Se un sito internet pubblica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, deve però oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali.
Lo ha stabilito il Garante privacy vietando ad una associazione la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell’ordinanza. L’Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha così accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un’illecita diffusione di dati "di natura riservata e personale" dovuta alla pubblicazione integrale dell’ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero da parte della onlus, che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di là della finalità informativa e viola il principio dell’essenzialità dell’informazione. La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, è ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l’associazione dovrà rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l’ordinanza e darne comunicazione all’Autorità.