Firmato, dopo 4 anni di attesa, il contratto di lavoro dei giornalisti

Alle 3 di stanotte l’agenzia Ansa: "E’ stata raggiunta stanotte tra Federazione nazionale della stampa e Federazione italiana editori l’ipotesi di intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, valido dal primo aprile 2009 al 31 marzo 2013 per la parte normativa e al 31 marzo 2011 per quella economica. (Fonte Ansa di Elisabetta Stefanelli) – (ANSA) – Il documento sara’ presentato mercoledi’ prossimo, 1 aprile alla Commissione contratto, giovedì 2 aprile al Consiglio Nazionale della Fnsi e venerdì 3 aprile alla Conferenza nazionale dei Comitati e fiduciari di redazione. Tra i capitoli piu’ delicati della trattativa quello sugli scatti di anzianita’: la maggiorazione sara’ del 6% del minimo dello stipendio e maturera’ per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio, mentre per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianita’.  Per quanto riguarda la parte economica il valore del minimo tabellare e’ incrementato di 265 euro per il redattore ordinario (di cui 5 saranno devoluti al fondo di perequazione per i  pensionati), che sara’ corrisposto in una prima parte dal due aprile 2009 – pari a 140 euro compresa l’indennita’ di vacanza contrattuale – e nella seconda – pari a 125 euro – dal primo giugno 2010. La cifra’ sara’ di 335 euro per i redattori capo.  L’ipotesi di accordo cancella l’allegato N dedicato alle testate multimediali e introduce un capitolo sulla multimedialita’ che prevede un apposito programma editoriale che  specifichi organizzazione del lavoro, modalita’ di integrazione tra le testate, utilizzo degli strumenti multimediali e preveda la formazione. Oltre a quella del redattore esperto (dopo otto anni di anzianita’) viene introdotta la figura di redattore senior, che puo’ essere attribuita anche al redattore esperto con anzianita’ di servizio nella qualifica superiore ai cinque anni. Quanto al trasferimento, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non puo’ essere trasferito in una sede che disti piu’ di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e potra’ considerare il trasferimento sul  quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell’editore. Il distacco presso testate dello stesso gruppo non puo’ durare piu’ di 24 mesi, salvo diverso accordo tra le parti e puo’ essere utilizzato per comprovate esigenze produttive,  organizzative e sostitutive. Eventuale proroga deve avere il consenso del giornalista. Il rapporto di lavoro con direttore, condirettore e vicedirettore ”puo’ essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo”. L’indennizzo sale a 13 mensilita’ di retribuzione piu’ l’indennita’ di preavviso che e’ di altri 12 mesi, per un totale di 25 mesi. I contratti a termine non possono superare i 36 mesi e sono  consentiti in fase di sviluppo di nuove iniziative, per sostituire giornalisti assenti, per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli  organici. Per le figure apicali (direttore, condirettore e vicedirettore) non possono durare piu’ di cinque anni. Se un giornalista, con il cumulo di piu’ contratti a termine, ha  superato i sei mesi di lavoro per lo stesso editore, puo’ sottoscriverne un altro della durata massima di dodici mesi presso la direzione provinciale del lavoro. Per i tempi  determinati non sara’ piu’ previsto il contratto depotenziato dal punto di vista economico. E sale anche il livello retributivo (da 0,71 a 0,81%) per i redattori con meno di 30  mesi di anzianita’. In considerazione della grave crisi strutturale, che investe il settore aggravata dalla crisi finanziaria mondiale la Fnsi ha accordato alle aziende nove mesi di "tregua" per la maturazione degli scatti biennali contenuta nella norma transitoria dell’ipotesi di accordo. Norma transitoria: "Nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (1° interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1° marzo 2010. Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 2009 il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010 raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per la maturazione dei successivi scatti di anzianità.

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