Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS. (Delibera n. 195/09/CONS). (09A06651)
L’AUTORITA’
Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria» e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del
diritto d’autore»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante:
«Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare, l’art. 41-bis,
comma 2, che ha modificato l’art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto
1981, n. 416, disponendo che il controllo delle societa’ editrici di
giornali quotidiani o di periodici a questi equiparati puo’
consistere in un controllo indiretto, e che la partecipazione di
controllo in societa’ editrici puo’ essere intestata a societa’
fiduciarie tenute a comunicare a questa Autorita’ i nominativi dei
fiducianti;
Considerata, pertanto, la necessita’ di modificare ed integrare il
regolamento approvato con la delibera n. 666/08/CONS e la relativa
modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
Ritenuto opportuno introdurre un nuovo modello che consenta di
conoscere i nominativi dei fiducianti, nei casi in cui la
partecipazione di controllo delle societa’ editrici di cui all’art. 1
prima citato sia intestata a societa’ fiduciarie;
Considerata, altresi’, la necessita’ di acquisire i dati relativi
all’utilizzazione dei diritti d’autore da parte delle emittenti
radiotelevisive nell’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite
all’Autorita’ dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248;
Ritenuto opportuno estendere l’obbligo di comunicazione anche ai
fornitori di contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005,
art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all’iscrizione al
registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n.
666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b);
Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
1. Dopo il comma 2 dell’art. 8 dell’allegato A e’ inserito il
seguente comma: «2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all’art.
2, comma 1, lett. h) n. 1 ed i) n. 1, ove la partecipazione di
controllo delle societa’ cui sono intestate le azioni o quote della
societa’ iscrivenda al Registro, sia intestata a societa’ fiduciarie,
queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei
fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello
12/3/ROC».
2. Il comma 3 dell’art. 8 e’ sostituito dal seguente: «Ogni
variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono
oggetto di dichiarazione e’ comunicata al registro mediante i modelli
12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal
perfezionamento della variazione».
Art. 2.
Modalita’ di trasmissione delle comunicazioni
1. Il primo comma dell’art. 13 dell’allegato A e’ sostituito dal
seguente: «Ad eccezione delle comunicazioni, relative a situazioni di
controllo sussistenti al momento dell’iscrizione al registro, di cui
all’art. 8 le quali sono inviate in modalita’ cartacea, le altre
comunicazioni di cui al presente titolo sono trasmesse esclusivamente
in modalita’ telematica mediante accesso all’indirizzo
www.roc.agcom.it».
Art. 3.
Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di
giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa
nazionali e dei soggetti esercenti l’attivita’ di editoria
elettronica.
1. All’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, il comma 1 del
paragrafo «Dichiarazioni relative all’assetto societario degli
editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di
stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attivita’ di editoria
elettronica» e’ sostituito dal seguente: «Gli editori di testate
quotidiane o periodiche con piu’ di dodici numeri l’anno e al
contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un
anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli
editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono
in modalita’ elettronica, in forma di societa’ di capitali o
cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC,
5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto. Le societa’ quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni
con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando
per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/ROC – le rispettive
partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni
delle quali un soggetto e’ titolare, anche se il diritto di voto
spetta o e’ attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali
spetta o e’ attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono
essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte
persone, fiduciari, societa’ controllate, e quelle in relazione alle
quali il diritto di voto spetta o e’ attribuito a tali soggetti. Alle
societa’ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e
c);
b. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e
della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori al 2% delle societa’ a cui sono intestate le azioni o le
quote della societa’ da iscrivere, fino all’individuazione delle
persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette
societa’;
c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a societa’
fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art.
8, comma 2-bis dell’allegato A»;
d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett.
c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali
intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell’esistenza
di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societa’ di cui
alla lettera b).
Art. 4.
Comunicazione annuale
1. All’Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, nel paragrafo
«Dichiarazione annuale obbligatoria per i soggetti iscritti al
registro. Comunicazione annuale», il comma 7 e’ sostituito dal
seguente:
«I soggetti di cui all’art. 2, lettere b) e d) dell’allegato A
effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente
articolo, una dichiarazione annuale contenente l’elenco dei contratti
stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l’acquisizione dei
diritti d’autore e dei diritti connessi, in conformita’ al Modello
20/ROC».
Art. 5.
Modulistica
1. Il titolo del modello 12/1/ROC e’ modificato come segue:
«Partecipazione di controllo – Comunicazione di acquisizione di
controllo». Nel riquadro relativo al «Tipo di controllo» e’ inserita
la voce: «controllo indiretto».
2. Dopo il modello 12/2/ROC e’ inserito il modello 12/3/ROC recante
«Intestazione a societa’ fiduciaria della partecipazione di controllo
– Indicazione nominativa dei fiducianti (legge 27 febbraio 2009, n.
14)».
3. Dopo il modello 17/ROC e’ inserito il modello 20/ROC recante
«Elenco atti e contratti relativi all’acquisizione dei diritti di
diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi».
Art. 6.
Titolo IV
1. Dopo l’art. 7 e’ inserito il titolo: «Titolo IV. Comunicazioni
al registro».
Art. 7.
Disposizioni finali
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ ed
e’ resa disponibile nel sito web dell’Autorita’: www.agcom.it
3. Il testo integrato del regolamento allegato alla presente
delibera e’ reso disponibile nel sito web dell’Autorita’:
www.agcom.it
Napoli, 16 aprile 2009
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Sortino – Magri
Allegato