienza e senza formalita’, sente, anche
separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima
dell’emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino
effetti irreversibili, il presidente puo’ subordinare la concessione
o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all’entita’
degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i
terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera
di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento
e’ efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde
efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella
camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando
conserva efficacia, il decreto e’ sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolta’ di cui al secondo periodo
del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non
viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie.
 
Art. 57
 
 
Spese del procedimento cautelare
 
1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede
sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza.
 
Art. 58
 
 
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione
della domanda cautelare respinta
 
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o
chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare
collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano
fatti anteriori di cui si e’ acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la
prova del momento in cui ne e’ venuto a conoscenza.
2. La revoca puo’ essere altresi’ richiesta nei casi di cui
all’articolo 395 del codice di procedura civile.
 
Art. 59
 
 
Esecuzione delle misure cautelari
 
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto
o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle
altre parti, puo’ chiedere al tribunale amministrativo regionale le
opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e
provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi
del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di
merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
 
Art. 60
 
 
Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare
 
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche’ siano
trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso,
il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e
dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo’
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza,
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende
proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice
assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i
presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o
il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso
incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa
contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
 
Art. 61
 
 
Misure cautelari anteriori alla causa
 
1. In caso di eccezionale gravita’ e urgenza, tale da non
consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda
di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il
soggetto legittimato al ricorso puo’ proporre istanza per l’adozione
delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito
e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L’istanza, notificata con le forme prescritte per la
notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale
amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o
un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della
notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove
necessario, le parti e omessa ogni altra formalita’. La notificazione
puo’ essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l’esigenza
cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente
puo’ comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da
esercitare nelle forme di cui all’articolo 56, comma 4, terzo e
quarto periodo.
3. L’incompetenza del giudice e’ rilevabile d’ufficio.
4. Il decreto che rigetta l’istanza non e’ impugnabile; tuttavia
la stessa puo’ essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito
con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento e’ notificato dal richiedente
alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento
cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti
irreversibili il presidente puo’ disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde
comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non
venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia
depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del
presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni
dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il
provvedimento di accoglimento non e’ appellabile ma, fino a quando
conserva efficacia, e’ sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte previamente notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.
6. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la
pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui
provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
giudizi in grado di appello.
 
Art. 62
 
 
Appello cautelare
 
1. Contro le ordinanze cautelari e’ ammesso appello al Consiglio
di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
2. L’appello, depositato nel termine di cui all’articolo 45, e’
deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano
gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e’
trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli
effetti dell’articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo e’ rilevata anche
d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2,
13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55,
comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73,
comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 15,
comma 4. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma
7. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15,
comma 9.
 
Titolo III
 
 
Mezzi di prova e attivita’ istruttoria
 
 
Capo I
 
 
Mezzi di prova
 
 
Art. 63
 
 
Mezzi di prova
 
1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice
puo’ chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d’ufficio, puo’ ordinare anche a terzi di
esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario,
secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di
procedura civile; puo’ altresi’ disporre l’ispezione ai sensi
dell’articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice puo’ ammettere la prova
testimoniale, che e’ sempre assunta in forma scritta ai sensi del
codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o
l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze
tecniche, il giudice puo’ ordinare l’esecuzione di una verificazione
ovvero, se indispensabile, puo’ disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice puo’ disporre anche l’assunzione degli altri mezzi
di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi
l’interrogatorio formale e il giuramento.
 
Capo II
 
 
Ammissione e assunzione delle prove
 
 
Art. 64
 
 
Disponibilita’, onere e valutazione della prova
 
1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che
siano nella loro disponibilita’ riguardanti i fatti posti a
fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche’ i
fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo puo’ disporre, anche d’ufficio,
l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere
che siano nella disponibilita’ della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento e puo’ desumere argomenti di prova dal comportamento
tenuto dalle parti nel corso del processo.
 
Art. 65
 
 
Istruttoria presidenziale e collegiale
 
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per
assicurare la completezza dell’istruttoria.
2. Quando l’istruttoria e’ disposta dal collegio, questo provvede
con ordinanza con la quale e’ contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla
consulenza tecnica e sulla verificazione e’ sempre adottata dal
collegio.
3. Ove l’amministrazione non provveda al deposito del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell’articolo 46,
il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio
ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.
 
Art. 66
 
 
Verificazione
 
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza
individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa
un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione
conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se
il giudice ha autorizzato la delega, e’ responsabile del compimento
di tutte le operazioni.
2. L’ordinanza e’ comunicata dalla segreteria all’organismo
verificatore.
3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio puo’ disporre
che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato,
un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del
suo
delegato, il presidente liquida con decreto il compenso
complessivamente
spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di
una delle
parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in
materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle
eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo
verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio
regola definitivamente il relativo onere.
 
Art. 67
 
 
Consulenza tecnica d’ufficio
 
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica
d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e
fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire
dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e
prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza e’ comunicata
al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del
consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di
cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato
con decreto non impugnabile.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1,
assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154
del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso;
b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere
alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con
questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che e’ presente il consulente del giudice per chiarire e
svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle
eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il
consulente tecnico d’ufficio da’ altresi’ conto delle osservazioni e
delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente
posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente e’ reso davanti al magistrato a
tal fine delegato, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 193
del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio
e’ liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66,
comma 4, primo e terzo periodo.
 
Art. 68
 
 
Termini e modalita’ dell’istruttoria
 
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio,
nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare
e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e’ delegato
uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza
del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica
alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l’ora e il luogo
delle operazioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal
territorio della Repubblica, la richiesta e’ formulata mediante
rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell’articolo
204 del codice di procedura civile.
4. Il segretario comunica alle parti l’avviso che l’istruttoria
disposta e’ stata eseguita e che i relativi atti sono presso la
segreteria a loro disposizione.
 
Art. 69
 
 
Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria
 
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro
magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo
all’esecuzione della prova e’ disposta con provvedimento del
presidente, ancorche’ la delega abbia avuto luogo con ordinanza
collegiale.
 
Titolo IV
 
 
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
 
 
Capo I
 
 
Riunione dei ricorsi
 
 
Art. 70
 
 
Riunione dei ricorsi
 
1. Il collegio puo’, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la
riunione di ricorsi connessi.
 
Capo II
 
 
Discussione
 
 
Art. 71
 
 
Fissazione dell’udienza
 
1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta
da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da
presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del
ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte puo’ segnalare l’urgenza del ricorso depositando
istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle
altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all’articolo 15, comma 2, e la
proposizione del regolamento di competenza non precludono la
fissazione dell’udienza di discussione ne’ la decisione del ricorso,
anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui
all’articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l’istanza di
regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo
15, comma 2. In tal caso, il giudice puo’ differire la decisione fino
alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione e’ comunicato a cura dell’ufficio di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e’
ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza
di merito e’ fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma
della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima
della data di udienza.
 
Art. 72
 
 
Priorita’ nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica
questione
 
1. Se al fine della decisione della controversia occorre
risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di
rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui
fatti di causa, il presidente fissa con priorita’ l’udienza di
discussione.
2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui
al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa
prosegua con le modalita’ ordinarie.
 
Art. 73
 
 
Udienza di discussione
 
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni
liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e
presentare repliche fino a venti giorni liberi.
2. Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una
questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone
atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in
decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna
alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito
di memorie.
 
Art. 74
 
 
Sentenze in forma semplificata
 
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilita’, inammissibilita’, improcedibilita’ o
infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata. La motivazione della sentenza puo’ consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
 
Capo III
 
 
Deliberazione
 
 
Art. 75
 
 
Deliberazione del collegio
 
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione puo’ essere differita a una delle successive
camere di consiglio.
 
Art. 76
 
 
Modalita’ della votazione
 
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati
designati per l’udienza.
2. La decisione e’ assunta in camera di consiglio con il voto dei
soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e’ presa a
maggioranza di voti. Il primo a votare e’ il relatore, poi il secondo
componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti
al Consiglio di Stato il primo a votare e’ il relatore, poi il meno
anziano in ordine di ruolo, e cosi’ continuando sino al presidente.
4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,
del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e
118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile.
 
Titolo V
 
 
Incidenti nel processo
 
 
Capo I
 
 
Incidente di falso
 
 
Art. 77
 
 
Querela di falso
 
1. Chi deduce la falsita’ di un documento deve provare che sia
stata gia’ proposta la querela di falso o domandare la fissazione di
un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario
competente.
2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente
dal documento del quale e’ dedotta la falsita’, il collegio pronuncia
sulla controversia.
3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso e’
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa
l’udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino
alla definizione del giudizio di falso.
 
Art. 78
 
 
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
 
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la
falsita’ deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso e’ dichiarato estinto se nessuna parte deposita la
copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio
in giudicato.
 
Capo II
 
 
Sospensione e interruzione del processo
 
 
Art. 79
 
 
Sospensione e interruzione del processo
 
1. La sospensione del processo e’ disciplinata dal codice di
procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione
europea.
2. L’interruzione del processo e’ disciplinata dalle disposizioni
del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295
del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello e’ deciso
in camera di consiglio.
 
Art. 80
 
 
Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
 
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione
deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della
sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti
si e’ verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di
fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il
processo deve essere riassunto, a cura della parte piu’ diligente,
con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine
perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento
interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o
certificazione.
 
Titolo VI
 
 
Estinzione e improcedibilita’
 
 
Art. 81
 
 
Perenzione
 
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non
sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finche’
non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo
82.
 
Art. 82
 
 
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
 
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso
in virtu’ del quale e’ fatto onere al ricorrente di presentare nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha
rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore,
entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In
difetto di tale nuova istanza, il ricorso e’ dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, e’ comunicato
alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel
merito, il ricorso e’ deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in
udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla
decisione; altrimenti e’ dichiarato perento dal presidente del
collegio con decreto.
 
Art. 83
 
 
Effetti della perenzione
 
1. La perenzione opera di diritto e puo’ essere rilevata anche
d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel
giudizio.
 
Art. 84
 
 
Rinuncia
 
1. La parte puo’ rinunciare al ricorso in ogni stato e grado
della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa
stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso
la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata
nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura
compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza,
ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno
dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla
prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalita’ di cui ai commi precedenti
il giudice puo’ desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi’ dal comportamento delle parti
argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla
decisione della causa.
 
Art. 85
 
 
Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilita’
 
1. L’estinzione e l’improcedibilita’ di cui all’articolo 35
possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un
magistrato da lui delegato.
2. Il decreto e’ depositato in segreteria, che ne da’
comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna
delle parti costituite puo’ proporre opposizione al collegio, con
atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’articolo
87, comma 3, ed e’ deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento
dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico
dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa
ordinanza, esclusa la possibilita’ di compensazione anche parziale.
6. L’ordinanza e’ depositata in segreteria, che ne da’
comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione puo’ essere
proposto appello.
8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e
l’udienza di discussione e’ fissata d’ufficio con priorita’.
9. L’estinzione e l’improcedibilita’ sono dichiarate con sentenza
se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.
 
Titolo VII
 
 
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
 
 
Art. 86
 
 
Procedimento di correzione
 
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la
domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha
emesso il provvedimento, il quale, se vi e’ il consenso delle parti,
dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al
provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell’ordinanza
che l’ha disposta.
 
Titolo VIII
 
 
Udienze
 
 
Art. 87
 
 
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
 
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita’, salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in
camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle
misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano
l’estinzione o l’improcedibilita’ del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di
cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati
rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei
motivi aggiunti. La camera di consiglio e’ fissata d’ufficio alla
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla
scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella
camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di
nullita’ della decisione.
 
Titolo IX
 
 
Sentenza
 
 
Art. 88
 
 
Contenuto della sentenza
 
1. La sentenza e’ pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l’intestazione < < Repubblica italiana > > .
2. Essa deve contenere:
a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha
pronunciata;
b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorita’
amministrativa;
g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la
decisione e’ pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore.
3. Si applica l’articolo 118, comma 3, delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile.
4. Se il presidente non puo’ sottoscrivere per morte o altro
impedimento, la sentenza e’ sottoscritta dal componente piu’ anziano
del collegio, purche’ prima della sottoscrizione sia menzionato
l’impedimento; se l’estensore non puo’ sottoscrivere la sentenza per
morte o altro impedimento, e’ sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purche’ prima della sottoscrizione sia menzionato
l’impedimento.
 
Art. 89
 
 
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
 
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non puo’ piu’ essere modificata dopo la sua
sottoscrizione, e’ immediatamente resa pubblica mediante deposito
nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.
3. Il segretario da’ atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da’ comunicazione
alle parti costituite.
 
Art. 90
 
 
Pubblicita’ della sentenza
 
1. Qualora la pubblicita’ della sentenza possa contribuire a
riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto
previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice,
su istanza di parte, puo’ ordinarla a cura e spese del soccombente,
mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione,
nelle forme specificamente indicate, in una o piu’ testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui
designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal
giudice, puo’ procedervi la parte a favore della quale e’ stata
disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
 
LIBRO TERZO
 
 
IMPUGNAZIONI
 
 
Titolo I
 
 
Impugnazioni in generale
 
 
Art. 91
 
 
Mezzi di impugnazione
 
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la
revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.
 
Art. 92
 
 
Termini per le impugnazioni
 
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti
dalla notificazione della sentenza.
2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del
primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di
opposizione di terzo di cui all’articolo 108, comma 2, il termine di
cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e’ stato scoperto il dolo o
la falsita’ o la collusione o e’ stato recuperato il documento o e’
passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo
articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la
parte che non si e’ costituita in giudizio dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo a causa della nullita’ del ricorso o della
sua notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, l’ordinanza
cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla
competenza e’ appellabile ai sensi dell’articolo 62. Non
costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze
istruttorie o interlocutorie di cui all’articolo 36, comma 1, ne’
quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento
espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col
merito e’ appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi
1, 3 e 4.
 
Art. 93
 
 
Luogo di notificazione dell’impugnazione
 
1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di
notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e
risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche’ il
domiciliatario si e’ trasferito senza notificare una formale
comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre
l’impugnazione puo’ presentare al presidente del tribunale
amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato,
secondo il giudice adito con l’impugnazione, un’istanza, corredata
dall’attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di un
termine perentorio per il completamento della notificazione o per la
rinnovazione dell’impugnazione.
 
Art. 94
 
 
Deposito delle impugnazioni
 
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di
terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice
adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima
notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia
della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
 
Art. 95
 
 
Parti del giudizio di impugnazione
 
1. L’impugnazione deve essere notificata, nelle cause
inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle
parti che hanno interesse a contraddire.
2. L’impugnazione deve essere notificata a pena di
inammissibilita’ nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una
delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non e’ stata impugnata nei confronti di tutte
le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve
essere eseguita, nonche’ la successiva udienza di trattazione.
4. L’impugnazione e’ dichiarata improcedibile se nessuna delle
parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine
fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione e’
manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o
infondata, puo’ non ordinare l’integrazione del contraddittorio,
quando l’impugnazione di altre parti e’ preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma
1.
 
Art. 96
 
 
Impugnazioni avverso la medesima sentenza
 
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa
sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi
degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 333 del codice
di procedura civile puo’ essere rivolta contro qualsiasi capo di
sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni
dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta
giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra
impugnazione.
4. Con l’impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’articolo
334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche
capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale
e’ dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
5. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 334 del codice
di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta
giorni dalla data in cui si e’ perfezionata nei suoi confronti la
notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente
alla prova dell’avvenuta notificazione, entro dieci giorni.
6. In caso di mancata riunione di piu’ impugnazioni ritualmente
proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle
impugnazioni non determina l’improcedibilita’ delle altre.
 
Art. 97
 
 
Intervento nel giudizio di impugnazione
 
1. Puo’ intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto
notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
 
Art. 98
 
 
Misure cautelari
 
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice
dell’impugnazione puo’, su istanza di parte, valutati i motivi
proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un danno grave e
irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutivita’ della
sentenza impugnata, nonche’ le altre opportune misure cautelari, con
ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,
56 e 57.
 
Art. 99
 
 
Deferimento all’adunanza plenaria
 
1. La sezione cui e’ assegnato il ricorso, se rileva che il punto
di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a
contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o d’ufficio puo’ rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza
plenaria.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato,
su richiesta delle parti o d’ufficio, puo’ deferire all’adunanza
plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di
particolare importanza ovvero per dirimere contrasti
giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e’ assegnato il ricorso ritiene di non
condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria,
rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del
ricorso.
4. L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che
ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il
resto il giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione e’ di particolare importanza,
l’adunanza plenaria puo’ comunque enunciare il principio di diritto
nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso
irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del
giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha
effetto sulla sentenza impugnata.
 
Titolo II
 
 
Appello
 
 
Art. 100
 
 
Appellabilita’ delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
 
1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e’
ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia.
 
Art. 101
 
 
Contenuto del ricorso in appello
 
1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali e’
proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonche’
l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi
della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del
ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con
indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche
unitamente a quella per il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate
assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non
siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le
parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di
decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
 
Art. 102
 
 
Legittimazione a proporre l’appello
 
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e’ stata
pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L’interventore puo’ proporre appello soltanto se titolare di
una posizione giuridica autonoma.
 
Art. 103
 
 
Riserva facoltativa di appello
 
1. Contro le sentenze non definitive e’ proponibile l’appello
ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine
per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la
segreteria del tribunale amministrativo regionale.
 
Art. 104
 
 
Nuove domande ed eccezioni
 
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove
domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, ne’ nuove
eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti
gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonche’ il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga
a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio
di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati.
 
Art. 105
 
 
Rimessione al primo giudice
 
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo
grado soltanto se e’ mancato il contraddittorio, oppure e’ stato leso
il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullita’
della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la
giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato
l’estinzione o la perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali
amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la
competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui
all’articolo 87, comma 3.
3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza
o l’ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si
applica l’articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.
 
Titolo III
 
 
Revocazione
 
 
Art. 106
 
 
Casi di revocazione
 
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili
per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e
396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione e’ proponibile con ricorso dinanzi allo stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la
revocazione e’ ammessa se i motivi non possono essere dedotti con
l’appello.
 
Art. 107
 
 
Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
 
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.
2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo’ essere
impugnata per revocazione.
 
Titolo IV
 
 
Opposizione di terzo
 
 
Art. 108
 
 
Casi di opposizione di terzo
 
1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile,
puo’ fare opposizione contro una sentenza del tribunale
amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra
altri soggetti, ancorche’ passata in giudicato, quando pregiudica i
suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o
collusione a loro danno.
 
Art. 109
 
 
Competenza
 
1. L’opposizione di terzo e’ proposta davanti al giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se e’ proposto appello contro la sentenza di primo grado, il
terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 108 intervenendo
nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo e’ gia’ stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile
e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per
l’intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo
precedente.
 
Titolo V
 
 
Ricorso per cassazione
 
 
Art. 110
 
 
Motivi di ricorso
 
1. Il ricorso per cassazione e’ ammesso contro le sentenze del
Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
 
Art. 111
 
 
Sospensione della sentenza
 
1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di
eccezionale gravita’ ed urgenza, puo’ sospendere gli effetti della
sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
 
LIBRO QUARTO
 
 
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
 
 
Titolo I
 
 
Giudizio di ottemperanza
 
 
Art. 112
 
 
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
 
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere
eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L’azione di ottemperanza puo’ essere proposta per conseguire
l’attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in
giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di
ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il
rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento
dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla
decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo’ essere proposta anche azione di condanna al pagamento di
somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza, nonche’ azione di risarcimento
dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione
del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza puo’ essere altresi’ proposta la
connessa domanda risarcitoria di cui all’articolo 30, comma 5, nel
termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo’ essere proposto
anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita’ di
ottemperanza.
 
Art. 113
 
 
Giudice dell’ottemperanza
 
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all’articolo 112, comma
2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della
cui ottemperanza si tratta; la competenza e’ del tribunale
amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in
appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e
conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed
e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di
cui e’ chiesta l’ottemperanza.
 
Art. 114
 
 
Procedimento
 
1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal
passaggio in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso e’ allegata in copia autentica la sentenza di cui
si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in
giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalita’,
anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento
amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo
dell’amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato
o di altri provvedimenti, determina le modalita’ esecutive,
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio’ sia manifestamente iniquo, e se non sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e’ chiesta l’esecuzione di un’ordinanza il giudice provvede
con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’articolo 112, il
giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita’ di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche
alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati
dal giudice dell’ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli
previsti nel Libro III.
 
Art. 115
 
 
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento
giurisdizionale con formula esecutiva
 
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono
titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma
esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che
dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche
per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di
procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo
non e’ necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
 
Titolo II
 
 
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
 
 
 
 
 
 
Art. 116
 
 
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
 
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi il ricorso e’ proposto entro
trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l’articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e’
connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo’ essere proposto con
istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e’
assegnato il ricorso principale, previa notificazione
all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza e’
decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L’amministrazione puo’ essere rappresentata e difesa da un
proprio dipendente a cio’ autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalita’.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai giudizi di impugnazione.
 
Titolo III
 
 
Tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione
 
 
Art. 117
 
 
Ricorsi avverso il silenzio
 
1. Il ricorso avverso il silenzio e’ proposto, anche senza previa
diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e’ deciso con sentenza in forma semplificata e in
caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina
all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza
della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti
agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento
espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo
puo’ essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il
rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio
prosegue con tale rito.
6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo
30, comma 4, e’ proposta congiuntamente a quella di cui al presente
articolo, il giudice puo’ definire con il rito camerale l’azione
avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria.
 
Titolo IV
 
 
Procedimento di ingiunzione
 
 
Art. 118
 
 
Decreto ingiuntivo
 
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV
del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione e’ competente il
presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone
con ricorso.
 
Titolo V
 
 
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
 
 
Art. 119
 
 
Rito abbreviato comune a determinate materie
 
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli
articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita’ amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di
servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o
di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche’ quelli relativi
alla costituzione, modificazione o soppressione di societa’, aziende
e istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del
Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli
connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita’ e i provvedimenti di espropriazione delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta’ industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o
delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge
3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai
provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti
di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica
superiore a 400 MW nonche’ quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione
e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti
applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione
nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche’
quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero
disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario
esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza
del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza,
disponendo altresi’ il deposito dei documenti necessari e
l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di
rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo
regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo
grado, la pronuncia di appello e’ trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da’ avviso alle parti.
4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita’
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di
Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione,
dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e’ pubblicato
mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla
decisione della causa. La dichiarazione della parte e’ attestata nel
verbale d’udienza.
6. La parte puo’ chiedere al Consiglio di Stato la sospensione
dell’esecutivita’ del dispositivo, proponendo appello entro trenta
giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta
di sospensione dell’esecutivita’ del dispositivo non preclude la
possibilita’ di chiedere la sospensione dell’esecutivita’ della
sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
 
Art. 120
 
 
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1,
lettera a)
 
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e
di attivita’ tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonche’ i connessi
provvedimenti dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il
ricorso non puo’ comunque essere piu’ proposto decorsi trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e
all’articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui
la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza
previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le
informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono
conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo’
comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi,
si applica l’articolo 119.
4. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la
stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non
anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine
dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione del contratto.
5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il
ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli
gia’ impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
6. Quando il giudizio non e’ immediatamente definito ai sensi
dell’articolo 60, l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio
ai sensi dell’articolo 119, comma 3, e’ immediatamente fissata
d’ufficio con assoluta priorita’.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare,
anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa,
o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale
amministrativo regionale definisce il giudizio e’ pubblicato entro
sette giorni dalla data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono
essere sintetici e la sentenza e’ redatta, ordinariamente, nelle
forme di cui all’articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso
la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo’ proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.
 
Art. 121
 
 
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
 
1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara
l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita’ della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e’ limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva:
a) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi
consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicita’
del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia
privato il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di
ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione
definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di
ottenere l’affidamento;
d) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare la
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione
definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di
ottenere l’affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle
violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che
i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,
fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro
tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali
possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi
economici possono essere presi in considerazione come esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo
all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel
contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta
l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli interessi economici legati direttamente al contratto, che
comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita’ di indire una nuova procedura
di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si
applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 123.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)
e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia
posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell’articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).
 
Art. 122
 
 
Inefficacia del contratto negli altri casi
 
1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e
dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione
definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto,
fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli
interessi delle parti, dell’effettiva possibilita’ per il ricorrente
di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilita’ di subentrare
nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non
comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare
sia stata proposta.
 
Art. 123
 
 
Sanzioni alternative
 
1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da
applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione
appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto,
inteso come prezzo di aggiudicazione, che e’ versata all’entrata del
bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8
"Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita’
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura
tributaria" – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento,
si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per
ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e’
comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e
delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del
contratto, alla gravita’ della condotta della stazione appaltante e
all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si
applica l’articolo 73, comma 3. In ogni caso l’eventuale condanna al
risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si
cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e’ stato
stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato
il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle
possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.
 
Art. 124
 
 
Tutela in forma specifica e per equivalente
 
1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e
il contratto e’ comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e
122. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone
il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e’
resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal giudice
ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.
 
Art. 125
 
 
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a
infrastrutture strategiche
 
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita’ di espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle
disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si
applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti
gli interessi che possono essere lesi, nonche’ del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai
fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita’ del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse
va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla
celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di
fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento
dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto gia’
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene
solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all’articolo 140 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Titolo VI
 
 
Contenzioso sulle operazioni elettorali
 
 
Capo I
 
 
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
 
 
Art. 126
 
 
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
 
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei
comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia.
 
Art. 127
 
 
Esenzione dagli oneri fiscali
 
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro
onere fiscale.
 
Art. 128
 
 
Inammissibilita’ del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica
 
1. Nella materia di cui al presente Titolo non e’ ammesso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 
Capo II
 
 
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti
elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e
regionali
 
 
Art. 129
 
 
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali
 
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le
elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l’esclusione
di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di
candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale
competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui
al comma 1 e’ impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento
elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, ai
sensi del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve
essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica
certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla
Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in
ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno
stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il
numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e
notificazione.
5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilita’ di
rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre
giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del
ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso
principale.
6. Il giudizio e’ deciso all’esito dell’udienza con sentenza in
forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa
motivazione puo’ consistere anche in un mero richiamo delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata e’ comunicata senza indugio dalla
segreteria del tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica
certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla
Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in
ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno
stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel
giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax
indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo
regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede
ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del
presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
 
Capo III
 
 
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni
e Parlamento europeo
 
 
Art. 130
 
 
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali
di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
 
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione
dei comizi elettorali e’ ammesso ricorso soltanto alla conclusione
del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di
proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte
di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si
tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare
nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore,
davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’elenco dei candidati proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque
mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l’acquisizione di ogni altra
prova necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia
immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso e’ notificato, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di
comuni, province, regioni;
b) all’Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno
un controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma
3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del
ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione,
insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L’amministrazione resistente e i controinteressati depositano
nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni
successivi a quello in cui la notificazione si e’ perfezionata nei
loro confronti.
6. All’esito dell’udienza, il collegio, sentite le parti se
presenti, pronuncia la sentenza.
7. La sentenza e’ pubblicata entro il giorno successivo alla
decisione della causa. Se la complessita’ delle questioni non
consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui
al periodo precedente e’ pubblicato il dispositivo mediante deposito
in segreteria. In tal caso la sentenza e’ pubblicata entro i dieci
giorni successivi.
8. La sentenza e’ immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell’ufficio
elettorale nazionale, a seconda dell’ente cui si riferisce
l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione
si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla
pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza
nell’albo o bollettino ufficiale dell’ente interessato a mezzo del
segretario che ne e’ diretto responsabile. In caso di elezioni
relative a comuni, province o regioni, la sentenza e’ comunicata
anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il
passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia
pubblicata la sua definitivita’.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il
ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai
candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti
il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono
state annullate non hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel
presente articolo e nell’articolo 131 sono dimezzati rispetto ai
termini del processo ordinario.
11. L’ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione
si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato
elettorale. L’Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del
Parlamento europeo.
 
Art. 131
 
 
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di
comuni, province e regioni
 
1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 e’
proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della
sentenza, per coloro nei cui confronti e’ obbligatoria la notifica;
per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni
decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza
medesima nell’albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado,
accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell’articolo 130,
comma 9.
4. La sentenza e’ immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all’articolo
130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi
previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
 
Art. 132
 
 
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del
Parlamento europeo
 
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello
mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del
tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza,
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione
della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
dell’avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le
norme dell’articolo 131.
 
LIBRO QUINTO
 
 
NORME FINALI
 
 
Art. 133
 
 
Materie di giurisdizione esclusiva
 
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli
accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita’;
4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso
di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita’ del provvedimento amministrativo adottato in
violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione
delle controversie concernenti indennita’, canoni ed altri
corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennita’, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore
di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero
ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche’ afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato
mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita’;
d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere
e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all’applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai
sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia,
concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme
restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque
pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche’
del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita’ in conseguenza
dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti,
gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,
all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni
in materia di espropriazione per pubblica utilita’, ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita’ in conseguenza
dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione
per causa di pubblica utilita’ delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale
in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita’ istituite ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481, dall’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrita’ della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie
relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai
sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia
di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi
all’imposizione di servitu’;
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai
provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti
l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete
di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta
in essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico
potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche
contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e
sicurezza pubblica, di incolumita’ pubblica e di sicurezza urbana, di
edilita’ e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi
alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o
pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti
adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno
all’ambiente, nonche’ avverso il silenzio inadempimento del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il
risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione,
da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche’ quelle
inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di
risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all’applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia
di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli
organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle
inerenti i rapporti patrimoniali tra societa’, associazioni e atleti.
 
Art. 134
 
 
Materie di giurisdizione estesa al merito
 
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con
cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del
giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti
alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e’ devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate
dalle Autorita’ amministrative indipendenti;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui
all’articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.
Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori
previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell’Autorita’ garante per la concorrenza ed il mercato e quelli
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l),
fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2, nonche’
le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui
all’articolo 133, comma 1, lettera m);
e) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera p);
f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o),
limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche’ quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o
da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete
nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma
2;
g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri
speciali dello Stato azionista di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di
cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi
di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale
del DIS, dell’AISI e dell’AISE;
p) le controversie derivanti dall’applicazione del decreto-legge
4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al
comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al
processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute
le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. E’ onere dei difensori
comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione
dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di
tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti
prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la
conformita’ tra il contenuto del documento in formato elettronico e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia
effettuato unitamente a quello cartaceo, e’ eseguito su richiesta
della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni
decadenza. In casi eccezionali il presidente puo’ dispensare
dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma.
 
Art. 137
 
 
Norma finanziaria
 
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del
codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
ALLEGATO 2
 
 
Norme di attuazione
 
 
Titolo I
 
 
Registri – Orario di segreteria
 
 
Art. 1
 
 
Registro generale dei ricorsi
 
1. Presso ciascun ufficio giudiziario e’ tenuto il registro di
presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono
annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente
la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda
riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento,
degli atti e documenti prodotti, nonche’ le notificazioni effettuate,
l’esecuzione del pagamento del contributo unificato, l’indicazione
dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l’ordine di
presentazione.
3. Il registro e’ vistato e firmato in ciascun foglio dal
segretario generale, con l’indicazione in fine del numero dei fogli
di cui il registro si compone.
4. Il registro e’ chiuso ogni giorno con l’apposizione della
firma del segretario generale.
 
Art. 2
 
 
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
comunicazione
 
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono
i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e
firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione
in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti
collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato.
2. Il segretario, ricevuta l’istanza di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia
ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono
annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le
disposizioni del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell’originale dei
provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie
e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li
compongono.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi
dell’articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile.
 
Art. 3
 
 
Registrazioni in forma automatizzata
 
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e
dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all’interessato
dichiarazione delle registrazioni effettuate.
 
Art. 4
 
 
Orario
 
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal
presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione
staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in
camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00
dell’ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le
segreterie danno atto dell’ora di deposito degli atti e dei
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli
uffici.
4. In ogni caso e’ assicurata la possibilita’ di depositare gli
atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.
 
Titolo II
 
 
Fascicoli di parte e d’ufficio
 
 
Art. 5
 
 
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d’ufficio. Surrogazione
di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
 
1. Ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in
giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali
degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonche’ il
relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie
corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti
costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non
contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti
depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne puo’
tenere conto prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del
numero di copie richieste.
3. Allorche’ riceve il deposito dell’atto introduttivo del
giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio, nel quale
inserisce l’indice dei documenti depositati, le copie dell’atto
introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti
delle parti, nonche’, anche per estratto, del verbale d’udienza e di
ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita’ anche
fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data
e sottoscrive l’indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in
esso un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo
d’ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della
sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne
da’ comunicazione al segretario e alle parti al fine,
rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene
luogo dell’originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il
presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui e’
dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del
fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell’atto
mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere
ricostituito; se non e’ possibile accertare il contenuto dell’atto il
collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile,
prescrivendone il modo.
 
Art. 6
 
 
Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo
d’ufficio
 
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti
prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello
richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al segretario del
giudice di primo grado.
3. Se e’ appellata una sentenza non definitiva, ovvero
un’ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il
giudice di appello, puo’, se lo ritiene necessario, chiedere la
trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte
interessata di produrre copia di determinati atti.
4. Il presidente della sezione puo’ autorizzare la sostituzione
degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza
motivata della parte interessata.
 
Art. 7
 
 
Rilascio di copie
 
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro
provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro
spese.
 
Titolo III
 
 
Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze
 
 
Art. 8
 
 
Ordine di fissazione dei ricorsi
 
1. La fissazione del giorno dell’udienza per la trattazione dei
ricorsi e’ effettuata secondo l’ordine di iscrizione delle istanze di
fissazione d’udienza nell’apposito registro, salvi i casi di
fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente puo’ derogare al criterio cronologico per
ragioni d’urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o
per esigenze di funzionalita’ dell’ufficio, ovvero per connessione di
materia, nonche’ in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia
annullato la sentenza o l’ordinanza e rinviato la causa al giudice di
primo grado.
 
Art. 9
 
 
Calendario delle udienze
 
1. Il calendario delle udienze, con l’indicazione dei magistrati
chiamati a parteciparvi, e’ fissato con cadenza annuale dai
presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e
delle sezioni staccate e interne.
 
Art. 10
 
 
Toghe e divise
 
1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il
personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la
divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.
 
Art. 11
 
 
Direzione dell’udienza
 
1. L’udienza e’ diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell’udienza.
 
Art.12
 
 
Polizia dell’udienza
 
1. Chi assiste all’udienza deve stare in silenzio, non puo’ fare
segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il
regolare svolgimento dell’udienza, puo’ chiedere l’intervento della
forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in
pubblica udienza si applica l’articolo 147 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
 
Titolo IV
 
 
Processo amministrativo telematico
 
 
Art. 13
 
 
Processo telematico
 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il
DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione,
l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto
delle esigenze di flessibilita’ e di continuo adeguamento delle
regole informatiche alle peculiarita’ del processo amministrativo,
della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.
 
Titolo V
 
 
Spese di giustizia
 
 
Art. 14
 
 
Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
 
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale
amministrativo regionale e relative sezioni staccate e’ istituita una
commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi,
designati dal presidente, il piu’ anziano dei quali assume le
funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato
dal presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha
sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu’
membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario
di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti
non spetta nessun compenso ne’ rimborso spese.
 
Art. 15
 
 
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
 
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e’
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese
di cui all’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni.
 
Art. 16
 
 
Misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per
l’incentivazione della produttivita’
 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,
nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed
effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione
dell’arretrato e per l’incentivazione della produttivita’.
 
ALLEGATO 3
 
 
Norme transitorie
 
 
Titolo I
 
 
Definizione dei ricorsi pendenti da piu’ di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
 
 
Art. 1
 
 
Nuova istanza di fissazione d’udienza
 
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la
procura di cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore,
relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali
non e’ stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il
ricorso e’ dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla
comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto,
sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato
alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla
trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo
la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e’
comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 82, comma 2,
del codice.
 
Titolo II
 
 
Ulteriori disposizioni transitorie
 
 
Art. 2
 
 
Ultrattivita’ della disciplina previgente
 
1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore
del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
 
Art. 3
 
 
Disposizione particolare per il giudizio di appello
 
1. La disposizione di cui all’articolo 101, comma 2, del codice
non si applica agli appelli depositati prima dell’entrata in vigore
del codice medesimo.
 
ALLEGATO 4
 
 
Norme di coordinamento e abrogazioni
 
 
Art. 1
 
 
Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
 
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 42 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 42.
La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli
eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive
all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e’
disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
 
Art. 2
 
 
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni
amministrative
 
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 83 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri
comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e’ disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6,
83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all’articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di
eleggibilita’ sia in materia di operazioni elettorali" sono
sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita’";
b) l’articolo 23 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri
comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e’ disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.";
c) all’articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio
regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di
appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte
d’appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle
seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d’appello di Torino";
d) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le
parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono
soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all’articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio
regionale, la Corte d’appello di Torino ed il Consiglio di Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte
d’appello di Torino";
f) all’articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di
Stato ed" sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli
organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di
giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all’articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia
relativa alle operazioni per l’elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: "La tutela
contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri provinciali,
successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e’
disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19 il primo comma e’ sostituito dal seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita’ e decadenza si osservano
le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre
1966, n. 1147.";
b) all’articolo 19, dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
"La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri
regionali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e’ disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche’
all’articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e all’articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "l’ottavo giorno".
 
Art. 3
 
 
Ulteriori norme di coordinamento
 
1. L’articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, e’ sostituito dal seguente:
"La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 2, comma 8, e’ sostituito dal seguente:
"8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l’articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l’articolo 25, comma 5, e’ sostituito dal seguente:
"5. Le controversie relative all’accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.".
3. L’articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e’ sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
4. L’articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e’ sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma
dell’articolo 13, comma 1, e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
5. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il
comma 6 e’ aggiunto il seguente:
"6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i
consequenziali provvedimenti commissariali e’ disciplinata dal codice
del processo amministrativo.".
6. L’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e’ sostituito dal seguente:
"25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
7. L’articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e’ sostituito dal seguente:
"11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
8. L’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e’
sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
325, l’articolo 53 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.(L)".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, l’articolo 53 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa (L).".
11. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall’articolo
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche’ da
altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il
contributo dovuto e’ di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite
dalle seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I
del codice del processo amministrativo, nonche’ da altre disposizioni
che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e’ di euro 1.000;
per i ricorsi" e alla fine del comma e’ aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
12. L’articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
e’ sostituito dal seguente: " Art. 9.
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorita’
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
13. Nell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003,
n. 280, le parole: "e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo".
14. L’articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
396, e’ sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)".
15. L’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, e’ sostituito dal seguente: " Art. 81(L)
Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L’articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e’ sostituito dal seguente:
"5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ cosi’ sostituito:
"1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
18. L’articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e’ sostituito dal seguente:
"7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi
sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.".
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell’articolo 245,
comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti:
"dell’articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
b) l’articolo 243 bis, comma 6, e’ cosi’ sostituito: "6. Il
diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e’
impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se
quest’ultimo e’ gia’ stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l’articolo 244 e’ sostituito dal seguente: "Art. 244.
Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici.";
d) l’articolo 245 e’ sostituito dal seguente: "Art. 245.
Strumenti di tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l’articolo 245-bis e’ sostituito dal seguente: "Art. 245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l’articolo 245-ter e’ sostituito dal seguente: "Art. 245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli
previsti dall’articolo 245-bis e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.";
g) l’articolo 245-quater e’ sostituito dal seguente: "Art.
245-quater. Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del
processo amministrativo.";
h) l’articolo 245-quinquies e’ sostituito dal seguente: "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.
1. La tutela in forma specifica e per equivalente e’ disciplinata
dal codice del processo amministrativo.";
i) l’articolo 246 e’ sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
20. L’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e’ sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
21. L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, e’ sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
22. L’articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’
sostituito dal seguente:
"Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo,
avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
23. All’articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole: "un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo
51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle
seguenti: "l’istanza di prelievo di cui all’articolo 81, comma 1, del
codice del processo amministrativo, ne’ con riguardo al periodo
anteriore alla sua presentazione.".
24. L’articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e’
sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 441 e’ cosi’ sostituito: "Art. 441. Tutela
giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui
al presente Capo e’ devoluta al giudice ordinario per quanto attiene
alla liquidazione delle indennita’; la tutela davanti al giudice
amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.";
b) l’articolo 1940, comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2.
Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di
decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
 
Art. 4
 
 
Ulteriori abrogazioni
 
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4
compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;
da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo
comma;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi;
10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.
214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma ,
dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11,
comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo;
21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi
2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145,
commi da 4 a 8;
18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo
periodo;
19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli
187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e
35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10;
11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2,
3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma
2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma
7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92,
comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi
2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,
comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma
4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27,
comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310,
comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione
esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di
giurisdizione esclusiva,";
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma
13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma
3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma
8, fermo quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24,
limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.
 
 

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