L’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 convertito con modifiche dalla L. n. 111/2011, consente al contribuente di definire la lite insorta con l’Erario pagando un forfait prestabilito secondo i parametri contenuti nello stesso provvedimento legislativo.
La norma si applica alle liti tributarie pendenti alla data del 1° maggio 2011 (nessuna esclusa, ivi compresa la vertenza di legittimità avanti alla Corte di Cassazione) e si modula in base alla maggiore pretesa erariale: fino a 2.000 euro il cittadino potrà definire la controversia pagando una quota fissa pari a 150 euro, somma che dovrà essere calcolata proporzionalmente – ponderandola in relazione allo stato in cui si trova il procedimento giudiziale, mano a mano che cresce il valore della lite. Nello specifico, se è già stata adottata una pronuncia di merito favorevole al contribuente, dovrà essere corrisposto il 10%, importo che verrà calcolato al 30% se il giudice non si fosse ancora espresso, fino alla situazione più sfavorevole per la parte privata che dovrà sborsare il 50% se la richiesta di annullamento dell’atto impugnato dovesse essere stata rigettata in primo grado. Dagli importi così calcolati potranno essere detratte le somme di spettanza dell’erario già corrisposte ed imputabili ad imposte, indennità di mora, sanzioni ed interessi, ma anche quelle pagate dal ricorrente a titolo di provvisorio ai sensi della normativa sulla riscossione, escludendo però le pretese divenute definitive e non più contestabili. Se si è già pagato un importo superiore rispetto a quanto forfettariamente liquidato per la chiusura del contenzioso, dovrà comunque essere presentata la domanda. Infatti, per mettere una pietra sopra le pretese erariali, se ricorreranno i presupposti appena richiamati, il contribuente dovrà compilare il modello F24 che l’Agenzia delle Entrate ha in questi giorni predisposto e messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, con tanto di l’appendice recante le note di compilazione, nel quale dovranno essere indicate le generalità del contribuente (ed eventualmente dell’intermediario) con puntuali riferimenti alla controversia pendente con l’annotazione della somma “autoliquidata”. Il canale preferenziale indicato dall’Agenzia per la presentazione dello stralcio è, come per molti altri adempimenti, quello telematico, per il quale si dovrà accedere ai portali Fisconline ed Entratel. Ammesso anche l’inoltro a cura delle direzioni provinciali alle quali andrà presentata apposita domanda (che sarà resa disponibile sul sito dell’Agenzia) e che saranno tenute a rilasciare copia cartacea dell’istanza debitamente quietanzata. Il mini condono non prevede la possibilità di effettuare compensazioni con altri crediti vantati nei confronti dello Stato e l’importo dovuto dovrà essere corrisposto in un unica soluzione, predisponendo per ogni contenzioso da definire il modulo F24. In altri termini, il cittadino intenzionato a seppellire l’ascia di guerra con il Fisco per cause tributarie di valore non superiore a 20.000 euro, pagherà il dovuto sulla base delle indicazioni fornite nella norma di riferimento per poi formalizzare all’Agenzia delle Entrate la composizione della lite avviando la descritta procedura. Nel caso in cui il contribuente incorra, nel calcolo della somma da corrispondere all’Erario, in errori “scusabili”, l’Ufficio competente – ricevuta ed elaborata la richiesta – invierà una comunicazione nella quale richiederà la differenza tra il dovuto ed il pagato, maggiorata degli interessi legali. Importante la circostanza in base alla quale il termine unico ed ultimo per poter usufruire delle agevolazioni previste dal decreto 98/2011 (e, dunque, per i pagamenti) è attualmente fissato al prossimo 30 novembre. Quanto alla pendenza della controversia, il giudizio si estingue, ai sensi dell’art. 16, comma 8, legge 289/2002 che si applica alla fattispecie in questione, con la dichiarazione da parte dell’Agenzia “attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto”. In proposito, la manovra economica 2011 (articolo 39, comma 12, D.L. n. 98/2011) stabilisce che l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria dovrà in primo luogo trasmettere, entro il 15 luglio 2012, alle Commissioni Tributarie e agli uffici giudiziari competenti un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Per queste è stata prevista la sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012 (nonché dei termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio) e per quelle effettivamente perfezionate – attraverso il pagamento e la presentazione della domanda – viene stabilito che i termini risultano ulteriormente sospesi fino al 30 settembre 2012 (come riportato da www.ilsole24ore.com, 15/09/2011). (S.C. per NL)