Gazzetta Ufficiale N. 147 del 25 Giugno 2008 – D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria


Titolo I

FINALITA’ E AMBITO DI INTERVENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo
economico e alla competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione
di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti, in particolare, la liberta’ di iniziativa economica,
nonche’ a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la
razionalizzazione, l’efficienza e l’economicita’ dell’organizzazione
amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei
procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza
pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede
internazionale ed europea indispensabili, nell’attuale quadro di
finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di
stabilita’ e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi
di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati
vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita’ e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta’
dell’esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all’1 per cento nel 2010 e
allo 0,1 per cento nel 2011 nonche’ a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli
andamenti tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo
triennio attraverso l’immediato avvio di maggiori investimenti in
materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell’attivita’
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di
energia, potenziamento dell’attivita’ della pubblica amministrazione
e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle citta’ nonche’ attraverso interventi volti a garantire
condizioni di competitivita’ per la semplificazione e l’accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita’ di impresa nonche’ per la semplificazione dei rapporti di
lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA’
Capo I
Innovazione

Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita’.
2. L’operatore della comunicazione ha facolta’ di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia’ esistenti di proprieta’ a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in titolarita’ di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione
dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti le parti, senza che cio’ possa cagionare ritardo alcuno
all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e’ determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all’Autorita’ Garante per le Comunicazioni
dall’articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. All’Autorita’ Garante per le Comunicazioni compete
altresi’ l’emanazione del regolamento di cui all’articolo 4, terzo
comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di
installazione delle reti dorsali.
4. L’operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell’Amministrazione territoriale competente la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformita’ delle opere da realizzare
alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
6. La denuncia di inizio attivita’ e’ sottoposta al termine massimo
di efficacia di tre anni. L’interessato e’ comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l’immobile interessato dall’intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l’inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e’ priva di
effetti.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e’ provata con la copia della denuncia
di inizio attivita’ da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto
nonche’ gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l’assenza di
una o piu’ delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita’ pubblica o
salute, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono necessarie per conseguire l’assenso dell’Amministrazione. E’
comunque salva la facolta’ di ripresentare la denuncia di inizio
attivita’, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
11. L’operatore della comunicazione decorso il termine di cui al
comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da’ comunicazione
dell’inizio dell’attivita’ al Comune.
12. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita’ dell’opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita’.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001. Puo’ applicarsi, ove ritenuta piu’ favorevole dal
richiedente, le disposizioni di cui all’articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta’ di reti e impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita’ possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L’occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione
degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su
immobili di proprieta’ privata, senza la necessita’ di alcuna
preventiva richiesta di utenza.

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA’
Capo I
Innovazione

Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale in societa’ di cui all’articolo 5, escluse le societa’
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non piu’ di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa’, rispettivamente posseduti e
stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa’
di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che
svolgono la medesima attivita’, mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle
medesime, sempreche’ si tratti di societa’ costituite da non piu’ di
tre anni.
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma precedente non
puo’ in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche’ per spese di ricerca e
sviluppo.».

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA’
Capo I
Innovazione

Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo,
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono
essere costituiti appositi fondi di investimento con la
partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un
sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi
locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita’ di costituzione e funzionamento dei fondi,
di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.

Capo II
Impresa

Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle
informazioni segnalate agli “uffici prezzi” delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento
e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate
a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e
servizi. I risultati dell’attivita’ svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato.».
«199. Per l’esercizio della propria attivita’ il Garante di cui al
comma precedente si avvale dei dati rilevati dall’ISTAT, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell’Ismea,
dell’Unioncamere, delle Camere di commercio, nonche’ del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive. Il Garante puo’ convocare le imprese e le associazioni
di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo
dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L’attivita’ del Garante viene resa
nota al pubblico attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del
Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».

Capo II
Impresa

Art. 6.
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell’Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di
investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi
prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi gia’ esistenti, attraverso l’apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
b) studi di prefattibilita’ e di fattibilita’ collegati ad
investimenti italiani all’estero, nonche’ programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o piu’ delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i
termini, le modalita’ e le condizioni degli interventi, le attivita’
e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche’ la
composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del fondo
di cui al comma 4. Sino all’operativita’ delle delibere restano in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita’ dei commi precedenti sono utilizzate le
disponibilita’ del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita’ di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
5. E’ abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell’articolo 2, ad eccezione altresi’ degli
articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E’, per altro abrogata la legge
20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono
abrogati, altresi’, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell’articolo 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti nel comma 1, dell’articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento
al presente articolo.

Capo III
Energia

Art. 7.
«Strategia energetica nazionale»
e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale»,
che indica le priorita’ per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita’ del sistema energetico
nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell’efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia nucleare;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel
settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita’ ambientale nella produzione e negli usi
dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una
Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1 il Governo e’ autorizzato ad avviare la stipula, entro il
31 dicembre 2009, di uno o piu’ accordi con Stati membri dell’Unione
Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del
settore dell’energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di
CO2 e garantire la sicurezza e l’efficienza economica
dell’approvvigionamento e produzione di energia, in conformita’ al
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE
dell’8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del
26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti
all’ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da
rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di
costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio
nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli
aspetti connessi della normativa, ivi compresi l’assetto e le
competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell’energia
nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le
disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III
Energia

Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento
di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all’articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall’articolo 26 della legge
31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, del territorio e
del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di
rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di
permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i metodi di valutazione piu’ conservativi e prevedendo l’uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalita’
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello
stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei
giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalita’ stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E’ abrogata ogni incentivazione sancita dall’articolo 5 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali.

Capo III
Energia

Art. 9.
Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi
1. All’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «puo’ essere» sono modificate con le parole: «e’
adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali
rispetto» e’ aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura,
della pesca professionale e dell’autotrasporto conseguente
all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al
31 dicembre 2008, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa provvede con proprie
risorse, nell’ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita’, previa apposita convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l’Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e’ approvata, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma 2, che definisce altresi’ le modalita’ e le risorse per
l’attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita’ di utilizzo gia’ previste dalla normativa vigente per le
disponibilita’ giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.
4. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo e’
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

Capo III
Energia

Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e’ aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle
reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal
Ministero dello sviluppo economico.».

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio
sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la
proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano e’ rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad
uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati
prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali
svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in
locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1
della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi
alloggi ed e’ articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell’effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta’
territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la
realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della
parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in
esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per
la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L’attuazione del Piano nazionale e’ realizzata con le modalita’
di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di
valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai
sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado
urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati
alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione
urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita’,
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, con principale intervento finanziario privato, possono
essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’attuazione di
interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota
di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato,
stabilito secondo criteri di sostenibilita’ economica, e all’edilizia
sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi
previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di
interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da
elevati livelli di qualita’ in termini di vivibilita’, salubrita’,
sicurezza e sostenibilita’ ambientale ed energetica. Gli interventi
sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III,
Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalita’:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori
degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato
alla locazione a canone agevolato, con la possibilita’ di prevedere
come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o
in parte la realizzazione di unita’ abitative di proprieta’ pubblica
da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare
alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla
dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita’ urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di
incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a), con la possibilita’ di prevedere altresi’ il conferimento al
fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale,
e’ identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica
degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita’ Europea, come parte essenziale e
integrante della piu’ complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente disciplinate le modalita’ e i termini per la verifica
periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base
al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita’ di
attuazione piu’ efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati
nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono
essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni
dall’acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I
programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse
strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo di
cui all’accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede
con l’applicazione dell’articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed
integrazioni.
9. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e’ istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 comma 1154
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche’ di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali
provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il
presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle gia’ trasferite alla Cassa depositi e
prestiti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto
previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
All’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e’ sostituito dal seguente: «per
effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in
data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza
soluzione di continuita’, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti
integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme
alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono
abrogati.

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 13.
Misure per valorizzare
il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per
i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione
degli immobili di proprieta’ dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita’ immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore
dell’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell’assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche’ la
convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei
figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall’articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo’ essere
prevista la facolta’ per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con societa’ di settore per lo svolgimento
delle attivita’ strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita’ connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE)
e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2009, 45
milioni di euro per l’anno 2010, 59 milioni di euro per l’anno 2011,
223 milioni di euro per l’anno 2012, 564 milioni di euro per l’anno
2013, 445 milioni di euro per l’anno 2014 e 120 milioni di euro per
l’anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e’ nominato
Commissario straordinario del Governo per l’attivita’ preparatoria
urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i
rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi per la gestione delle attivita’, compresa la previsione di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le
modalita’ di erogazione dei finanziamenti.

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita’ e la fruibilita’, a
costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di
testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita’ di apprendimento, di
costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle
versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell’autore e dell’editore.
4. Le Universita’ e le Istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 16.
Facolta’ di trasformazione in fondazioni delle universita’
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa e finanziaria, le Universita’ pubbliche possono
deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto
privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita’ del patrimonio dell’Universita’.
Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita,
con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprieta’ dei beni immobili
gia’ in uso alle Universita’ trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e
perseguono i propri scopi secondo le modalita’ consentite dalla loro
natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita’
della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti dallo svolgimento delle attivita’ previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al
perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita’ a favore
delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte
indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita’ delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto
puo’ prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per l’amministrazione, la finanza e la contabilita’, anche in deroga
alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con
periodicita’ annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento
pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi, l’entita’ dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi
dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni
universitarie secondo le modalita’ previste dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di
amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nomina un Commissario straordinario
senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei
mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita’ statali in quanto compatibili
con il presente articolo e con la natura privatistica delle
fondazioni medesime.

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una piu’ efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di
ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalita’ originariamente perseguite, a
fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della
Fondazione IRI ad una societa’ totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera’ la conservazione. Con il medesimo decreto potra’
essere altresi’ disposta la successione di detta societa’ in
eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le
finalita’ o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al
finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla
realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori
tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di
infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso
primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera’ agli
adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni di attuazione
del codice civile.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.
Reclutamento del personale delle societa’ pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le
societa’ che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita’ per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre societa’ a partecipazione pubblica totale o di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita’ per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita’ e imparzialita’.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle societa’ quotate su mercati regolamentati.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di
anzianita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonche’ della gestione
separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1,
comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla
medesima data di cui al primo periodo del presente comma
relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta’
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione
della predetta indennita’, non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli
enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita’;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a)
dell’articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e’ cosi’
sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30%
delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 40, n. 2, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del
26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell’articolo 40,
n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L’estensione dell’obbligo assicurativo di cui al comma 4 si
applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal
1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita’ di
domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e’
disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 151 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,
l’improcedibilita’ della domanda puo’ essere richiesta dal convenuto
in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase
esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e’ stata
osservata, anche sulla base dell’eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutivita’ dei decreti e fissa
alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel
territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo
comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le
seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l’Istituto nazionale della previdenza sociale mette a
disposizione dei Comuni modalita’ telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile
da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data
dell’evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 19, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 e’ soppresso.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla
ordinaria attivita’ del datore di lavoro».
2. All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale».
3. All’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali
di tipo accessorio
1. L’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attivita’ lavorative di natura
occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarieta’; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta’, regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l’universita’ o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado; f) di attivita’ agricole di carattere stagionale; g)
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della
consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica.».
2. All’articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L’articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita’
per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell’I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato
l’articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni» .
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e’ aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione
esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In
questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalita’ di erogazione
della formazione, le modalita’ di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
3. Al comma 1 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole:
«,compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative»
aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni
regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e’
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita’ e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49,
comma 4, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell’Allegato A.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e’
approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il
31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della funzione pubblica coordina le attivita’ di misurazione in
raccordo con l’Unita’ per la semplificazione e la qualita’ della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita’ amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d’azione per la semplificazione e la qualita’
della regolazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge
10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo
nonche’ il raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si
provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell’effettivo
raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia,
congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il
30 settembre 2012, il Governo e’ delegato ad adottare uno o piu’
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti,
contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a
semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le
attivita’ di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese e’ data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del
Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita’, nonche’ quelli di cui al comma 636
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione
degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nonche’ degli enti parco e degli enti di ricerca sono
soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui
funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi
dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le
funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione
vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a
quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto,
anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono
sottoposti alla vigilanza di piu’ Ministeri, le funzioni vengono
attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella
materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti
comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresi’, soppressi tutti gli altri enti pubblici non
economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1
che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati
dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma,
riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data,
le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato
da una situazione contabile, e’ disposta la destinazione delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui
al secondo periodo, si applica l’articolo 3, comma 128, della
presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si
applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilita’
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. All’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
aggiunti, in fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto agronomico per l’oltremare».
4. All’alinea del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del
Ministro per la semplificazione normativa».
5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le parole «e il Ministro per dell’Economia e delle Finanze» sono
sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,
le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella
dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni
altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale
a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di
amministrazioni o enti pubblici o locali e’ sostituita
dall’abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e’
conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di
conversione del presente decreto-legge.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali
1. E’ istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l’Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA).
2. L’IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione
dell’Ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita’, efficienza ed economicita’, gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita’ di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei
programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche’ per l’erogazione delle
risorse dell’IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene
conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi,
nonche’ conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse
strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione
ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i
servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita’ istituzionali fino all’avvio dell’IRPA, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attivita’ dei
commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e
privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell’ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di
cui al periodo precedente. Sino all’adozione del decreto di nomina
dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita’ istituzionali e’
garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e’ composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e
tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata
esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attivita’ dei
commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e l’unico dato sensibile e’ costituito dallo stato di
salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della
relativa diagnosi, l’obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di
cui al punto 19 dell’Allegato B e’ sostituito
dall’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non
sensibili, che l’unico dato sensibile e’ costituito dallo stato di
salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della
relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e’ stato
eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonche’ dall’Allegato B).».
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare
tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono previste modalita’ semplificate di redazione del documento
programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1
dell’articolo 34 e di cui al punto 19 dell’Allegato B al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalita’
amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il
termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a
tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«La notificazione e’ validamente effettuata solo se e’ trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti
informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche’ di un responsabile del
trattamento se designato;
2) la o le finalita’ del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle
medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via
preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la
sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge il
Garante di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell’articolo 38 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui
al comma 4.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi
a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di
qualita’ rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in
conformita’ a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi o le ulteriori attivita’ amministrative di verifica,
anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’. Le verifiche dei
competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l’attualita’ e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e’ espressione di un principio
generale di sussidiarieta’ orizzontale ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potesta’ delle Regioni e degli Enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova
applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l’obiettivo di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche’ le
modalita’ necessarie per la compiuta attuazione della disposizione
medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all’atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d’identita’
1. L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte d’identita’ in corso di validita’ alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d’identita’ della data di scadenza del documento stesso tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima
data.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) l’ultimo periodo del comma 10 e’ abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 33.
Applicabilita’ degli studi di settore
e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell’articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e’ sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall’articolo 10, commi da
1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in
vigore gli studi di settore. A partire dall’anno 2009 gli studi di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel
quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine di cui al periodo
precedente e’ fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 10, comma 9,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di
regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e’ abrogato;
b) il comma 6 e’ abrogato.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 34.
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
1. L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e’
abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia
di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti
metrici.
2. Presso ciascun comune e’ individuato un responsabile delle
attivita’ finalizzate alla tutela del consumatore e della fede
pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di
controllo di conformita’ dei prodotti e strumenti di misura gia’
svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le attivita’ delle Amministrazioni pubbliche interessate
sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l’installazione
degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno
o piu’ decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita’ di
installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e’
soppresso.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 36.
Class action
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 2, comma 447
della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta
giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di
cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti
formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarieta’
sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono
individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell’ordinamento comunitario».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio di attivita’
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e’ tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio
attivita’ o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti
civili e sociali ed omogenee condizioni per l’efficienza del mercato
e la concorrenzialita’ delle imprese su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell’articolo 117, seconda comma, lettera m)
della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello unico per le attivita’ produttive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto
per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita’
produttiva e fornisce, altresi’, una risposta unica e tempestiva per
conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle
procedure e delle formalita’ per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre
2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la cessazione dell’esercizio dell’attivita’ di impresa puo’ essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano una dichiarazione di conformita’ che costituisce titolo
autorizzatorio per l’esercizio dell’attivita’. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita’ discrezionale da parte
dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono
unicamente attivita’ istruttorie in luogo e a supporto dello
sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
e) l’attivita’ di impresa puo’ essere avviata immediatamente nei
casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita’ allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo’ richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e’
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il
responsabile del procedimento non puo’ essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
4. Con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalita’ di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e
le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche’ le modalita’
per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di
autorizzazione per le quali e’ sufficiente l’attestazione dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio
nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del
decreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei
dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di
esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacita’ delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al
presente articolo.
6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 39.
Adempimenti di natura formale
nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l’anzianita’ di servizio, nonche’ le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni
annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso
spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro
deve altresi’ contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,
per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun
lavoratore subordinato, nonche’ l’indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e’ annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita’ e tempi di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro di cui al comma 1 e’ punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e’ punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in
loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a
2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da
500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e’ punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori la sanzione va da
500 a 3000 euro. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 e’
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori la sanzione
va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 e’ punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e previdenza. Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e’ la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e’ sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve
denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attivita’
lavorativa, indicando altresi’ il trattamento retributivo ove
previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell’articolo 2, e’ abrogato il comma 3; b)
nell’articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e’
sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro al di fuori della propria azienda e’ obbligato a trascrivere
il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita’ produttiva, nonche’ la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro»; c) nell’articolo 10, i commi da 2 a 4 sono
abrogati, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «Per ciascun
lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere
anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita’ e
della qualita’ di esso»; d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
a) l’articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179;
i) l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche
e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18,
comma 1, lettera u)» sono soppresse.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro
ed altri adempimenti formali
1. L’articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e’ sostituito
dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attivita’ di cui
all’articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all’articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che
intendono avvalersi di questa facolta’ devono comunicare
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio le generalita’ del soggetto al quale e’ stato affidato
l’incarico, nonche’ il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all’articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione e’ data informazione tempestiva al
Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, come inserito dall’articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attivita’ di
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima dell’inizio della attivita’ lavorativa, copia del contratto
individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione non si applica per il personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le
parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine
del relativo periodo»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Gli
obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’
sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad
inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all’articolo 3, nonche’ i posti di lavoro e
le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se,
rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti
nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e’ tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare
l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema informativo lavoro, il
modulo per l’invio del prospetto informativo, nonche’ la periodicita’
e le modalita’ di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e previa
intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono soppresse le parole «nonche’ apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della presente legge».
6. Gli armatori e le societa’ di armamento sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel cui ambito territoriale si verifica l’imbarco o lo sbarco,
l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al
personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale
marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche’ a
tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come
definito all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e’ considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le
parole: «per almeno tre ore».
2. All’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le
parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «attivita’ operative specificamente
istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata».
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da
regimi di reperibilita».
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, dopo le parole «di cui all’articolo 7.», sono aggiunte le
parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e’ calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e’ sostituita dalla seguente: «a) attivita’ di
lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
7. Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e’ sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu’ rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe
possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e’ sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4,
dall’articolo 9, comma 3, e dall’articolo 10, comma 1, e’ punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e’ sostituito dal seguente: «4. La violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, e’ punita con la
sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e’ sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, e’ soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero si e’ verificata nel
corso dell’anno solare per piu’ di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e’ ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7
e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, considerando le specifiche gravita’ di esposizione al
rischio di infortunio,».
12. All’articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o».
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessita’ di conformare l’impegno di servizio al
pieno esercizio della responsabilita’ propria dell’incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva definisce le modalita’ atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l’articolo 18-bis,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
fine di attuare il principio di trasparenza nell’ambito dei rapporti
fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati
comunitari:
a) all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio
delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi
e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla
relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni
di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai
casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
b) all’articolo 66-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e’ sostituito dal
seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni
interessati. Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e
l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione,
nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e’ sostituita dalle
seguenti: «formano, per le finalita’ di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: «Fuori dai
casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d’impresa
1. Per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento
alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalita’ per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con
tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede,
in particolare a:
a) individuare le attivita’, le iniziative, le categorie di
imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente
normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell’istanza di
ammissione all’agevolazione;
b) affidare, con le modalita’ stabilite da apposita convenzione,
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione
dell’intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle
relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della
domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all’erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell’agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
dell’eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all’investimento privato;
c) stabilire le modalita’ di cooperazione con le Regioni e gli
enti locali interessati, ai fini della gestione dell’intervento di
cui al presente articolo, con particolare riferimento alla
programmazione e realizzazione dell’eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all’investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita’ per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero
dello sviluppo economico l’indizione di conferenze di servizi ai
sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all’adozione
dei provvedimenti necessari per l’avvio dell’investimento privato ed
alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e
funzionali all’investimento stesso, la predetta Agenzia nonche’,
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l’istanza per la
concessione dell’agevolazione. All’esito dei lavori della conferenza,
e in ogni caso scaduto il termine di cui all’articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello
sviluppo economico adotta, in conformita’ alla determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli
effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga
diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato necessario all’avvio dell’investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con
benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento di
cui al presente articolo, vigila sull’esercizio delle funzioni
affidate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull’attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e
funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le
disponibilita’ assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono
le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia’
assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell’ambito
dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed
in coerenza con le priorita’ ivi individuate. Con apposito decreto
del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene
effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l’utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il
Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non possono essere piu’ presentate domande per l’accesso alle
agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in
materia di contratti di programma, di cui all’articolo 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i
contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, fatta
salva la possibilita’ per l’interessato di chiedere che la domanda
sia valutata ai fini dell’ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 1, commi 215, 216,
217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dell’articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1, e’ abrogato l’articolo 1, comma 13, del citato
decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati
direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, si
puo’ provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al
comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili
presso l’Agenzia medesima, ferme restando le modalita’ di utilizzo
gia’ previste dalla normativa vigente per le disponibilita’ giacenti
sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure
di erogazione dei contributi all’editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono
emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto
delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per
il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,
misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione
dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche’
di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse
connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere
al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando
comunque la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita
della testata, nonche’ l’adeguata valorizzazione dell’occupazione
professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l’anno
successivo a quello di riferimento.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e della Commissione spesa pubblica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e’ soppresso
e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze ed il relativo personale amministrativo e’ restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell’economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle
finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare:
a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni;
b) b) l’articolo 22 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1,
lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43;
e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’organismo previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e’ soppresso. Conseguentemente, sono
abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse
rinvenienti dall’abrogazione del comma 477 sono iscritti in un
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e
funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si
provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto
delle attivita’ di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione

Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze
nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n.
233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo
dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’
cosi’ sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita’:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione
conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per
attivita’ che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita’
di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilita’
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 e’ abrogato.».
2. L’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’
cosi’ sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di
collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attivita’ istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267».
3. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’
cosi’ sostituito: «Con il regolamento di cui all’articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformita’ a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i criteri e le modalita’ per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari
richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita’ erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione e’ fissato nel bilancio preventivo».

Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione

Art. 47.
Controlli su incompatibilita’,
cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell’articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e’ aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
puo’ disporre verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilita’ di cui al presente articolo e di cui all’articolo 1,
comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo
quest’ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi’, della Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell’economia e delle finanze al
fine dell’accertamento della violazione di cui al comma 9.».

Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione

Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei
relativi servizi nonche’ di energia elettrica mediante le convenzioni
Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di
contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere
risparmi equivalenti.

Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione

Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e’
sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Per le
esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall’articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita’ organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche’ da ogni successiva modificazione
o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e’
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialita’ e trasparenza e non possono ricorrere
all’utilizzo del medesimo lavoratore con piu’ tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo
quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo’ comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita’ e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni del presente articolo sono
responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra’ conto in sede di valutazione dell’operato
del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».

Capo IX
Giustizia

Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile
e’ sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere da’ comunicazione
alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova
udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l’estinzione del processo.».

Capo IX
Giustizia

Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu’ decreti del
Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i
circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita e al consulente che non hanno comunicato l’indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All’articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:
«Nell’albo e’ indicato l’indirizzo elettronico attribuito a
ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123»;
b) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dalla
data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della
giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per
l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

Capo IX
Giustizia

Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Dopo l’articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Capo I
Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell’importo dovuto). – 1.
Per la quantificazione dell’importo si applica la disposizione di cui
all’articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese
dal passaggio in giudicato o dalla definitivita’ del provvedimento da
cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo.
2. L’agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine
di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente
l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti
successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con
l’avvertenza che in mancanza si procedera’ ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e’ ripartito in piu’ rate, l’intimazione ad
adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.».

Capo IX
Giustizia

Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell’articolo 421 del Codice di Procedura
Civile le parole «dell’articolo precedente» sono sostituite dalle
parole «dell’articolo 420».
2. Il primo comma dell’articolo 429 del Codice di Procedura Civile
e’ sostituito dal seguente: «Nell’udienza il giudice, esaurita la
discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia
sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita’ della controversia, il
giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».

Capo IX
Giustizia

Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e’ proponibile se nel
giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all’articolo 2, comma 1, non e’ stata
presentata un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla
scadenza dei termini di durata di cui all’articolo 4, comma 1-ter,
lettera b).».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con
funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono
sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali,
oltre alla sezione normativa istituita dall’articolo 17, comma 28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all’articolo 1, dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento,
all’inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza,
individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e
consultive, determina le rispettive materie di competenza e la
composizione, nonche’ la composizione della Adunanza Plenaria ai
sensi dell’articolo 5, primo comma.»;
c) all’articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino
alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti
parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
di Presidenza.»;
d) all’articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da
assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

Capo IX
Giustizia

Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e’ stata ancora
fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro
interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della
Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove
occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle
commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.

Capo IX
Giustizia

Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Capo X
Privatizzazioni

Art. 57.
Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si svolgono all’interno di una Regione sono esercitati dalla Regione
interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La gestione dei servizi di cabotaggio e’ regolata da contratti di
servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio
marittimo sono altresi’ destinate alla compartecipazione dello Stato
alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione di tali servizi.
Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, e’ disposta, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di
tali risorse. Al fine di assicurare la congruita’ e l’efficienza
della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo,
stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e
dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’intera
partecipazione detenuta dalla Societa’ Tirrenia di Navigazione S.p.a.
nelle societa’ Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar
– Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale
Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e’
trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania,
Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione
Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento
gratuito, a societa’ da loro interamente partecipate, del complesso
dei beni, delle attivita’ e delle risorse umane utilizzate
rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar
S.p.a. per l’esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con
l’arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio
della continuita’ territoriale e la domanda di mobilita’ dei
cittadini, le Regioni possono affidare, l’esercizio di servizi di
cabotaggio a societa’ di capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita’ stabilite dal diritto comunitario.
5. All’articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e’ soppresso.

Capo X
Privatizzazioni

Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua,
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene cosi’ redatto il Piano delle Alienazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del
consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di
verifiche di conformita’ agli eventuali atti di pianificazione
sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le
forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della proprieta’, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonche’
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita’ di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2, e’ ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente
articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e
l’iniziativa e’ rimessa all’Ente proprietario dei beni da
valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall’Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all’articolo 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei
principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante
l’utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di
cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili
anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero
promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4
e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche’ alle
dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all’articolo
1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell’articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Capo X
Privatizzazioni

Art. 59.
Finmeccanica S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del
corrente esercizio, da parte della societa’ Finmeccanica S.p.a.,
finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a sottoscrivere azioni
di nuova emissione della stessa societa’ per un importo massimo di
250 milioni di euro, attraverso l’esercizio di una quota dei diritti
di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse
derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve
disponibili da parte di societa’ controllate dallo Stato e che
vengono versate su apposita contabilita’ speciale per le finalita’
del presente articolo.

Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato

Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono ridotte per gli importi indicati nell’elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di
spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria, del fondo ordinario delle universita’; delle
risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche’ quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio
2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono
rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1,
tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalita’ stabilite
dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei
saldi di finanza pubblica. E’ consentita la rimodulazione tra spese
di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel
limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli
interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima
decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli
uffici centrali del bilancio, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i
quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in
considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto
stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa
sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilita’ con
la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di
cui all’articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero,
quando si evidenzi l’esigenza di interventi piu’ tempestivi, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la
registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica e nel rispetto dell’obiettivo di pervenire al
consolidamento dell’articolazione per missioni e per programmi di
ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i
programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa,
fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita’ e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di
funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite
massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti
di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per
l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e
per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci
giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma
4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie
direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi
dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario
sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della
riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonche’ i criteri per il miglioramento della economicita’ ed
efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato
relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al
Parlamento di cui al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell’articolo 3
della legge n. 244 del 2007 e’ differito, per l’anno 2008, al 30
settembre 2008.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri
imposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilita’,
ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese e’
coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno
del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
8. Il fondo di cui all’articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, e’ integrato di 100 milioni di euro per l’anno
2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato
comma 507, e’ portata in riduzione delle relative dotazioni di
bilancio.
11. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all’aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo e’ ridotta di 170 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009.
12. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 896,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ ridotta di 183 milioni di
euro per l’anno 2009.
13. All’articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario
responsabile dell’andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita’
disciplinare. Ai fini della responsabilita’ contabile, il funzionario
responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della
mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente tale esito, nonche’ dalle misure occorrenti per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e
del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita’
previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche’ per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita’ relative ai limiti di impegno
e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita’ contabile.

Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato

Art. 61.
Potenziamento degli strumenti di controllo
e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
all’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di
concerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta delle
competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare
controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le
amministrazioni regionali.
2. Ove accerti gravi irregolarita’ o deviazioni da obiettivi,
procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive
dell’organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo,
con decreto motivato, puo’ intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l’immediata sospensione sia
dell’impegno di somme gia’ stanziate sui pertinenti capitoli di
spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione
all’amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo
scopo, ed e’ contestualmente trasmesso in copia al Ministro
dell’economia e delle finanze.
4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano
rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o
comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi competenti nella
realizzazione di piani o programmi o nell’assunzione di impegni o
erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne
accerta, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause d’ordine
finanziario, procedurale o organizzativo e ne da’ notifica
all’amministrazione competente ed al Ministro dell’economia e delle
finanze.
6. L’amministrazione competente ha obbligo di conformarsi
all’accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a
rimuovere gli impedimenti.

Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato

Art. 62.
Contenimento dell’indebitamento delle regioni
e degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e
nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e’
fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche’ di ricorrere
all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalita’ di
rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi. La durata dei piani di ammortamento non puo’ essere
superiore a trent’anni, ivi comprese eventuali operazioni di
rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per
il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e la Commissione nazionale delle societa’ e della borsa, con
regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti
finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono
stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione
delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del
presente articolo.

Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato

Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementata di euro 90
milioni per l’anno 2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e’
integrato l’apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all’anno 2008.
3. In relazione alle necessita’ connesse alle spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all’articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e’ incrementato dell’importo di euro 200 milioni
per l’anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a. e’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno
2008. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e’ definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni gia’ assunte per la
realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma
2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni 2002 e precedenti, la Societa’ ANAS S.p.a. e’ autorizzata ad
utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita’ giacenti sul
conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione
riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l’anno 2009.
6. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per
l’occupazione e’ incrementata di euro 700 milioni per l’anno 2009.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ integrata di 300 milioni di euro per l’anno
2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ costituito un apposito fondo, con
una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2009, per
il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure
di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione
vigente.
9. All’articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono
sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali
nonche’ per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78, il
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e’ integrato dell’importo di 500 milioni di euro per l’anno 2008 e di
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
11. All’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e’
autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di
investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di
75 milioni di euro per l’anno 2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la
promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico
locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, di
130 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al
finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita’ di
cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 306, e di cui all’articolo 9 della legge 26
febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita’ previste da
tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le
modalita’ della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle
opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per
cento. Il finanziamento di nuovi interventi e’ subordinato
all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro
realizzazione, che puo’ essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le
finalita’ ivi previste e’ definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio
2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita’
previste. A decorrere dall’anno 2011 la ripartizione delle risorse
tra le finalita’ di cui al comma 13 e’ effettuata con il medesimo
decreto, tenendo conto di principi di premialita’ che incentivino
l’efficienza, l’efficacia e la qualita’ nell’erogazione dei servizi,
la mobilita’ pubblica e la tutela ambientale. All’articolo 1, comma
1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e’
abrogata.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
2. Si procede, altresi’, alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati,
detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della
riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Per la realizzazione delle finalita’ previste dal presente
articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu’
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita’ nell’impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di
scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e
dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della
scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato
sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l’applicazione delle misure connesse alla responsabilita’
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi
1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
verifica in capo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ costituito,
contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministero
dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne’
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista
dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e’
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, a decorrere
dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione
dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle
risorse, da perseguire anche mediante l’impiego in mansioni
tipicamente operative del personale utilizzato per compiti
strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331, nonche’ dalla tabella C allegata allalegge
23 agosto 2004, n. 226, cosi’ come rideterminati dall’articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 2,
comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per
cento per l’anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010.
2. A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalita’ ivi previste, mediante
specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3. Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno di personale in relazione alle misure di
razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di
personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno
precedente.
4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per l’anno 2008».
5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere
alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi
richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita’ di personale da stabilizzare non puo’ eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate
nell’anno precedente.
6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’
sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25
milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate
nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di
personale da assumere non puo’ eccedere il 50 per cento delle unita’
cessate nell’anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo le modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle
conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e
dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono
sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1,
comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del
personale delle universita’. Nei limiti previsti dal presente
comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di
procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita’ per
l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita’, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di
190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per
l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all’articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere in
ciascuno dei predetti anni non puo’ eccedere le unita’ cessate
nell’anno precedente.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa
e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l’anno 2007, ai sensi
dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di euro e’ destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l’anno 2009, nelle more di un generale riordino della
materia concernente la disciplina del trattamento economico
accessorio, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 165
del 2001, rivolta a definire una piu’ stretta correlazione di tali
trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento
di attivita’ di rilevanza istituzionale che richiedono particolare
impegno e responsabilita’, tutte le disposizioni speciali, di cui
all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all’allegato 1, che vanno a confluire nei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita’ di cui al comma 2 che tengano conto
dell’apporto individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione
ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 189, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, va ridotta la
consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
dell’articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il
comma 189, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e’
cosi’ sostituito: «189. A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli
enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita’, determinato
ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo’ eccedere
quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all’entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. In caso di
certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di
accordo. Il Presidente dell’Aran, sentito il Comitato di settore ed
il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la
procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l’ipotesi puo’ essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. L’ipotesi di
accordo e’ trasmessa dall’Aran, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione
della relazione tecnica da parte dell’Aran. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini
dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
Ministri, il predetto termine puo’ essere sospeso una sola volta e
per non piu’ di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato
all’Aran, fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un’eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di
certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in
cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al
comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i
termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a
giornate lavorative.».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di
efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di trasmettere alla
Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d’intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il
modello di cui all’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un’apposita scheda con le
ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra
l’altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed
all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione di criteri improntati alla premialita’, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della
qualita’ della prestazione individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche’ a
parametri di selettivita’, con particolare riferimento alle
progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e
propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in
materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi di responsabilita’ previste dalla normativa vigente, in caso
di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali sono immediatamente sospese ed e’ fatto obbligo di
recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo
permanente sul proprio sito web, con modalita’ che garantiscano la
piena visibilita’ e accessibilita’ delle informazioni ai cittadini,
la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l’organo di controllo
interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali
e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilita’ degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita’ ad
essi demandati nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita’ e’ finalizzata
al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attivita’ previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita’;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura
dirigenziale di 1° e 2° livello dell’Amministrazione presso la quale
gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu’
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta
l’utilita’ degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
e’ concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di
concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei
trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza a quelli forfetari od
onnicomprensivi stabilendo l’obbligo, a scadenza dei contratti, di
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita’
sede dell’organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 29 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all’anno 2006 si
applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo
l’entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche’ di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la
razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che
svolgono prevalentemente attivita’ a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e successive modificazioni.
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all’articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l’inquadramento del personale gia’ dipendente
da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito
della Comunita’ Atlantica di cui all’articolo 2, comma 2, della legge
9 marzo 1971, n. 98.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – i provvedimenti
di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente
articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al fine di gestire l’ordinato
trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente
articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente
articolo.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 69.
Progressione triennale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli
stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie
di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali
con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al
1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario,
valutati in 40 milioni di euro per l’anno 2009, in 80 milioni di euro
per l’anno 2010, in 80 milioni di euro per l’anno 2011, in 120
milioni di euro per l’anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, tenuto conto dell’articolazione del sistema
universitario e della distribuzione del personale interessato,
definisce, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze le
modalita’ di versamento, da parte delle singole universita’ delle
relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato
di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita’ di monitoraggio.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
per infermita’ dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta
un’infermita’ dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una
delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto
all’equo indennizzo e’ esclusa l’attribuzione di qualsiasi
trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o
pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente
abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni
altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu’
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti
collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera
giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa
l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le
assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta’ per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici non economici, le Universita’, le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche’ gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di
maturazione della anzianita’ massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita’ contributivo richiesto e non e’ revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E’ data facolta’ all’amministrazione, in base alle proprie
esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita’ al
personale interessato da processi di riorganizzazione della rete
centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a
qualifiche di personale per le quali e’ prevista una riduzione di
organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita’ di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e’ elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita’.
4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’
il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di esonero dal servizio e’ cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa’ e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non e’ consentito l’esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all’amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell’economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per
l’anno di cessazione dal servizio per limiti di eta’ del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
7. All’articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: «In tal caso e’ data facolta’
all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei
servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di eta’ per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelli gia’ disposti con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con
provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i
provvedimenti di trattenimento in servizio gia’ adottati con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia’ autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell’anzianita’ massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell’interno e della difesa sono definiti
gli specifici criteri e le modalita’ applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive
peculiarita’ ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano a magistrati e professori universitari.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 73.
Part time
1. All’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono
sostituite dalle seguenti: «puo’ essere concessa
dall’amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono
sostituite da «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «puo’ con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all’ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze».
2. All’articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «puo’ essere
utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle
seguenti: «e’ destinata, secondo le modalita’ ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita’ del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di
aver provveduto ad attivare piani di mobilita’ e di riallocazione
mediante trasferimento di personale da una sede all’altra
dell’amministrazione stessa.»;
c) le parole da «L’ulteriore quota» fino a «produttivita’
individuale e collettiva» sono soppresse.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche’ gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i
rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalita’ ed economicita’, operando la
riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale
sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita’
dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti
dall’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non
inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono
funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonche’ l’utilizzo congiunto
delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e
periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell’ambito
degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure
previste dall’articolo 1, comma 404, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si
tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai
sensi dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di
compatibilita’ generali nonche’ degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l’adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al prente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 75.
Autorita’ indipendenti
1. Le Autorita’ indipendenti, in attesa della emanazione della
specifica disciplina di riforma di cui all’articolo 3, comma 45 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i
rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia
di personale in base ai principi di contenimento della relativa
spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente
decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da
inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Nelle more delle attivita’ di verifica
dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni
successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze
istruttorie, e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.
2. Presso le stesse Autorita’ il trattamento economico del
personale gia’ interessato dalle procedure di cui all’articolo 1,
comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ determinato al
livello iniziale e senza riconoscimento dell’anzianita’ di servizio
maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza
maggiori spese e con l’attribuzione di un assegno «ad personam»,
riassorbibile e non rivalutabile pari all’eventuale differenza tra il
trattamento economico conseguito e quello spettante all’atto del
passaggio in ruolo.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali
e delle camere di commercio
1. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni e’ aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese
di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche’ per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all’ente».
2. L’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’
abrogato.
3. L’articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e’ sostituito dal
seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza e’ comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno
nell’esercizio precedente e’ fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilita’ interno assicurano la riduzione dell’incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri
e criteri di virtuosita’, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti,
delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell’andamento di tale
tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresi’ definiti:
a) criteri e modalita’ per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita’ interno;
b) criteri e parametri – con riferimento agli articoli 90 e 110
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell’ente ed il numero dei
dipendenti in servizio – volti alla riduzione dell’affidamento di
incarichi a soggetti esterni all’ente, con particolare riferimento
agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi
non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri – considerando quale base di riferimento
il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti – volti alla riduzione dell’incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organico.
7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 e’ fatto
divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale e’
pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di
commercio non puo’ transitare, in caso di cessazione dell’attivita’
delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento, se
non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso,
a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla
vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni
statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

Capo III
Patto di stabilita’ interno

Art. 77.
Patto di stabilita’ interno
1. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di
stabilita’ interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui
al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell’elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono
essere utilizzati solo dopo l’approvazione delle predette
disposizioni legislative.

Capo III
Patto di stabilita’ interno

Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi indicati dall’articolo 119 della Costituzione, nelle more
dell’approvazione della legge di disciplina dell’ordinamento, anche
contabile, di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato e’ nominato Commissario straordinario del Governo
per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune
e delle societa’ da esso partecipate, con esclusione di quelle
quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed
attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui
puo’ avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine
all’organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto
previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria
generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell’interno, collocati in
posizione di fuori ruolo o di comando per l’intera durata
dell’incarico. Per l’espletamento degli anzidetti incarichi gli
organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o
indennita’, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all’atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I
relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell’incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa’ da esso partecipate di cui al comma 1,
gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e’ presentato dal Commissario
straordinario al Governo, che l’approva entro i successivi trenta
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa
attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a
legislazione vigente. E’ autorizzata l’apertura di una apposita
contabilita’ speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita’ indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni
contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potra’ recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l’intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo non puo’ procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all’articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l’applicazione, per tutte le
obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 248 e del comma 12 dell’articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi
istituzionali dell’Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono
prorogati di sei mesi i termini previsti per l’approvazione del
rendiconto relativo all’esercizio 2007, per l’adozione della delibera
di cui all’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l’assestamento del bilancio relativo all’esercizio
2008.
8. Nelle more dell’approvazione del piano di rientro di cui al
presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui
primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita’

Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato e’ confermato in 102.683 milioni di euro per
l’anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell’articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
e’ determinato in 103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in
106.265 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi dell’importo di
50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino
Gesu’. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla
legislazione vigente, nonche’ quelli derivanti dagli accordi e dalle
intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla
lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l’anno
2009, e’ subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e
modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell’intesa Stato-regioni relativa
al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di
efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica
dei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente
all’attivazione della leva fiscale regionale.
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi
nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al
comma 1, lettera a), e’ incrementato di 184 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, anche
per l’attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare,
per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta
elettronica, di cui al comma 5-bis dell’articolo 50, della legge
24 novembre 2003, n. 326.
3. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e’ soppresso.

Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita’

Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidita’ civili
1. L’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di
200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita’ civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita’ civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l’I.N.P.S.
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato,
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia’
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata
presentazione a visita, l’I.N.P.S. provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra’
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l’interessato
non potra’ sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla
data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall’amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e per i quali e’ stata determinata una invalidita’ pari al 100 per
cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali,
in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la
persistenza dei requisiti di invalidita’ necessari per il godimento
dei benefici economici.
4. Qualora l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di
verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio
economico verranno disposte con le medesime modalita’ di cui al
comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione
civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati
all’accertamento degli stati di invalidita’ civile, cecita’ civile e
sordomutismo, nonche’ ai provvedimenti di revoca emessi dall’I.N.P.S.
nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all’I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti termini e modalita’ di attuazione
del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,
in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione
dell’incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto
alla popolazione residente nonche’ alle sinergie con le diverse
banche dati presenti nell’ambito della amministrazioni pubbliche, tra
le quali quelle con l’amministrazione finanziaria e la motorizzazione
civile.

Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008
dalle concessioni di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni
previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e’ tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il
valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore
rispetto a quella gia’ prevista dall’articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto
previsto dal comma 4.
2. Il valore dell’ulteriore aliquota di prodotto e’ dovuto al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l’olio, nel caso in cui la quotazione media annua del
Brent dell’anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno
del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del
Brent sara’ determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il
greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del
cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d’Italia.
b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell’indice QE, di
cui all’articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, dell’anno di riferimento sia superiore
almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di
riferimento per l’olio e il gas sono rideterminate tenendo conto
delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti
industriali e del costo del lavoro per unita’ di prodotto
nell’industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore
dell’ulteriore aliquota di prodotto per l’olio e per il gas da
corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantita’ di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in
terraferma e per le quantita’ di idrocarburi gassosi estratti in
mare:
1) con l’aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento
degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari
al 10 per cento;
2) con l’aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto
percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al
10 per cento;
b) per le quantita’ di idrocarburi liquidi estratti in mare:
1) con l’aliquota dell’1,2 per cento nel caso di incremento
dell’indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10
per cento;
2) con l’aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto
percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al
10 per cento.
5. Le quantita’ esenti dal pagamento dell’aliquota di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sono esenti anche dal pagamento dell’ulteriore aliquota di cui al
comma 1.
6. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione del prelievo
dell’ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina
sanzionatoria, si applica quanto previsto dall’articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche’ compatibile con
la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.
7. All’ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 8 a 15.
8. A decorrere dall’anno 2008, per le concessioni di coltivazioni
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di
ciascun anno a titolo d’acconto del valore delle aliquote di prodotto
dovuto per l’anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto
versato per l’anno precedente.
9. Il versamento e’ effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto
ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di
competenza e con le stesse modalita’ previste per i versamenti di cui
al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del
1996. Limitatamente all’acconto relativo al periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme
dovute allo Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il
comma 29. Se per l’anno precedente e’ stata omessa la presentazione
del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto
legislativo n. 625 del 1996, l’acconto e’ commisurato al 100 per
cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere
dichiarato con tale prospetto.
10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di
prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato
da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 11
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto
articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto, si
applica la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresi’ le disposizioni di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore
separatamente considerato e’ inferiore a 100.000 euro;
b) quando l’acconto versato nei confronti di ciascun ente
impositore separatamente considerato e’ inferiore a quello dovuto, ma
non inferiore al 75 per cento del valore dell’aliquota di prodotto
dovuto per l’anno in corso. Ai fini del periodo precedente e’
effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione
delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas
dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
13. Il credito risultante dall’eccedenza dell’acconto versato
rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore e’
rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui
al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del
1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11.
14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 puo’ essere utilizzata
in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti
di altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle
rispettive regioni di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle societa’.
15. Il credito di cui al comma 13 puo’ essere ceduto ad altro
titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere
compensato secondo quanto previsto dal comma 14.
16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto
sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’ di cui
all’articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e’ applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i
soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un
volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei
settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
17. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. E’ fatto divieto agli operatori economici dei settori
richiamati al comma 16 di traslare l’onere della maggiorazione
d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 92 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di
imprese). – 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni
indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e’ effettuata
secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo
uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui
volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli
studi di settore, esercenti le attivita’ di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili,
l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell’articolo 92-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese
che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 13, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e’ soggetto ad un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive con l’aliquota del 16 per cento.
22. L’imposta sostitutiva dovuta e’ versata in un’unica soluzione
contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per
l’esercizio di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente puo’ essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
all’esercizio di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si
considera fiscalmente riconosciuto dall’esercizio successivo a quello
di prima applicazione dell’articolo 92-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio
successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all’articolo 92, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso
l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e’
computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da
versare; l’eccedenza e’ compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell’imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o
parte delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e
l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest’ultimo non eserciti prima
del conferimento le attivita’ di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso
contrario, si rende definitiva l’imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi’ come
risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario in base all’articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all’esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel caso di cessione dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all’articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, l’imposta sostitutiva in misura corrispondente al
maggior valore delle rimanenze cedute cosi’ come risultante
dall’ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l’aliquota del 27,5 per cento.
25. L’applicazione dell’articolo 92-bis del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell’articolo 2423-bis del codice civile.
26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di
coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa
in barili, pari all’uno per cento delle produzioni annue ottenute a
decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il
conferimento e’ effettuato annualmente nelle forme del versamento
all’Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma
pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la
quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal
1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
27. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26.
28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto
dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
29. E’ istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e’ alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell’articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle
aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del
comma 9 secondo periodo, del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita’ prevalente
di cui all’articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da
parte di societa’ ed enti operanti in specie nel comparto energetico.
31. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali sono stabilite le modalita’ di utilizzo del Fondo per la
erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni
di bisogno.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono
sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in
stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e’ concessa ai
cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta
acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con onere a
carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente:
a) i criteri e le modalita’ di individuazione dei titolari del
beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell’eta’ dei cittadini,
dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e
trasferimenti gia’ ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare;
b) l’ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita’ e i limiti per la fruizione del beneficio.
34. Ai fini dell’attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero
dell’economia e delle finanze puo’ avvalersi di altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.
35. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita’
alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita’ di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all’attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi’ di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all’individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32 o all’accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l’ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita’
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero
dell’economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con
apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.

Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 82.
Banche, assicurazioni,
fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
1. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro
ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli
articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili
sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La societa’ o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo
precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122,
apportando la relativa variazione in diminuzione della somma
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.».
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 96 del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo
periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del
valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del
valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»;
c) all’articolo 7, comma 2, e’ aggiunto in fine il seguente
periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli interessi
passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97
per cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta
sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi precedenti.
6. All’articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle
seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri»
sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima
riserva sinistri».
7. Le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni
della riserva sinistri di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento
dell’importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro
formazione.
8. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e
7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le
modalita’ previsti dall’articolo 15-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e’ elevata al 75 per cento
per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per
gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le
modalita’ previsti dall’articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e’ elevata al 14 per cento per l’anno 2008, al 30 per
cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All’articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle
seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell’ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del
comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni esenti di cui all’articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti:
«nonche’ delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all’articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello
stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche’ delle locazioni
di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto
n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalita’ e i termini degli adempimenti e del versamento
dell’imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti
di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati
successivamente.
16. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 262, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009. Conseguentemente nel comma 264, dell’articolo 1, lettera a),
della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al
comma 262».
17. A partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, ai fondi d’investimento
immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 2, si applica un’imposta patrimoniale
sull’ammontare del valore netto dei fondi. La societa’ di gestione
preleva un ammontare pari all’1 per cento a titolo di imposta
patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come
media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati
o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio
dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell’applicazione della
presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio
netto l’ammontare dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo
d’imposta e accantonata nel passivo. L’imposta e’ corrisposta entro
il 16 febbraio dell’anno successivo. Per l’accertamento, la
riscossione e le sanzioni dell’imposta non dichiarata o non versata
si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui
redditi.
18. L’imposta di cui al comma 17 e’ dovuta qualora il fondo sia
costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o
partecipazioni in societa’ immobiliari per la maggior parte del suo
patrimonio e qualora:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti
salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno
o piu’ dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell’articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti
indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, da imprenditori individuali, societa’ ed enti se le
partecipazioni sono relative all’impresa commerciale nonche’ da enti
pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo e’ istituito ai sensi degli
articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio
e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu’ dei
due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo d’imposta, al di fuori dell’esercizio d’impresa, da persone
fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinita’ ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche’ da societa’ ed enti di cui le persone fisiche
medesime detengano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili
superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o
beneficiari.
19. La Societa’ di gestione del risparmio verifica la condizione di
cui alla lettera a) del comma 18 al momento dell’istituzione del
fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e’
verificata costantemente dalla societa’ di gestione del risparmio,
considerando la media annua del valore delle quote detenute dai
partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gli
acquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla
societa’ di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data
dell’acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e
aggiornate ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 18,
lettera b).
20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina
l’applicazione dell’imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire
dal periodo d’imposta nel quale esse si verificano.
21. Nell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono
sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
22. All’articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e’ inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel
territorio dello Stato le societa’ o enti che detengano piu’ del 50
per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di
cui all’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di
societa’ fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo e’ individuato ai sensi dell’articolo 2359,
commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa’.».
23. Nel comma 2 dell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e’ abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualita’ prevalente di cui all’articolo 2512
del codice civile che presentano in bilancio un debito per
finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro,
sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,
comprensivo dell’utile d’esercizio, cosi’ come risultanti alla data
di approvazione del bilancio d’esercizio, destinano il 5 per cento
dell’utile netto annuale al fondo di solidarieta’ per i cittadini
meno abbienti di cui all’articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le
modalita’ e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato
dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro
della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli
utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e’ sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle societa’ cooperative e loro
consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni
stabilite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a
titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali
delle societa’ cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 83.
Efficienza dell’Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva
a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini
fiscali da meno di 5 anni, l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle entrate
predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche
sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
2. L’I.N.P.S. e l’Agenzia delle entrate determinano le modalita’ di
attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l’Agenzia delle entrate realizza un piano
di ottimizzazione dell’impiego delle risorse finalizzato ad
incrementare la capacita’ operativa destinata alle attivita’ di
prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura
pari ad almeno il 10 per cento.
4. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale
fornisce ai comuni, anche per il tramite dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai
sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una piu’ efficace prevenzione e repressione dei
fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l’Agenzia
delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza
incrementano la capacita’ operativa destinata a tali attivita’ anche
orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di
assicurare:
a) l’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti
di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui
al comma 5 e’ assicurato mediante un costante scambio informativo
anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l’adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attivita’ svolte formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell’economia e delle finanze.
8. Nell’ambito della programmazione dell’attivita’ di accertamento
relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e’ pianificata l’esecuzione di
un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti
dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe
tributaria nonche’ acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori
e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell’articolo 32, primo
comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al
comma 8 e’ data priorita’ ai contribuenti che non hanno evidenziato
nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali
esistono elementi segnaletici di capacita’ contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano
straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della
propria capacita’ operativa alle attivita’ di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono
annualmente, d’intesa tra loro, le modalita’ della loro cooperazione
al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in
attuazione della previsione di cui all’articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all’Agenzia delle entrate
eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e
amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilita’ dei
loro dirigenti generali di prima fascia, nonche’ di contribuire al
perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita’ di tali
Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia
fiscale, che indica altresi’ l’alternativa fra almeno due incarichi
da conferire, il Ministro dell’economia e delle finanze assegna a
tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso
altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la
quale e’ in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente
inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione
all’incarico gia’ ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere
presso l’Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di
tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle
risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale
richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e’
in esubero ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e’ sostituita dalla
seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Meta’ dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di
specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l’agenzia.».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuita’ delle funzioni di controllo
e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti
dell’azionista della societa’ di gestione del sistema informativo
dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 22, comma 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che
provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente
comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, e’ conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008
senza applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice
civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettivita’ alla previsione di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, confermano
all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la
residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta richiesta di iscrizione la effettivita’ della cessazione
della residenza nel territorio nazionale e’ sottoposta a vigilanza da
parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle facolta’ istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e
dell’Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle
persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero a far corso dal 1° gennaio 2006.
L’attivita’ dei comuni e’ anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con
l’Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco
affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione
dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). – 1. Il
contribuente puo’ prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti
dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L’adesione di cui al comma 1 puo’ avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e
deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della
notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente
Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha
redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione,
l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di
definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni
previste dall’articolo. 7.
3. In presenza dell’adesione di cui al comma 1 la misura delle
sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, e’ ridotta
alla meta’ e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai
sensi dell’articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi
previste.».
19. In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, a far
corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui
all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove cio’ sia
compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo
periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita’ di attuazione del comma 19, prevedendo che la
elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di
gradualita’ entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della
riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto
notificandogli una comunicazione delle modalita’ di restituzione
dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che
l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti
all’ente creditore ovvero, se tale ente non e’ identificato ne’
facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad
apposita contabilita’ speciale. Il riversamento e’ effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell’importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell’articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall’agente della
riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al comma 1-bis all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di
richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate dalla contabilita’ speciale prevista dal comma 1-bis e
riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.».
22. Le somme eccedenti di cui all’articolo 22, comma 1-bis, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo speciale istituito con l’articolo 1, comma 29.
23. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione
dell’ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l’ultimo» a «mese» sono sostituite
dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di
accoglimento dell’istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis e’ abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie
prestate ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
24. All’articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono
inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
25. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli
interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo,
consulenza, nonche’ di coordinamento informativo, anche mediante
scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a
partecipazione pubblica, che operano nei settori dell’energia, dei
trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche’ nei settori
di altri pubblici servizi.
26. Al Comitato competono, altresi’, anche al fine di farne oggetto
di pareri al Governo, l’analisi di fenomeni economici complessi
propri della globalizzazione, quali l’influenza dei fondi sovrani e
lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche’ compiti
di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo
sviluppo delle attivita’ all’estero di imprese italiane e delle
iniziative di interesse nazionale all’estero.
27. Il Comitato e’ composto, in numero non superiore a dieci, da
alte professionalita’ tecniche dotate di elevata specializzazione nei
suoi settori di intervento, nonche’ da qualificati rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della
difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono
costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale
sono stabilite altresi’ le disposizioni generali sul loro
funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attivita’
svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato e’
gratuita.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7,
63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82
del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l’anno
2008, a 5.569,1 milioni di euro per l’anno 2009, a 4.203,2 milioni di
euro per l’anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 25 giugno 2008

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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