di Giuseppe Aliano, dottore commercialista in Pescara
da Quotidiano Giuridico N 26/1/anno 2007
Ancora novità per le donazioni e le successioni, in particolare di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, i cui passaggi di proprietà, a determinate condizioni, non sono soggetti all’imposta o, quantomeno, pur in assenza di tutti i requisiti per fruire di tutte le agevolazioni previste, non viene comunque considerato l’avviamento nella determinazione della base imponibile (articolo 1, comma78).
Con una modifica all’art. 2 comma 48 del d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006 conv. in L. n. 286 del 24 novembre 2006, viene inoltre estesa la franchigia dall’imposta, stabilita in 100 mila euro, anche per i trasferimenti a fratelli e sorelle, inserendo la lett. a-bis) ed integrato il comma 49 con inserimento della lett. a-bis) che prevede, per i portatori di handicap, l’applicazione dell’imposta sulla sola parte eccedente 1 milione e mezzo di euro.