Con la modifica apportata dal Decreto Romani (art. 9) all’art. 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.L.vo n. 177/2005), sono stati previsti maggiori accorgimenti tecnici al fine di garantire un’effettiva protezione dei minori dalla visione di determinati programmi.
I contenuti ad accesso condizionato offerti dai fornitori di servizi di media audiovisivi o dai fornitori di servizi potranno infatti essere diffusi mediante l’adozione di un sistema di protezione, sulla base di un sistema di classificazione dei contenuti stessi. Ciascun fornitore dovrà adottare il proprio sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato nel rispetto dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori, d’intesa con l’Agcom, e approvati con decreto ministeriale. I contenuti in questione sono quelli la cui diffusione, anche a pagamento, è vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione, e cioè i film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, ed inoltre i programmi che, sulla base del sistema di classificazione, sono catalogabili a visione per soli adulti, ivi compresi quelli forniti a richiesta (art. 34, comma 3). Al fine di garantire un’adeguata tutela ai minori, l’art. 34 del Testo Unico, nella sua nuova formulazione, prevede che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni stabilisca, con proprio regolamento da adottarsi entro il prossimo 30 giugno, la disciplina contenente “l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili” – come l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione – atti ad evitare che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi sopra detti. Il tutto nel rispetto dei criteri previsti dal Testo Unico, secondo cui il contenuto classificabile a visione non libera dovrà essere offerto con una funzione di controllo parentale che ne inibisca l’accesso. L’utente avrà comunque la possibilità di disattivare la funzione di controllo parentale, digitando uno specifico codice segreto, che dovrà essere comunicato, con modalità riservate, al soggetto maggiorenne che richiede la fornitura del contenuto o del servizio. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi dovranno conformarsi alla regolamentazione che l’Autorità emanerà, entro trenta giorni dalla data in cui la relativa delibera entrerà in vigore. Con riguardo ad altri tipi di contenuti, come i film vietati ai minori di quattordici anni, rimane il divieto di trasmissione prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00, con la precisazione che tale divieto si applica sia alla diffusione in chiaro che a quella a pagamento, nonché alla fornitura a richiesta. Viene confermato l’obbligo di adottare specifiche misure per tutelare i minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le 16,00 e le 19,00 e, con riguardo ai programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, se ne vieta la diffusione “a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”. Nel caso di loro trasmissione, sia in chiaro che a pagamento, è richiesto che siano preceduti da un’avvertenza acustica o che, all’inizio e nel corso della trasmissione, siano identificati attraverso l’uso di un simbolo visivo. (Daniela Asero per NL)