Con una recente sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto risarcibili i danni morali patiti da una società per la durata eccessiva del processo
“In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato ai turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche”. Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 337 dello scorso 10 gennaio 2008. Nella specie, i giudici del Palazzaccio hanno concesso ad una società a responsabilità limitata il risarcimento dei danni morali patititi per la durata eccessiva del giudizio instauratosi in seguito all’opposizione promossa contro un decreto di ingiunzione di pagamento emesso nei confronti di un loro debitore. Pertanto, benché la società avesse vinto la causa ed ottenuto la condanna della controparte, la medesima aveva riscosso il proprio credito a distanza di ben 10 anni dall’inizio della controversia. In considerazione di ciò, infatti, il legale rappresentante della persona giuridica in parola aveva convenuto il Ministero della Giustizia dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona, chiedendo la condanna della PA al risarcimento dei danni morali. In un primo momento, tale richiesta era stata respinta dai giudici di secondo grado, ma in Cassazione i danni richiesti dalla società hanno trovato ristoro, nella misura, segnatamente, di € 8.500,00. Peraltro, in mancanza di prova, i danni patrimoniali non sono stati risarciti. Infatti, la società, non essendo stata in grado di dimostrare un danno materiale subito a causa del ritardo nel pagamento de quo, non ha ottenuto dalla Cassazione nessun risarcimento per i danni patrimoniali. (D.A. per NL)