(Cassazione.net) – Danni al contribuente se il fisco sbaglia. Infatti il cittadino ha diritto di impugnare un accertamento a lui notificato anche se l’ufficio ha sbagliato e quindi, di fatto, quell’atto non può avere nessuna conseguenza. Nelle sedi opportune (davanti all’Ago) potrebbe chiedere i danni subiti per aver consultato un professionista circa gli effetti "dell’atto" definito poi innocuo dall’amministrazione finanziaria.
La buona notizia per i cittadini arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4622 del 26 febbraio 2009, ha accolto il ricorso di un contribuente.
Questa volta il relatore non ha lasciato nulla nella penna. "In definitiva l’ufficio delle imposte – si legge in fondo alle motivazioni – non può notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo tanto non accade nulla. Ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso emittente c’è da chiedersi (a parte i dubbi sulla sanità mentale e professionale delle persone fisiche responsabili di tali comportamenti) perché sia stato adottato e notificato, fermo restando gli effetti di danno che può comunque produrre nella sfera giuridica del destinatario, a prescindere dalle intenzioni dell’emittente (in un caso come quello in esame, ad esempio, è evidente che il destinatario degli atti ha la necessità di rivolgersi ad un professionista per verificare se e quali effetti possa produrre un atto definito innocuo, dalla controparte, anche se poi in ipotesi l’atto si riveli effettivamente innocuo, contrariamente a quanto avvenuto nella specie).
La buona notizia per i cittadini arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4622 del 26 febbraio 2009, ha accolto il ricorso di un contribuente.
Questa volta il relatore non ha lasciato nulla nella penna. "In definitiva l’ufficio delle imposte – si legge in fondo alle motivazioni – non può notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo tanto non accade nulla. Ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso emittente c’è da chiedersi (a parte i dubbi sulla sanità mentale e professionale delle persone fisiche responsabili di tali comportamenti) perché sia stato adottato e notificato, fermo restando gli effetti di danno che può comunque produrre nella sfera giuridica del destinatario, a prescindere dalle intenzioni dell’emittente (in un caso come quello in esame, ad esempio, è evidente che il destinatario degli atti ha la necessità di rivolgersi ad un professionista per verificare se e quali effetti possa produrre un atto definito innocuo, dalla controparte, anche se poi in ipotesi l’atto si riveli effettivamente innocuo, contrariamente a quanto avvenuto nella specie).