I rapporti tra Fisco e grandi imprese si modellano sempre di più sulla “cooperative compliance”: mentre in Senato prosegue l’iter di conversione in legge della manovra correttiva che introduce la “web tax” (dl 50/2017), l’Agenzia delle Entrate emana un provvedimento (n. 101573 del 26 maggio 2017) contenente le “disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo” introdotto dal dlgs 128/2015. L’istituto mira alla gestione anticipata del rischio fiscale: con un dialogo preventivo tra impresa e amministrazione finanziaria, cioè, sarà definito un “accordo di adempimento collaborativo” che costituisce il trattamento tributario per quell’impresa. Se il dialogo è avvenuto con spirito collaborativo e di piena correttezza e trasparenza, quindi, si potrà escludere con certezza quasi assoluta ogni contestazione futura, fatto salvo – ovviamente – il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che esistevano al momento del confronto preventivo. L’accordo potrà estendersi dalle operazioni più delicate anche a quelle ordinarie: in incontri a cadenza almeno annuale, aziende e Agenzia delle Entrate discuteranno in merito alla dichiarazione dei redditi e definiranno la “nota di chiusura delle procedure”, che cristallizza sia le posizioni convergenti, sia quelle “sospese”, cioè sulle quali non si è manifestato il consenso delle parti e sulle quali verrà effettuato un riesame. L’impatto dell’introduzione dell’istituto è – almeno per ora – contenuto poiché i requisiti di accesso al regime restringono molto i destinatari: le imprese che vogliono accedere all’adempimento collaborativo devono avere un sistema aziendale di controllo del tax risk e un fatturato da almeno 10 miliardi di euro, oppure devono aver aderito nel 2013 al progetto pilota dell’Agenzia delle Entrate che ha condotto alla nuova normativa. Alla luce di questi requisiti, l’unico gruppo societario per ora ammesso risulta essere Ferrero, mentre altre dieci istanze sono al vaglio dell’amministrazione finanziaria. Una volta aderito al regime del dlgs 128/2015, le aziende hanno l’obbligo di mantenere e garantire l’efficacia del proprio sistema di controllo del tax risk, facilitando l’eventuale verifica dell’Agenzia delle Entrate, devono mantenere un atteggiamento di collaborazione e trasparenza, sia sulle situazioni che possono comportare rischi fiscali, sia sulle modifiche alle circostanze di fatto e diritto già oggetto di interlocuzione. Le imprese, inoltre, sono tenute a promuovere al proprio interno la cultura della legalità fiscale attraverso l’integrazione di codici etici e di condotta con la variabile fiscale. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle cause di esclusione dal regime, che si verificano ogni qual volta l’impresa ammessa non osservi obblighi e doveri imposti, oppure non soddisfi più i requisiti d’accesso, come il fatturato minimo o –ancora – in caso di condanna definitiva di soggetti in posizione apicale (amministratori, manager, firmatari delle dichiarazioni dei redditi) per reati tributari. (V.D. per NL)