Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in
particolare, gli articoli 1, 6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
PEC, a norma dell’art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione le tecnologie 2
novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale»;
Visto, in particolare, l’art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la
realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta
e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui
utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni
amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica
certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica;
Visto, altresi’, il comma 7 del citato art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano
definite le modalita’ di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche’ le modalita’
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica,
anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell’art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al
comma 7 siano stabilite anche le modalita’ di attuazione di quanto
previsto al comma 6, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall’attuazione del
citato comma 5, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attivita’ produttive e per
l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in
materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza
portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalita’ di rilascio e di
utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
sensi dell’art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n.
185 del 2008;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita’ di rilascio e di
utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio
mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti
di finanza di progetto.
Art. 2.
Modalita’ di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie,
direttamente o tramite l’affidatario del servizio, assegna un
indirizzo di PEC.
2. L’attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la
predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3. Le modalita’ di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di
recesso dal servizio di PEC sono definite nell’allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Utilizzo della PEC per il cittadino
1. La PEC consente l’invio di documenti informatici per via
telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con
gli effetti di cui all’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, e’ quello espressamente rilasciato ai
sensi dell’art. 2, comma 1.
3. Le modalita’ e le procedure tecniche relative alla
conoscibilita’ dell’atto saranno precisate nell’ambito delle
specifiche del servizio.
4. La volonta’ del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma
1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli
atti che lo riguardano.
Art. 4.
Modalita’ di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella
di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al
CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via
telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell’adempiere a quanto previsto
dall’art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo
procedimento.
3. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul
loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di
informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei
cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l’
espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini
inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma
1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche
amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale
ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Procedura di scelta dell’affidatario
1. Per l’individuazione dell’affidatario, anche costituito in
associazione temporanea d’impresa o consorzio, del servizio di PEC ai
cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai
sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di
servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell’affidatario
nonche’ gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con
specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi
dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 6.
Monitoraggio del servizio PEC
1. L’affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza
di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi
alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti,
nonche’ ogni altro elemento atto a verificare l’effettiva
funzionalita’, anche con riferimento ai tempi di espletamento delle
procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni
in base alle norme vigenti in materia.
Art. 7.
Accessibilita’ degli indirizzi di PEC ai cittadini
1. L’affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all’art.
6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via
telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel
rispetto dei criteri di qualita’ e sicurezza ed interoperabilita’
definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di
tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 8.
Diffusione e pubblicita’ dell’iniziativa
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di
comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti
dell’iniziativa e le modalita’ di rilascio e di uso della casella di
PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del
2005.
Art. 9.
Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti
1. I pubblici dipendenti, all’atto dell’assegnazione di una casella
di PEC da parte dell’amministrazione di appartenenza, possono optare
per l’utilizzo della stessa ai fini di cui all’art. 16-bis, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalita’ di cui all’art. 16-bis, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni
ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro
associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata
direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie o con l’affidatario
del servizio, definiscono le modalita’, nel rispetto della normativa
vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri
dipendenti.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Allegato A
A
MODALITA’ PER LA RICHIESTA, L’ATTIVAZIONE, L’UTILIZZO E IL RECESSO
DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI
Modalita’ di richiesta del servizio.
Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini
residenti all’estero, puo’ chiedere l’attivazione di un’utenza
personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato
al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di
seguito sito).
Sul sito sono evidenziate:
le regole per l’attivazione e l’utilizzo del servizio da parte
del cittadino;
i requisiti tecnici per l’accesso al servizio;
le buone prassi per l’utilizzo del servizio in condizioni di
massima sicurezza;
i manuali d’uso di riferimento
.
Sul sito e’ altresi’ disponibile tutta la documentazione inerente
le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali
dell’affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi
campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve
inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro
al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base
delle informazioni fornite.
La richiesta si perfeziona con l’attivazione mediante esplicita
operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle
condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La
registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva
attivazione dell’utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di
legge, della volonta’ del cittadino di aderire alle condizioni d’uso
del servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo
esito e, se positivo, con l’indicazione delle modalita’ di
attivazione.
Attivazione del servizio.
L’attivazione dell’utenza di posta elettronica certificata per i
cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico
largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica,
la cui tipologia e localizzazione e’ resa pubblica attraverso mezzi
di comunicazione di massa. L’elenco di tali uffici e’ inoltre
reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati
all’attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all’atto
della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale
data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento
recante il codice fiscale.
L’ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei
dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica
positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal
richiedente dando cosi’ luogo all’attivazione del servizio, anche
tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.
L’ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente,
in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d’uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle
modalita’ operative ed alle regole indicate sul sito.
L’uso del servizio e’ personale e riservato. Non e’ consentito
accedere ad un’utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a
terzi.
La password per l’accesso al servizio deve essere mantenuta
segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul
sito.
Il cittadino puo’ richiedere, attraverso funzioni rese disponibili
dal sito, la notifica dell’avvenuta ricezione di un messaggio di
posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro
indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L’affidatario del
servizio puo’ rendere disponibili, secondo regole predefinite,
funzionalita’ addizionali utili per la gestione della corrispondenza,
quali la notifica tramite sms, l’invio di comunicazioni in formato
cartaceo, l’inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta
elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All’indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino
possono essere associati uno o piu’ recapiti a cui inviare le
comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche’ numeri di
telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta
elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti
il servizio. In caso di variazione, e’ compito e responsabilita’ del
cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi
servizi telematici di gestione del suo profilo personale.
Possono altresi’ essere resi disponibili servizi di gestione del
fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi
relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione,
nonche’ altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita’
della PEC. L’affidatario deve altresi’ assicurare la gestione degli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone
disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.
L’affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla
casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune
soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la
sicurezza e l’integrita’ nel tempo delle informazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momento il cittadino puo’ comunicare la sua volonta’
di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La
comunicazione e’ effettuata, previa autenticazione, tramite
un’apposita funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente
cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore
dall’avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la
pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure
tradizionali.