Comunicato stampa FRT
Commettono reato i titolari dei portali che forniscono ai propri utenti italiani dei link per collegarsi gratuitamente a canali televisivi stranieri che trasmettono partite di calcio, sulle quali un’emittente, nel caso in specie Sky, detiene i diritti in esclusiva. Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33945), annullando l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 9 marzo scorso, che, ritenendo il link semplice “facilitazione” e non “elusione di misure tecnologiche”, aveva dissequestrato due portali che aiutavano con un kit di informazioni, a vedere su un canale cinese le partite di calcio distribuite da Sky. Ad avviso della Suprema Corte è innegabile che “i due indagati (i gestori dei portali pirata) hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on-line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo; senza la loro attività non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate (partite)”. La prova della colpevolezza dei titolari dei portali è offerta, prosegue la Cassazione, “dalla circostanza che le informazioni sui link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti prima della immissione delle trasmissioni in via telematica”. Il che dimostra la premeditazione della condotta illecita. Ora il Tribunale di Milano sarà tenuto a rivedere la propria posizione.
A difesa del contenuto editoriale televisivo, la FRT aveva a suo tempo (V. FRT Radio & Tv notizie n. 7 del 17 febbraio 2006) preso posizione contro una prima decisione del GIP di Milano, che aveva disposto il dissequestro dei due siti Internet coinvolti e sulla quale il già citato Tribunale si era allineato.