Gazzetta Ufficiale N. 141 del 19 Giugno 2010 – D.P.C.M. 10 giugno 2010

Differimento, per l’anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonche’ il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiariazioni modello 730/2010. (10A07753)

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni e, in particolare, l’art. 12, comma 5, del predetto
decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze
organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i
termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l’istituzione e la disciplina dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive (IRAP);
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, riguardanti le modalita’ e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e’ stato approvato il regolamento recante modalita’
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini
di versamento;
Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente gli studi di settore;
Visti i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze con i
quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita’
economiche nel settore delle attivita’ professionali, dei servizi,
del commercio e delle manifatture;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale
e’ stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale
resa dai Centri per l’assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi
dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in
particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, concernenti,
rispettivamente, modalita’ e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi e l’assistenza fiscale prestata dai Caf-
dipendenti;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l’attivita’ di assistenza
fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell’albo dei
consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed
esperti contabili;
Considerata l’opportunita’ di differire i termini di versamento
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno
2010 da parte dei soggetti che esercitano attivita’ economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore;
Considerata, altresi’, l’opportunita’ di differire i termini di
trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che prestano
assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a causa
di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche –
CUD/2010 al fine di consentire, tenendo conto delle esigenze dei
contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, il corretto
svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della
dichiarazione e all’invio telematico dei relativi dati;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
 
Termini per l’effettuazione dei versamenti
per l’anno 2010
 
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita’ produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano
attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto
di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze,
effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa’, associazioni e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.
 
Art. 2
 
 
Termini per la trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi modello 730/2010
 
1. I CAF dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell’ambito
delle attivita’ di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare
entro il 12 luglio 2010 la trasmissione in via telematica all’Agenzia
delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di
trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in
via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2010
 
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
 
 

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