Equa riparazione per irragionevole durata del processo anche alle persone giuridiche

Con una recente sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto risarcibili i danni morali patiti da una società per la durata eccessiva del processo

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato ai turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche”. Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 337 dello scorso 10 gennaio 2008. Nella specie, i giudici del Palazzaccio hanno concesso ad una società a responsabilità limitata il risarcimento dei danni morali patititi per la durata eccessiva del giudizio instauratosi in seguito all’opposizione promossa contro un decreto di ingiunzione di pagamento emesso nei confronti di un loro debitore. Pertanto, benché la società avesse vinto la causa ed ottenuto la condanna della controparte, la medesima aveva riscosso il proprio credito a distanza di ben 10 anni dall’inizio della controversia. In considerazione di ciò, infatti, il legale rappresentante della persona giuridica in parola aveva convenuto il Ministero della Giustizia dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona, chiedendo la condanna della PA al risarcimento dei danni morali. In un primo momento, tale richiesta era stata respinta dai giudici di secondo grado, ma in Cassazione i danni richiesti dalla società hanno trovato ristoro, nella misura, segnatamente, di € 8.500,00. Peraltro, in mancanza di prova, i danni patrimoniali non sono stati risarciti. Infatti, la società, non essendo stata in grado di dimostrare un danno materiale subito a causa del ritardo nel pagamento de quo, non ha ottenuto dalla Cassazione nessun risarcimento per i danni patrimoniali. (D.A. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

SIT ONLINE abbonamento circolari Consultmedia su scadenze ordinarie e straordinarie settore radio-tv-editoria: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER