Con decreto ministeriale pubblicato della Gazzetta Ufficiale del 7 settembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ha riservato una quota pari a 10 milioni di euro alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi.
Per Confidi si intendono i consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni – ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di soggetti vigilati (intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TUB e banche cooperative). La quota è destinata a quei confidi con sede legale nelle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione guadagni relativamente ad operazioni finanziarie a favore di imprese ubicate nelle medesime province. I fondi saranno distribuiti in base alla graduatoria stilata dal ministero che tiene conto del totale delle ore di cassa integrazione nel periodo compreso tra gennaio 2008 e settembre 2010. La riserva ha validità per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e opera in caso di carenza di risorse disponibili per la concessione di cogaranzie e controgaranzie. Il Fondo Centrale di Garanzia (detto anche Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) sostiene lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche anche per investimenti all’estero. L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa, infatti, può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato. In alternativa, l’impresa può attivare la controgaranzia rivolgendosi ai confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.