Gazzetta Ufficiale N. 115 del 20 Maggio 2009 – Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Deliberazione 14 maggio 2009

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009. (09A05815)
 
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
 
Premesso
 
che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile
2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 21 e 22
giugno 2009 tre referendum popolari per l’abrogazione di alcune
parole dell’art. 19 e dell’intero art. 85 del testo unico delle leggi
sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune
disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato
della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533;
Visto:
 
a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla RAI e
di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potesta’ di dettare prescrizioni atte a garantire
l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di
parita’, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l’art. 1, comma 1, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta’
della Commissione in materia di par condicio nella programmazione
radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ alla tutela
delle pari opportunita’ tra uomini e donne, l’art. 3 del Testo Unico
della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nonche’ gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997,
nonche’ l’11 marzo 2003;
d) considerata l’opportunita’ che la concessionaria pubblica
garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun
quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei
generi della comunicazione e dei messaggi politici;
e) consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche’
l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
 
Dispone
 
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa’
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di
seguito:
 
Art. 1.
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
 
 
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in
premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non
diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale sino alla chiusura delle urne.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del
presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei
referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai
relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto.
 
Art. 2.
 
Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria
 
 
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la
programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle
consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa ha
luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita’ indicate dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei
referendum effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e
ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte
indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che
invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza
mediante le Tribune di cui all’art. 5 e le eventuali ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate
dalla RAI di cui all’art. 7;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei
referendum di cui all’art. 6;
c) l’informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi
di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano
specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere
ricondotti alla responsabilita’ di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223.
2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver
luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
 
Art. 3.
 
Soggetti legittimati alle trasmissioni
 
 
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum
possono prendere parte:
a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il
medesimo quesito referendario e’ stato proposto da piu’ Comitati
promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio
simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro
partecipazione alle trasmissioni e’ soggetta alle modalita’ e alle
condizioni di cui al presente provvedimento;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico
ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione
di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni e’ soggetta alle
condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla
Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di
partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun
quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro
rappresentante sosterra’ la posizione favorevole o quella contraria,
ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da
sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi
costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi
essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni,
indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale
intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera
c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito
referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui
all’art. 10. Con le medesime modalita’ la Commissione valuta, in caso
di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal
presente articolo.
 
Art. 4.
 
Illustrazione dei quesiti e delle modalita’ di votazione
 
 
1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI cura l’illustrazione
dei quesiti referendari ed informa sulle modalita’ di votazione, ivi
comprese le speciali modalita’ di voto previste per gli elettori
diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli
orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da
evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le
renda fruibili alle persone non udenti.
3. I programmi di cui al presente articolo realizzati con
caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione.
Essa li valuta con le modalita’ di cui all’art. 10.
 
Art. 5.
 
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
 
 
1. La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009,
predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune
riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte:
a) i Comitati promotori di cui all’art. 3, comma 1, lettera a),
per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e
sostenere per essi l’indicazione di voto favorevole;
b) i soggetti politici di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), in
modo da garantire la parita’ di condizioni ed in rapporto
all’esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai
relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto in
merito a ciascun quesito;
c) i comitati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), tenendo
conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto
all’esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i
favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere
trasmesse nei giorni di sabato 20, domenica 21 e lunedi’ 22 giugno
2009.
3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere
parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione.
Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan
che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati
nelle competizioni elettorali, ne’ puo’ farsi altro riferimento alle
competizioni elettorali in corso.
4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte
piu’ di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di
quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve
intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.
5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle
tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il piu’ ampio
ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle
trasmesse per radio potranno avere le particolarita’ che la
specificita’ del mezzo rende necessarie o opportune. L’eventuale
rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facolta’ degli altri
soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o
confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro
spettante: nelle relative trasmissioni e’ fatta menzione della
rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione e’ fatta
esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse
dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l’eventuale
registrazione, purche’ effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti
che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano
riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalita’ di svolgimento delle Tribune sono
delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione
tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta
richiesta.
7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse
dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle
disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.
 
Art. 6.
 
Messaggi autogestiti
 
 
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene
trasmessa da giovedi’ 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle
reti nazionali.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all’art. 3 del presente provvedimento.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente delibera la RAI comunica all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche’ la loro
collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessita’ di
coprire piu’ di una fascia oraria. La comunicazione della RAI e’
valutata dalla Commissione con le modalita’ di cui all’art. 10 del
presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in
rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i
messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle
strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e
registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard
equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente
la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e
specifico al quesito referendario cui e’ riferita la domanda.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque
ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari
al relativo quesito referendario. L’individuazione dei relativi
messaggi e’ effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino
l’alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L’eventuale
assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la
rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta’
dei sostenitori dell’altra indicazione di voto di ottenere la
trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo
contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli
spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4. Per quanto non e’
espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano
altresi’ le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
 
Art. 7.
 
Informazione
 
 
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto
riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela
del pluralismo, dell’imparzialita’, dell’indipendenza, della
completezza, dell’obiettivita’ e della parita’ di trattamento fra i
diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano in maniera
particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai
quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base
alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti
referendari ai conduttori o alla testata.
3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la
consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche
nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l’estero, degli
argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a
cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata
informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati
sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato
l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o
contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche
coloro che si esprimono per l’astensione o per la non partecipazione
al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare
cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilita’ dei temi in
discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
 
Art. 8.
 
Programmi dell’accesso
 
1. La programmazione nazionale e regionale dell’accesso e’ sospesa
nel periodo di applicazione della presente delibera.
 
Art. 9.
 
Trasmissione per non udenti
 
1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI
cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti
legittimati di cui all’art. 3, recanti l’illustrazione delle
argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le
principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui all’art. 6 possono essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita’ che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 10.
 
Comunicazioni e consultazione della Commissione
 
1. I calendari delle Tribune e le loro modalita’ di svolgimento
sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio
di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari
per l’interpretazione e l’attuazione del presente provvedimento.
 
 
Art. 11.
 
Responsabilita’ del consiglio d’amministrazione e del direttore
generale della RAI
 
 
1. Il consiglio d’amministrazione e il direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore
competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 14 maggio 2009
 
Il presidente: Zavoli
 
 

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