Esercizio del diritto di cronaca audiovisiva: l’Agcom approva lo schema di regolamento

In attuazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato le regole in materia di modalità e limiti temporali dell’esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, di accesso agli impianti sportivi e di requisiti per l’accreditamento degli operatori della comunicazione all’interno dei medesimi impianti. In particolare, con la Delibera n. 94/09/CONS (pubblicata sulla G.U. n. 76 del 01/4/2009), l’Agcom ha adottato uno schema di regolamento da sottoporre a consultazione pubblica, allo scopo di acquisire le valutazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, come richiesto dal sopra richiamato art. 5. I soggetti interessati avranno tempo sino al sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità (avvenuta lo scorso 2 aprile), per trasmettere le proprie osservazioni sullo schema di regolamento, che, come precisato all’art. 2, disciplina le modalità ed i limiti temporali del diritto di cronaca audiovisiva “con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto” legislativo sopra detto, escludendo dall’ambito della sua applicazione l’esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti che non possano essere ricondotti all’evento sportivo. In sintesi, è previsto che gli operatori della comunicazione (intendendo per tali le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi, la tv pubblica ed i soggetti che prestano servizi di comunicazione elettronica), ai fini dell’esercizio del diritto in argomento, possano utilizzare le immagini salienti dell’evento e correlate “decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell’evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell’evento medesimo”. Rientrano nell’ambito delle immagini salienti dell’evento i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l’instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata (art. 2, c. 1, lettera l) del D.L.vo n. 9/2008). Per le emittenti, i fornitori di contenuti in chiaro e a pagamento e per la concessionaria del servizio pubblico è previsto che tali immagini possano essere utilizzate solo nei telegiornali nazionali o locali. E ciò con dei limiti temporali. Infatti, lo schema stabilisce all’art. 3 che nell’ambito dei tg in chiaro la trasmissione di queste immagini non possa superare “gli 8 minuti complessivi per ciascuna giornata o turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell’ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita”, mentre per i fornitori di contenuti a pagamento l’utilizzo deve essere limitato a tre minuti per ciascuna giornata(art. 3, c. 4 della Delibera). Altri limiti temporali sono poi fissati per l’esercizio audiovisivo del diritto di cronaca effettuato via internet e attraverso la telefonia mobile, mentre con riguardo alla notizia del risultato sportivo, lo schema di regolamento prevede che gli aggiornamenti debbano essere forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti. L’Agcom nello schema ha anche fissato gli obblighi in capo agli organizzatori della competizione (o, in mancanza, agli organizzatori dell’evento o agli assegnatari dei diritti), i quali sono tenuti a mettere a disposizione degli operatori le immagini salienti e correlate, predisponendo a tal fine un sistema telematico. Se tale sistema non viene allestito, l’organizzatore è tenuto a mettere a disposizione dell’operatore, entro 2 ore dalla conclusione dell’evento e mediante collegamento via satellite su specifico canale criptato oppure attraverso la consegna delle registrazioni, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti che corrispondono ai limiti temporali dell’esercizio del diritto di cronaca. Ciò affinché l’operatore possa estrapolare, dal materiale, le immagini di durata pari a quella consentita dal suddetto art. 3. E’ specificato al riguardo che “le immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti più spettacolari verificatisi nel corso dell’evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale” (art. 4, c. 3). Se poi non può essere garantita l’acquisizione delle immagini, l’organizzatore della competizione dovrà consentire all’operatore l’accesso all’impianto sportivo per effettuare le riprese dell’evento. Lo schema di regolamento contenuto nella sopra richiamata Delibera n. 94/09/CONS contiene poi la disciplina afferente ai requisiti necessari che gli operatori della comunicazione devono possedere per ottenere l’accesso agli impianti sportivi. E’ previsto, al riguardo, che tali soggetti siano iscritti al Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) tenuto presso l’Agcom, possiedano una testata giornalistica regolarmente registrata presso il tribunale competente ed abbiano ottenuto, dall’organizzatore della competizione, apposita autorizzazione, rilasciata secondo le modalità stabilite all’art. 6 dello schema. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’operatore dovrà richiedere all’organizzatore dell’evento l’accredito per i giornalisti che siano iscritti all’Albo in qualità di professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa audiovisiva. Lo schema prevede che, eccezionalmente, l’accredito possa essere richiesto per persone munite di formale documento che dimostri lo svolgimento di attività propedeutica a divenire pubblicista. (D.A. per NL)

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