Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2007 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione 9 Maggio 2007

Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz.(Deliberazione n. 209/07/CONS)


Capo I
Disposizioni generali

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 maggio 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed
in particolare gli articoli 14, comma 1, e 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 luglio
2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il “Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259″ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 644/06/CONS del 9 novembre 2006 recante
“Consultazione pubblica sull’introduzione di tecnologie di tipo
Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
Vista la nota n. 0002656 del 27 marzo 2007 del Ministero delle
comunicazioni con cui viene trasmessa l’intesa tecnica tra il
suddetto Ministero ed il Ministero della difesa, in cui si definisce
preliminarmente la quantita’ di banda disponibile, nonche’ i tempi e
le modalita’ di liberazione da alcuni vincoli legati alla
riconversione di apparati militari, ai fini della successiva messa a
disposizione della banda per i servizi pubblici;
Vista la direttiva n. 1999/5/EC del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni radio
e terminali ed il mutuo riconoscimento della loro conformita’
(direttiva R&TTE);
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento
europeo, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle
regioni n. COM(2007)50 dell’8 febbraio 2007 “Accesso rapido allo
spettro per servizi di comunicazione elettronica senza fili
attraverso una maggiore flessibilita”;
Vista la Raccomandazione della CEPT ECC/REC/(04)05 “Guidelines for
accomodation and assignment of multipoint fixed wireless systems in
frequency bands 3.4 – 3.6 GHz and 3.6 – 3.8 GHz”;
Visto il Rapporto della CEPT ECC Report 100 “Compatibility studies
in the band 3400 3800 MHz between Broadband Wireless Access (BWA)
systems and other services”;
Visto il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui
alla delibera n. 644/06/CONS, pubblicato nel sito internet
dell’Autorita’, e tenuto conto dei risultati della medesima
consultazione pubblica;
Considerato quanto segue:
1. La banda di frequenza da 3400 a 3600 MHz, brevemente indicata
come banda 3.5 GHz, e’ stata sino ad ora utilizzata dal Ministero
della difesa. Nel mese di ottobre 2006 il Ministero delle
comunicazioni ha comunicato che, anche a seguito dei pareri pervenuti
nel tempo dall’Autorita’ circa la necessita’ di destinare la banda a
3.5 GHz anche ad applicazioni civili e tenuto conto che l’utilizzo
della banda in questione necessita comunque di un accordo con il
Ministero della difesa, quest’ultimo avrebbe acconsentito ad una
progressiva liberazione della banda in argomento, consentendo quindi
l’avvio del servizio commerciale inizialmente con una ridotta
disponibilita’ delle frequenze e con alcune esclusioni territoriali,
per arrivare infine alla completa disponibilita’ della banda su tutto
il territorio nazionale.
2. L’Autorita’, considerato che a seguito di quanto comunicato dal
Ministero delle comunicazioni, risultava possibile prefigurare la
messa a disposizione di frequenze nella banda 3.5 GHz per l’offerta
di servizi al pubblico, ha disposto l’avvio di una consultazione
pubblica relativa all’introduzione di tecnologie di tipo Broadband
Wireless Access (BWA) nella banda suddetta, con la delibera n.
644/06/CONS, al fine di stabilire le procedure per l’assegnazione
delle frequenze in argomento. L’Autorita’ ha ritenuto necessario
procedere alla citata consultazione pubblica, oltre che per acquisire
elementi di informazione e documentazione in ordine alla
predisposizione di un eventuale regolamento per le procedure di
selezione, per procedere alla verifica della necessita’ di limitare
l’accesso alla banda in argomento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 29 del Codice delle comunicazioni.
3. Il periodo di consultazione si e’ chiuso il 5 febbraio 2007.
Sono pervenuti all’Autorita’ 68 contributi da parte di 74 soggetti
distinti, rappresentativi di tutte le categorie di soggetti
direttamente interessati o portatori di interessi qualificati, quali
operatori di rete fissa, mobile, satellitare, service provider,
fornitori di rete, manifatturieri, associazioni di categoria,
associazioni dei consumatori, societa’ di consulenza, societa’
pubbliche di servizi e societa’ di scopo, enti locali.
4. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono
stati sentiti 12 soggetti (inclusi nei 74 citati), precisamente
Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. e FederUtility il giorno 2 febbraio
2007, RAI Way S.p.a., H3G S.p.a., Poste Italiane S.p.a. il giorno
5 febbraio 2007, l’Associazione @IIP, le societa’ Brennercom S.p.a.,
A.E.M. Com S.p.a., Teleunit S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Infracom
S.p.a. il giorno 6 febbraio 2007, Tiscali Italia S.p.a. il giorno 7
febbraio 2007, nel corso delle cui audizioni hanno potuto illustrare
il proprio contributo alla consultazione.
5. Successivamente alla conclusione della predetta consultazione
pubblica, il Ministero delle comunicazioni, con la nota del 27 marzo
2007, ha comunicato all’Autorita’ che, a seguito dell’accordo
raggiunto con il Ministero della difesa, una banda di ampiezza
complessiva di 150 MHz, suddivisibile in due blocchi accoppiati di 75
MHz, all’interno della banda 3,4-3,6 GHz puo’ essere, fin dall’inizio
delle procedure di selezione, sufficientemente libera da interferenze
e quindi destinata all’impiego civile, fermo restando che in alcune
localita’ geografiche tale banda di 150 MHz potra’ essere
progressivamente resa libera da interferenze derivanti dall’esercizio
degli impianti residuale del Ministero della difesa.
6. Tenuto conto pertanto dei risultati della citata consultazione
pubblica, che sono riportati nel documento di sintesi della
consultazione, pubblicato nel sito internet dell’Autorita’, e della
nota del Ministero delle comunicazioni del 27 marzo 2007, l’Autorita’
con il presente provvedimento stabilisce le procedure per
l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband
Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz. Sono riportate nel
seguito, secondo l’ordine degli argomenti presentati nel documento di
consultazione, le valutazioni dell’Autorita’ e le conclusioni a
giustificazione delle decisioni adottate nel provvedimento.
1. Manifestazione di interesse e numero dei diritti d’uso.
7. Dalle risultanze della consultazione pubblica si e’ accertato
che il numero di manifestazioni di interesse (tra cui 11 per il
livello nazionale) supera largamente la disponibilita’ di banda.
Risulta quindi necessaria, ai sensi dell’art. 29 del Codice delle
comunicazioni, l’emanazione di disposizioni volte a disciplinare le
condizioni ed i criteri di assegnazione dei diritti d’uso, oltre ai
criteri per la fissazione dei contributi d’uso.
8. L’accordo raggiunto tra il Ministero delle comunicazioni ed il
Ministero della difesa rende disponibile per i servizi al pubblico
una porzione di 2times 75 MHz della banda complessiva a 3.5 GHz. Al
fine di stabilire il numero di diritti d’uso che possono essere
concessi sulla base di tale disponibilita’, l’Autorita’, in primo
luogo, ritiene che un diritto d’uso di almeno 2times 21 MHz sia
necessario per consentire l’offerta di servizi di qualita’, quali
quelli permessi dalle moderne tecnologie BWA ed architetture di rete,
con una capacita’ sufficiente ed investimenti sostenibili e idonea a
garantire un adeguato sviluppo. Tale posizione risulta peraltro
condivisa, pur nella varieta’ delle risposte individuali, dai
rispondenti alla consultazione pubblica. Tanto premesso, il numero di
diritti d’uso da concedere, stante la banda complessivamente
disponibile, puo’ essere al massimo pari a 3. Il Ministero delle
comunicazioni, verificate le esigenze di protezione dalle
interferenze, puo’ valutare la possibilita’ di ampliare la porzione
di banda da dedicare a ciascun diritto d’uso sino al massimo
disponibile di 2times 25 MHz ciascuno, utilizzando tutta la banda
disponibile. Giova a tale riguardo osservare che con una maggiore
banda disponibile per ciascun diritto d’uso possono essere offerti
servizi di migliore qualita’ o ridotte le esigenze di pianificazione
di rete.
9. L’Autorita’ ritiene che il numero di diritti d’uso delle
frequenze che e’ possibile rilasciare, in ogni data area del Paese,
sulla base delle frequenze messe a disposizione, risulta pari a 3.
Occorre osservare, a tale riguardo che un tale numero di diritti
appare ragionevole, anche alla luce di quanto prospettato in sede di
consultazione in relazione alle ipotesi sullo sviluppo dei servizi e
dei relativi mercati e che, in ogni caso, un numero maggiore potrebbe
non consentire la sostenibilita’ degli investimenti complessivi. Tale
numero e’ pertanto un bilanciamento fra l’esigenza di garantire la
presenza di piu’ operatori e la dotazione frequenziale adatta per
l’offerta di servizi con un adeguato livello di qualita’ e necessita’
di pianificazione della rete radio.
10. L’Autorita’ ritiene anche che non sia appropriato differenziare
l’ampiezza dei diritti d’uso. Diritti d’uso della stessa dimensione
conducono ad un bilanciamento delle necessita’ del coordinamento e
nella gestione delle interferenze e favoriscono eventuali accordi fra
gli aggiudicatari in termini di utilizzo delle modalita’ di duplex,
eventuale condivisione dei siti ed uso delle frequenze.
11. L’Autorita’ inoltre ritiene, come sara’ meglio precisato nel
seguito, che uno dei 3 diritti d’uso debba essere prioritariamente
riservato agli operatori “nuovi entranti” che non dispongono di
ulteriori risorse frequenziali assegnate in via esclusiva che
consentono la fornitura di servizi radio a larga banda comparabili a
quelli BWA. Allo stato attuale di sviluppo dei mercati l’unica
risorsa radio che consente di offrire servizi di accesso a larga
banda comparabili risulta essere quella per servizi di terza
generazione UMTS. Altre tecnologie quali satellite, WLL, ecc.,
infatti hanno vincoli tecnologici e condizioni di utilizzo che non
rendono i servizi offerti sostituibili.
2. Modalita’ di rilascio dei diritti d’uso.
2.1. Estensione geografica dei diritti d’uso.
12. Per quanto riguarda la scelta del bacino di riferimento, in
linea puramente teorica, una possibile soluzione potrebbe consistere
nella suddivisione del territorio in aree omogenee, quindi a livello
territoriale estremamente ridotto, e nell’assegnazione differenziata
di spettro in ciascuna di tali aree dopo averne valutato i parametri
socio-economici, le caratteristiche del territorio e le condizioni
della domanda, come proposto da qualche rispondente. Tuttavia tale
soluzione pone una serie di problemi: eccessiva frammentazione dello
spettro, con problemi di efficienza dovuti alla necessita’ di un
coordinamento minuzioso, estrema complessita’ sia nelle procedure di
definizione delle aree che nella allocazione ottimale della banda che
nelle procedure di assegnazione.
13. Una scelta che ripartisse i diritti d’uso su base provinciale
(o pluriprovinciale) esclusivamente, sarebbe lungi dal potersi
considerare rispondente ai principi enunciati all’art. 29 del Codice.
Nelle aree, allo stato, carenti di reti a larga banda l’utilizzazione
delle frequenze potrebbe non risultare uniforme tra le varie aree del
paese in termini di aree servite e qualita’ del servizio; infine e’
presumibile che in alcune aree del paese la gara potrebbe andare
deserta per un ridotto interesse commerciale, costringendo quindi
l’Amministrazione a ripetere le procedure di assegnazione. Occorre
infatti tener conto che le manifestazioni di interesse per il livello
provinciale sono state concentrate su un numero ridotto di aree
specifiche del paese, coincidenti in genere con le zone
economicamente piu’ sviluppate e industrialmente piu’ dinamiche. Vi
e’ una altra variabile esogena da considerare, e cioe’ la permanenza
delle installazioni residue della Difesa per un certo numero di anni,
che renderebbero un diritto d’uso che fosse parcellizzato a livello
provinciale, limitato in alcune aree, creando sul territorio una
disparita’ difficilmente colmabile. Infine la stessa procedura
sarebbe complicata dall’esigenza di prevedere bacini differenziati
per i vari diritti d’uso, nonche’ senz’altro onerosa per
l’Amministrazione.
14. Per tali ragioni, tenendo conto delle particolari
caratteristiche delle frequenze disponibili a 3.5 GHz, la scelta piu’
adeguata al raggiungimento degli obiettivi previsti e coerente con il
livello di sviluppo corrente del mercato appare essere quella di
definire l’uso con estensione geografica di norma macroregionale. In
merito alla aggregazione pluriregionale, appare tuttavia necessario
specificare che essa, per garantire un uso efficiente dello spettro,
si dovra’ realizzare accorpando solo regioni tra loro
territorialmente confinanti e prevedendo, oltre che un minimo di due
regioni aggregabili, anche un numero massimo pari a quattro. Dal
vincolo di aggregazione appare inoltre opportuno escludere le regioni
insulari.
15. In conclusione, la definizione delle aree di estensione
geografica secondo i criteri prima fissati, consentira’ di aumentare
le efficienze nell’utilizzo delle frequenze assegnate nell’ambito
macroregionale e la sostenibilita’ degli investimenti. Per quanto
attiene al diritto d’uso prioritariamente riservato agli operatori
“nuovi entranti”, il Ministero puo’ decomporre le aree definite in
territori regionali nel caso le limitazioni derivanti dalla
necessita’ di protezione delle installazioni residue della Difesa lo
rendessero possibile. Una eventuale assegnazione su base regionale
potrebbe anche risultare opportuna per favorire l’ingresso dei
suddetti operatori “nuovi entranti”.
16. Nell’ottica di una definizione di bacini macroregionali, appare
tuttavia opportuno rappresentare l’esigenza relativa all’introduzione
di un regime di flessibilita’ nello scambio dei diritti d’uso e nel
dispiegamento della rete e dei servizi. Tale regime puo’ inoltre
garantire l’uso efficiente delle frequenze, assicurando che le stesse
siano tutte utilizzate. Occorre quindi prevedere una serie di
strumenti che consentano il raggiungimento di accordi commerciali per
lo scambio di frequenze, il riutilizzo delle frequenze a livello
locale tra imprese a differente livello di attivita’, la possibilita’
di condividere le infrastrutture e di avvalersi di operatori terzi
per la realizzazione delle infrastrutture. Tali strumenti possono
consentire di espandere le aree di servizio, beneficiando della
conoscenza del territorio e della popolazione da parte delle imprese
locali, fermi restando gli obblighi minimi fissati nella procedura di
selezione e gli obblighi dell’aggiudicatario.
2.2. Disponibilita’ della banda e coordinamento con la difesa.
17. L’effettuazione delle procedure di selezione con tempi
differiti per i vari diritti d’uso comporta sia un onere per
l’Amministrazione nel bandire e gestire diverse procedure di gara per
un numero elevato di aree geografiche per quote comunque ridotte di
frequenza, sia uno svantaggio per il mercato, in quanto non fornisce
le necessarie certezze agli operatori nella programmazione degli
investimenti e, soprattutto, potrebbe indurre distorsioni nella
valutazione corretta dello spettro al momento di una eventuale
successiva selezione.
18. Per quanto attiene alle modalita’ di coordinamento con le
applicazioni del Ministero della difesa, il calendario di liberazione
prevede che le applicazioni residue della Difesa mantengano lo status
di servizio primario, cui deve essere garantita la protezione e da
cui non puo’ essere reclamata protezione, e l’associata durata di
tale vincolo.
2.3. Organizzazione dei blocchi di frequenza in gara e utilizzo
delle bande di guardia
19. In relazione alle modalita’ con cui viene organizzato lo
spettro ai fini della successiva assegnazione dei diritti d’uso,
l’assegnazione ottimale dello spettro non puo’ che essere quella di
blocchi contigui accoppiati, in quanto tale modalita’ assicura il
maggior grado di neutralita’ tecnologica. Infatti fissare a priori
una modalita’ d’uso ovvero una percentuale fissa di spettro per l’uso
TDD ed una per l’uso FDD, ovvero infine fissare a priori una
canalizzazione per l’uso dei blocchi, riduce la flessibilita’ di
scelta a parte dell’operatore, e, direttamente o indirettamente,
vincola l’uso della tecnologia, proprio quando la stessa tecnologia
dimostra uno sviluppo rapido che mal si coniuga con delle scelte
statiche.
20. L’Autorita’ ritiene che fissare esplicitamente una banda di
guardia esterna conduca ad un uso non ottimale dello spettro, sia in
quanto la dotazione complessiva disponibile non e’ elevata e quindi
e’ necessario riservare ai servizi quanta piu’ banda e’ possibile,
sia in quanto, come e’ stato fatto rilevare da alcuni rispondenti, e’
possibile, ai fini del coordinamento e solo nei casi in cui sia
effettivamente necessario, l’utilizzo di un canale interno “di
frontiera” quale canale di guardia, in particolare da parte degli
utilizzatori dello spettro in modalita’ TDD. Rimane ferma, per quanto
espresso precedentemente, la necessita’ che il Ministero delle
comunicazioni effettui ulteriori valutazioni al fine di verificare la
possibilita’ di ampliare, al massimo possibile, la quantita’ di
frequenza da assegnare a ciascun diritto d’uso.
21. Infine l’Autorita’ ritiene ragionevole offrire agli
aggiudicatari, in fase successiva alla gara ed al rilascio dei
titoli, previa autorizzazione, la possibilita’ di scambiare tra loro
di mutuo accordo blocchi di frequenza non accoppiati della stessa
ampiezza al fine di realizzare blocchi contigui di ampiezza maggiore
per l’uso TDD, ovvero interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere
l’uso di blocchi omologhi in aree di estensione geografica
confinanti.
2.4. Protezione dalle interferenze e coordinamento reciproco.
22. L’evoluzione delle tecnologie e l’utilizzo delle migliori
pratiche internazionali, tradotte nei rapporti e nelle
raccomandazioni dei rilevanti enti europei, consentono allo stato di
definire un ambiente che garantisce la protezione dalle interferenze.
In tale scenario l’Autorita’ ritiene opportuno fissare dei principi
guida relativamente alla responsabilita’ del coordinamento reciproco
tra gli operatori, sia di quelli che adoperano blocchi contigui nella
stessa area di estensione geografica sia di quelli che adoperano
blocchi omologhi in aree geografiche confinanti.
23. Secondo l’evoluzione delle tecnologie e degli standard, al fine
di consentire un utilizzo ordinato dello spettro e la protezione
dalle interferenze nocive, alcuni modi d’uso ed alcune architetture
di rete potrebbero essere soggetti a restrizioni specifiche sia della
flessibilita’ di utilizzo delle frequenze che delle relative
condizioni tecniche. In particolare il servizio mobile, che presenta
scenari maggiormente critici in termini di coesistenza con sistemi
simili o sistemi che adoperano altre architetture di rete, potrebbe
richiedere delle norme tecniche piu’ restrittive, rispetto ad altri
modi d’uso.
24. L’Autorita’ ritiene utile, coerentemente con la proposta
avanzata in sede di consultazione, che venga fornita agli operatori
la possibilita’, in fase di successiva all’aggiudicazione, di
scambiare semi-blocchi di frequenze accoppiate della stessa
dimensione nella stessa area di riferimento geografico, al fine di
creare blocchi contigui di dimensione maggiore per l’eventuale
utilizzo TDD. Tale previsione consentira’ un uso maggiormente
efficiente dello spettro e una semplificazione nelle necessita’ di
coordinamento, nonche’ un migliore adeguamento allo sviluppo delle
tecnologie.
25. Come per la definizione di bande di guardia esterne, anche
nella definizione di aree di rispetto ai confine delle aree di
estensione geografica il mutuo coordinamento consente in principio di
utilizzare lo spettro in maniera piu’ efficiente, riservandosi
l’Amministrazione di intervenire con disposizioni prescrittive in
caso di persistenza di interferenze nocive.
26. L’Autorita’ ritiene inoltre necessario che, ai fini della
realizzazione di un efficiente coordinamento reciproco, gli operatori
mettano reciprocamente a disposizione degli altri operatori
richiedenti l’ubicazione e le caratteristiche tecniche dei propri
impianti di rete interessati dal coordinamento.
2.5. Procedura di gara e durata dei diritti d’uso.
27. Relativamente alla scelta della procedura di selezione
l’Autorita’ ritiene, come anche previsto in precedenti procedure di
assegnazione delle frequenze, che un sistema basato sulla migliore
offerta economica risulti quello piu’ adatto alla selezione delle
offerte. Tale sistema coniuga, infatti, semplicita’ di esecuzione,
trasparenza nelle valutazioni ed assicura l’uso efficiente dello
spettro, in particolare quando sia stata prevista la maggiore
flessibilita’ possibile nell’utilizzo dello spettro stesso. Al
contrario una procedura di beauty contest, in particolare a livello
macroregionale, comporterebbe un maggiore aggravio per
l’amministrazione e soprattutto introdurrebbe una eccessiva
discrezionalita’ valutativa che potrebbe essere suscettibile di
alimentare lunghi contenziosi. Pertanto gli obiettivi di trasparenza
della procedura, e, non meno importante, di celerita’ di svolgimento
della gara, potranno essere ottenuti in maniera piu’ semplice con un
meccanismo quale l’asta. Si ritiene altresi’ che la tipologia di asta
piu’ coerente con le condizioni esistenti sia quella aperta a rilanci
multipli simultanei ascendente per lotti differenti, gia’ utilizzato
in passato nel caso di assegnazione di lotti di spettro tra loro
differenti, ad esempio nel Regno Unito e Germania. Tale sistema
consente la trasparenza contribuendo alla formazione di offerte che
riflettono il reale valore economico dello spettro, favorendo
l’aggiudicazione all’operatore piu’ efficiente e riducendo i rischi
di valutazioni sproporzionate.
28. L’Autorita’ ritiene opportuno che alla procedura di
presentazione delle offerte siano ammessi quei soggetti che
rispondono ai requisiti minimi di professionalita’ e solidita’
finanziaria indicati dal bando di gara.
29. Per quanto riguarda la fissazione del valore minimo per ciascun
diritto d’uso e ciascuna area geografica, l’Autorita’ ritiene
adeguato, come criterio, la fissazione di un valore proporzionale
alla quantita’ di spettro, alla popolazione potenzialmente servibile
in ciascuna area di estensione ed al prodotto interno lordo di
ciascuna area di estensione geografica. Il valore minimo potra’ anche
tenere conto delle eventuali limitazioni, sia temporali che
frequenziali, dovute alla esistenza dei servizi ad utilizzo primario
della Difesa.
30. L’Autorita’ ritiene opportuna la previsione di un ordine di
priorita’ nell’assegnabilita’ di uno dei diritti d’uso da porre a
gara, osservando al riguardo quanto segue. E’ stata rappresentata in
consultazione pubblica la circostanza che gli operatori esistenti con
maggiori capacita’ finanziarie potrebbero accaparrarsi le risorse
anche al solo scopo di rallentare la realizzazione di reti
alternative per l’accesso alla larga banda. In ultima analisi cio’
ridurrebbe il benessere dei consumatori, anche alla luce della
considerazione che nuovi operatori potrebbero non esser interessati
all’offerta di servizio in ambito locale, in particolare nelle aree
di ridotte dimensioni. Quanto segnalato in sede di consultazione
appare quindi condivisibile alla luce della situazione nazionale che
vede, come noto, una carenza di reti alternative per l’offerta di
servizi a larga banda al pubblico. Tanto premesso l’Autorita’ ritiene
proporzionato riservare uno solo dei diritti d’uso in via prioritaria
agli operatori che non dispongano di altre risorse spettrali per
l’offerta di servizi a larga banda comparabili a quelli BWA, al fine
di favorire la realizzazione di nuove reti di accesso alla larga
banda e l’ingresso di nuovi operatori, maggiormente radicati sul
territorio, eventualmente anche su base regionale, che possano
predisporre una offerta di servizi piu’ mirata alle esigenze locali
dei cittadini.
31. Per quanto riguarda le relazioni tra i soggetti ammessi alle
procedure di gara, si precisa che per ciascuna area non e’ ammessa la
partecipazione di piu’ soggetti tra loro in relazione di controllo o
collegamento e che anche societa’ di tipo consortile con specifiche
caratteristiche potranno concorrere, in linea con quanto gia’
disposto dall’Autorita’ in passate selezioni.
32. L’Autorita’ ritiene opportuno indicare in 15 anni la durata dei
diritti d’uso. Tale termine, in linea con gli esiti della
consultazione, appare idoneo a contemperare l’esigenza di ritorno
degli investimenti.
33. Per quanto riguarda le eventuali frequenze non assegnate dopo
la procedura di selezione, l’Autorita’ ritiene che esse possano
essere rimesse a gara a beneficio degli aggiudicatari ovvero dei
partecipanti ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano
espresso interesse, con la possibilita’ per essi di accedere al
massimo ad un diritto d’uso aggiuntivo in ciascuna delle aree
interessate, nel rispetto di quanto previsto per l’assegnabilita’
delle diverse tipologie di diritti d’uso. Al fine di consentire una
piu’ semplice assegnazione per tali blocchi di frequenze residuali si
utilizzera’ una modalita’ di asta semplificata, sulla base di una
offerta singola di rilancio in busta chiusa.
2.6. Pianificazione di rete e circolazione dei terminali.
34. L’Autorita’ ritiene opportuno consentire all’operatore di rete
autonomia nella definizione del proprio network planning, cosi’ come
avviene attualmente nel caso dei sistemi radiomobili. Tale
impostazione e’ del resto coerente con l’approccio dell’assegnazione
della frequenze per bacino di area e non dell’assegnazione per
impianto, tipico di un ambiente di servizi fissi tradizionali
punto-punto.
35. Riguardo la necessita’ del registro delle stazioni utente
fisse, l’Autorita’ rileva che, sebbene sia condivisibile
l’osservazione che lo sviluppo della tecnologia ed i fenomeni della
convergenza rendano sempre piu’ indistinguibili le applicazioni
nomadiche da quelle tipicamente mobili, allo stato e limitatamente al
BWA, una installazione fissa e’ chiaramente, nonche’ abbastanza
semplicemente, identificabile. Inoltre per loro natura le
installazioni fisse si prestano ad utilizzi per periodi continuativi
relativamente lunghi e tipicamente gestiscono un livello medio di
potenza emessa maggiore in maniera concentrata. Infine e’ presumibile
che in caso di installazioni di tipo condominiale una installazione
fissa possa servire piu’ di un singolo utente, inteso come
utilizzatore di unita’ abitativa. L’Autorita’ ritiene quindi
opportuno stabilire che gli aggiudicatari debbano mantenere, in un
apposito registro, nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione
dei dati personali, l’ubicazione delle stazioni di utente fisse.
3. Obblighi associati ai diritti d’uso delle frequenze.
3.1. Neutralita’ delle tecnologie e dei servizi.
36. Per quanto attiene alla neutralita’ tecnologica questa e’ gia’
un principio del vigente quadro regolatorio e pertanto l’Autorita’
intende conformare ad esso le proprie decisioni. Lo scopo primario
della presente procedura di assegnazione e’ quello di colmare, almeno
parzialmente, il grave deficit concorrenziale in infrastrutture di
accesso alle reti. L’Autorita’ ritiene pertanto che la destinazione
della banda sia quella per servizi di accesso a larga banda al
pubblico. Infatti, lo scenario nazionale vede una carenza di reti
alternative di accesso a larga banda, che puo’ essere mitigata con
l’utilizzazione della banda in questione. In tale ottica l’utilizzo
della banda a 3.5 GHz per servizi interni di rete, backhauling, ponti
radio, distribuzione dei segnali radiotelevisivi, costituisce un uso
non in linea con lo scopo cui e’ destinata la banda, in quanto
sottrae risorse per l’utilizzo a favore dell’utenza. Pertanto tali
usi non sono ammissibili, anche alla luce della disponibilita’ di
altre bande di frequenza all’uopo destinate o soluzioni alternative
per il medesimo scopo.
3.2. Obblighi di copertura.
37. Su tale punto l’Autorita’ ritiene che, coerentemente con le
procedure adottate in altre selezioni competitive, ad esempio l’UMTS
ed il WLL, la prescrizione di un obbligo minimo di copertura e di
avvio commerciale del servizio contribuisce a garantire maggiormente
sia la reale volonta’ dell’impresa a realizzare i servizi previsti,
limitando possibili fenomeni di pre-emption, sia l’utilizzo effettivo
dello spettro.
38. La declinazione degli obblighi di copertura puo’ essere
effettuata nella forma del c.d. use-it-or-lose-it, come avviene anche
in altri Paesi europei; l’assolvimento di tali obblighi consiste
quindi nell’installare stazioni radio fisse in ciascuna delle aree
previste ed avviare il servizio commerciale.
39. Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di copertura,
appare evidente che tale definizione non dovrebbe riguardare solo le
aree urbane tout court, che dovrebbero essere lasciate alla libera
valutazione del mercato, bensi’ insistere sulle aree con carenza di
reti radio alternative per l’accesso a larga banda.
40. L’Autorita’ ritiene di stabilire quindi un sistema flessibile
basato sul raggiungimento di un numero certo di aree comunali da
coprire entro 30 mesi dal conseguimento del diritto d’uso. I
territori comunali di ciascuna provincia inclusa nell’area di
estensione geografica pertinente sono suddivisi in tre elenchi sulla
base della popolazione residente e della presenza, in ciascuna area
della copertura radiomobile di terza generazione (3G). Agli impianti
BWA realizzati nei comuni presenti in ciascuno dei tre elenchi e’
assegnato il punteggio indicato nella tabella seguente :
a) comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano
privi di copertura 3G: 15 punti per impianto, fino ad un massimo di
15 punti a comune;
b) comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che
risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto, fino ad un
massimo di 20 punti a comune;
c) rimanenti comuni: 5 punti ad impianto, fino ad un massimo di
30 punti a comune.
Il singolo aggiudicatario, nella istallazione della propria rete,
dovra’ assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione
geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo
diritto d’uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti
scegliendo autonomamente i comuni da coprire e sommando il punteggio
relativo a ciascun impianto BWA realizzato in ciascun comune,
individuato sulla base dell’appartenenza ad uno dei tre elenchi.
L’impianto si intende realizzato mediante l’installazione e la messa
in servizio di una Central Station per la fornitura dei servizi di
accesso BWA al pubblico, utilizzando le frequenze assegnate.
L’aggiudicatario dovra’ specificare il proprio piano di copertura
prima del rilascio del diritto d’uso. Al fine di seguire l’evoluzione
di mercato e gli eventuali sviluppi locali di tipo industriale o
demografico, l’aggiudicatario potra’, successivamente e su propria
richiesta, modificare il piano, previa notifica al Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto degli obblighi previsti.
41. L’obbligo di copertura deve essere presidiato dalla
possibilita’ di revoca del diritto d’uso nell’area geografica
interessata qualora il mancato assolvimento superi una determinata
soglia, ritenuta congrua al 40%.
42. Al fine di favorire l’uso efficiente delle risorse frequenziali
che saranno aggiudicate e scongiurare fenomeni di foreclosure,
l’Autorita’ ritiene inoltre opportuna l’introduzione di un ulteriore
vincolo per gli aggiudicatari, consistente nell’obbligo di
utilizzazione, entro termini prefissati, delle risorse stesse per
l’offerta di servizi di accesso a larga banda anche nelle aree
comunali non incluse nel piano di copertura obbligatoria di ciascun
aggiudicatario. In particolare gli aggiudicatari che, dopo il termine
di 30 mesi dal rilascio del diritto d’uso, non dimostrino
possibilita’ concrete di utilizzo, diretto o indiretto, delle
frequenze assegnate per l’offerta al pubblico dei servizi di
broadband wireless access nelle aree comunali diverse da quelle
indicate nei rispettivi piani di copertura sono tenuti a soddisfare,
sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non
discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze
stesse. Tale vincolo appare giustificato dalla necessita’ di
garantire l’uso efficiente delle frequenze in questione per gli scopi
alla quale sono destinate in una situazione di scarsita’ di reti di
accesso alla larga banda ed evitare fenomeni di pre-emption.
3.3. Ulteriori obblighi per gli aggiudicatari.
43. Per quanto riguarda l’obbligo di condivisione dei siti
l’Autorita’, come previsto all’art. 89, comma 1, del Codice,
incoraggia la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture
proprietarie fra gli operatori di rete, ma ritiene al momento che non
sussistano le condizioni per imporre specifici obblighi agli
aggiudicatari.
44. L’Autorita’ ritiene opportuno introdurre una serie di misure
che consentano una maggiore flessibilita’ nell’utilizzo dello
spettro, in linea con i piu’ recenti orientamenti della Commissione
europea. In particolare l’Autorita’ ritiene opportuna l’introduzione
della facolta’ per gli aggiudicatari di coprire aree locali mediante
accordi commerciali. Tali accordi possono riguardare aree provinciali
o pluriprovinciali, al fine di non frammentare eccessivamente
l’utilizzo in una moltitudine di operatori di microaree che
comporterebbe un utilizzo poco efficiente dello spettro, con
incrementi su base provinciale, e sono basati su principi di equita’
e non discriminazione.
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “Broadband Wireless Access (BWA)”: un sistema di
radiocomunicazioni che consente di offrire all’utente servizi di
accesso a larga banda alle reti, tramite collegamenti via radio fra
una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e
determinata ed un numero multiplo di stazioni utente collegate a
detta stazione base;
b) “FDD (Frequency Division Duplex)”: sistema duplex a divisione
di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in
trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande
di frequenza differenti;
c) “spettro accoppiato”: due porzioni di spettro radioelettrico,
della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;
d) “PFD (Power Flux Density)”: flusso di densita’ di potenza per
unita’ di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2);
e) “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario di
diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal
presente provvedimento;
f) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero delle
comunicazioni, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla
base dei criteri fissati nel presente provvedimento, le procedure per
l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze BWA e da’ loro
avvio;
g) “area di estensione geografica”: l’area geografica di
validita’ dei diritti d’uso delle frequenze oggetto del presente
provvedimento. L’area di estensione geografica e’ di norma
macroregionale, definita dal Ministero delle comunicazioni mediante
l’aggregazione di piu’ regioni geograficamente confinanti, da un
minimo di due ad un massimo di quattro; le regioni insulari possono
essere escluse da tali aggregazioni; la definizione delle aree viene
specificata nel bando di gara;
h) “piano dei blocchi di frequenze in gara”: l’elenco, inclusivo
dei limiti nominali inferiore e superiore in frequenza, dei diritti
d’uso in spettro accoppiato, distinto per area di estensione
geografica, oggetto delle procedure di gara di cui al presente
provvedimento, comprensivo delle limitazioni geografiche inerenti
alla protezione dei servizi di tipo primario della Difesa, di tipo
radiolocalizzazione e servizio fisso, e della loro durata, secondo
quanto previsto dal bando di gara;
i) “TDD (Time Division Duplex)”: sistema duplex a divisione di
tempo; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e
quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenza, in tempi
differenti.
4. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art.
1, comma 1, del Codice.

Art. 2.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il
rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nella banda
3.4–3.6 GHz per ciascuna area di estensione geografica, per
l’utilizzo per l’offerta di servizi di accesso diretto di tipo
Broadband Wireless Access al pubblico. Sono pertanto escluse le
utilizzazioni per finalita’ diverse.
2. L’esercizio dei diritti d’uso di cui al comma precedente e’
condizionato al rispetto dell’obbligo di protezione dei servizi
primari residui relativi alle applicazioni del Ministero della
difesa, per una durata prefissata, secondo quanto previsto nel bando
di gara.
3. Secondo il piano dei blocchi di frequenza in gara, sono
rilasciabili 3 diritti d’uso per area di estensione geografica,
ciascuno di ampiezza frequenziale pari ad almeno 2times 21 MHz, in
spettro accoppiato, utilizzando tutta la banda resa disponibile per i
servizi pubblici BWA.
4. Uno dei tre diritti d’uso e’ riservato prioritariamente per
l’assegnazione ai soggetti che non dispongano direttamente di diritti
d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione
mobile di terza generazione e se in forma associata:
a) non esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un soggetto che dispone di diritti d’uso di
risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di
terza generazione;
b) non siano sottoposti al controllo, direttamente o
indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche
componente, che dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per
l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;
c) non siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta,
anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che
a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un
soggetto, anche componente, che dispone di diritti d’uso di risorse
spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza
generazione.
5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti
dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo
prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.
6. Il Ministero delle comunicazioni definisce le aree di estensione
geografica mediante l’aggregazione dei territori regionali italiani
confinanti, da un minimo di due ad un massimo di quattro per singola
area. Le regioni insulari possono essere escluse da tale
aggregazione. Nella definizione delle dette aree, il Ministero tiene
conto dei seguenti criteri:
a) popolazione residente;
b) sostenibilita’ degli investimenti con riferimento, tra
l’altro, al numero di territori comunali individuati, per ciascuna
area di estensione geografica, nell’elenco di cui all’art. 9,
comma 1, sub a);
c) entita’ delle limitazioni dovute alle applicazioni residue
della Difesa.
7. Relativamente al diritto d’uso riservato ai sensi del comma 4,
il Ministero delle comunicazioni puo’ decomporre le aggregazioni di
cui al comma precedente in territori regionali.
8. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioe’
comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie per
l’utilizzo ordinato dello spettro.
9. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento
hanno una durata di 15 anni a partire dalla data di rilascio e sono
rinnovabili.

Art. 3.

Condizioni generali per il rilascio delle risorse frequenziali

1. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento
sono rilasciati all’esito di una procedura unitaria da effettuare
contemporaneamente per tutti i diritti d’uso in gara.
2. Ad uno stesso soggetto puo’ essere assegnato un solo diritto
d’uso per ciascuna area di estensione geografica prevista, fatto
salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Capo II
Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla
procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al
presente provvedimento, e’ aperta a tutti soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti nel successivo bando di gara, fatta salva la
riserva di cui all’art. 2, comma 4.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 comprendono, tra
l’altro, l’idoneita’ tecnica e commerciale dei soggetti all’utilizzo
delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi.
3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente
comma 1, devono fornire l’indicazione dell’area o delle aree di
estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione.
4. La partecipazione di societa’ consortili di cui all’art. 2602
del codice civile e’ ammessa, a condizione che queste assumano, anche
successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei
diritti d’uso, la forma di societa’ di capitali secondo quanto
stabilito dall’art. 2615-ter del codice civile, rispettando i
seguenti ulteriori requisiti:
a) l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di
versare contributi in denaro;
b) per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale
deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel
bando di gara;
c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti
d’uso;
d) l’oggetto sociale prevede il complesso delle attivita’
connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;
e) le eventuali societa’ estere partecipanti al consorzio
rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le societa’ estere al
comma 1.
5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista
dal presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto
componenti di consorzio:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o
in quanto componente di consorzio;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta
singolarmente o in quanto componente di consorzio;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua
volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti
dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo
prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.
7. I soggetti che richiedono la partecipazione per piu’ di una area
di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed
in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree
richieste, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.
8. La partecipazione e’ garantita da un apposito deposito
cauzionale fissato nel bando di gara.

Art. 5.

Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze
sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla
base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull’importo
offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi,
secondo le modalita’ stabilite nel bando di gara, a partire da un
importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica
e ciascun blocco di frequenze in gara e indicato nello stesso bando
di gara.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono rese pubbliche.

Art. 6.

Procedura in caso di frequenze non assegnate

1. All’esito delle procedure di cui all’art. 5, qualora fossero
rimasti diritti d’uso non assegnati, questi sono posti a gara tra
tutti gli aggiudicatari e gli ammessi alla presentazione delle
offerte che ne abbiano manifestato l’interesse. Per tali diritti
d’uso non si applica la riserva di cui all’art. 2, comma 4.
2. Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d’uso gia’ assegnati,
puo’ essere assegnato un solo diritto d’uso aggiuntivo per ciascuna
area di estensione geografica prevista, per i diritti d’uso di cui al
comma 1.
3. Gli aggiudicatari del diritto d’uso aggiuntivo sono individuati,
per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie
distinte per ciascun diritto basate sull’importo offerto, presentato
in busta chiusa e sigillata, obbligatoriamente, singolarmente per
ciascun blocco di frequenze di interesse, ed al massimo per un solo
specifico blocco di frequenze per area, costituente un rilancio
rispetto al valore minimo di riserva stabilito per ciascuna area di
estensione geografica e ciascun blocco di frequenze, eventualmente
anche nullo, secondo le modalita’ fissate nello stesso bando di gara.
Tale procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte
le aree di estensione geografica interessate.
4. Per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di
frequenze, il rilascio dei diritti d’uso aggiuntivi avviene secondo
l’ordine della rispettiva graduatoria, che viene resa pubblica,
formata sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine di priorita’
esposto:
a) entita’ dell’offerta economica di rilancio per il blocco
richiesto;
b) l’essere un soggetto che non sia autorizzato all’offerta di
servizi di comunicazione elettronica, per l’area di estensione
geografica in considerazione.
In caso di eventuali parita’ l’ordine viene definito attraverso il
sorteggio. L’assegnazione dei diritti d’uso avviene al valore minimo
maggiorato dell’eventuale rilancio.
5. In caso di ulteriori frequenze non assegnate la procedura di cui
al comma 1 puo’ essere ripetuta.

Capo III
Obblighi associati ai diritti d’uso

Art. 7.

Contributi

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell’offerta
prodotta al termine delle procedure di cui all’art. 5 e all’art. 6,
per il blocco di frequenze e l’area di estensione geografica
relativa, a titolo di contributo per la concessione di diritti d’uso
delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1,
del Codice, secondo le modalita’ specificate nel bando di gara.
2. Il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione di
cui ai precedenti articoli 5 e 6, e’ determinato, per ciascun diritto
d’uso e ciascuna area di estensione geografica, tenendo conto della
larghezza di banda definita per i diritti d’uso, sulla base dei
criteri di seguito elencati:
a) in misura proporzionale alla quantita’ di spettro del diritto;
b) in misura proporzionale alla popolazione potenzialmente
servibile in ciascuna area di estensione geografica;
c) in misura proporzionale al prodotto interno lordo della
relativa area di estensione geografica;
d) mediante l’uso di un fattore di riduzione che tiene conto
delle eventuali limitazioni dovute alla esistenza dei servizi ad
utilizzo primario della Difesa nell’area di estensione geografica.
3. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti
amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai
necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente
provvedimento, nonche’ degli altri eventuali contributi per la
concessione di diritti d’uso dei numeri o dei diritti di installare
infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed
effettuazione della procedura di assegnazione dei diritti d’uso sono
posti a carico del complesso degli introiti derivanti dalle offerte
aggiudicatarie.

Art. 8.

Condizioni per l’utilizzo efficiente delle frequenze

1. L’aggiudicatario puo’ utilizzare il blocco di frequenze
accoppiato di cui al diritto d’uso assegnato sia in modalita’ FDD che
in modalita’ TDD. Non sono previsti canali di guardia esterni tra i
blocchi di frequenze in gara e pertanto l’aggiudicatario deve
assicurare il rispetto delle norme tecniche riguardanti le emissioni
(Maximum EIRP e Block Edge Mask) previste dalla Raccomandazione n.
ECC/REC(04)05. Gli operatori che utilizzano blocchi adiacenti nella
stessa area di estensione geografica possono, in fase successiva,
concordare differenti modalita’ di coordinamento, pur di non causare
interferenze ad altri utilizzatori dello spettro, nel rispetto delle
norme vigenti in tema di emissioni elettromagnetiche.
2. Fatto salvo quanto previsto in termini di obblighi
dell’aggiudicatario, gli aggiudicatari dei blocchi possono chiedere,
di mutuo accordo prima del rilascio dei diritti d’uso, di scambiare
tra loro porzioni contigue di spettro accoppiato, della stessa
dimensione e nella stessa area di estensione geografica, al fine di
ottenere il diritto d’uso di porzioni di spettro contigue di ampiezza
maggiore per l’utilizzo in modalita’ TDD, ovvero di scambiare tra
loro interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere l’utilizzo di
blocchi di spettro omologhi in aree geografiche confinanti. Tale
facolta’ puo’ essere esercitata previa autorizzazione del Ministero
delle comunicazioni e sentito il parere dell’Autorita’, durante il
periodo di validita’ dei diritti d’uso.
3. Gli aggiudicatari che operano in prossimita’ del confine dello
Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento
stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che
operano in prossimita’ del confine di un area di estensione
geografica puo’ essere imposto all’atto del rilascio del diritto
d’uso, o successivamente in caso di esistenza di interferenze nocive,
l’obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d’utente sia dalle
stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli
prestabiliti (di norma -122 dBW/(MHz * m2) al confine. Ove necessario
la definizione del PFD viene effettuata utilizzando la procedura di
cui alla Raccomandazione n. ECC/REC/(04)05 e ove applicabile la
Raccomandazione n. 100 della CEPT. Fatte salve le norme relative al
coordinamento internazionale, in ogni caso gli aggiudicatari che
intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km
di distanza dal confine dell’area di estensione geografica, qualora
l’applicazione delle norme tecniche prima richiamate non garantisse
la protezione dalle interferenze nocive, devono assicurare il
coordinamento e/o l’adozione di specifiche tecniche di mitigazione
con l’operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande
nelle aree di estensione geografica confinanti.
4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee
ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro
elettromagnetico autorizzati. Per l’effettivo esercizio degli
impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia
urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene
del lavoro, nonche’ al rispetto dei valori limite del campo
elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad
acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove
previsto, le autorizzazioni da parte delle autorita’ competenti. In
particolare gli aggiudicatari che intendono utilizzare il proprio
blocco di frequenze in modalita’ TDD devono assicurare il
coordinamento e/o l’adozione di specifiche tecniche di mitigazione
con gli utilizzatori dei blocchi adiacenti, siano essi utilizzatori
in modalita’ TDD che FDD, secondo le best practices suggerite dagli
standard e dalle raccomandazioni europee. In caso di persistenza di
interferenze nocive puo’ essere tra l’altro imposta, dal Ministero
delle comunicazioni, la sincronizzazione delle reti che operano in
blocchi adiacenti.
5. Al fine di consentire l’opportuno coordinamento, gli
aggiudicatari sono tenuti a rendere disponibili agli altri
aggiudicatari, sulla base di una motivata richiesta ed a condizione
di reciprocita’, le caratteristiche tecniche e la locazione
geografica degli impianti installati. In caso di colocazione di
impianti gli aggiudicatari sono tenuti ad adottare le best practices
di site engineering suggerite dalla letteratura tecnica.
6. Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire la protezione dalle
interferenze alle installazioni primarie della Difesa esistenti nel
territorio di validita’ del proprio diritto d’uso, per la durata
stabilita dal piano dei blocchi di frequenza in gara, e non possono
pretendere protezione da questi.

Art. 9.

Obblighi degli aggiudicatari

1. Il Ministero delle comunicazioni suddivide in tre elenchi i
comuni di ciascuna provincia inclusa nell’area di estensione
geografica pertinente sulla base della popolazione residente e della
presenza, in ciascun territorio comunale, della copertura di reti
mobili di terza generazione (3G). A ciascuno degli impianti BWA
realizzati nei comuni presenti nei tre elenchi e’ assegnato il
punteggio indicato nel seguito:
a) comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano
privi di copertura 3G: 15 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo
di 15 punti per ciascun comune;
b) comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che
risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto BWA, fino ad un
massimo di 20 punti per ciascun comune;
c) rimanenti comuni: 5 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo
di 30 punti per ciascun comune.
La copertura 3G e’ verificata secondo le modalita’ stabilite nel
bando di gara.
2. Il singolo aggiudicatario, nella istallazione ed esercizio della
propria rete BWA, deve assicurare, per ogni provincia di ciascuna
area di estensione geografica pertinente ed entro 30 mesi dal
rilascio del relativo diritto d’uso, il raggiungimento di almeno 60
punti, ottenuti scegliendo autonomamente i territori comunali da
coprire e sommando il punteggio relativo agli impianti BWA realizzati
in ciascuno di essi, individuato sulla base dell’appartenenza ad uno
dei tre elenchi. I predetti elenchi possono essere aggiornati dal
Ministero delle comunicazioni entro 24 mesi dal termine delle
procedure, ove necessario.
3. Un impianto BWA si intende realizzato mediante la messa in
servizio di una Central Station, connessa ad una rete di trasporto, e
l’avvio del servizio commerciale al pubblico, utilizzando le
frequenze attribuite.
4. Gli aggiudicatari rendono noto al pubblico, secondo le modalita’
stabilite nel bando di gara, il piano di copertura per l’assolvimento
degli obblighi di cui al precedente comma 2 prima del rilascio del
relativo diritto d’uso. Il predetto piano puo’ essere modificato
successivamente, su richiesta dell’aggiudicatario, anche con riguardo
agli eventuali aggiornamenti di cui al medesimo comma 2, nel rispetto
degli obblighi previsti, previa notifica al Ministero delle
comunicazioni. Ai fini di verifica, gli aggiudicatari trasmettono al
Ministero delle comunicazioni, con cadenza annuale, lo stato di
avanzamento dei piani di copertura relativi a ciascun diritto d’uso
assegnato.
5. Ferma restando la responsabilita’ principale dell’aggiudicatario
in ordine al rispetto degli obblighi connessi alla titolarita’ del
diritto d’uso, gli aggiudicatari possono assolvere gli obblighi di
cui al comma 2 direttamente ovvero mediante soggetti terzi in
possesso delle idonee autorizzazioni per l’offerta di reti e servizi
di comunicazione elettronica sulla base di accordi commerciali di
utilizzo dei diritti d’uso delle frequenze, su base provinciale o
pluriprovinciale, nell’ambito dell’area di estensione geografica
rilevante. Tali accordi, realizzati sulla base di criteri di equita’
e non discriminazione, sono notificati all’Autorita’ ed al Ministero
delle comunicazioni.
6. Il livello di copertura di cui al comma 2 deve essere mantenuto
per tutta la durata del rispettivo diritto d’uso, anche con riguardo
a possibili modifiche delle aree dei comuni.
7. Gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio
del diritto d’uso ovvero dall’effettiva disponibilita’ delle
frequenze, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo
impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze
assegnate per l’offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless
access nei territori comunali diversi da quelli individuati nel piano
di copertura di cui al precedente comma 4, sono tenuti a soddisfare,
sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non
discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze
stesse.
8. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in
caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle
frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui
al presente articolo puo’ essere disposta la revoca del diritto d’uso
nelle aree di estensione geografica interessate ed e’ immediatamente
inibito l’uso delle frequenze assegnate. Nel caso l’obbligo di cui al
comma 2 non venga rispettato per piu’ del 40% di quanto previsto per
la pertinente area di estensione geografica, e’ disposta la revoca
del diritto d’uso per la medesima area. In caso di revoca nessun
rimborso e’ dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le
relative frequenze potranno essere riassegnate.
9. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano
gia’ in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa
vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione
elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per
l’utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche
disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia.
10. Gli aggiudicatari debbono conservare in un apposito registro i
dati relativi all’ubicazione delle installazioni di apparati utente
in postazione fissa.
11. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti
soggette alle relative servitu’, l’aggiudicatario e’ tenuto ad
acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di
sicurezza aeronautici.

Art. 10.

Uso degli apparati e approvazione delle interfacce

1. L’aggiudicatario e’ tenuto ad utilizzare apparati conformi agli
standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano Nazionale
di Ripartizione delle Frequenze, ovvero ad essi equivalenti e
compatibili. In ogni caso l’aggiudicatario che adoperi apparati
dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti, si
impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi
autorizzati.
2. Gli apparati utilizzati devono essere conformi a quanto previsto
dalla direttiva n. 1999/5/CE.
3. Le specifiche tecniche delle interfacce dei sistemi utilizzati
dagli aggiudicatari, qualora non gia’ pubbliche, devono essere
pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita’ europee, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della
direttiva n. 1999/5/CE.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 11.

Disposizioni finali

1. L’Autorita’ si riserva di adeguare il contenuto del presente
provvedimento in relazione ad eventuali raccomandazioni o decisioni
della Commissione europea in materia, ovvero in relazione
all’adeguamento del quadro regolatorio di settore.
2. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento
non da’ titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori
frequenze, ne’ nelle bande oggetto del presente provvedimento ne’ in
altre bande. Gli eventuali soggetti terzi di cui all’art. 9, comma 5,
non maturano diritti all’assegnazione delle frequenze di cui abbiano
l’uso.
3. Alle controversie tra operatori che possono sorgere in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9, commi 5 e 7, del
presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 11, della legge n. 249/1997. Rimangono ferme le norme in merito
alla risoluzione delle altre controversie.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 9 maggio 2007

Il presidente
Calabro’

I commissari relatori
Innocenzi Botti – Lauria

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