Gazzetta Ufficiale N. 124 del 29 Maggio 2010 – Agcom – Deliberazione 6 maggio 2010

Autorizzazione a proseguire in via temporanea nell’uso di numerazione in decade 4. (Deliberazione n. 17/10/CIR). (10A06617)

 
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 6 maggio 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
«Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai
documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo
2006, n. 145, concernente l’adozione del «Regolamento recante la
disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: «Piano
di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – supplemento ordinario n. 181;
Vista la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009, recante «Misure
urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui
alla delibera n. 26/08/CIR», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;
Vista la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante
«Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione
di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, in
particolare, con riferimento al preambolo e specificatamente al
«Considerato che in casi di specifici dispositivi, non
riconfigurabili da remoto ne’ dal cliente, che usano esclusivamente
in modalita’ automatica numerazione in decade 4 non necessariamente
nota alla clientela, e’ comunque fatta salva la possibilita’ che
l’Autorita’ esamini, caso per caso, l’eventualita’ di consentire la
prosecuzione di tale utilizzo fino al termine, inderogabile, del 1°
febbraio 2011, previsto per l’eventuale nuova assegnazione di detta
numerazione secondo la disciplina della delibera n. 26/08/CIR e
s.m.i., valutando se, in tali casi, la continuazione dell’utilizzo
non abbia alcuna conseguenza negativa sotto i profili della tutela
dell’utenza, dell’assegnazione e gestione della numerazione e della
non discriminazione»;
Considerato il procedimento istruttorio avviato a seguito della
ricezioni di istanze con le quali sono stati sottoposti casi di
utilizzo di numerazione per i quali si chiedeva la prosecuzione fino
al 1° febbraio 2011, procedimento nel cui ambito sono state acquisite
anche le istanze di alcuni centri servizi e fornitori di contenuti e
che e’ stato condotto in contraddittorio mediante un’audizione con
gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2010;
Considerato che in esito all’audizione suddetta, con riferimento
alle numerazioni in decade 4 memorizzate in alcune SIM/USIM o in
alcuni terminali o in alcuni specifici dispositivi non
riconfigurabili da remoto ne’ dal cliente (nel seguito sinteticamente
indicate come «numerazioni cablate»), gli operatori Wind
Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., H3G S.p.A. e Telecom
Italia S.p.A. hanno fatto pervenire tramite successive note le
domande di prosecuzione dell’uso fino alla data del 1° febbraio 2011
delle numerazioni globalmente elencate nelle tabelle 1 e 2
dell’allegato A alla presente delibera, che tengono altresi’ conto
delle esigenze rappresentate dai fornitori di servizi, nonche’ gli
elenchi delle numerazioni cessate globalmente riportati nell’elenco
di cui alla tabella 3 del medesimo allegato A;
Considerato che gli operatori hanno dichiarato che le numerazioni
elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A alla presente delibera,
gia’ utilizzate alla data del 24 luglio 2008, sono memorizzate in
alcune SIM/USIM o in alcuni terminali o in alcuni specifici
dispositivi al fine di offrire l’accesso al servizio cui sono
attribuite in modalita’ esclusivamente automatica; che l’utilizzo di
tali servizi non implica, quindi, necessariamente la conoscenza di
tali numerazioni da parte dei clienti finali; che i predetti
supporti, al fine di poter modificare la numerazione ivi memorizzata,
non risultano sempre configurabili da remoto tramite procedure over
the air ne’ dal cliente, che l’aggiornamento della numerazione puo’
essere effettuato, secondo i casi, esclusivamente o sostituendo
fisicamente la SIM/USIM, in particolare quelle di piu’ vecchia
generazione, o sostituendo i terminali, ovvero intervenendo
sull’hardware dei dispositivi; che, in ogni caso, le eventuali
procedure di sostituzione delle numerazioni memorizzate sui
dispositivi, sui terminali o sulle SIM/USIM richiedono tempi non
compatibili con quelli previsti dalla delibera 26/08/CIR e s.m.i. per
la definitiva cessazione dell’uso delle numerazioni in questione,
prevista per il 30 aprile 2010;
Considerato che gli operatori hanno rappresentato che una eventuale
sostituzione delle numerazioni, riportate nella tabella 2
dell’allegato A, usate in dispositivi installati su autovetture
richiede una procedura particolarmente onerosa in quanto coinvolge un
gran numero di autovetture anche non italiane e che prevede che
ciascun intervento di modifica degli apparati sia effettuato presso
centri specializzati;
Considerato che l’art. 1, comma 3, dalla delibera 80/09/CIR,
prevede che siano acquisiti i diritti d’uso e siano attivate le
numerazioni in coerenza con la delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. sulle
quali erogare i medesimi servizi svolti sulle numerazioni di cui alle
tabelle 1 e 2 dell’allegato A per le quali e’ stata chiesta la
prosecuzione;
Ritenuto che la prosecuzione della numerazione ha conseguenze
positive per la clientela finale, stante la natura automatica delle
modalita’ di accesso ai servizi erogati su dette numerazioni basata
su procedure quali la digitazione di un tasto o l’attivazione di una
opzione da un menu’ precostituito fino all’innesco completamente
automatico nel caso di taluni eventi (ad esempio, incidenti stradali)
per i dispositivi di allarme installati su autovetture, e che,
diversamente, la clientela finale che utilizza i terminali, le
SIM/USIM ed i dispositivi in parola, non potrebbe piu’ avvalersi
efficacemente del servizio a partire dal 1° maggio 2010, termine
ultimo per la cessazione della numerazione in parola previsto dalla
delibera n. 34/09/CIR;
Ritenuto che la prosecuzione dell’uso di dette numerazioni non crea
effetti discriminatori laddove tale prosecuzione e’ autorizzata
secondo le medesime modalita’ per tutte le situazioni analoghe allo
stato rilevabili, come verificato con gli operatori interessati
nell’audizione del 19 marzo 2010;
Ritenuto, altresi’, che la prosecuzione dell’uso di dette
numerazioni non crea un ingiustificato vantaggio per gli operatori
interessati sotto il profilo del pagamento dei diritti
amministrativi, dal momento che per ciascuna di esse e’ attivata una
numerazione pubblica assegnata dall’amministrazione competente ai
sensi della delibera n. 26/08/CIR come successivamente integrata e
modificata dalle delibere n. 34/09/CIR e n. 80/09/CIR;
Ritenuto che la quantita’ di numerazione per la quale e’ stata
chiesta la prosecuzione nell’uso non incida significativamente sulla
disponibilita’ di risorse di numerazione previste dall’art. 21 della
delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. e pertanto non abbia effetti negativi
nell’assegnazione e nella gestione della risorsa;
Ritenuto che per le numerazioni di cui alla tabelle 1 e 2
dell’allegato A che ricadono tra le numerazioni a codice 40, 41 e 42
riservate ai servizi interni di rete, non essendo utilizzate per
servizi ascrivibili a tale categoria, la prosecuzione dell’utilizzo
richiede un espresso provvedimento di proroga, senza che cio’ possa
costituire alcuna acquiescenza allo svolgimento di analoghi servizi
mediante numerazione con gli stessi codici;
Ritenuto, pertanto, che per le numerazioni di cui alle tabelle 1 e
2 dell’allegato A sussistano tutte le condizioni previste dal sesto
considerato della delibera n. 80/09/CIR, per consentirne la
prosecuzione dell’utilizzo per lo svolgimento dei medesimi servizi
fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011;
Ritenuto, inoltre, che per le numerazioni di cui alla tabella 2
dell’allegato A, tenendo conto della complessita’ delle operazioni
richieste per l’adeguamento e della necessaria proporzionalita’ delle
misure regolamentari, nonche’ della particolare natura del servizio a
cui sono adibite, sussistano motivazioni sufficienti per consentirne
la prosecuzione dell’utilizzo per gli associati servizi a tempo
indeterminato, fino ad una successiva valutazione del verificarsi di
condizioni che consentano di stabilirne la definitiva cessazione;
Considerato che le societa’ richiedenti hanno fatto presente che le
«numerazioni cablate», sia quelle per le quali e’ stata chiesta la
prosecuzione, elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A, sia
quelle gia’ cessate alla data del 1° febbraio 2010, elencate nella
tabella 3 dell’allegato A, restano, comunque, registrate nei
terminali e nelle SIM e che percio’ e’ opportuno prevedere per tali
numerazioni uno specifico periodo di latenza che tenga conto del
tempo medio di vita dei terminali;
Ritenuto che, al fine di evitare conflitti e disservizi all’utenza
in caso di riassegnazione come numerazione pubblica, per servizi
differenti, di numerazioni precedentemente registrate nei
dispositivi, nei terminali e nelle SIM/USIM, e’ necessario per tutte
le numerazioni riportate nella tabella 1 dell’allegato A alla
presente delibera, il cui utilizzo sia consentito sino al 1° febbraio
2011, stabilire un periodo minimo di latenza di 12 mesi a partire
dalla predetta data, prevedendo, altresi’, che il Ministero dello
sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni assegni, in ogni
caso, per ultime dette numerazioni e che analoga previsione
cautelativa debba essere altresi’ adottata dagli operatori per l’uso
delle numerazioni della tabella 1 con codice 40, 41 e 42;
Ritenuto parimenti che, al fine di evitare conflitti e disservizi
all’utenza dovuti ad una successiva ri-assegnazione, come numerazione
pubblica per servizi differenti, di numerazioni cablate, e’ opportuno
non procedere ad assegnazioni delle numerazioni di cui alla tabella 3
dell’allegato A, il cui utilizzo e’ cessato alla data del 1° febbraio
2010, fino al 1° febbraio 2012, prevedendo, altresi’, che il
Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni
assegni, in ogni caso, per ultime dette numerazioni e che analoga
previsione cautelativa debba essere altresi’ adottata dagli operatori
per l’uso delle numerazioni della tabella 3 con codice 40, 41 e 42;
Ritenuto che la corretta ed efficace informazione dell’utenza in
merito alla cessazione dell’uso della numerazione di cui alle tabelle
1 e 2 dell’allegato A ed all’utilizzo della nuova numerazione
mediante la quale eventualmente prosegue il servizio corrisponde agli
interessi sia dell’operatore sia del fornitore del servizio e, di
conseguenza, in merito non risulta necessario imporre a tutela
dell’utenza obblighi specifici in capo all’operatore abilitato alla
prosecuzione dell’uso della numerazione in parola;
Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai
sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’;
 
Delibera:
 
Art. 1
 
 
Prosecuzione dell’utilizzo di numerazioni
di decade 4 e disposizioni correlate
 
1. E’ consentita agli operatori interessati la prosecuzione
dell’uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 1
dell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente
delibera, per la fornitura degli associati servizi fino al termine
inderogabile del 1° febbraio 2011, entro il quale l’uso di dette
numerazioni cessa.
2. E’ consentita agli operatori interessati la prosecuzione
dell’uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 2
dell’allegato A per la fornitura degli associati servizi a tempo
indeterminato, fino alla valutazione da parte dell’Autorita’ del
verificarsi di condizioni che consentano di stabilire la cessazione
di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per altri
servizi.
3. In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e 2
della quale l’operatore prosegue effettivamente l’utilizzo per la
fornitura degli associati servizi, e’ utilizzata contemporaneamente
anche una numerazione aggiuntiva in coerenza con le disposizioni
della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. per accedere ai medesimi
servizi.
4. Per le numerazioni di cui ai commi 1 e 2, successivamente
all’entrata in vigore della presente delibera, e’ fatto divieto di
effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e terminali;
a tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le numerazioni
coerenti con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di
cui al comma 3.
5. L’amministrazione competente non procede alla nuova eventuale
assegnazione delle numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3
dell’allegato A prima del 1° febbraio 2012, e, successivamente, ha
cura di assegnare tali numerazioni per ultime, compatibilmente con le
richieste e con le esigenze di efficiente gestione delle risorse.
6. Fatto salvo l’uso di cui al comma 1, gli operatori non
utilizzano le numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3 dell’allegato A
con codice 40, 41 e 42, prima del 1° febbraio 2012 e,
successivamente, hanno cura di utilizzare tali numerazioni per
ultime, compatibilmente con le proprie esigenze di efficiente
gestione delle risorse.
7. L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente delibera
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
Il presente provvedimento e’ comunicato al Ministero dello sviluppo
economico ed e’ pubblicato nel sito web dell’Autorita’ e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorita’.
Roma, 6 maggio 2010
 
Il presidente: Calabro’
Il commissario relatore: Mannoni
 
Allegato A
alla deliberazione 17/10/CIR
 
pag. 39
pag. 40
 

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