Modifica dell’articolo 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, allegato alla delibera n. 66/09/CONS.
(Deliberazione n. 291/09/CONS). (09A07139)
(Deliberazione n. 291/09/CONS). (09A07139)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 20 maggio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e
44;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),
ed, in particolare l’art. 2, comma 301;
Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989,
recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attivita’ televisive, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2007;
Vista la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo
2009, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento in materia di
obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee
e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli
articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, del predetto Regolamento
approvato con la delibera n. 66/09/CONS, secondo il quale: «le
emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione
italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal
numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota
dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi’
come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio
regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato
ricava da pubblicita’, da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di
programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita’
editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi»;
Visto l’art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3
ottobre 1989 e successive modificazioni e integrazioni secondo il
quale gli Stati membri vigilano che le emittenti televisive riservino
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti il 10%
almeno del loro tempo di trasmissione oppure, a scelta dello Stato
membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla
programmazione;
Visto l’art. 3, comma 1, della citata direttiva 89/552/CEE e
successive modificazioni e integrazioni che consente agli Stati
membri di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione di rispettare norme piu’ particolareggiate o piu’
rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva stessa;
Vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2009 (prot. n. 38361),
con la quale l’Associazione nazionale industrie cinematografiche
audiovisive e multimediali (ANICA) ha evidenziato una divergenza di
formulazione tra l’art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla
delibera n. 66/09/CONS, e l’art. 44, comma 3, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall’art. 2, comma 301, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Rilevato che la formulazione del citato art. 4, comma 1, differisce
rispetto all’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nel testo modificato dall’art. 2, comma 301, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la presenza della specificazione
«destinata alla programmazione» riferita alla quota di introiti netti
annui da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto
e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti;
Rilevato che la formulazione adottata dalla disposizione
regolamentare e’ suscettibile di dubbi interpretativi nella sua
applicazione in relazione alla normativa primaria;
Ritenuto, per l’effetto, opportuno adottare una formulazione della
disposizione piu’ conforme alla normativa nazionale di recepimento
dell’art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre
1989, e successive modificazioni e integrazioni;
Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Enzo
Savarese, relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Articolo unico
1. All’art. 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di
programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere
di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, approvato con
delibera n. 66/09/CONS, le parole «almeno il dieci per cento della
quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione»
sono sostituite dalle seguenti: «una quota di almeno il dieci per
cento dei propri introiti netti annui».
2. La modifica del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell’Autorita’.
Roma, 20 maggio 2009
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Sortino – Savarese