Criteri per l’attivita’ cinematografica d’essai. (10A07178)
Titolo I
Qualifica di sala e di film d’essai
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della disciplina in materia di attivita’ cinematografiche;
Visto l’art. 19 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le
attivita’ cinematografiche, sono definiti i criteri per la
concessione di premi alle sale d’essai ed alle sale delle comunita’
ecclesiali o religiose;
Visto l’art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004 e successive
modificazioni, recante «Criteri per la concessione di premi alle sale
d’essai ed alle sale delle comunita’ ecclesiali o religiose»;
Ritenuto di dover sostituire il citato decreto ministeriale 10
giugno 2004 con un nuovo decreto recante criteri per l’attivita’
cinematografica d’essai, alla luce delle rinnovate esigenze volte a
determinare un piu’ efficiente andamento del sostegno statale alla
programmazione dei film d’essai;
Sentita la Consulta territoriale per le attivita’ cinematografiche,
nella seduta del 1° aprile 2009;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 17 dicembre 2009;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Qualifica di sala d’essai e adempimenti delle sale della comunita’
ecclesiale o religiosa per l’attivita’ d’essai
1. La qualifica di sala d’essai si ottiene a seguito di
dichiarazione del titolare della sala attestante l’impegno, per
almeno un biennio, alla programmazione di film d’essai ed equiparati
ai sensi dell’art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, d’ora in avanti: decreto
legislativo, e delle disposizioni del presente decreto. La
dichiarazione e’ presentata sui moduli predisposti dal Ministero per
i beni e le attivita’ culturali, d’ora in avanti: Amministrazione
entro il 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento
dell’impegno attestato. Tali moduli sono pubblicati sul sito internet
della direzione generale per il cinema entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. La qualifica di cui al
presente comma ha validita’, in sede di prima dichiarazione, per un
periodo non inferiore a un biennio.
2. Ai fini dei benefici di cui al presente decreto, il titolare
della sala della comunita’ ecclesiale o religiosa di cui all’art. 2,
comma 10, del decreto legislativo si impegna con propria
dichiarazione, per almeno un biennio, a programmare film d’essai
secondo le previsioni stabilite per tale tipologia di sala dall’art.
3, comma 2. Tale dichiarazione va, altresi’, corredata
dall’attestazione del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2,
comma 10, del decreto legislativo.
3. La direzione generale per il cinema provvede alla pubblicazione
nel sito della direzione generale per il cinema dell’elenco delle
sale d’essai, nonche’ delle sale della comunita’ ecclesiale o
religiosa che svolgano attivita’ d’essai.
4. Il rinnovo della dichiarazione d’impegno, per uno o piu’ anni,
da parte del titolare delle sale di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, va effettuato entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del
periodo per il quale si e’ precedentemente impegnato. Il titolare
presenta, entro il 31 gennaio, l’elenco della programmazione
integralmente svolta dalla sala nell’anno precedente. Limitatamente
alle sale d’essai, l’elenco e’ presentato entro i suddetti termini
anche in assenza dell’istanza di premio di cui all’art. 3 del
presente decreto, ai fini del mantenimento della qualifica di cui al
comma 1.
5. La qualifica di sala d’essai decade:
a) nel caso di mancato rinnovo, come previsto al comma 4 del
presente articolo, della dichiarazione di cui al comma 1;
b) nel caso di richiesta dell’interessato;
c) nel caso di mancata effettuazione, accertata
dall’Amministrazione, della programmazione di cui all’art. 2, comma
9, del decreto legislativo.
6. Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva
programmazione cinematografica si intende quello nel quale, nella
fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 23, abbiano inizio
esclusivamente proiezioni di film di lungometraggio riconosciuti
d’essai.
7. L’Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche
in merito alla veridicita’ dei dati riportati nell’elenco della
programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano
dichiarazioni false, l’Amministrazione, fatte salve le ordinarie
conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala
dall’elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La medesima sala
non potra’, altresi’, essere inserita in tale elenco per i successivi
tre anni.
Titolo I
Qualifica di sala e di film d’essai
Art. 2
Qualifica di film d’essai
1. La Commissione di cui all’art. 8 del decreto legislativo
provvede al riconoscimento dei film d’essai su proposta del direttore
generale per il cinema ovvero su istanza dell’impresa di produzione o
di distribuzione del film, nonche’ delle associazioni nazionali o
enti di promozione della cultura cinematografica. La Commissione si
riunisce almeno una volta al mese.
2. L’impresa interessata presenta l’istanza sugli appositi moduli
predisposti dall’Amministrazione contestualmente o successivamente
alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film.
La Commissione di cui all’art. 8 del decreto legislativo esprime il
proprio parere entro sessanta giorni dall’istanza.
3. Ai fini dell’espressione del parere, i componenti della
Commissione possono procedere alla visione del film, ovvero
dichiarare di aver gia’ visionato l’opera anche privatamente.
4. Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di
film d’essai e’ attribuita dalla Commissione di cui all’art. 8 del
medesimo decreto a film italiani e stranieri, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla
diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini
dell’espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di
un’eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni
internazionali.
5. La qualifica di film d’essai e’ automaticamente attribuita per
le ipotesi previste dall’art. 2, comma 6, del decreto legislativo, e,
per quanto attiene alla lettera d) del medesimo comma, ai film in
concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie
«miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior
opera prima», «miglior documentario», «miglior film d’animazione»,
dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo
nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Roma,
Torino, Pesaro, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar,
European Film Awards, Cesar, Nastri d’Argento, Golden Globes.
6. Nell’ambito delle proprie competenze, e ai soli fini
dell’attribuzione del premio di cui all’art. 3 del presente decreto,
la Commissione di cui all’art. 8 del decreto legislativo attribuisce
attestazioni di eccellenza a film d’essai di particolare livello
artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente
sulla base del comma 5 del presente articolo.
Titolo II
Concessione di premi per l’attivita’ d’essai
Art. 3
Condizioni di ammissibilita’
1. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera c), del decreto
legislativo, sono concessi premi per l’attivita’ d’essai su apposita
istanza dei titolari delle sale di cui all’art. 1 del presente
decreto, verificate le condizioni di ammissibilita’ di cui al comma 2
del presente articolo.
2. Sono condizioni di ammissibilita’ dell’istanza di premio:
a) per le sale d’essai, aver svolto la programmazione
conformemente alle previsioni dell’art. 2, comma 9, del decreto
legislativo;
b) per le sale della comunita’ ecclesiale o religiosa, aver
svolto la programmazione conformemente alle previsioni di cui alle
lettere d), e) e f) del presente comma;
c) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli
adempimenti rispettivamente richiesti nell’art. 1 del presente
decreto;
d) aver svolto, nell’anno solare cui si riferisce l’istanza di
premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione nel caso
di sala cinematografica, o di sessanta giorni nel caso di arena, di
sala della comunita’ ecclesiale o religiosa o di sala ad attivita’
stagionale operante in comuni con meno di 10.000 abitanti;
e) aver programmato film d’essai per un numero minimo di fine
settimana (sabato e domenica) pari a sedici per le sale al chiuso
ubicate in comuni con piu’ di 40.000 abitanti, ovvero dodici se
ubicate in comuni fino a 40.000 abitanti. Per le sale della comunita’
ecclesiale o religiosa, e per le sale ad attivita’ stagionale
operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione
dovra’ essere pari ad almeno cinque fine settimana. Le multisale con
piu’ di cinque schermi dovranno in ogni caso programmare film d’essai
per un numero minimo di sedici fine settimana;
f) nel caso di sala della comunita’ ecclesiale o religiosa, aver
proiettato film d’essai, nel rispetto dell’art. 2, comma 10, secondo
periodo, del decreto legislativo, secondo le percentuali di effettiva
programmazione cinematografica annuale di cui all’art. 2, comma 9,
primo e secondo periodo, del medesimo decreto, nonche’ aver riservato
almeno il venti per cento delle giornate di programmazione nell’anno
solare ai film di produzione italiana o di Paesi dell’Unione europea.
Titolo II
Concessione di premi per l’attivita’ d’essai
Art. 4
Istanza di premio
1. L’istanza di premio d’essai, redatta in duplice copia sugli
appositi moduli dell’Amministrazione pubblicati nel sito Internet
della direzione generale per il cinema, completa degli allegati
richiesti e ivi indicati, sottoscritta dalla persona fisica o dal
legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare
dell’esercizio cinematografico, e’ presentata entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
svolgimento dell’attivita’ d’essai per la quale si richiede il
premio.
2. All’istanza di premio per le sale della comunita’ ecclesiale o
religiosa e’, altresi’, allegata la relativa autocertificazione del
titolare circa la conformita’ della programmazione alle indicazioni
dell’autorita’ ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.
3. La programmazione svolta e’ trasmessa, unitamente all’istanza di
cui al comma 1 del presente articolo, tramite procedura on-line
all’Amministrazione, che per l’istruttoria puo’ avvalersi di
programmi informatici.
4. Ai fini della conformita’ della programmazione saranno
conteggiati i film riconosciuti d’essai entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello della programmazione per la quale si richiede il
premio.
5. Il direttore generale per il cinema, acquisito il parere della
Commissione per la cinematografia, ai sensi dell’art. 19, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo, provvede in merito all’istanza,
dandone comunicazione agli interessati tramite pubblicazione nel sito
internet della direzione generale per il cinema.
Titolo II
Concessione di premi per l’attivita’ d’essai
Art. 5
Criteri di definizione dell’entita’ del premio
1. Il premio, per ciascuna sala d’essai e per ciascuna sala della
comunita’ ecclesiale o religiosa, e’ calcolato attribuendo un valore
predeterminato, con il procedimento di cui al comma 3 del presente
articolo, ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:
a) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi
d’essai;
b) un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi
d’essai, purche’ abbinati a lungometraggi d’essai, fino ad un massimo
di cinquanta punti;
c) tre punti per ogni giornata di programmazione di film d’essai
cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza di cui all’art.
2, comma 6, del presente decreto;
d) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi
di interesse culturale o di film d’essai prodotti in Paesi
dell’Unione europea;
e) due punti per ogni giornata di programmazione di film d’essai
in lingua straniera originale, fino ad un massimo di cinquanta punti;
f) due punti per ogni giornata di programmazione di documentari
d’essai, fino ad un massimo di cinquanta punti;
g) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione
di film d’essai pari al 5 per cento oltre la quota prevista ai sensi
dell’art. 2, comma 9, del decreto legislativo, fino ad un massimo di
sessanta punti;
h) quaranta punti se la sala e’ ubicata in comuni con meno di
40.000 abitanti;
i) venti punti se la sala e’ ubicata in comuni con popolazione
tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni
con piu’ di 150.000 abitanti;
l) fino a un massimo complessivo di cinquanta punti per: a) le
iniziative collaterali svolte dal titolare, indicate nelle schede
appositamente predisposte dall’Amministrazione e allegate all’istanza
di premio; b) per la programmazione di film d’essai nel periodo 1°
giugno-31 agosto.
m) fino ad un massimo di 100 punti per la sala il cui titolare
abbia conseguito il premio ininterrottamente da almeno cinque anni, a
partire dall’anno di entrata in vigore del presente decreto, secondo
i seguenti scaglioni: 1) premio ottenuto negli ultimi cinque anni
consecutivi: 50 punti; 2) per ogni anno ulteriore, consecutivo, 5
punti.
2. I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del
presente articolo sono raddoppiati qualora la percentuale di film di
lungometraggio di interesse culturale o di film d’essai di produzione
nazionale o di Paesi appartenenti all’Unione europea programmati
raggiunga o superi il 50% del totale delle giornate di programmazione
annue, ovvero il 40% per le sale operanti in comuni fino a 40.000
abitanti.
3. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma
complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d’essai e
alle sale della comunita’ ecclesiale o religiosa per il numero
complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono
all’assegnazione dei premi. L’entita’ del premio da assegnare a
ciascuna sala e’ determinata moltiplicando il numero dei punti
conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.
4. L’Amministrazione procede al calcolo dei punteggi e alla
definizione di ciascun premio e ne da’ informazione tramite
pubblicazione sul sito Internet della direzione generale per il
cinema.
Titolo II
Concessione di premi per l’attivita’ d’essai
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive
modificazioni, recante «Criteri per la concessione di premi alle sale
d’essai ed alle sale delle comunita’ ecclesiali o religiose», e’
abrogato.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 dicembre 2009
Il Ministro: Bondi
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 145