L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 19 giugno 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera 418/07/CONS, recante «Disposizioni in materia di
trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di
chiamata e tutela dell’utenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;
Vista la delibera n. 97/08/CONS, recante «Nuovi termini di
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della
delibera n. 418/07/CONS – Disposizioni in materia di trasparenza
della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela
dell’utenza – ed ulteriori norme a tutela dell’utenza», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 17 marzo
2008;
Richiamate e confermate le considerazioni svolte in quest’ultima
delibera circa la necessita’ di realizzare un piu’ significativo
livello di tutela dei consumatori sotto il profilo della prevenzione
e del controllo della spesa e circa l’imprescindibile esigenza ed
urgenza, per il raggiungimento del predetto obiettivo, di imporre che
il blocco permanente delle chiamate in uscita, previsto dall’art. 1,
comma 1, lettera n) dell’allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, sia
attivato per tutte le utenze fisse in via automatica, ove non sia
intervenuta la comunicazione dell’abbonato o utente di non volerne
usufruire;
Ritenuto, avuto riguardo all’istanza della societa’ Greentel del
18 giugno 2008, che l’estrema diffusione e l’ininterrotta
persistenza, ormai da numerosi anni, del grave fenomeno dell’uso
improprio di numerazioni a sovrapprezzo in pregiudizio dell’utenza,
inducono a giudicare senz’altro inefficace ai fini della tutela dei
consumatori qualsiasi forma di mera autodisciplina o
autoregolamentazione, occorrendo inequivocabilmente in materia, al
contrario, il ricorso ad incisivi strumenti prescrittivi;
Visto, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera b), della delibera
n. 97/08/CONS, che prevede l’obbligo degli operatori della telefonia
di informare i propri abbonati dell’introduzione dal 30 giugno 2008
del blocco permanente delle chiamate uscenti di cui al comma 2 del
medesimo articolo, a meno che l’interessato non comunichi un diverso
intendimento entro il 31 maggio 2008;
Considerato che l’adempimento del predetto obbligo informativo
costituiva presupposto logico per l’introduzione della nuova
disciplina in materia di blocco permanente delle chiamate prevista
dall’art. 2 della delibera n. 97/08/CONS;
Viste le ordinanze cautelari del TAR del Lazio, della Terza Sezione
numeri 2968/08, 2966/08 e 3010/08, del 12 giugno 2008;
Considerato che le predette ordinanze, nel fissare la trattazione
delle cause all’udienza pubblica del 13 novembre 2008, hanno medio
tempore sospeso l’efficacia della delibera nella parte in cui
introduce dal 30 giugno 2008 l’attivazione automatica del blocco
permanente delle chiamate, in ragione principalmente
dell’inadeguatezza dell’informazione fornita agli abbonati ed utenti
sulla possibilita’ ad essi concessa di comunicare, entro il 31 maggio
2008, la propria volonta’ di non avvalersi del predetto blocco delle
chiamate, e sull’applicabilita’ dello stesso blocco dal 30 giugno
2008 in difetto di opzioni individuali;
Constatato, quindi, che il TAR del Lazio ha ritenuto inadeguata
l’informazione fornita dagli operatori sulla predetta disciplina e,
in particolare, sulle modalita’ di introduzione in via automatica del
blocco permanente di chiamata, rispetto alla data prevista in
delibera, ossia il 31 maggio u.s., come termine a disposizione
dell’abbonato per esprimere la propria volonta’ di non avvalersi del
blocco permanente;
Rilevata, pertanto, l’urgente necessita’ di stabilire un nuovo
termine iniziale di efficacia della disciplina in materia di
attivazione automatica del blocco selettivo di chiamata di cui
all’art. 2 della delibera 97/08/CONS, in conseguenza
dell’insufficiente informazione nei riguardi degli abbonati ed
utenti, e di assicurare in pari tempo una piu’ ampia ed efficace
copertura informativa in relazione alla nuova scadenza;
Sottolineata la reversibilita’ in ogni momento del predetto blocco
su richiesta di ciascun interessato;
Rilevata la necessita’ di informare adeguatamente e con congruo
anticipo gli abbonati ed utenti sulla nuova decorrenza
dell’attivazione in via automatica del blocco permanente di chiamata,
e ritenuto a tal fine necessario, anche per una maggiore salvaguardia
delle imprese attive sulle numerazioni interessate, precisare gli
adempimenti previsti a carico degli operatori individuando ulteriori
e piu’ puntuali modalita’ di comunicazione, allo scopo di realizzare
una completa informazione degli utenti;
Ritenuto ragionevole, in considerazione dei tempi necessari per
inviare la documentazione di fatturazione contenente le informazioni
prescritte e, comunque, per informare adeguatamente gli abbonati ed
utenti, fissare al 1° ottobre 2008 il nuovo termine per l’attivazione
del blocco permanente, in quanto primo termine compatibile con i
tempi necessari per informare individualmente e con congruo anticipo
gli abbonati;
Vista la nota del 18 giugno 2008 nella quale Telecom Italia, alla
luce dei rilievi evidenziati dal TAR del Lazio in ordine alla
inadeguata informazione preventiva agli utenti, si dichiara pronta,
tra l’altro, a inviare un messaggio informativo, a meta’ dei clienti
con le fatture del prossimo mese di luglio e all’altra meta’ con le
fatture di agosto, sull’estensione automatica del blocco permanente
alla linea telefonica, a decorrere al piu’ presto dal 30 settembre
2008, per tutte le linee telefoniche su cui non risulti gia’ attivo
un servizio di disabilitazione, e sulla circostanza che il cliente
che non desideri l’attivazione in automatico del blocco dovra’
esplicitare a Telecom la sua diversa volonta’;
Ravvisata, altresi’, la necessita’ di prescrivere modalita’ di
informazione aggiuntive, rispetto a quelle indicate nella delibera
97/08/CONS, che dovranno essere realizzate dagli operatori attraverso
appositi messaggi in fonia all’utenza e la pubblicazione di
comunicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;
Ritenuta l’opportunita’, sempre ai fini di una migliore informativa
dell’utenza, dell’inserimento nel sito web dell’Autorita’ di un
apposito messaggio esplicativo sulle modalita’ di attivazione del
blocco permanente delle chiamate verso le numerazioni interessate,
potendosi altresi’ stabilire opportune forme di collaborazione con le
associazioni dei consumatori affinche’ anch’esse possano diffonderlo
presso i consumatori;
Sentite in occasione della riunione del Consiglio nazionale dei
consumatori e utenti del 18 giugno 2008 le associazioni dei
consumatori, che si sono espresse nel senso dell’opportunita’ di
rifissare sollecitamente nuovi termini per l’attivazione automatica
del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera
97/08/CONS;
Considerato che con apposita nota degli uffici competenti le parti
ricorrenti saranno invitate a elencare i numeri a sovrapprezzo
utilizzati e i servizi offerti tramite essi, nonche’ a presentare
tutta la documentazione idonea giustificativa di un’eventuale loro
istanza di deroga;
Udita la relazione del commissario Roberto Napoli, relatore ai
sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
1. I commi 1 e 2 dell’art. 2 della delibera n. 97/08/CONS sono
sostituiti dai seguenti:
«1. Gli operatori della telefonia fissa informano in via preventiva
i propri abbonati tramite la documentazione di fatturazione o altra
apposita comunicazione individuale scritta, attraverso apposito
messaggio individuale in fonia e con comunicati su almeno tre
quotidiani a tiratura nazionale:
a) della disponibilita’ immediata dello sbarramento selettivo di
chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS e della possibilita’ di
scegliere tra le diverse opzioni previste o di rinunciare allo
sbarramento;
b) del fatto che, ove l’abbonato sprovvisto di sbarramento non
comunichi una scelta diversa entro il 30 settembre 2008, sara’
comunque attivato, a partire dal 1° ottobre 2008 e in maniera
automatica, il blocco permanente di chiamata di cui al comma 2.
2. Gli operatori della telefonia fissa attivano, in maniera
automatica, agli abbonati sprovvisti di sbarramento che entro il
30 settembre 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o rinuncia ai
sensi del comma 1, il blocco permanente delle chiamate in uscita di
cui all’art. 1, comma 1, lettera n), dell’allegato A alla delibera n.
418/07/CONS con decorrenza dal 1° ottobre 2008. Telecom Italia dovra’
adempiere gli obblighi di cui al comma 1 e al presente comma nel
rispetto dei tempi indicati nella nota del 18 giugno 2008 citata in
motivazione».
2. La mancata, ritardata o incompleta esecuzione delle prescrizioni
di cui al comma precedente sara’ sanzionata in applicazione dell’art.
98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. L’Autorita’ pubblica sul proprio sito web un apposito messaggio
esplicativo sulle modalita’ di attivazione del blocco permanente
delle chiamate verso alcune numerazioni e puo’ stabilire opportune
forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori affinche’
possano contribuire a diffondere la relativa informazione presso gli
utenti.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’.
Roma, 19 giugno 2008
Il presidente: Calabro’
Il commissario relatore: Napoli