Con il recepimento della direttiva europea 2007/65/CE, attuata con Decreto Legislativo n. 44/2010 (c.d. Decreto Romani), sono state introdotte interessanti novità e modifiche al Testo Unico della Radiotelevisione (D. Lgs. 177/2005).
A cominciare dal suo titolo, sostituito con “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Romani, il D. L.vo n. 177/2005 non si limita più, quindi, a disciplinare il sistema radiotelevisivo, ma detta le disposizioni in materia di “servizi di media audiovisivi e radiofonici”. Ma cosa si intende per “servizi di media audiovisivi”? Sul punto il Testo Unico è molto preciso. Trattasi di servizi posti “sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche (…)”. Rientrano in tale definizione “(…) la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta”. I nuovi servizi media possono, appunto, essere a richiesta o lineari. I primi sono quelli che consentono all’utente di scegliere i programmi da un catalogo selezionato dal fornitore del servizio e di vederli al momento da lui preferito. I servizi di media audiovisivi lineari coincidono, invece, con la radiodiffusione televisiva, che offre la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto predefinito. Tra i servizi di media audiovisivi rientra anche la cosiddetta comunicazione commerciale audiovisiva, che costituisce una delle novità apportate al Testo Unico dal Decreto Romani. Con questa espressione si fa riferimento, in particolare, a quelle immagini (sonore e non) che accompagnano un programma e che sono inserite al suo interno, ed il cui fine è promuovere le merci, i servizi o l’immagine di un’azienda. Esse comprendono, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti (cosiddetto product placement). L’art. 2, comma 1, del modificato Testo Unico elenca anche ciò che non deve considerarsi servizio di media audiovisivo, e cioè: i siti Internet privati; i servizi che consistono nella distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati per essere condivisi e scambiati nell’ambito di comunità di interesse; la corrispondenza privata, ivi inclusa la posta elettronica; i servizi che non hanno come finalità principale la fornitura di programmi; i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari, etc.; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i giochi d’azzardo con posta in denaro. La responsabilità editoriale della scelta del contenuto del servizio di media offerto incombe sul fornitore del medesimo servizio, il quale è pertanto tenuto ad esercitare un controllo sulla selezione e sull’organizzazione dei programmi nel palinsesto o, se trattasi di servizi a richiesta, nel catalogo. Lo stesso fornitore di servizi di media audiovisivi ha l’obbligo di operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, come espressamente sancito dall’art. 32-bis del novellato D. L.vo n. 177/2005. A riguardo è importante sottolineare come il Testo Unico includa oggi all’art. 3, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche “la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”. A garanzia degli utenti, è stabilito poi che il fornitore di servizi di media audiovisivi (e radiofonici) debba offrire ai destinatari l’accesso facile e permanente ad una serie di informazioni riguardanti il proprio nome, il proprio indirizzo geografico di stabilimento; i propri estremi, compresi l’indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, in modo da poter essere contattato rapidamente e direttamente; ed infine il recapito degli uffici dell’Agcom e dell’Agcm. Con riguardo al titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività, rimane in capo al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni il rilascio delle autorizzazioni per quella che oggi viene definita “la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo”, così come continua ad essere di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il rilascio delle autorizzazioni alla fornitura dei medesimi servizi via satellite. Quanto alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, il Testo Unico prevede che la relativa autorizzazione verrà rilasciata dall’Agcom sulla base del regolamento che la stessa Autorità dovrà emanare entro il prossimo 30 giugno. E’ soggetta, invece, al regime dell’autorizzazione generale l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta. Per lo svolgimento di tale attività, pertanto, si dovrà presentare apposita denuncia di inizio attività all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, utilizzando la modulistica che la medesima Agcom stabilirà con regolamento da adottarsi, anch’esso, entro il 30 giugno 2010. Spetta all’Agcom anche provvedere ad uniformare, con propria deliberazione, i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnologia analogica a quelli previsti per le trasmissioni in tecnologia digitale, nonché uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi. (Daniela Asero per NL)