«La riduzione del contenzioso costituisce obiettivo prioritario dell’Agenzia cui deve essere finalizzata tutta l’attività svolta presso gli Uffici».
Esordisce così – premesse a parte – la circolare n. 22/E diramata lo scorso 11/06/2012 dall’Agenzia delle Entrate, recante il “Programma per la gestione della mediazione e del contenzioso tributario per l’anno 2012”. La direttiva, tra l’altro, richiama l’attenzione delle Direzioni provinciali e regionali, da sempre impegnate in prima linea nella tutela del gettito fiscale, ad un miglioramento – anche attraverso una corretta gestione dei nuovi strumenti deflattivi del contenzioso – della sostenibilità della pretesa tributaria, scongiurando azioni e/o difese temerarie delle maggiori imposte richieste in esazione. Un restyling sostanziale degli Uffici, posti i concetti chiave appena citati, potrebbe consentire di aumentare il livello di adesione spontanea dei contribuenti agli obblighi fiscali – la così detta tax compilance – valorizzando le esperienze tratte dal contenzioso in funzione di un «miglioramento del livello di legittimità e fondatezza degli atti impugnabili». I presupposti, insomma, ci sarebbero tutti per indirizzare l’operato dell’Agenzia verso una maggiore attenzione anche alla disamina delle contestazioni mosse dai contribuenti che, inutile negarlo, si trovano spesso al cospetto della P.A. come di fronte ad un muro di gomma. Non vi è dubbio, quindi, che che il grande lavoro svolto dalle Commissioni tributarie, forse l’unica giurisdizione nazionale profonda conoscitrice della materia che tratta perché dotata di personale munito di competenze specifiche, potrà costituire un buon punto di partenza per l’Amministrazione finanziaria al fine di migliorarne l’efficienza, conferendo maggiore efficacia al proprio operato. Continuando a percorrere per gradi linee la circolare in questione, vengono fissati per il 2012 rigidi standard di gestione dei procedimenti che, anche per effetto delle ultime riforme, gli Uffici sono chiamati a rispettare nella lavorazione delle istruttorie avviate su istanza del contribuente. In applicazione del mini condono per le liti tributarie minori, cioè quelle di valore fino a 20.000 euro, pendenti alla data del 31/12/2011, nell’anno in corso le Direzioni provinciali e regionali saranno chiamate ad attività straordinarie quali, a titolo esemplificativo, la sospensione della riscossione o la trasmissione alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione degli elenchi delle controversie per le quali è stata presentata la domanda di definizione (attività da completare entro il 30 giugno 2012). La direttiva, in proposito, raccomanda che tali adempimenti, affinché non generino l’effetto opposto di quello prefissato dalla norma, siano gestiti con la dovuta tempestività. Per quanto afferente il nuovo istituto della mediazione tributaria, risulta indispensabile per l’Agenzia il rispetto del termine di 90 giorni prefissato per la conclusione della procedura, che decorrerà dal ricevimento della domanda del contribuente e fino all’adozione del provvedimento conclusivo di rigetto o di accoglimento. In proposito, trattandosi di procedura stragiudiziale, non potrà trovare applicazione la sospensione feriale dei termini (estate calda, quindi, per i professionisti impegnati su questo fronte). In tale frangente, di particolare interesse la priorità fissata inerente «la tempestiva conclusione di tutti i procedimenti di mediazione con un atto che assicuri la “giusta imposizione” ed eviti la soccombenza in giudizio». Particolare attenzione, poi, dovrà essere riservata all’esercizio del potere di autotutela, all’applicazione sistematica delle direttive sull’abbandono dei contenziosi ed alla valutazione delle probabilità di accoglimento dell’appello o del ricorso per Cassazione. Stop, quindi, alla temerarietà delle liti instaurate dall’A.F., alla quale i contribuenti, oggi, sono fin troppo avvezzi. Presso ciascuna Direzione provinciale, la circolare 22/E prevede l’istituzione dell’Organo Consultivo Interno (O.C.I.), presieduto dal Direttore o da suo delegato ed incaricato di rendere pareri sulle istanze di mediazione, supportando altresì gli Uffici incaricati della gestione del contenzioso per la valutazione del rating di sostenibilità delle controversie. In ultimo, merita annotazione l’innalzamento del limite da 5 mila a 10 mila euro del valore che farà scattare l’obbligo per gli Uffici della rappresentanza erariale innanzi alle Commissioni tributarie, conformemente a quanto stabilito nella Convenzione triennale con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 2011-2013. (S.C. per NL)