Comunicato Federcontribuenti
Una battaglia “centrale” per dare dignità ad una giusta difesa e ad un giusto processo tributario. In Italia il contribuente è sfornito di una seria tutela giurisdizionale innanzi alle Commissioni Tributarie e il contenzioso tributario presenta delle carenze in ordine all’indipendenza dell’organo giudicante, al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti ed alla possibilità di accesso alla tutela tributaria, tali da renderlo un “processo minore” tuttora distante da una seria definizione di giusto processo. Pertanto occorre apportare alle norme regolatrici del contenzioso tributario delle urgenti modifiche in sede legislativa che prevedano:
1. Riconoscimento costituzionale esplicito della giurisdizione tributaria quale giurisdizione speciale parallela a quella ordinaria e alle altre giurisdizioni speciali.
2. Ulteriore ampliamento della competenza in modo da realizzare una giurisdizione generale esclusiva in materia tributaria, che ricomprenda qualsiasi forma di tributo qualsiasi atto connesso ad esso anche successivo e di esecuzione nonché ogni atto dell’Amministrazione Finanziaria lesivo non solo di diritti ma anche di interessi del cittadino.
3. l’istituzione di un ruolo di giudici tributari togati attraverso concorsi pubblici per esami, e la conseguente riduzione dell’utilizzo dei giudici onorari tributari;
4. l’inquadramento organico delle Commissioni Tributarie all’interno del Ministero di Grazia e Giustizia, con il distacco definitivo da qualsiasi tipo di rapporto con il Ministero delle Finanze;
5. allargamento delle competenze di tali organi alle materie previdenziali e contributive;
6. l’abolizione della sanzione della inammissibilità prevista in caso di mancata osservanza del termine di costituzione del ricorrente ex art. 22 dlgs. 546/92, o, quanto meno, la previsione della possibilità per il ricorrente di ottenere la rimessione in termini;
7. la previsione di un termine perentorio di costituzione anche per il resistente che scada prima della udienza di sospensione dell’atto impugnato, con l’obbligo di notificare al ricorrente gli atti depositati in giudizio;
8. l’obbligo di condannare sempre alla spese di giudizio il soccombente, con la possibilità di compensare le spese solo ed unicamente in caso di soccombenza reciproca delle parti;
9. l’obbligo di fissare l’udienza di trattazione del merito anche in caso di diniego della istanza cautelare e non oltre un anno dalla medesima pronuncia.
10. la denominazione di tali organi in Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie.
11. Incompatibilità territoriale assoluta del giudice tributario per effetto di esercizio di attività professionale di natura tributaria.
DA RINVIARE A DIREZIONE NAZIONALE FEDERCONTRIBUENTI
(VIA FAX 1786000421 – O VIA MAIL A [email protected])
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AL PRESIDENTE DEL SENATO
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTRO DELLE FINANZE
AI PRESIDENTI dei GRUPPI PARLAMENTARI
SI ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
IO FIRMO LA PIATTAFORMA PREDISPOSTA
DALLA FEDERCONTRIBUENTI
NOME
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COGNOME
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CITTA’
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PROFESSIONE
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RIFERIM. EMAIL/TEL.
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FIRMA
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