Fondo complementare. Previdenza Complementare e Tfr

Lettera di Paolo Serventi Longhi ai giornalisti italiani sugli scenari a partire dall’1 gennaio 2007


Tfr al Fondo o all’azienda salvo emigrare all’Inps nei casi di società che abbiano più di 50 dipendenti.

Le innovazioni principali relative alla Previdenza Complementare riguardano il Trattamento di Fine Rapporto che ciascun lavoratore maturerà a partire dal 1 gennaio 2007 e che potrà essere destinato integralmente alla Previdenza Complementare, ovvero, a scelta esplicita del lavoratore, potrà rimanere presso l’azienda di appartenenza, salvo emigrare obbligatoriamente verso l’Inps in tutte le aziende che abbiano 50 o più dipendenti.
La materia interessa tutti i giornalisti, siano essi professionisti, pubblicisti o praticanti purché abbiano un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del Contratto Fieg-Fnsi o del Contratto Aeranti Corallo-Fnsi e qualunque sia la loro qualifica. Sono, pertanto, interessati tutti i giornalisti professionisti con contratto ex art. 1 del Cnlg o ex art. 2 del Contratto Aeranti Corallo-Fnsi, nonché i praticanti giornalisti ai sensi dell’art. 35 del Cnlg e dell’art. 34 del Contratto Aeranti Corallo-Fnsi, i pubblicisti con contratto di lavoro giornalistico, i professionisti e i pubblicisti assunti in qualità di collaboratori fissi (art. 2 Cnlg) o corrispondenti (art. 12 Cnlg).

Caro collega, come certamente saprai il decreto legge 13 novembre 2006 n. 279 ha anticipato al 1 gennaio 2007 l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 che modifica il regime delle forme pensionistiche complementari.

Le innovazioni principali relative alla Previdenza Complementare riguardano il Trattamento di Fine Rapporto che ciascun lavoratore maturerà a partire dal 1 gennaio 2007 e che potrà essere destinato integralmente alla Previdenza Complementare, ovvero, a scelta esplicita del lavoratore, potrà rimanere presso l’azienda di appartenenza, salvo emigrare obbligatoriamente verso l’Inps in tutte le aziende che abbiano 50 o più dipendenti.

Al fine di mettere tutti i giornalisti in grado di effettuare le loro scelte tempestivamente la Federazione della Stampa ha sottoscritto con la Federazione degli Editori le intese necessarie ad adeguare la regolamentazione in atto del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani (FPCGI) alle nuove disposizioni legislative.

La materia interessa tutti i giornalisti, siano essi professionisti, pubblicisti o praticanti purché abbiano un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del Contratto Fieg-Fnsi o del Contratto Aeranti Corallo-Fnsi e qualunque sia la loro qualifica. Sono, pertanto, interessati tutti i giornalisti professionisti con contratto ex art. 1 del Cnlg o ex art. 2 del Contratto Aeranti Corallo-Fnsi, nonché i praticanti giornalisti ai sensi dell’art. 35 del Cnlg e dell’art. 34 del Contratto Aeranti Corallo-Fnsi, i pubblicisti con contratto di lavoro giornalistico, i professionisti e i pubblicisti assunti in qualità di collaboratori fissi (art. 2 Cnlg) o corrispondenti (art. 12 Cnlg).

Le aziende sono tenute a fornire ad ogni giornalista dipendente l’informativa necessaria e i moduli per poter effettuare la propria scelta. In ogni caso è possibile scaricare il modulo dal sito internet del Fondo (www.fondogiornalisti.it).

Per meglio facilitare le tue scelte riportiamo di seguito le diverse possibilità legate allo status professionale, alla qualifica contrattuale e all’iscrizione in atto o meno al FPCGI:

1. I giornalisti professionisti e pubblicisti già iscritti al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani (FPCGI) potranno decidere entro sei mesi, e quindi entro il 30 giugno 2007 se destinare la quota di Tfr maturando al FPCGI ovvero mantenerlo presso l’azienda di appartenenza.

La decisione potrà essere assunta in forma esplicita o tacita. Il giornalista che intenda destinare il Tfr maturando al FPCGI deve compilare l’apposito modulo da consegnare alla sua azienda.

Si ricorda che la decisione del giornalista non è retroattiva e che la sua efficacia decorre dal momento della esplicitazione della volontà. Il che significa che se il giornalista decidesse, per esempio, ad aprile, o a maggio, di destinare il Tfr maturando al FPCGI, la quota parte di Tfr maturata fino a quel momento rimarrebbe presso l’azienda che, qualora abbia 50 o più dipendenti, sarà tenuta a versarlo all’Inps.

Il giornalista professionista può anche non esprimere alcuna volontà. In questo caso l’azienda sarà tenuta a versare al FPCGI la quota di Tfr maturanda a partire dal 1 luglio 2007, mentre la quota maturata tra gennaio e giugno sarà mantenuta presso l’azienda o versata all’Inps nel caso in cui l’azienda abbia 50 o più dipendenti.

2. I giornalisti professionisti non iscritti al FPCGI potranno decidere entro sei mesi a partire dal 1 gennaio 2007 o entro sei mesi dalla eventuale successiva data di assunzione se destinare il Tfr maturando al FPCGI, ovvero ad un Fondo di Previdenza Complementare aperto, ovvero se mantenerlo presso l’azienda di appartenenza.

Nel caso il giornalista decida esplicitamente di versare il Tfr maturando al FPCGI, dovrà anche specificare se la sua scelta comporta l’iscrizione completa al FPCGI. Il che significa che l’azienda sarà tenuta a versare al Fondo, oltre che la quota parte del Tfr maturando anche la quota contributiva a suo carico (1%) e quella a carico del giornalista (che lo stesso giornalista può indicare in una misura percentuale della retribuzione mensile, comunque non inferiore allo 0,10%).

Qualora il giornalista decida di versare la quota maturanda di Tfr ad un Fondo Complementare aperto, l’azienda non sarà tenuta a versare il contributo dell’1% della retribuzione mensile a suo carico, mentre il giornalista potrà decidere di versare anche una quota parte della sua retribuzione mensile, nella misura percentuale da lui stesso indicata.

Qualora il giornalista non effettui nessuna scelta, alla scadenza del semestre l’azienda verserà automaticamente il Tfr maturando al FPCGI.

3. I giornalisti pubblicisti e i praticanti giornalisti potranno anch’essi decidere in forma esplicita o tacita se destinare il loro Tfr maturando al FPCGI o ad un Fondo di Previdenza Complementare aperto o se mantenerlo presso l’azienda di provenienza. Valgono anche per essi le disposizioni sopra richiamate sui tempi e le modalità di esplicitazione della scelta o di conferimento tacito.

Sia i giornalisti pubblicisti che i praticanti giornalisti possono al momento aderire al FPCGI esclusivamente con il conferimento della quota parte di Tfr. Possono decidere di versare anche una quota della loro retribuzione mensile, ma non hanno diritto al contributo a carico dell’azienda.

4. I collaboratori fissi (art. 2 Cnlg) e i corrispondenti (art. 12 Cnlg), professionisti o pubblicisti potranno decidere sulla destinazione del Tfr maturando secondo le modalità previste sopra per i pubblicisti e i praticanti.

Qualora il collaboratore fisso o il corrispondente sia un giornalista professionista già iscritto al FPCGI dovrà comunque manifestare esplicitamente o implicitamente la sua volontà anche nei confronti dell’azienda per la quale svolge l’attività di collaboratore fisso o di corrispondente.

5. Qualora il giornalista (professionista, pubblicista, praticante) sia iscritto alla gestione principale dell’Inpgi o ad altro istituto pensionistico obbligatorio in data antecedente al 29 aprile 1993 e non sia iscritto al FPCGI o ad altra forma previdenziale complementare al 1 gennaio 2007 potrà, volendolo e soltanto in forma esplicita destinare al FPCGI o ad un fondo aperto una quota del Tfr maturando non inferiore alla misura prevista dalla contrattazione collettiva.

Quindi, mentre per tutti i giornalisti la decisione sul trasferimento del Tfr maturando o sul suo mantenimento presso l’azienda riguarda il 100% del predetto Tfr maturando, per i giornalisti che si trovino nelle predette condizioni di iscrizione alla Previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e di non iscrizione al FPCGI il trasferimento del Tfr maturando alla Previdenza Complementare può essere parziale.

Con riferimento a questa fattispecie si precisa che per i pubblicisti che lavorano nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza (art. 36 Cnlg), per i collaboratori fissi e per i corrispondenti la misura minima del conferimento è pari al 2% della retribuzione annua utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Mentre per i pubblicisti a tempo pieno e per i praticanti la misura minima del conferimento è pari al 2% della retribuzione annua, cosi come definita nell’allegato I (Previdenza Complementare) del Cnlg.

Qualora invece il predetto giornalista non manifesti alcuna volontà entro sei mesi a partire dal 1 gennaio 2007 o dalla data della successiva assunzione l’azienda procederà alla scadenza a trasferire al FPCGI l’intero ammontare del Tfr maturando.

***

Si ricorda che in tutte le fattispecie sopra previste qualora il giornalista non esprima la sua volontà il Trattamento di Fine Rapporto destinato in forma tacita al FPCGI dovrà essere investito dal Fondo nel comparto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e un rendimento comparabile al tasso di rivalutazione del Tfr, mentre mediante la destinazione esplicita il giornalista potrà scegliere il comparto cui destinare la quota di Tfr. Al riguardo si ricorda che attualmente il FPCGI ha tre comparti: “conservativo”, “prudente”, “mix” e che da quando sono stati realizzati (febbraio 2003) hanno ottenuto i seguenti risultati: il comparto conservativo ha realizzato +8,49%, il comparto prudente +23,34%, il comparto mix +31,05%, mentre il tasso di rivalutazione del Tfr nello stesso periodo è stato del 10,46%, una ragione di più per scegliere tempestivamente ed esplicitamente di destinare il Tfr m aturando al FPCGI, indicando il comparto che si preferisce.

Ci auguriamo che questa nota sia sufficiente ad aiutarti nelle scelte che dovrai effettuare nell’ambito di una normativa di legge, purtroppo non semplice. Per qualsiasi ulteriore informazione potrai comunque rivolgerti oltre che all’ufficio personale della tua azienda, anche all’Associazione regionale di stampa territorialmente competente, ovvero a questa Federazione o al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.

Con i più cordiali saluti.

Paolo Serventi Longhi

(da www.fnsi.it – Roma, 21 dicembre 2006)..

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