Focus su Decreto Romani: produzione audiovisiva europea. Dibattiti inclusi tra trasmissioni soggette a obblighi. Rinviata definizione quote riserva a favore opere cinematografiche

Il D.Lgs. 44/2010 (c.d. Decreto Romani), di recepimento della direttiva europea 2007/65/CE, è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, contenuta all’art. 44 del D.Lgs. 177/2005 (ora Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Tale disposizione che, come noto, regolamenta le quote che le emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito nazionale devono riservare alla diffusione ed all’investimento in opere europee, ha dunque subito un’ulteriore modifica, dopo quelle introdotte con i provvedimenti emanati alla fine del 2007 (L. n. 244/2007 e D.L. n. 248/2007, convertito dalla L. n. 31/2008). Dalla lettura della normativa oggi in vigore si evince innanzitutto che i dibattiti sono stati esclusi dalla tipologia di trasmissioni non soggette agli obblighi di riserva. L’art. 44, nella sua nuova formulazione, stabilisce infatti che “Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite”. Ciò significa che, a differenza di quanto avveniva in passato, il tempo da riservare alla diffusione di opere europee deve essere calcolato conteggiando anche le ore di programmazione dedicate ai talk show. In secondo luogo, la disposizione rimanda all’emanazione di un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare (da adottarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari), per la definizione delle sottoquote percentuali di programmazione e di investimento da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nell’ambito delle quote minime del 10%, confermate dal nuovo art. 44. Come precisato al comma 3, nell’individuazione delle sottoquote percentuali di programmazione e di investimento da riservare alle opere cinematografiche, il decreto interministeriale dovrà tenere conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle opere stesse. Lo stesso provvedimento, che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 settembre (cioè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Romani, avvenuta lo scorso 30 marzo), stabilirà anche i criteri che consentano di qualificare le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Come detto, è rimasta invariata la percentuale del tempo di diffusione che le emittenti televisive (compresa la pay per view) e la concessionaria pubblica devono destinare alle opere europee degli ultimi cinque anni (cioè rispettivamente almeno il 10% ed il 20% del tempo di diffusione), così come, per le emittenti private, non è mutata la previsione dell’obbligo di riservare il 10% almeno degli introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti (per la Rai è stata confermata la percentuale non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui). A riguardo, viene precisato che la percentuale di investimento minima del 10% deve “(…) essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”. Con riferimento, poi, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, l’art. 44 del Testo Unico prevede che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni stabilisca, con proprio regolamento, le modalità attraverso cui i medesimi fornitori devono promuovere gradualmente, e considerate le condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La stessa Autorità dovrà anche provvedere ad emanare una disciplina che sia coerente con il principio “(…) secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40-bis”, in materia di product placement. Quanto alla disciplina dei diritti residuali, è stato previsto che sarà ugualmente un regolamento dell’Agcom a determinare “i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell’opera da parte dei produttori indipendenti”. (Daniela Asero per NL)

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