Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore. (09A06837)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua le modalita’ di utilizzazione degli
studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di
esclusione dall’applicazione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalita’ di applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002,
del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007 e del 19 marzo 2009;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999 e 16
febbraio 2001, afferenti l’individuazione delle aree territoriali
omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita’ di
applicazione degli studi di settore;
Visto l’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una
revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo
2008, afferente l’aggiornamento delle aree territoriali omogenee in
relazione alle quali modulare i risultati derivanti dall’applicazione
degli studi di settore, per tener conto del luogo in cui il
contribuente svolge l’attivita’ economica;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 5 aprile
2006, 20 marzo 2007, 6 marzo 2008 e 23 dicembre 2008, concernenti
l’approvazione di studi di settore relativi alle attivita’ economiche
delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del
commercio;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2
aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di
settore e dell’aggiornamento della territorialita’ generale.
1. Per il periodo di imposta 2008 e’ approvata, in base all’art. 8
del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla
legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale
degli studi di settore relativi alle attivita’ economiche nel settore
delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del
commercio, di cui all’allegato 1, al fine di tener conto degli
effetti della crisi economica e dei mercati.
2. I ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi
di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota
tecnica e metodologica di cui all’allegato 2 al presente decreto.
3. E’ aggiornata, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, la
territorialita’ generale a livello comunale con la riassegnazione di
sedici comuni ad altro gruppo territoriale. I criteri utilizzati e la
metodologia seguita sono riportati in allegato 3.
4. I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2008, dichiarano,
anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non
inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per tale annualita’, ad accertamento ai
sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 2.
Modifica al decreto ministeriale 6 marzo 2008 per le attivita’
professionali
1. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 e’ cosi’
sostituito:
«I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, di cui
al comma 1 dell’art. 2, che dichiarano compensi di cui all’art. 54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello
risultante dall’applicazione dei predetti studi di settore, non sono
assoggettabili ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a
seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di
monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione».
2. Al comma 3 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 sono
eliminate le seguenti parole: «relativi al periodo d’imposta 2007».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2009
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 224
Allegati
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