Freelance sotto 30mila euro IVA

Contabilità semplificata anche per molti freelance grazie alla legge 244/2007 (Finanziaria 2008)


da Franco Abruzzo.it

Milano, 10 gennaio 2008. Contabilità semplificata anche per molti freelance grazie alla legge 244/2007 (Finanziaria 2008): Antonio Armano spiega una delle più interessanti novità introdotte, l’esenzione Iva per i giornalisti ‘contribuenti minimi’ che guadagnano fino a 30 mila euro lordi annui.

di Antonio Armano

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge Finanziaria 2008”: scrivendo sulle fatture questa formula (quanto magica è ancora presto per dirlo), i giornalisti freelance con partita Iva che guadagnano fino a 30 mila euro lordi annui entreranno a far parte del regime agevolato dei “contribuenti minimi”. E cioè saranno esenti da Iva (non dovranno dunque più tenere i relativi libri contabili), dagli studi di settore e sottoposti a una tassazione forfettaria del 20 per cento (corrisposta come sempre con la ritenuta d’acconto) la quale sostituisce Irpef, Irap e ogni altra imposta.

E chi, pur rientrando nei 30 mila euro, intende restare al vecchio sistema? Potrà farlo comunicandolo all’agenzia delle entrate e continuando a emettere regolare fattura con Iva. Occorre specificare che i 30 mila euro lordi annui si riferiscono solo all’attività oggetto della partita Iva. Vale a dire quella giornalistica (codice 900301, o agenzia di stampa codice 639100 o fotoreporter codice 742011): i redditi diversi non influenzeranno il computo.

La legge Finanziaria approvata alla vigilia di Natale comporterà dunque rilevanti conseguenze: la contabilità è semplificata e non si dovrà sostenere più il considerevole costo del commercialista ma solo quello della dichiarazione dei redditi annua. Secondo: poiché, com’è noto, gli editori pagano con tempi non proprio stretti, d’ora innanzi non si dovrà più anticipare l’Iva di fatture non ancora incassate come accadeva spesso alla scadenza di ogni trimestre. Infine non si sarà più sottoposti agli studi di settore.

Resta un aspetto da considerare: sarà possibile scaricare l’Iva delle fatture di acquisto? L’Iva delle fatture di acquisto diventerà, insieme al resto dell’importo del bene o servizio acquistato, un costo. Ma bisogna valutare un aspetto: i costi sostenuti si potranno, sì, scaricare. Ma non avendo più il pagamento dell’Iva per compensare il credito contratto con l’erario, resta solo la possibilità di compensare detraendo la cifra da altri tributi (Ici prima casa, Irpef di altri redditi). In parole povere: se nel 2008 fatturo 20 mila euro, pago una ritenuta di 4000 euro, giusto? Ma se ho avuto 5 mila euro di spese la ritenuta deve essere solo su 15 mila euro e dunque 3000 euro. Ma la differenza, 1000 euro, chi me la paga, visto che i 4000 euro li ho già sborsati come ritenuta? Prima potevo (in parte) sottrarli all’Iva da pagare. E ora? Ora, come si è detto, da altre situazione debitorie con l’erario. Il rimborso non è una strada facile da praticare. Teniamo però conto che per chi guadagnava meno di 30 mila euro era difficile comunque scaricare tutte le spese, compensandole con l’Iva, perché gli studi di settore imponevano un reddito minimo.

Per entrare a far parte del regime agevolato introdotto dalla Finanziaria, oltre al requisito reddituale, vale a dire un ricavo annuo non superiore a 30 mila euro lordi, è necessario, per chi nel 2007 aveva già la partita Iva, presentare altri requisiti. O meglio non presentarli: non avere effettuato fatturazioni estere; non avere messo a bilancio costi per dipendenti, collaboratori o associati; e, infine, non avere acquistato beni strumentali nel triennio 2005-2007, per un valore superiore ai 15 mila euro. Per beni strumentali s’intendono computer, telefonini eccetera. La normativa esclude dal conto costi sostenuti per servizi (utenze telefoniche, locazioni e così via).

Ma dal punto di vista formale, come si fa a entrare nel regime dei contribuenti minimi? E’ necessaria una comunicazione? Chi ha già la partita Iva e soddisfa i requisiti sopraelencati, non dovrà fare nulla: diventerà automaticamente “contribuente minimo”. Ma attenzione, meglio ripeterlo, tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2008 dovranno essere compilate senza Iva, con la ritenuta (come sempre) e indicando la formula: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge Finanziaria 2008”. In caso contrario si viene esclusi dal regime.

Quindi: se si hanno dei dubbi meglio risolverli e dopo, solo dopo, emettere la prima fattura del 2008 (anche se poi, va da sé, si potrà chiedere all’editore di annullarla). Chi invece, magari incentivato dalle novità appena introdotte, aprirà la partita Iva nel 2008, dovrà dichiarare di voler aderire al regime agevolato: questa categoria sarà dunque tenuta a effettuare una dichiarazione formale. E se uno aderisce ma poi, buon per lui, guadagna più di 30 mila euro nel 2008? Nel 2009 dovrà tornare al regime normale.

Si tenga infine presente che come tutte le nuove normative, anche questa è oggetto di interpretazioni e dubbi soprattutto riguardo ad aspetti minori: quelle che abbiamo esposto sono le linee guida, la struttura della legge.

Antonio Armano

Giornalista freelance di Quarto Potere

Per saperne di più, ecco due link utili: per la brochure, www.fiscooggi.it

per il testo completo, www.agenziaentrate.it

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