Deliberazione n. 86/07CSP
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
14 giugno 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “testo
unico della radiotelevisione”;
Visto l’esposto pervenuto in data 6 giugno 2007 dal Comitato
promotore dei referendum elettorali CO.R.EL. 2008 nei confronti della
Rai Radiotelevisione Italiana Spa (emittenti televisive Rai 1, Rai 2,
Rai 3) e di R.T.I. – Reti Televisive Italiane (emittenti televisive
Canale 5, Italia 1, Retequattro) per la violazione degli articoli 3 e
6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativamente all’informazione
sulla raccolta delle firme per la promozione dei referendum aventi ad
oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati” e il decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533 “testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica”;
Ritenuta l’importanza socio-politica dell’iniziativa referendaria
in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase
precedente allo svolgimento del referendum popolare che si riconnette
all’esercizio del diritto di voto, espressione della sovranita’
popolare;
Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo
unico, costituiscono principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettivita’, la completezza, la
lealta’ e l’imparzialita’ dell’informazione, nonche’ l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attivita’ di
informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di
contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale,
che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di
tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di
propaganda elettorale e politica in condizioni di parita’ di
trattamento e imparzialita’;
Considerato che l’Autorita’ e’ chiamata dall’art. 10, comma 1, del
citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
Rilevato, altresi’, che il citato art. 7, comma 3, del testo unico
prevede che l’Autorita’ debba rendere effettiva l’osservanza dei
principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda
delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in
ambito nazionale;
Considerato che i principi di pluralismo, obiettivita’,
completezza, lealta’ e imparzialita’ devono informare le trasmissioni
di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti
trasmessi;
Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla
societa’ ISIMM Ricerche, relativi al periodo 23 aprile-8 giugno 2007
emerge una scarsa informazione diffusa dalle reti televisive
nazionali sull’argomento del referendum in questione nelle edizioni
quotidiane dei telegiornali e nei programmi di approfondimento
informativo, con il conseguente venir meno del principio della
completezza dell’informazione sancito dalle richiamate disposizioni
legislative;
Ritenuto, pertanto, l’opportunita’ di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti
operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di
informazione uno spazio adeguato all’argomento della raccolta delle
firme per la promozione dei referendum aventi ad oggetto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di contenuti in ambito nazionale sono richiamati a garantire nei
programmi di informazione uno spazio adeguato all’argomento della
raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari aventi
ad oggetto alcune disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, osservando i principi di pluralismo,
obiettivita’, completezza d imparzialita’ dell’informazione.
2. L’Autorita’ verifica l’osservanza del presente richiamo anche
attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza,
adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
Il presente provvedimento e’ trasmesso alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorita’.
Napoli, 14 giugno 2007
Il presidente: Calabrò
I commissari relatori
Botti – Innocenzi – Lauria