La tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale diventa uno dei principi fondamentali su cui poggia il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia.
Questo in conseguenza dell’integrazione apportata dall’art. 17 del D.L.vo n. 44/2010 (c.d. Decreto Romani) all’art. 3 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.L.vo n. 177/2005). L’obbligo di osservare le disposizioni contenute nella Legge n. 633/1941 e s.m.i. in materia di tutela del diritto d’autore viene dunque in questo modo ribadito in maniera forte, trovando inoltre nel Testo Unico la propria esplicita previsione all’art. 32-bis. Tale disposizione impone, infatti, ai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi e dalla tipologia di servizio offerto, di operare nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi. I fornitori di servizi di media sono, in particolare, tenuti a trasmettere le opere cinematografiche osservando i termini temporali e le condizioni fissate con i titolari dei diritti, e non devono trasmettere o ri-trasmettere, o mettere a disposizione degli utenti, programmi, o parti di essi, che siano oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, senza che abbiano ottenuto il preventivo consenso dei titolari dei diritti stessi. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è chiamata ad emanare la regolamentazione in materia che possa consentire di rendere effettiva l’osservanza di tali limiti e divieti, dai quali il Testo Unico fa però salve le disposizioni relative ai cosiddetti “brevi estratti di cronaca”. Viene in considerazione, a riguardo, l’art. 32- quater del Testo Unico, che prevede appunto la possibilità, da parte delle emittenti televisive, anche analogiche, di realizzare “(…) brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica (…)”. Le modalità con cui si potranno realizzare gli estratti di cronaca saranno individuate dall’Agcom con proprio regolamento, nel quale si dovrà anche prevedere, tra l’altro: la facoltà delle emittenti televisive di scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione; l’obbligo di indicare la fonte del breve estratto; la possibilità di utilizzare i brevi estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale, escludendo invece quelli di intrattenimento; la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti temporali per la loro trasmissione; qualora sia pattuito un compenso, il divieto di fissare un importo maggiore dei costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso. Nel definire la disciplina in materia, l’Autorità dovrà inoltre prevedere che l’accesso ai brevi estratti di cronaca avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e, nel caso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, che l’accesso stesso possa essere esercitato solo se lo stesso programma viene offerto in differita dal medesimo fornitore. (Daniela Asero per NL)